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“I
I mezzi di ricerca della prova sono le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni.
Si differenziano dai mezzi di prova (previsti nel titolo II: dunque sono disciplinati prima dei messi
di ricerca della prova) in quanto questi ultimi si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice
risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione:
1. l’elemento probatorio si forma attraverso l’esperimento del mezzo di prova (ad es. il testimone
racconta i fatti);
2. i mezzi di prova possono essere acquisiti solo davanti al giudice nel dibattimento o
nell’incidente probatorio;
3. sono assunti con la piena attuazione del contraddittorio per la formazione della prova nel
dibattimento o nell’incidente probatorio.
I mezzi di ricerca della prova non sono di per fonte di convincimento, ma rendono possibile
sé
acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria:
1. attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un elemento probatorio che
preesiste allo svolgersi del mezzo stesso (ad es. con la perquisizione si mira ad acquisire una
cosa pertinente al reato);
2. essi possono essere esperiti anche nelle indagini preliminari dal giudice, dal pm e dalla pg;
perciò
3. si basano sul fattore sorpresa (di regola) e non consentono il preventivo avviso del
difensore dell’indagato quando sono compiuti durante le indagini.
I relativi verbali saranno portati a conoscenza del giudice del dibattimento a differenza degli altri
atti di indagine entrando direttamente nel materiale probatorio in quanto sono atti per loro natura
irripetibili. Proprio per questo, anche se sono praticamente sempre atti di indagine, si trovano
disciplinati nel Libro III.
Questi atti hanno la caratteristica di restringere la libertà personale (artt. 13, 14 e 15 Cost.).
Ai mezzi di ricerca della prova che debbano svolgersi presso il difensore si applica una disciplina
speciale [*Le garanzie dell’ufficio del difensore (art. 103)].
Le ispezioni (Capo I: artt. 244 - 246) “accertare
L’ispezione consiste nell’osservare e descrivere persone, luoghi e cose allo scopo di le
finalità
tracce e gli altri effetti materiali del reato” (art. 244 co. 1; ha prevalentemente descrittiva:
“il
sfocia in rilievi e eventualmente in accertamenti). Se invece reato non ha lasciato tracce o altri
effetti materiali” (o se questi sono scomparsi) l’autorità giudiziaria, se possibile, cerca di
può
individuare il modo, il tempo e le cause delle eventuali modificazioni; in ogni caso disporre
rilievi (“segnaletici, descrittivi e fotografici”) ed ogni altra operazione tecnica, anche in relazione
a sistemi informatici o telematici (cd ispezione informatica), adottando misure tecniche dirette ad
assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne la modificazione (art. 244 co. 2). Sia il
giudice che il pm possono disporre l’intervento della pg e, se necessario, della forza pubblica (artt.
Poiché libertà
131 e 378). l’ispezione incide su protette dalla Cost., il c.p.p. prevede determinate
modalità per le ispezioni e è disposta con
in ogni caso l’ispezione decreto motivato (art. 244 co. 1).
79
L’ispezione personale ha ad oggetto il corpo di un essere umano vivente o parti di esso (ad es. per
vedere eventuali lividi) ed è disciplinata dall’art. 245:
è
prima di procedere a tale atto l’interessato avvertito della di farsi assistere da una
facoltà
purché
persona di fiducia, prontamente reperibile ed idonea ai sensi dell’art. 120 [*I testimoni
ad atti del procedimento (art. 120)];
è eseguita, nei limiti del possibile, nel rispetto del pudore ma comunque sempre nel rispetto
della persona che vi è sottoposta
della (specificazione inutile);
dignità
può può
essere compiuta anche per mezzo di un medico e in tal caso l’autorità giudiziaria
astenersi dall’assistere alle operazioni.
L’ispezione di luoghi (cd ispezione locale) o di cose (cd ispezione reale: ad es. per vedere dei cocci
di un certo materiale allo scopo di capire poi la dinamica) è disciplinata dall’art. 246:
disponibilità è
all’imputato e in ogni caso a chi abbia l’attuale del luogo in cui eseguita
è
l’ispezione consegnata, nell’atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti,
copia del decreto che dispone tale accertamento (co. 1);
nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria ordinare, enunciando nel
può
verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni
e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore (co. 2).
siano concluse è
Nelle fasi dell’udienza preliminare o del dibattimento l’ispezione di persone, luoghi o cose
disposta dal giudice.
Nel corso delle indagini:
è
1. compiuta dalla pg di propria iniziativa in situazione di urgenza sotto la forma di
“accertamenti e rilievi” (art. 354 co. 2) [Il sopralluogo*], senza preavviso (atto a sorpresa*).
può “rilievi
Tuttavia sulle persone la pg disporre di sua iniziativa soltanto i sulle persone”: il
“diversi
legislatore prevede espressamente che sono dalla ispezione personale” (art. 354 co. 3).
“rilievi
L’ispezione personale ha un grado di intrusione maggiore rispetto ai sulla persona”
perché essa è idonea a superare le barriere materiali degli indumenti;
ad es.
è
2. quando compiuta dal pm (personalmente o mediante delega alla pg), il difensore
dell’indagato deve essere preavvisato almeno 24 ore prima (art. 364 co. 3; atto garantito);
è
nei casi di assoluta urgenza, quando vi fondato motivo che il ritardo possa
può
pregiudicare la ricerca o l’assicurazione della prova, il pm procedere anche prima
delle 24 ore dandone avviso al difensore senza ritardo, o anche senza darne avviso (atto a
è è
sorpresa), se vi fondato motivo di ritenere che le tracce possano essere alterate;
fatta salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire (art. 364 co. 3-5);
in tali casi il pm deve indicare, a pena di (intermedia), i motivi della deroga e le
nullità
(art. 364 co. 6).
modalità dell’avviso
Le perquisizioni (Capo II: art. 247 - 252-bis)
La perquisizione consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona
(art. 247; potrà sfociare dunque in sequestri o arresti):
da arrestare è è
1. la perquisizione personale disposta quando vi fondato motivo di ritenere che taluno
può
occulti sulla persona il corpo del reato (che essere ad es. sia un corpo umano che una
pistola) o le cose ad esso pertinenti (tra cui le cose che hanno la funzione di provare il reato o
la responsabilità del suo autore) (co. 1);
è è
2. la perquisizione locale disposta quando vi fondato motivo di ritenere che tali cose si
trovino (occultate) in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto
dell’imputato o dell’evaso (co. 1);
è
3. la perquisizione informatica disposta, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la
è
conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, quando vi fondato motivo di
ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si
trovino occultati in un sistema informatico o telematico (co. 1-bis).
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Per fondato motivo si deve intendere un insieme di elementi obiettivi dai quali emerga con
probabilità possibilità)
sufficiente (non mera che le cose ricercate si trovino nel luogo o sulla
persona su cui viene effettuata la perquisizione.
è
La perquisizione disposta dal giudice o dal pm con decreto motivato (art. 247 co. 2). La
dovrà è
motivazione attestare la presenza di sufficienti (dunque non gravi) indizi di reato dato che
“fondato
richiesto il motivo” che il corpo del reato o le cose pertinenti ad esso si trovino occultate in
dovrà
luoghi o persone; dunque il decreto individuare gli estremi essenziali del fatto illecito e
delle norme che si assumono violate (altrimenti la perquisizione da mezzo di ricerca della prova
“mezzo
diventerebbe un di ricerca della notizia di reato”).
è modalità
Quando si ricerca una cosa determinata prevista una meno invasiva (art. 248):
può è
l’autorità giudiziaria limitarsi ad invitare taluno a consegnare la cosa: se l’invito accolto e la
darà “salvo
cosa viene presentata, non si luogo a perquisizione, che sia utile per la completezza
delle indagini” (es. per sapere dove la cosa era conservata o nascosta).
è disciplinato dall’art.
L’atto di perquisizione personale 249:
occorre consegnare alla persona una copia del decreto;
la persona deve essere avvisata della di farsi assistere da una persona di fiducia,
facoltà
purché prontamente reperibile e idonea (art. 120*).
è disciplinato dagli
L’atto di perquisizione locale artt. 250 e 251: disponibilità
va consegnata copia del decreto all’interessato e a colui che abbia la del luogo,
qualora presenti (art. 250 co. 1) o a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in
mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (art. 250 co. 2);
a questi deve essere dato avviso della di farsi assistere o rappresentare da una
facoltà
purché prontamente reperibile ed idonea* (art. 250 co. 1);
persona di fiducia,
l’autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, disporre con decreto
può
motivato che siano perquisite anche le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che
le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato (art. 250 co. 3);
l’autorità giudiziaria inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento,
può
è
che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse: il trasgressore
trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto (art. 250 co. 3);
la perquisizione in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non essere iniziata
può
prima delle ore 7 e dopo le ore 20 (art. 251 co. 1). Tuttavia nei casi urgenti l’autorità
può
giudiziaria disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori da tali limiti
temporali (art. 251 co. 2).
Al termine della perquisizione:
le cose rinvenute nel corso della perquisizione sono oggetto di sequestro (art. 252) se