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Estratto del documento

“I

I mezzi di ricerca della prova sono le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni.

Si differenziano dai mezzi di prova (previsti nel titolo II: dunque sono disciplinati prima dei messi

di ricerca della prova) in quanto questi ultimi si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice

risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione:

1. l’elemento probatorio si forma attraverso l’esperimento del mezzo di prova (ad es. il testimone

racconta i fatti);

2. i mezzi di prova possono essere acquisiti solo davanti al giudice nel dibattimento o

nell’incidente probatorio;

3. sono assunti con la piena attuazione del contraddittorio per la formazione della prova nel

dibattimento o nell’incidente probatorio.

I mezzi di ricerca della prova non sono di per fonte di convincimento, ma rendono possibile

acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria:

1. attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un elemento probatorio che

preesiste allo svolgersi del mezzo stesso (ad es. con la perquisizione si mira ad acquisire una

cosa pertinente al reato);

2. essi possono essere esperiti anche nelle indagini preliminari dal giudice, dal pm e dalla pg;

perciò

3. si basano sul fattore sorpresa (di regola) e non consentono il preventivo avviso del

difensore dell’indagato quando sono compiuti durante le indagini.

I relativi verbali saranno portati a conoscenza del giudice del dibattimento a differenza degli altri

atti di indagine entrando direttamente nel materiale probatorio in quanto sono atti per loro natura

irripetibili. Proprio per questo, anche se sono praticamente sempre atti di indagine, si trovano

disciplinati nel Libro III.

Questi atti hanno la caratteristica di restringere la libertà personale (artt. 13, 14 e 15 Cost.).

Ai mezzi di ricerca della prova che debbano svolgersi presso il difensore si applica una disciplina

speciale [*Le garanzie dell’ufficio del difensore (art. 103)].

Le ispezioni (Capo I: artt. 244 - 246) “accertare

L’ispezione consiste nell’osservare e descrivere persone, luoghi e cose allo scopo di le

finalità

tracce e gli altri effetti materiali del reato” (art. 244 co. 1; ha prevalentemente descrittiva:

“il

sfocia in rilievi e eventualmente in accertamenti). Se invece reato non ha lasciato tracce o altri

effetti materiali” (o se questi sono scomparsi) l’autorità giudiziaria, se possibile, cerca di

può

individuare il modo, il tempo e le cause delle eventuali modificazioni; in ogni caso disporre

rilievi (“segnaletici, descrittivi e fotografici”) ed ogni altra operazione tecnica, anche in relazione

a sistemi informatici o telematici (cd ispezione informatica), adottando misure tecniche dirette ad

assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne la modificazione (art. 244 co. 2). Sia il

giudice che il pm possono disporre l’intervento della pg e, se necessario, della forza pubblica (artt.

Poiché libertà

131 e 378). l’ispezione incide su protette dalla Cost., il c.p.p. prevede determinate

modalità per le ispezioni e è disposta con

in ogni caso l’ispezione decreto motivato (art. 244 co. 1).

79

L’ispezione personale ha ad oggetto il corpo di un essere umano vivente o parti di esso (ad es. per

vedere eventuali lividi) ed è disciplinata dall’art. 245:

è

prima di procedere a tale atto l’interessato avvertito della di farsi assistere da una

facoltà

 purché

persona di fiducia, prontamente reperibile ed idonea ai sensi dell’art. 120 [*I testimoni

ad atti del procedimento (art. 120)];

è eseguita, nei limiti del possibile, nel rispetto del pudore ma comunque sempre nel rispetto

 della persona che vi è sottoposta

della (specificazione inutile);

dignità

può può

essere compiuta anche per mezzo di un medico e in tal caso l’autorità giudiziaria

 astenersi dall’assistere alle operazioni.

L’ispezione di luoghi (cd ispezione locale) o di cose (cd ispezione reale: ad es. per vedere dei cocci

di un certo materiale allo scopo di capire poi la dinamica) è disciplinata dall’art. 246:

disponibilità è

all’imputato e in ogni caso a chi abbia l’attuale del luogo in cui eseguita

 è

l’ispezione consegnata, nell’atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti,

copia del decreto che dispone tale accertamento (co. 1);

nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria ordinare, enunciando nel

può

 verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni

e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore (co. 2).

siano concluse è

Nelle fasi dell’udienza preliminare o del dibattimento l’ispezione di persone, luoghi o cose

disposta dal giudice.

Nel corso delle indagini:

è

1. compiuta dalla pg di propria iniziativa in situazione di urgenza sotto la forma di

“accertamenti e rilievi” (art. 354 co. 2) [Il sopralluogo*], senza preavviso (atto a sorpresa*).

può “rilievi

Tuttavia sulle persone la pg disporre di sua iniziativa soltanto i sulle persone”: il

“diversi

legislatore prevede espressamente che sono dalla ispezione personale” (art. 354 co. 3).

“rilievi

L’ispezione personale ha un grado di intrusione maggiore rispetto ai sulla persona”

perché essa è idonea a superare le barriere materiali degli indumenti;

ad es.

è

2. quando compiuta dal pm (personalmente o mediante delega alla pg), il difensore

dell’indagato deve essere preavvisato almeno 24 ore prima (art. 364 co. 3; atto garantito);

è

nei casi di assoluta urgenza, quando vi fondato motivo che il ritardo possa

 può

pregiudicare la ricerca o l’assicurazione della prova, il pm procedere anche prima

delle 24 ore dandone avviso al difensore senza ritardo, o anche senza darne avviso (atto a

è è

sorpresa), se vi fondato motivo di ritenere che le tracce possano essere alterate;

fatta salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire (art. 364 co. 3-5);

in tali casi il pm deve indicare, a pena di (intermedia), i motivi della deroga e le

nullità

 (art. 364 co. 6).

modalità dell’avviso

Le perquisizioni (Capo II: art. 247 - 252-bis)

La perquisizione consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona

(art. 247; potrà sfociare dunque in sequestri o arresti):

da arrestare è è

1. la perquisizione personale disposta quando vi fondato motivo di ritenere che taluno

può

occulti sulla persona il corpo del reato (che essere ad es. sia un corpo umano che una

pistola) o le cose ad esso pertinenti (tra cui le cose che hanno la funzione di provare il reato o

la responsabilità del suo autore) (co. 1);

è è

2. la perquisizione locale disposta quando vi fondato motivo di ritenere che tali cose si

trovino (occultate) in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto

dell’imputato o dell’evaso (co. 1);

è

3. la perquisizione informatica disposta, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la

è

conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, quando vi fondato motivo di

ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si

trovino occultati in un sistema informatico o telematico (co. 1-bis).

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Per fondato motivo si deve intendere un insieme di elementi obiettivi dai quali emerga con

probabilità possibilità)

sufficiente (non mera che le cose ricercate si trovino nel luogo o sulla

persona su cui viene effettuata la perquisizione.

è

La perquisizione disposta dal giudice o dal pm con decreto motivato (art. 247 co. 2). La

dovrà è

motivazione attestare la presenza di sufficienti (dunque non gravi) indizi di reato dato che

“fondato

richiesto il motivo” che il corpo del reato o le cose pertinenti ad esso si trovino occultate in

dovrà

luoghi o persone; dunque il decreto individuare gli estremi essenziali del fatto illecito e

delle norme che si assumono violate (altrimenti la perquisizione da mezzo di ricerca della prova

“mezzo

diventerebbe un di ricerca della notizia di reato”).

è modalità

Quando si ricerca una cosa determinata prevista una meno invasiva (art. 248):

può è

l’autorità giudiziaria limitarsi ad invitare taluno a consegnare la cosa: se l’invito accolto e la

darà “salvo

cosa viene presentata, non si luogo a perquisizione, che sia utile per la completezza

delle indagini” (es. per sapere dove la cosa era conservata o nascosta).

è disciplinato dall’art.

L’atto di perquisizione personale 249:

occorre consegnare alla persona una copia del decreto;

 la persona deve essere avvisata della di farsi assistere da una persona di fiducia,

facoltà

 purché prontamente reperibile e idonea (art. 120*).

è disciplinato dagli

L’atto di perquisizione locale artt. 250 e 251: disponibilità

va consegnata copia del decreto all’interessato e a colui che abbia la del luogo,

 qualora presenti (art. 250 co. 1) o a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in

mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (art. 250 co. 2);

a questi deve essere dato avviso della di farsi assistere o rappresentare da una

facoltà

 purché prontamente reperibile ed idonea* (art. 250 co. 1);

persona di fiducia,

l’autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, disporre con decreto

può

 motivato che siano perquisite anche le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che

le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato (art. 250 co. 3);

l’autorità giudiziaria inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento,

può

 è

che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse: il trasgressore

trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto (art. 250 co. 3);

la perquisizione in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non essere iniziata

può

 prima delle ore 7 e dopo le ore 20 (art. 251 co. 1). Tuttavia nei casi urgenti l’autorità

può

giudiziaria disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori da tali limiti

temporali (art. 251 co. 2).

Al termine della perquisizione:

le cose rinvenute nel corso della perquisizione sono oggetto di sequestro (art. 252) se

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A.A. 2022-2023
226 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alepiagn0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Carnevale Stefania.