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Modelli di stato

Il concetto di forma di stato può essere visto da 2 prospettive:

1.​ Prospettiva guarda i rapporti tra governo-popolo, poi viene superata dallo stato di diritto e si evolve a

stato democratico. Il modello democratico conosce talune forme di stato che si contrappongono a tale

forma democratica (stato nazista, fascista, franchismo ecc..) dunque stato totalitario, si caratterizza

perché nega tutti i diritti dello stato di diritto. Come forma di stato contrapposta allo stato democratico

abbiamo quella socialista (strumento per realizzare una società senza classi, comunista, portare

avanti l’idea socialista e marxista).

2.​ Prospettiva che guarda a una determinata costituzione imposta i rapporti tra governo-territorio, non

s’intende il governo in senso tecnico ma l’insieme di quei soggetti che esercita un potere autoritativo,

ovvero le pubbliche autorità, da questo punto di vista identifichiamo una serie di forme:

Stato accentrato

: Uno Stato accentrato è un tipo di organizzazione politica in cui il potere decisionale è

concentrato nelle mani di un unico governo centrale, che controlla e gestisce tutta l'amministrazione e le leggi del

paese. In un sistema accentrato, le autorità locali (come le città o le regioni) hanno poca o nessuna autonomia, e

devono seguire le direttive e le decisioni prese dal governo centrale. Il governo centrale ha il controllo diretto su tutte

le questioni politiche, economiche e sociali. (la Francia nasce come stato unitario).

Stato federale

: è uno stato formato dalla spontanea unione di stati che diventano parti dello Stato federale pur

mantenendo un elevato grado di autonomia (Stati Uniti). Le articolazioni territoriali hanno più autonomia. In questo

sistema, ogni governo locale ha una certa autonomia e può prendere decisioni su alcune questioni, mentre il governo

centrale si occupa di altre questioni che riguardano l'intero paese.

Stato regionale

: è uno stato nel quale la sovranità non è distribuita sul territorio, ma alcuni poteri sono decentrati

ad organi locali aventi un certo grado di autonomia (Italia). Le articolazioni territoriali hanno meno autonomia. In

questo sistema, le regioni hanno una certa autonomia per gestire alcune questioni locali, ma restano sotto l'autorità

del governo centrale per altre. Le regioni in uno Stato regionale possono avere il potere di prendere decisioni su temi

come l'istruzione, la sanità, o la gestione del territorio, mentre il governo centrale si occupa di questioni nazionali più

ampie, come la difesa o la politica estera.

Confederazione di stati

: unione di stati che, mediante trattati, esercitano in comune talune funzioni statali,

mantenendo la propria soggettività di stato (Unione Europea).

Sono elementi distintivi tra stato federale e stato regionale:

Criteri di riparto della funzione legislativa, che attribuiscono:

Nello stato federale ad essere identificate sono le competenze dello stato centrale, mentre le residuali vengono

lasciate in capo agli stati membri. Nello stato regionale accade l'opposto: ad essere indicate sono materie di

competenza delle regioni e le residuali sono in capo allo stato.

Presenza di una seconda camera di rappresentanza territoriale: negli stati federali una delle due camere rappresenta

sempre il territorio (non rappresenta il cittadino ma il territorio). In italia, il senato è eletto su base regionale, ma non

implica una rappresentanza delle regioni.

Revisione della Costituzione federale: negli Stati federali la modifica della Costituzione federale avviene col

coinvolgimento delle entità federate mentre negli Stati regionali è competenza dello Stato centrale

Competenza costituzionale delle entità federate, ciascuna delle quali ha una Costituzione in senso proprio.

Sistema fiscale, che negli stati federali è marcatamente meno accentuata, con possibilità da parte degli stati federati

di disporre di entrate proprie, laddove è solitamente lo Stato regionale a distribuire alle regioni le risorse necessarie

L’autonomia delle regioni prima del 1948

Nell’Italia post-unitaria Cavour e Minghetti proposero l’istituzione di consorzi obbligatori di province, guidati da

una commissione eletta dai consigli provinciali e presieduti da un governatore nominato dal Ministro dell’Interno, ai

quali sarebbero spettati solo compiti amministrativi strettamente collegati al territorio regionale. (tentativo fallito)

La questione si chiuse in parte con l’emanazione delle leggi di unificazione del regno del 1865 che estesero a tutto

il territorio nazionale il modello di amministrazione piemontese, accentuando il carattere unitario-accentrato dello

Stato italiano.

Con l’instaurazione del regime fascista le già contenute forme di autonomia territoriale furono ulteriormente

compresse. Le regioni nascono come strumento per superare il regime totalitario instaurato con il fascimo, si tratta

per l’appunto di una sorta di reazione.

In origine l’introduzione delle regioni trova opposizione da parte della componente di sinistra dell’assemblea perché

ritenevano che la previsione delle regioni avrebbero indebolito lo stato centrale e il loro obiettivo era di prendere il

controllo dello stato e realizzare una società comunista; in tale prospettiva si prevedeva che le regioni portavano

debolezza. Tuttavia a un certo punto l'opposizione dei partiti di sinistra di attenua poiché cade il primo governo de

gasperi e si istituisce un nuovo governo che lascia fuori i partiti di sinistra, pertanto accettarono l'istituzione delle

regioni affinché non venissero esclusi.

Le regioni vengono create in quanto vi era la necessità di far fronte alle spinte secessionistiche emerse in alcune parti

del paese. Le regioni erano viste come uno strumento per far fronte alle difficoltà di integrazione delle varie parti del

paese.

Le regioni furono introdotte nelle forme speciali con statuti approvati con legge costituzionale dallo stato centrale

(Trentino,Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, Friuli successivamente). Si attuarono una serie di decreti per le regioni a

statuto speciale e si riconosce l'autonomia di questi territori. Oltre queste 5 esistono altre 15 regioni a statuto

ordinario (statuto approvato con legge ordinaria).

ll vecchio titolo V della carta prevedeva che alle ragioni venisse attribuita maggiore autonomia:

1.​ Autonomia amministrativa (un’autonomia che riguarda l’attività di esecuzione della legge)

2.​ Autonomia legislativa (novità dirompente, tale potestà legislativa attribuita dalla costituzione del 1948

concorrente e circoscritta a una serie di materie indicate dalla legge, è dunque

è una potestà di tipo

una potestà molto contenuta perché non si prevedevano materie che venissero disciplinate in maniera

totale dalla regione, ma vi era sempre una legge cornice dello stato.)

3.​ Autonomia finanziaria (nella prima fase rimane fortemente influenzata dallo stato perché la finanza

era una finanza derivata, perché ricevevano soldi direttamente dallo stato centrale).

4.​ Controlli sull’attività delle regioni

Le regioni a statuto ordinario rimangono bloccate per un lungo periodo di tempo, fino agli anni 70, ciò è dovuto al

fatto che le regioni non convengono ai partiti di maggioranza. (In molte regioni il controllo sarebbe stato preso dai

partiti di sinistra). Negli anni 70 abbiamo un primo trasferimento di funzioni dallo stato centrale alle regioni, ciò risulta

insoddisfacente, successivamente con il d.lgs. 616 del 1977 abbiamo un altro trasferimento di materia per settori

organici pertanto la nuova realtà regionale entra a regime.

L'autonomia regionale degli anni 80

Seconda fase del regionalismo, fase nella quale vi sono una serie di fenomeni che vanno a ridimensionare l'impatto

l'autonomia legislativa si afferma il fenomeno delle leggi cornici

delle regioni sull’ordinamento. Per quanto riguarda

dettagliate in cui lo Stato non si limita a porre principi ma pone anche una disciplina di dettaglio pertanto invade una

competenza delle regioni (disciplina di dettaglio cedevole). Vi sono ulteriori strumenti attraverso i quali lo stato

centrale ridimensiona l'autonomia legislativa delle regioni viene fortemente valorizzato il limite dell’interesse

nazionale, lo Stato fa proprie alcune discipline che sarebbero della regione. Inoltre lo stato comprime l’autonomia

legislativa regionale con riferimento alla necessità di attuare la normativa comunitaria.

Analogamente accade anche per l’autonomia amministrativa, in virtù dell’articolo 118 Cost. le regioni avevano

autonomia amministrativa nelle stesse materie in cui l’articolo 117 Cost. attribuiva loro autonomia legislativa. Si ha

dunque una funzione di indirizzo e coordinamento dello stato centrale sull’autorità amministrativa delle regioni in

virtù della quale lo stato centrale può esercitare una forte ingerenza. Anche l’autonomia finanziaria risulta

compressa, non si consente che le regioni possano creare propri tributi.

Sempre nel senso di ridimensionare l’autonomia regionale, vengono istituiti controlli sostitutivi, ovvero lo stato si

sostituisce alla regione qualora questa risulti inadempiente rispetto alla normativa.

L’autonomia regionale negli anni 90

Negli anni 90, in discontinuità con l’atteggiamento centralistico del decennio precedente, fu attuato un

rafforzamento sostanziale delle amministrazioni regionali e locali, arricchite di poteri e funzioni, anche attraverso la

redistribuzione delle funzioni amministrative in ossequio al principio di sussidiarietà.

Azioni particolarmente significative a riguardo furono:

➤ L’istituzione della Conferenza Stato-Regioni ad opera della l. 400/1988

●​ L’ampliamento dell’autonomia amministrativa regionale ad opera della legge Bassanini (l. 59/1997)

●​ La legge bassanini è una legge ordinaria, sfrutta però una previsione contenuta nel vecchio art.118 che

stabiliva che le regioni avessero competenza amministrativa nelle stesse materie in cui avevano

competenze legislative. Il vecchio art. 118 prevede il principio di parallelismo tra funzione

amministrativa e legislativa

(realizza il federalismo a costituzione invariata) si aumento l'autonomia delle regioni

Abbiamo l'istituzione della conferenza stato regioni, tale conferenza è una sede, in cui si cerca di compensare la

mancanza di una seconda camera di rappresentanza territoriale delle regioni. Crea una sede di confronto tra stato

regioni (abbiamo così il principio di leale collaborazione stato-regione). Si aggiungerà anche un'altra conferenza, di

rapporto stato- città / autonomie locali e le due si uniscono nella conferenza unificata.

Titolo V

↓ La riforma del Titolo V fu avviata dalla l. cost. 1/1999 con la quale fu previsto che:

Abbiamo un rafforzamento dell'autonomia statutaria delle regioni ordinarie

Secondo il modello originario lo statuto delle regioni ordinarie veniva approvato con legge ordinaria,

●​ ora invece lo statuto delle singole regioni ordinarie avviene ad opera dei singoli Consigli Regionali con

una procedura simile a quella dell’articolo 138 Cost. L’oggetto di questo statuto, si amplia e si precisa

che decidono: la forma di governo (rapporto tra esecutivo- legislativo), ogni regione ha la possibilità di

stabilire la propria forma di governo dopo tale riforma, attraverso l’approvazione del proprio statuto.

Altra novità è la potestà legislativa concorrente per quanto concerne la materia elettorale, cosa che

●​ prima non succedeva perché era stabilita dallo stato centrale.

Con la l. cost. 2/2001 fu previsto che le regioni a statuto speciale, a fianco del loro statuto approvato con legge

costituzionale, potessero approvare leggi statutarie per disciplinare la propria forma di governo; tale previsione ebbe

l'obiettivo di riconoscere anche alle regioni a statuto speciale una facoltà (quella di disciplinare la propria forma di

governo) che la l. cost. 1/1999 aveva già riconosciuto alle regioni a statuto ordinario.

La riforma del titolo V

L’intero assetto delle competenze regionali contenuto del Titolo V della Costituzione è stato profondamente riformato

dalla l. cost. 3/2001, con la quale fu previsto che:

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo

➔​ Stato” (art. 114 c.1 Cost.), collocando di fatto tutti gli enti territoriali, compreso lo Stato, in una posizione

di equiordinazione.

Altra novità art.116 si introduce regionalismo differenziato, cioè continuano ad esistere le due

➔​ categorie delle regioni ordinarie e speciali, ma si prevede la possibilità che le regioni a statuto ordinario

possano richiedere che gli venga riconosciuta maggiore autonomia sia nelle materie di competenza

concorrente sia in materia di competenza esclusiva dello stato.

Un altro articolo su cui intervenire la riforma del 2001 è l’articolo 117, nell'impostazione originaria della

➔​ carta la potestà legislativa delle regioni era concorrente ed era una potestà circoscritta a determinate

materie indicate. La potestà residuale era attribuita allo stato centrale, questa è l’impostazione tipica

degli stati regionali dove ad essere definiti in modo puntuale sono le competenze delle regioni e la

potestà residuale resta allo Stato. Dopo la riforma accade che il secondo comma sono identificate le

materie di competenza dello stato, nel terzo comma sono identificate le materie di competenza

concorrente tra il legislatore statale e quello regionale e nel quarto comma stabilisce che tutte le altre

materie siano in via residuale di competenza delle regioni.

Le regioni, nelle materie di loro competenza “provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi

➔​ internazionali e atti dell'Unione europea” e possono “concludere accordi con Stati e intese con enti

territoriali interni ad altro Stato”; con tale previsione l’art. 117 commi 5 e 9 Cost. riconosce il potere

estero delle regioni. Rafforzamento potere estero

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,

➔​ siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,

differenziazione ed adeguatezza” (art. 118 c.1 Cost.). Dobbiamo distinguere tra sussidiarietà

orizzontale e verticale. Verticale: afferma che una funzione amm va attribuita al livello territoriale più

vicino i cittadini, si sale di livello solo quando l’ente più piccolo non è in grado di svolgere la funzione

attribuita (si parte dal comune e si sale di livello Provincia, Regione e Stato)

“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni […] stabiliscono e applicano tributi ed entrate

➔​ propri” che consentono “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite” (art. 119 Cost.)

rafforzamento dell’autonomia finanziaria delle regioni.

Si ha un deciso

Non vi è più un controllo preventivo sulla legislazione regionale e sugli atti amministrativi regionali ma è

➔​ previsto all’art. 120 c.2 Cost. che “il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città

metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati

internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza

pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in

particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni”.

Le fonti regionali

Gli statuti ordinari

Fonte di produzione= atto e fatto idoneo a produrre le norme dell’ordinamento

L’articolo 123 Cost. prevede una procedura aggrava per l’approvazione dello statuto

Una doppia deliberazione del consiglio regionale a distanza non minore di due mesi

➤ Il voto favorevole della maggioranza assoluta in entrambe le deliberazioni

➤ La possibilità che il testo approvato dal Consiglio sia sottoposto (necessariamente per intero) a referendum

confermativo, se lo richiede 1/50 del corpo elettorale regionale o 1/5 dei consiglieri regionali, entro tre mesi dalla sua

pubblicazione. (pubblicazione notiziale, informazione sul contenuto)

Prevede inoltre il potere del Governo di impugnare lo statuto davanti alla Corte costituzionale entro 30 giorni dalla

sua pubblicazione; in caso di impugnativa il termine per proporre referendum viene sospeso, dopodiché, se la

pronuncia è di rigetto riprende, mentre se è di accoglimento si interrompe.

Ai sensi dell’art. 123 Cost. lo statuto regionale, in armonia con la Costituzione:

Determina la forma di governo regionale e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento (rapporto

tra organi di vertice di una determinata organizzazione).

Regola l'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la

pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Tale contenuto è chiamato necessario poiché imposto dall'articolo 123 della Cost.

Il problema è capire se oltre al contenuto necessario, è possibile che nello statuto si introducono contenuti ulteriori?

Relativamente al contenuto ulteriore la Corte Costituzionale ha stabilito che non ha valore giuridico ma solo politico.

La differenza tra contenuto necessario e contenuto eventuale degli statuti consta nel rapporto tra lo statuto e le leggi

norma interposta che consiste nel

ordinarie. Lo statuto prevale sulla legge ordinaria in virtù del meccanismo della

fatto che la prevalenza di una norma su un'altra dipende dal fatto che tra queste due se ne interpogna una terza.

Esempio tipico è quello che riguarda la conformità del d

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gianasi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto regionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Tosatti Giovanni.
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