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DIRITTO PRIVATO

CAPITOLO 1 L’ORDINAMENTO GIURIDICO

ORDINAMENTO GIURIDICO

L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e di

istituzioni, mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della

vita sociale e dei rapporti tra i singoli.

La cooperazione tra gli uomini rende realizzabili risultati che sarebbero

altrimenti irraggiungibili per il singolo.

Non ogni forma di collaborazione umana dà luogo ad una “collettività”.

Tale qualifica è riservata agli agglomerati di persone che costituiscono un

“gruppo organizzato”.

Per aversi questo occorrono tre condizioni:

1. che il coordinamento degli apporti individuali venga disciplinato da

regole di condotta

2. che queste regole siano stabilite da appositi organi ai quali tale

compito sia affidato in base a precise regole di struttura o di

competenza o organizzative

3. che tanto le regole di condotta quanto quelle di struttura vengano

effettivamente osservate (principio di effettività)

Il principio di effettività segna il limite entro il quale può ancora dirsi che

un dato ordinamento disciplina un gruppo

Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una

collettività viene chiamato “ordinamento” = diritto oggettivo di una

collettività (sistema di regole che organizzano la vita sociale)

LA NORMA GIURIDICA

L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole che

disciplinano la vita della comunità.

Ciascuna di queste regole si chiama norma; e poiché il sistema di regole

rappresenta il diritto della società, in senso oggettivo, ciascuna di tali

norme si dice giuridica (in quanto appartenente allo IUS).

La giuridicità di una norma dipende dal fatto che vada considerata dotata

di “autorità” =suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i

consociati.

La norma giuridica non va mai confusa con la norma morale, nemmeno

quando l’una e l’altra abbiano identico contenuto.

La regola morale assoluta ossia trova solo nel suo contenuto la propria

validità, quindi obbliga solo l’individuo che la riconosce ad adeguarvisi

mentre

la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere

prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di

una collettività, è eteronoma, ossia imposta da altri, dall’ordinamento nel

suo complesso.

Per capire se una norma è giuridica si ha bisogno di una FONTE e vedere

se appartiene a un sistema giuridico, il quale dipende dal tipo di

governamento presente e dall’anno corrente.

Occorre non confondere la FORMULA” (il testo) della disposizione, con il

PRECETTO (il significato) che a quel testo viene attribuito dall’interprete.

Non bisogna confondere il concetto di “norma giuridica” con quello di

“legge”.

La legge (come provvedimento avente “forza di legge”) è un atto o

 documento normativo, elaborato da organi a ciò competenti (art. 70

ss. Cost.), che contiene norme giuridiche, e che quindi sta con

queste in rapporto da contenente a contenuto.

Per altro verso, accanto a norme aventi “forza di legge”, ogni

 ordinamento conosce tante altre norme giuridiche frutto di altri atti

normativi;

per altro verso ancora, una medesima legge può contenere molte

 norme, ma una norma può anche risultare soltanto dal “combinato

disposto” di più disposizioni legislative, ciascuna delle quali può

regolare anche un solo aspetto di un fenomeno complesso.

LA FATTISPECIE

Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola:

1. formulazione di una ipotesi di fatto;

2. al verificarsi di questa, la norma ricollega una determinata

conseguenza o effetto giuridico

A B

SE ALLORA

La norma si struttura come un periodo ipotetico.

La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare si chiama

fattispecie può

Essere:

ASTRATTA il fatto non concretamente accaduto, ma descritto

 

ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi

affinché si produca una data conseguenza giuridica.

CONCRETA fatto o complesso di fatti realmente verificatisi e

 

rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano

derivati. Mentre l’individuazione della fattispecie astratta si risolve

in una pura operazione di interpretazione del testo normativo,

l’indagine sulla fattispecie concreta consiste nell’accertamento del

fatto storico, quale materialmente verificatosi, e porre a confronto

tale fatto con l’ipotesi astratta prevista e regolata dalla legge.

SEMPLICE consiste in un unico fatto.

 

COMPLESSA costituita da una pluralità di fatti giuridici. L’effetto

 

ricollegato dalla norma alla fattispecie complessa non si verifica se

non quando si siano realizzati tutti i fatti “giuridici” (giuridicamente

rilevanti, ossia tali da produrre effetti per il diritto) da cui essa è

costituita.

LA SANZIONE

Le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere suscettibili di

coercizione

attuazione forzata ( ) o sono comunque garantite da una

conseguenza in danno del trasgressore, chiamata SANZIONE, la cui

minaccia favorirebbe l’osservanza spontanea della norma.

La sanzione può operare in modo

DIRETTO realizzando il risultato che la legge prescrive

 INDIRETTO l’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere

 

l’osservanza della norma o per reagire alla sua violazione

CAPITOLO 2 IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI

DISTINZIONE TRA NORME COGENTI E NORME

DEROGABILI

Le norme di diritto privato si distinguono in derogabili (o dispositive) e

inderogabili (o cogenti):

Inderogabili: norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento

 prescindendo dalla volontà dei singoli;

Derogabili: le norme la cui applicazione può essere evitata mediante

 un accordo degli interessati.

Ulteriore categoria è composta dalle norme supplettive, le quali sono

destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non

abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della

fattispecie.

IL CODICE CIVILE

Insieme di leggi atti aventi forza legge.

È una fonte da cui non sgorga più acqua, poiché è un REGGIO DECRETO.

1942

Il codice civile risale al , entrando in vigore il 21 Aprile, fu infatti

prodotto in epoca fascista, ma negli anni successivi la Corte Costituzionale

tolse tutto ciò che era manifestazione fascista.

Il codice per conformarsi alle esigenze della società viene MODIFICATO o

AGGIUNTE LEGGI chiamate LEGGI COMPLEMENTARI.

2269 articoli,

Ci sono anche se alcuni sono vuoti e altri sotto un unico

numero sono più di uno .

Diviso in 6 libri, chiamati DIRETTRICI

I. DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

II. DELLE SUCCESSIONI

III. DELLA PROPRIETA’

IV. DELLE OBBLIGAZIONI

V. DEL LAVORO

VI. DELLA TUTELA DEI DIRITTI

A loro volta divisi in TITOLI SEZIONI CAPI

 

CAPITOLO 3 EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI

ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI

Per l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede, oltre

all’approvazione da parte delle due Camere:

1. la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica

(Art.73 Cost.);

entro un mese dall’approvazione

2. la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Art.73.3

Cost.);

3. il decorso di un periodo di tempo, detto vacatio legis, che va dalla

pubblicazione all’entrata in vigore della legge, e che di regola è di 15

gg (art. 73 Cost. E art. 10 disp. prel. cod. civ.).

Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria

per tutti, anche per chi, in realtà, non ne abbia conoscenza.

IGNORANTIA IURIS NON EXCUSAT,

Vale il principio per cui cosicchè

nessuno può invocare a propria scusa, per evitare una sanzione, di aver

ignorato l’esistenza di una disposizione di legge (art. 5 cod. pen.). La

Corte costituzionale ha tuttavia stabilito che l’ignoranza della legge è

scusabile quando l’errore di un soggetto in ordine all’esistenza o al

significato di una legge penale sia stato inevitabile.

ABROGAZIONE DELLA LEGGE

Una disposizione di legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone

che ne cessi l’efficacia (anche se una norma, pur dopo abrogata può

continuare ad essere applicata ai fatti verificatisi anteriormente

all’abrogazione e può anche essere previsto un apposito regime

transitorio).

Per abrogare una disposizione occorre l’intervento di una disposizione

nuova di pari valore gerarchico: una legge non può essere abrogata che

da una legge posteriore (art. 15 disp. prel. cod. civ.).

L’abrogazione può essere espressa o tacita.

Espressa: la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una

 legge anteriore;

Tacita: se, in assenza di una dichiarazione esplicita volta a sancire

 l’abrogazione di disposizioni previdenti, le norme posteriori:

a) sono incompatibili con una o più disposizioni

 antecedenti;

b) introducono una nuova regolamentazione dell’intera

 materia già regolata dalla legge precedente, la quale,

pertanto, deve ritenersi assorbita e sostituita integralmente

dalle disposizioni più recenti anche inassenza di una vera e

propria incompatibilità tra la vecchia e la nuova disciplina.

Fenomeno diverso dall’abrogazione è la deroga: si ha quando una

 nuova norma sostituisce, ma solo per specifici casi, la disciplina

prevista dalla norma precedente, che continua però ad essere

lex specialis posterior derogat

applicabile a tutti gli altri casi (

generali ).

Altra figura di abrogazione espressa può essere realizzata mediante un

referendum popolare.

Anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare

l’efficacia.

DIFFERENZA:

l’abrogazione ha effetto solo per l’avvenire (la legge, benché

 abrogata, può e deve essere ancora applicata ai fatti verificatisi

quando era in vigore)

la dichiarazione di incostituzionalità, invece, annulla la disposizione

 illegittima, come se non fosse mai stata emanata, cosicché non può

più essere applicata neppure nei giudizi ancora in corso e neppure ai

fatti già verificatisi in precedenza.

L’abrogazione di una norma che, a sua volta, aveva abrogato una norma

precedente non fa

rivivere quest’ultima, salvo che sia espressamente disposto: in tal caso la

norma si chiama

ripristinatoria.

CAPITOLO 4 E INTERPRERAZIONE DELLA LEGGE

APPLICAZIONE

APPLICAZIONE DELL LEGGE

Per applicazione della legge s’intende la concreta realizzazione, nella vita

della collettività, di quanto è ordinato dalle regole che compongono il

diritto dello Stato. norme di organizzazione

Se si tratta di o di struttura, la loro

 applicazione consiste nella effettiva creazione degli organi previsti e

nel loro funzionamento;

norme di condotta

se si tratta di , la loro applicazione consiste nel

 non fare ciò che è proibito e nel fare ciò che è doveroso.

È compito dello Stato attraverso i suoi organi, curare l’applicazione delle

norme di diritto Pubblico.

L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

Di una disposizione normativa possono ammettersi letture plurime, in

funzione del caso da risolvere, tra le quali l’interprete sceglie la soluzione

più appropriata:

1) Non tutti i vocaboli contenuti nelle leggi possono essere definiti nelle

leggi stesse (tener conto dell’intenzione del legislatore);

2) Gli enunciati normativi si riferiscono a situazioni ipotetiche e definite in

via generale ed astratta: all’interprete spetta decidere (e interpretare)

rispetto al caso concreto attingendo a criteri di decisione extra-

legislativi o meta-legislativi;

3) Le formulazioni delle leggi, nella loro prima e più spontanea portata,

sono spesso in conflitto tra loro: conflitti che si superano ricorrendo a

criteri di gerarchia tra le fonti le norme

 es.

costituzionali prevalgono su quelle ordinarie);

a criteri cronologicila norma posteriore prevale sulla

 anteriore);

a criteri di specialità lex specialis derogat leggi

 

generali, lex posterior generalis non derogat legi priori

speciali).

Spesso, però, è indispensabile ricorrere ad elementi extralegislativi per

risolvere i conflitti tra le leggi.

4) Di fronte a ciascun caso singolo difficilmente si può applicare un’unica

norma (ricostruzioni sistematiche). Tra più significati possibili che si

possono attribuire a una norma deve essere preferito quello conforme

alla costituzione: si parla di interpretazione costituzionalmente

orientata.

L’attribuzione di significato da parte dell’interprete a un documento

legislativo del senso più immediato viene detta interpretazione

dichiarativa

“ ”.

Quando invece il processo interpretativo attribuisce ad una disposizione

un significato diverso da quello che apparirebbe, a prima vista, esserle

correttiva

“proprio”, si parla di interpretazione “ ” (estensiva e restrittiva).

Dal punto di vista dei soggetti che svolgono l’attività interpretativa si

distingue tra interpretazione giudiziale, dottrinale e autentica.

L’attività interpretativa assume valore vincolante solo quando è

 compiuta dai giudici dello Stato nell’esercizio della funzione

giurisdizionale (c.d. interpretazione giudiziale). L’interpretazione

della disposizione attraverso cui il giudice giunge alla risoluzione del

caso concreto riguarda solo le parti del giudizio, mentre la sentenza

può anche assumere valore di precedente (ciò negli ordinamenti

anglosassoni).

L’interpretazione dottrinale è costituita dagli apporti di studio dei

 cultori delle materie giuridiche, i quali si preoccupano di raccogliere

il materiale utile alla interpretazione delle varie disposizioni, di

illustrarne i possibili significati, di sottolineare le conseguenze delle

varie soluzioni interpretative.

Non costituisce, infine, vera attività interpretativa la c.d.

 interpretazione autentica, ossia quella che proviene dallo stesso

legislatore, che emana apposite norme per chiarire il significato di

norme preesistenti. La norma interpretativa, come ogni altra norma

giuridica, ha carattere vincolante; questa ha efficacia retroattiva:

infatti essa chiarisce anche per il passato il valore da attribuire alla

legge precedente, troncando i dubbi che erano sorti sulla sua

interpretazione.

CAPITOLO 7 IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO

SOGGETTO E PERSONA

Il diritto oggettivo è un sistema di regole raggruppate in un ordinamento

che tiene conto della complessità e delle relazioni che possono instaurarsi

tra i privati, il quale riconosce poteri e facoltà che se riferiti al soggetto

diventa diritto soggettivo.

Al diritto soggettivo fanno capo i SOGGETTI esseri umani uguali tra loro

ARTICOLO 1 CODICE CIVILE si viene considerato soggetto

 giuridico a partire dalla nascita

ARTICOLO 2 CODICE CIVILE la CAPACITA’ GIURIDICA, intesa come

 

capacità di agire si acquisisce al compimento dei 18 anni

La capacità giuridica compete non solo alle persone fisiche ma anche agli

enti

Occorre poi distinguere fra gli enti che sono:

PERSONE GIURIDICHE hanno autonomia patrimoniale

o perfetta

NON DOTATI DI PERSONALITA’ non hanno autonomia patr.

o

Anche se entrambi sono SOGGETTI DI DIRITTO

I concetti di PERSONA e SOGGETTO non coincidono:

PERSONE -fisiche o giuridiche- sono soggetti ma non esauriscono quest’

ultima categoria che comprende anche gli enti non dotati di personalità.

A LA PERSONA FISICA

LA CAPACITA’ GIURIDICA DELLA PERSONA FISICA

L’uomo acquisisce la capacità giuridica e diviene soggetto di diritto.

La capacità giuridica compete indifferentemente a tutti gli uomini.

L’ articolo 3 della Costituzione proclama che:

“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali.”

L’ articolo 3 comma 2 prevede testualmente che:

“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di

ordine economico e sociale che, limitando di fatto la

libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno

sviluppo della persona umana e l’effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.”

La capacità giuridica di diritto privato compete non solo al cittadino

italiano ma anche allo straniero

Art, 16 del c.c. PRINCIPIO DI RECIPROCITA’

Lo straniero è ammesso a godere in Italia dei diritti civili, se e nella misura

in cui il cittadino italiano è ammesso al godimento di detti diritti nel Paese

di cui lo straniero ha la cittadinanza.

Anche se ora il principio di reciprocità non compare più nel decreto legge,

quindi ogni straniero indipendentemente dall’ordinamento giuridico del

suo Paese gode degli stessi diritti di un italiano.

Si può qui quindi affermare che i diritti inviolabili della persona

umana sono riconosciuti dal nostro ordinamento in favore di

chiunque, cittadino o straniero.

LA NASCITA E LA MORTE art. 1

La persona fisica acquisisce la capacità giuridica

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emilycarapellotti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Addis Fabio.
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