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La privatizzazione della disciplina del rapporto di impiego presso

pubbliche amministrazioni: il rapporto di lavoro presso pubblica

amministrazione è stato assoggettato ad un regime speciale, ossia il

pubblico impiego; successivamente, si è assistito alla privatizzazione

dell'impiego pubblico.

La disciplina del rapporto di impiego presso pubblica amministrazione: è

regolato da una priorità di fonti o di atti.

- Dall'articolo 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i

dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente

responsabili;

- E da numerosi atti tra cui leggi o atti aventi forza di legge, atti delle

pubbliche amministrazioni e atti spettanti ai dirigenti;

- Infine, abbiamo la contrattazione collettiva.

I settori sottratti alla privatizzazione: sono le categorie di personale in

regime di diritto pubblico e, di personale non contrattualizzato.

I profili del rapporto di impiego sottratti al diritto privato: le regole

applicabili, per il rapporto con p.a. privatizzate, sono quelle previste per i

rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti privati. Esistono delle

eccezioni:

- Il personale che le p.a. possono assumere è soggetto alla legge;

- L’esercizio di mansioni non corrispondenti alla qualifica di

appartenenza non ha effetti ai fini dell'inquadramento del

lavoratore;

- Le p.a. assumono esclusivamente con contratti di lavoro

subordinato a tempo indeterminato;

- Esiste una disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di

impieghi e incarichi;

- Ci sono dei codici di comportamento e la violazione di essi è fonte

di responsabilità disciplinare;

- Un’ultima specialità riguarda il concorso per l'accesso di impiego.

Il concorso per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni:

la Costituzione prevede che agli impieghi si accede mediante concorso,

salvo i casi stabiliti dalla legge. Per la Costituzione del rapporto di

impiego, l'iter è:

- Adottare un bando di concorso dove si indica quale professionalità

si cercano, con qualifiche e requisiti. Del bando va data idonea

pubblicità. Chi intende partecipare fa domanda e deve presentarsi

entro il termine e le modalità indicate e, successivamente, si passa

all'ammissione dei candidati a svolgere le prove concorsuali;

- Selezione di aspiranti a opera di una commissione giudicatrice

che elabora i criteri di valutazione dei candidati;

- Viene stilata poi una graduatoria che deve essere approvata dagli

organi della pubblica amministrazione che aveva bandito il

concorso. Di regola, esiste l'utilizzabilità della graduatoria per un

determinato periodo di tempo.

La contrattualizzazione dell'impiego presso pubblica amministrazione: la

contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente

pertinenti al rapporto di lavoro.

I contratti collettivi sono stipulati da accordi tra l’ARAN e le

Confederazioni sindacali rappresentative. La contrattazione collettiva

disciplina la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata

dei contratti collettivi nazionali e integrativi: le pubbliche amministrazioni

hanno autonomia riguardante la contrattazione collettiva integrativa.

Diritti e doveri dei dipendenti: illeciti e sanzioni disciplinari. I diritti

spettanti ai dipendenti sono sanciti sia in legge, che nei contratti collettivi

di lavoro. Tra i vari diritti possiamo ricordare:

- Diritto alle funzioni;

- Diritto al trattamento economico;

- Diritto a un giorno di riposo settimanale e quello al congedo

ordinario retribuito di un mese all'anno: abbiamo anche il diritto al

congedo straordinario per determinati motivi, quali matrimonio o

esami.

Quanto ai doveri, la Costituzione prevede che i pubblici impiegati sono al

servizio esclusivo della Nazione e che non possono conseguire

promozioni se non per anzianità. Tra i doveri, ricordiamo:

- Dovere della diligenza;

- L'obbligo di residenza nel luogo dove ha sede l’ufficio cui è

destinato;

- Dovere di mantenere fuori dall'ufficio una condotta conforme;

- Dovere di mantenere il segreto d'ufficio.

Illeciti disciplinari e sanzioni disciplinari. Per gli illeciti disciplinari si

applica il principio di tassatività. La tipologia delle infrazioni e delle

relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. Riguardo le sanzioni

disciplinari, parliamo del rimprovero verbale, la censura, riduzione dello

stipendio e il licenziamento disciplinare. Quanto al procedimento

disciplinare, si distingue in: infrazioni di minore gravità, per le quali è

prevista la sanzione di rimprovero verbale eseguita da responsabile per

cui lavora il dipendente, e per le altre infrazioni dove opera un apposito

ufficio.

La dirigenza: i dirigenti sono i funzionari di vertice. Sono legati alla

pubblica amministrazione da due rapporti:

- Un rapporto d'ufficio, di carattere pubblicistico, che viene

instaurato tramite il conferimento dell'incarico;

- Un rapporto di servizio, regolato dal diritto civile, dove l'accesso

si ha tramite concorso indiretto delle singole pubbliche

amministrazioni.

Riveste un duplice ruolo: essi sono organi della pubblica

amministrazione e quindi adottano provvedimenti che impegnano

quest'ultima verso l'esterno; sono anche manager, poiché prendono

decisioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla

gestione dei rapporti di lavoro.

Quanto alla responsabilità dirigenziale, essa fa riferimento a degli

obiettivi: il mancato raggiungimento di quest'ultimi, porta a conseguenze

come l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Quanto

alla retribuzione, essa è determinata dai contratti collettivi per le aree

dirigenziali.

L'attività amministrativa: riguardano gli atti, i provvedimenti e i

procedimenti.

1. Gli atti amministrativi sono atti posti in essere nell'esercizio di

una funzione amministrativa;

2. I provvedimenti amministrativi sono gli atti amministrativi aventi

rilevanza esterna e quindi idonei ad incidere nella sfera giuridica

dei loro destinatari;

3. I meri atti amministrativi non hanno rilevanza esterna e

innovativa;

4. Il procedimento amministrativo è una conseguenza ordinata

degli atti e fatti che ha come esito un risultato.

Le fasi del procedimento amministrativo.

La prima fase è quella dell'iniziativa procedimentale. Essa può essere

d'ufficio, quando spetta alla stessa pubblica amministrazione, oppure di

parte, se compete alle parti cui tale iniziativa è attribuita.

Per ogni procedimento esiste il responsabile del procedimento ed è

prevista la comunicazione di avvio del procedimento a opera

dell'amministrazione.

La seconda fase è quella istruttoria dove la pubblica amministrazione

rileva i documenti tecnici, le ispezioni, le inchieste e i vari rilevazioni

tecniche.

I pareri sono atti di organi consultivi e sono di varie specie:

- Facoltativi, ossia che possono essere richiesti;

- Obbligatori, che si distinguono a loro volta in vincolanti (alla quale

la p.a. deve conformarsi), non vincolanti (quando l’amministrazione

può decidere se conformarsi o no) e relativamente vincolanti (che

possono essere disattesi attraverso una procedura rinforzata).

Le valutazioni tecniche sono atti istruttori che si fondano su

conoscenze tecniche.

La terza fase è la fase decisoria, che consiste nell’adozione di un

provvedimento amministrativo.

Tra la fase istruttoria e quella decisoria può inserirsi il preavviso di

rigetto, ossia la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento.

La quarta ed ultima fase è la fase integrativa dell’efficacia grazie alla

quale il provvedimento diventerà efficace tramite l’approvazione, il

pagamento di una tassa da parte del destinatario del provvedimento e

strumenti di conoscenza per il pubblico.

La durata dei procedimenti amministrativi: la p.a. deve concludere il

procedimento con un provvedimento espresso ed entro i termini previsti

dalla legge.

Quando questi termini non vengono rispettati, si ha: un provvedimento

tardivo (si interviene dopo la scadenza dei termini) ed un silenzio-

inadempimento (si ha quando l’iter procedimentale non viene concluso).

Non si ha silenzio-inadempimento quando la legge qualifica un

comportamento della p.a. o come un silenzio-assenso (consenso)

oppure come silenzio-rigetto (diniego di provvedimento).

Le conseguenze del silenzio-inadempimento e del provvedimento

tardivo:

1. Il Codice penale prevede il reato del rifiuto e omissione di atti

d’ufficio;

2. ll codice del procedimento amministrativo consente il ricorso al

giudice amministrativo con avverso il silenzio;

3. Vengono previste delle responsabilità in capo a dirigenti o

funzionari da cui dipende il ritardo o l’inerzia;

4. Esiste una conseguenza costituita dal meccanismo sostitutivo,

idoneo a ottenere il provvedimento senza ricorso del giudice

amministrativo;

5. Si prevede che le p.a. debbano risarcire il danno ingiusto in

conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di

conclusione del procedimento;

6. Esiste infine l’istituto dell’indennizzo da ritardo, dove chi ha

proposto l’istanza ha il diritto di ottenere un indennizzo per il mero

ritardo.

L’atto amministrativo: deve essere adottato da una p.a. e nell’esercizio di

una funzione amministrativa. Essi presentano alcuni caratteri:

- Tipici, in quanto è la legge che predetermina le vicende giuridiche;

- Unilaterali, perché gli effetti dell’atto sono imputabili solo alla p.a.;

- Autoritativi, nel senso che sono idonei a produrre effetti;

- Suscettibili di divenire inoppugnabili, siccome tali atti possono

essere impugnati davanti al giudice solo con un breve termine di

decadenza;

- Esecutorietà, presente in alcuni provvedimenti amministrativi.

Per l’atto amministrativo, si devono distinguere la perfezione (presenza

di tutti gli elementi costitutivi), l’efficacia (se è idoneo a produrre effetti

giuridici) e la validità (quando è immune da vizi).

Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo: la mancanza di questi

elementi comporta la nullità dell’atto amministrativo.

1. Il soggetto, figura soggettiva avente il potere di adottare l’atto;

2. L’oggetto, la cosa o la persona su cui vanno ad incidere gli atti;

3. La causa, l’interesse pubblico primario, ossia la funzione dell’atto;

4. La volontà;

5. La forma, che può essere varia o scritta;

6. Il contenuto, l’esito dell’esercizio del potere.

Gli elementi accidentali dell’atto amministrativo: clausole non necessarie

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Kekka144 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Principi di diritto pubblico e di diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Tiberi Marco.