RIASSUNTO
1. Inquadramento e Funzione del Diritto Processuale
Il diritto processuale civile ha come obiettivo primario la tutela giurisdizionale dei
diritti. Secondo l'art. 2907 c.c., l'autorità giudiziaria provvede alla tutela dei diritti su
domanda di parte (o, in rari casi, d'ufficio o su istanza del P.M.). L'attività
giurisdizionale si sostanzia nel processo, inteso come una serie coordinata di atti dove
ogni atto è presupposto di quello successivo e conseguenza di quello precedente,
culminante in un provvedimento finale (solitamente una sentenza) emesso da un giudice
terzo e imparziale.
Le norme processuali sono fondamentali perché garantiscono la validità della
decisione: un provvedimento, per essere "giusto" (conforme alla realtà giuridica), deve
innanzitutto essere valido, ovvero emesso nel rispetto delle regole che disciplinano il
cammino processuale. In questo contesto, è cruciale distinguere tra:
Questioni di merito: riguardano la fondatezza della pretesa sostanziale e la
controversia giuridica.
Questioni di rito: riguardano il rispetto delle norme processuali e la regolarità
dello svolgimento del giudizio.
2. Garanzie Costituzionali e Sovranazionali
Il pilastro del sistema è l'art. 24 della Costituzione, che sancisce il diritto di tutti (non
solo dei cittadini) di agire in giudizio. Questa norma impedisce al legislatore di creare
diritti senza prevedere una correlata tutela giurisdizionale.
Diritto alla difesa: L'art. 24, comma 2, definisce la difesa come un "diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento".
Giusto processo: L'art. 111 Cost. stabilisce che la giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato dalla legge, introducendo una riserva di
legge esclusiva a favore dello Stato.
Principi sovranazionali: L'art. 47 della Carta di Nizza e l'art. 6 TUE rafforzano
il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e a un processo
equo entro un termine ragionevole.
Viene inoltre analizzata la giurisdizione condizionata, dove l'accesso al giudice è
subordinato al previo compimento di certe attività (condizioni di procedibilità), e
l'autodichia degli organi costituzionali, ritenuta legittima nonostante limiti l'accesso
alla giustizia ordinaria per i dipendenti di tali organi.
3. Forme di Tutela Giurisdizionale
L'ordinamento prevede tre tipologie principali di tutela per rispondere alle diverse
esigenze dei titolari di diritti: 1
Tutela Dichiarativa (o di Cognizione): mira a eliminare l'incertezza circa
l'esistenza o il modo di essere di un rapporto giuridico. Si conclude con una
sentenza che "fa stato" tra le parti (cosa giudicata sostanziale, art. 2909 c.c.),
dettando la regola del caso concreto che sostituisce la norma generale.
Tutela Esecutiva: interviene quando, nonostante un titolo esecutivo (es. una
sentenza di condanna), l'obbligato non adempie. Serve a ottenere l'attuazione
pratica del diritto, anche in via coattiva (espropriazione forzata o esecuzione in
forma specifica).
Tutela Cautelare: è una tutela strumentale e provvisoria, volta a evitare che il
tempo necessario per ottenere la tutela cognitiva o esecutiva pregiudichi il diritto
stesso (periculum in mora). Si basa sul "fumus boni iuris", ovvero un'apparenza
di fondatezza del diritto.
4. Cognizione Piena e Sommaria
Il processo si differenzia anche per la profondità dell'accertamento:
Cognizione piena: garantisce il massimo grado di contraddittorio; le parti
possono utilizzare tutti i mezzi di prova previsti e trattare ogni questione
rilevante.
Cognizione sommaria: caratteristica dei procedimenti cautelari o speciali, dove
l'istruttoria è più rapida o parziale. Per salvaguardare il diritto di difesa,
l'ordinamento permette solitamente di "recuperare" la cognizione piena in una
fase successiva.
5. Alternative alla Giurisdizione
Infine, la tutela dei diritti può essere perseguita tramite strumenti alternativi:
Arbitrato: uno strumento eteronomo dove le parti affidano la decisione a un
terzo (arbitro). Deve essere volontario; l'arbitrato obbligatorio per legge è
incostituzionale poiché nega il diritto di adire il giudice.
Mediazione e Negoziazione: strumenti autonomi dove l'accordo è frutto della
volontà diretta delle parti.
1. La Tutela di Cognizione: Tipologie di Azioni
La tutela dichiarativa o di cognizione mira a ottenere un accertamento pieno della
situazione giuridica soggettiva e si suddivide in tre specie fondamentali, a seconda del
provvedimento richiesto al giudice:
Azione di mero accertamento: ha l'unico scopo di fare chiarezza sull'esistenza
o sul modo di essere di un diritto. Questa sentenza produce un "accertamento
prescrittivo", stabilendo in modo vincolante le regole di condotta tra le parti.
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Sebbene non esista una norma generale, è pacificamente ammessa per i diritti
assoluti (come la proprietà, art. 949 c.c.), a condizione che sussista un interesse
ad agire (art. 100 c.p.c.).
Azione costitutiva: trova il suo fondamento nell'art. 2908 c.c. e permette al
giudice di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici nei soli casi
previsti dalla legge. Esempi tipici sono la sentenza che produce gli effetti di un
contratto non concluso (art. 2932 c.c.) o l'annullamento di un contratto. Si
collega strettamente alla figura del diritto potestativo.
Azione di condanna: è l'azione più frequente e presuppone non solo
l'incertezza, ma la lesione di un diritto. Oltre all'accertamento, il giudice ordina
alla parte soccombente di eseguire una prestazione di dare o fare.
2. Gli Effetti della Condanna e la Tutela Esecutiva
L'azione di condanna si distingue per la sua funzione di "porta d'accesso" alla tutela
esecutiva. La sentenza di condanna costituisce, infatti, un titolo esecutivo ai sensi
dell'art. 474 c.p.c., permettendo l'esecuzione forzata se il debitore rimane inerte.
Esecuzione diretta: possibile per obblighi di pagare somme, consegnare beni o
fare attività fungibili (sostituibili dall'apparato statale).
Esecuzione indiretta (art. 614-bis c.p.c.): per gli obblighi di fare infungibili o
di non fare, il giudice può fissare una somma di denaro dovuta per ogni futura
violazione o ritardo, fungendo da misura di coercizione per indurre
l'adempimento.
Altri effetti: la condanna permette di iscrivere ipoteca giudiziale (art. 2818
c.c.) e trasforma le prescrizioni brevi in prescrizioni decennali (art. 2953 c.c.).
3. La Domanda Giudiziale
La domanda è l'atto con cui si esercita l'azione (art. 99 c.p.c.) e definisce l'oggetto del
processo. È soggetta al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.
112 c.p.c.): il giudice non può decidere oltre i limiti definiti dalle parti.
Gli elementi identificativi della domanda sono tre:
1. Soggetti: le parti del processo.
2. Petitum: si distingue in immediato (tipo di provvedimento chiesto) e mediato (il
bene della vita specifico, come una somma di denaro).
3. Causa petendi: il titolo o le ragioni della domanda, basati sui fatti costitutivi.
4. Classificazione dei Diritti e Cumulo di Domande
Per identificare correttamente una domanda, è cruciale la distinzione tra:
Diritti autodeterminati: (es. proprietà e diritti reali) il diritto è identificato dal
suo contenuto; anche se cambia il fatto costitutivo (compravendita o
usucapione), il diritto resta lo stesso.
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Diritti eterodeterminati: (es. crediti di somme di denaro) il diritto è identificato
dal fatto storico; un debito di 100 euro per un mutuo è diverso da un debito di
100 euro per un affitto.
Infine, il processo può presentare un cumulo di domande:
Puro: le domande sono indipendenti tra loro.
Condizionale: l'esame di una domanda dipende dall'esito dell'altra, e può essere
consequenziale (es. risoluzione e restituzione), alternativo o subordinato.
Lezione 7: Gli Effetti della Domanda Giudiziale e la sua Modificazione
La Lezione 07 analizza le conseguenze giuridiche che scaturiscono dalla proposizione
della domanda giudiziale, distinguendo nettamente tra effetti processuali e sostanziali.
Effetti Processuali: Il principale è la litispendenza, ovvero la pendenza della
lite, che si determina con la notifica della citazione o il deposito del ricorso. Altri
effetti includono la perpetuatio iurisdictionis (il momento che fissa la
giurisdizione e la competenza) e l'attribuzione al giudice del potere-dovere di
decidere.
Effetti Sostanziali: Questi servono a impedire che la durata del processo
danneggi l'attore che ha ragione. Si distinguono in effetti che la domanda
produce "da sola" (es. interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.) ed effetti
che presuppongono l'accoglimento della domanda (es. la sospensione del corso
della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza).
Modificazione della domanda: La lezione chiarisce la differenza tra emendatio
libelli (modificazione consentita, che precisa o adegua la domanda senza
mutarne il nucleo) e mutatio libelli (proposizione di una domanda nuova,
generalmente vietata se non nei limiti previsti).
Lezione 8: Le Difese del Convenuto e l'Onere della Prova
Nella Lezione 08 l'attenzione si sposta sulla posizione del convenuto e sulle modalità
con cui può contrastare la pretesa dell'attore.
Eccezioni di rito e di merito: Il convenuto può sollevare eccezioni di rito
(contestando la regolarità del processo) o di merito. Queste ultime si dividono in
eccezioni in senso stretto (che solo la parte può far valere, come la prescrizione)
ed eccezioni in senso lato (rilevabili anche d'ufficio dal giudice).
L'Onere della Prova (Art. 2697 c.c.): È il cardine del sistema istruttorio.
L'attore deve provare i fatti costitutivi del diritto, mentre il convenuto ha l'onere
di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. La lezione introduce criteri
moderni per la ripartizione di tale onere, come il principio della vicinanza della
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prova, secondo cui l'onere deve gravare sulla parte che ha più agevole accesso
alle fonti di prova.
Lezione 9: Questioni Processuali, Condizioni dell'Azione e Presupposti
La Lezione 09 approfondisce la struttura metodologica del processo, evidenziando
come il giudice debba risolvere le "questioni di rito" prima di poter passare all'esame del
merito. Presupposti Processuali: Sono gli elementi che devono esistere prima della
domanda o sorgere con essa affinché il giudice possa decidere nel merito (es.
giurisdizione, competenza, capacità delle parti). Se manca un presupposto
insanabile, il processo si chiude con una sentenza di rito.
Condizioni dell'Azione: Identificate tradizionalmente nella legittimazione ad
agire (coincidenza tra chi agisce e il titolare del diritto) e nell'interesse ad agire
(art. 100 c.p.c.), inteso come necessità di ricorrere al giudice per evitare un
danno ingiusto.
Inderogabilità: Viene sottolineato che, salvo casi eccezionali, le norme sui
presupposti processuali sono inderogabili dalla volontà delle parti, poiché
attengono all'ordine pubblico del processo.
Lezione 10: L'Autorità Giudiziaria Ordinaria e la Giurisdizione
La Lezione 10 entra nel vivo dei presupposti relativi al giudice, partendo dal concetto di
giurisdizione civile (art. 1 c.p.c.).
Perpetuatio Iurisdictionis (Art. 5 c.p.c.): È un principio fondamentale secondo
cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di
fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda.
Mutamenti successivi (es. un cambio di residenza o una nuova legge) non
sottraggono la causa al giudice originariamente adito.
Limiti alla Giurisdizione: La giurisdizione del giudice ordinario incontra tre
limiti principali:
1. Verso i giudici speciali (es. il Giudice Amministrativo per gli interessi
legittimi).
2. Verso la Pubblica Amministrazione (difetto assoluto di giurisdizione se si
chiede al giudice un atto riservato alla discrezionalità amministrativa).
3. Verso i giudici stranieri (regolato dalla L. 218/1995 e dai regolamenti
UE).
Difetto di Giurisdizione: La lezione introduce la distinzione tra difetto relativo
(un altro giudice nazionale ha potere) e difetto assoluto (nessun giudice ha
potere), gettando le basi per lo studio dei meccanismi di rilievo di tale vizio.
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Lezione 11: Il Controllo sulla Giurisdizione e la Translatio Iudicii
La Lezione 11 si occupa della dinamica processuale attraverso cui viene rilevato il
difetto di giurisdizione. Il meccanismo cardine è la "rilevazione della questione", che
può avvenire tramite eccezione di parte o rilievo d'ufficio dal parte del giudice.
Regolamento di Giurisdizione (Art. 41 c.p.c.): È uno strumento preventivo
che permette a ciascuna parte di rivolgersi direttamente alle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione per ottenere una decisione definitiva sulla giurisdizione,
prima che il giudice di merito si sia pronunciato. Serve a dare certezza
immediata ed evitare che un lungo processo si chiuda inutilmente per difetto di
potere del giudice.
Translatio Iudicii: Qualora il giudice si dichiari privo di giurisdizione a favore
di un altro plesso (es. dal giudice ordinario al giudice amministrativo), la legge e
la giurisprudenza costituzionale garantiscono la continuità del processo. Se la
causa viene riassunta entro i termini di legge davanti al giudice indicato, restano
fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Lezione 12: La Competenza per Materia e per Valore
Con la Lezione 12 si entra nel merito della distribuzione del potere decisionale tra i vari
uffici giudiziari ordinari (Giudice di Pace e Tribunale). La competenza è definita come
la "misura della giurisdizione".
Competenza per Valore: Si determina in base al valore economico della
controversia dichiarato dall'attore. Il Giudice di Pace è generalmente competente
per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10.000 euro e per i
danni da circolazione di veicoli fino a 20.000 euro. Il Tribunale ha una
competenza residuale per tutto ciò che eccede tali soglie.
Competenza per Materia: Prevale su quella per valore ed è assegnata in base
alla natura del rapporto giuridico (es. il Giudice di Pace per le distanze tra alberi
o il Tribunale per lo stato e la capacità delle persone).
Modificazione della domanda: La lezione argomenta come la modifica del
petitum in corso di causa possa influenzare la competenza, permettendo, per
ragioni di economia processuale, di riportare la causa nei limiti del giudice adito
se la domanda viene ridotta.
Lezione 13: La Competenza per Territorio e l'Eccezione di Incompetenza
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La Lezione 13 esamina la distribuzione "orizzontale" delle cause tra uffici dello stesso
tipo dislocati sul territorio nazionale.
I Fori: Si distingue tra il foro generale (residenza o domicilio del convenuto,
artt. 18-19 c.p.c.), il foro facoltativo per le obbligazioni (luogo dove è sorta o
deve eseguirsi l'obbligazione, art. 20 c.p.c.) e il foro esclusivo (es. luogo dove è
posto un immobile, art. 21 c.p.c.).
Eccezione di Incompetenza (Art. 38 c.p.c.): È un passaggio cruciale.
L'incompetenza deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nella
comparsa di risposta tempestivamente depositata. Il giudice può rilevarla
d'ufficio (per materia, valore o territorio inderogabile) non oltre l'udienza di cui
all'art. 183 c.p.c. Se non rilevata in questi termini, la competenza rimane radicata
davanti al giudice adito, anche se originariamente errata.
Lezione 14: Il Regolamento di Competenza
La Lezione 14 conclude l'analisi della competenza spiegando come si risolvono i
conflitti tra giudici.
Regolamento Necessario e Facoltativo: Il regolamento di competenza (artt. 42-
43 c.p.c.) è "necessario" quando impugna un provvedimento che ha deciso solo
sulla competenza; è "facoltativo" quando il provvedimento ha deciso sia sulla
competenza che sul merito (in tal caso la parte può scegliere tra regolamento e
appello ordinario).
Regolamento d'Ufficio (Art. 45 c.p.c.): Si verifica quando, dopo una sentenza
di incompetenza, la causa viene riassunta davanti al nuovo giudice e
quest'ultimo ritiene di essere a sua volta incompetente (conflitto negativo). Egli
non può dichiararsi incompetente, ma deve investire la Corte di Cassazione
d'ufficio.
Sospensione del processo: La proposizione del regolamento sospende il
processo principale, ma il giudice può comunque compiere atti urgenti, come i
provvedimenti cautelari o l'istruzione preventiva, per evitare che la durata del
sub-procedimento in Cassazione arrechi pregiudizio alle parti.
Lezione 15: La Regolare Costituzione del Giudice e la sua Responsabilità
La Lezione 15 esamina i requisiti affinché l'organo giudicante possa dirsi validamente
investito del potere di decidere. 7
Regolare Costituzione (Art. 158 c.p.c.): È un presupposto processuale la cui
mancanza genera una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio. Riguarda
l'investitura del magistrato (nomina, assenza di pensionamento o trasferimenti) e
la composizione numerica del collegio.
Astensione e Ricusazione: Per garantire l'imparzialità, il giudice ha l'obbligo di
astenersi (art. 51 c.p.c.) in caso di legami con le parti o interesse nella causa. Se
non lo fa, le parti possono proporre ricusazione (art. 52 c.p.c.).
Responsabilità Civile (L. 117/1988): Viene illustrato il regime di responsabilità
dei magistrati per dolo o colpa grave. L'azion
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