DIRITTO PRIVATO
CAPITOLO 1 L’ORDINAMENTO GIURIDICO
ORDINAMENTO GIURIDICO
L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e di
istituzioni, mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della
vita sociale e dei rapporti tra i singoli.
La cooperazione tra gli uomini rende realizzabili risultati che sarebbero
altrimenti irraggiungibili per il singolo.
Non ogni forma di collaborazione umana dà luogo ad una “collettività”.
Tale qualifica è riservata agli agglomerati di persone che costituiscono un
“gruppo organizzato”.
Per aversi questo occorrono tre condizioni:
1. che il coordinamento degli apporti individuali venga disciplinato da
regole di condotta
2. che queste regole siano stabilite da appositi organi ai quali tale
compito sia affidato in base a precise regole di struttura o di
competenza o organizzative
3. che tanto le regole di condotta quanto quelle di struttura vengano
effettivamente osservate (principio di effettività)
Il principio di effettività segna il limite entro il quale può ancora dirsi che
un dato ordinamento disciplina un gruppo
Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una
collettività viene chiamato “ordinamento” = diritto oggettivo di una
collettività (sistema di regole che organizzano la vita sociale)
LA NORMA GIURIDICA
L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole che
disciplinano la vita della comunità.
Ciascuna di queste regole si chiama norma; e poiché il sistema di regole
rappresenta il diritto della società, in senso oggettivo, ciascuna di tali
norme si dice giuridica (in quanto appartenente allo IUS).
La giuridicità di una norma dipende dal fatto che vada considerata dotata
di “autorità” =suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i
consociati.
La norma giuridica non va mai confusa con la norma morale, nemmeno
quando l’una e l’altra abbiano identico contenuto.
La regola morale assoluta ossia trova solo nel suo contenuto la propria
validità, quindi obbliga solo l’individuo che la riconosce ad adeguarvisi
mentre
la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere
prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di
una collettività, è eteronoma, ossia imposta da altri, dall’ordinamento nel
suo complesso.
Per capire se una norma è giuridica si ha bisogno di una FONTE e vedere
se appartiene a un sistema giuridico, il quale dipende dal tipo di
governamento presente e dall’anno corrente.
Occorre non confondere la FORMULA” (il testo) della disposizione, con il
PRECETTO (il significato) che a quel testo viene attribuito dall’interprete.
Non bisogna confondere il concetto di “norma giuridica” con quello di
“legge”.
La legge (come provvedimento avente “forza di legge”) è un atto o
documento normativo, elaborato da organi a ciò competenti (art. 70
ss. Cost.), che contiene norme giuridiche, e che quindi sta con
queste in rapporto da contenente a contenuto.
Per altro verso, accanto a norme aventi “forza di legge”, ogni
ordinamento conosce tante altre norme giuridiche frutto di altri atti
normativi;
per altro verso ancora, una medesima legge può contenere molte
norme, ma una norma può anche risultare soltanto dal “combinato
disposto” di più disposizioni legislative, ciascuna delle quali può
regolare anche un solo aspetto di un fenomeno complesso.
LA FATTISPECIE
Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola:
1. formulazione di una ipotesi di fatto;
2. al verificarsi di questa, la norma ricollega una determinata
conseguenza o effetto giuridico
A B
SE ALLORA
La norma si struttura come un periodo ipotetico.
La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare si chiama
fattispecie può
Essere:
ASTRATTA il fatto non concretamente accaduto, ma descritto
ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi
affinché si produca una data conseguenza giuridica.
CONCRETA fatto o complesso di fatti realmente verificatisi e
rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano
derivati. Mentre l’individuazione della fattispecie astratta si risolve
in una pura operazione di interpretazione del testo normativo,
l’indagine sulla fattispecie concreta consiste nell’accertamento del
fatto storico, quale materialmente verificatosi, e porre a confronto
tale fatto con l’ipotesi astratta prevista e regolata dalla legge.
SEMPLICE consiste in un unico fatto.
COMPLESSA costituita da una pluralità di fatti giuridici. L’effetto
ricollegato dalla norma alla fattispecie complessa non si verifica se
non quando si siano realizzati tutti i fatti “giuridici” (giuridicamente
rilevanti, ossia tali da produrre effetti per il diritto) da cui essa è
costituita.
LA SANZIONE
Le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere suscettibili di
coercizione
attuazione forzata ( ) o sono comunque garantite da una
conseguenza in danno del trasgressore, chiamata SANZIONE, la cui
minaccia favorirebbe l’osservanza spontanea della norma.
La sanzione può operare in modo
DIRETTO realizzando il risultato che la legge prescrive
INDIRETTO l’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere
l’osservanza della norma o per reagire alla sua violazione
CAPITOLO 2 IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI
DISTINZIONE TRA NORME COGENTI E NORME
DEROGABILI
Le norme di diritto privato si distinguono in derogabili (o dispositive) e
inderogabili (o cogenti):
Inderogabili: norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento
prescindendo dalla volontà dei singoli;
Derogabili: le norme la cui applicazione può essere evitata mediante
un accordo degli interessati.
Ulteriore categoria è composta dalle norme supplettive, le quali sono
destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non
abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della
fattispecie.
IL CODICE CIVILE
Insieme di leggi atti aventi forza legge.
È una fonte da cui non sgorga più acqua, poiché è un REGGIO DECRETO.
1942
Il codice civile risale al , entrando in vigore il 21 Aprile, fu infatti
prodotto in epoca fascista, ma negli anni successivi la Corte Costituzionale
tolse tutto ciò che era manifestazione fascista.
Il codice per conformarsi alle esigenze della società viene MODIFICATO o
AGGIUNTE LEGGI chiamate LEGGI COMPLEMENTARI.
2269 articoli,
Ci sono anche se alcuni sono vuoti e altri sotto un unico
numero sono più di uno .
Diviso in 6 libri, chiamati DIRETTRICI
I. DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
II. DELLE SUCCESSIONI
III. DELLA PROPRIETA’
IV. DELLE OBBLIGAZIONI
V. DEL LAVORO
VI. DELLA TUTELA DEI DIRITTI
A loro volta divisi in TITOLI SEZIONI CAPI
CAPITOLO 3 EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI
ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI
Per l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede, oltre
all’approvazione da parte delle due Camere:
1. la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica
(Art.73 Cost.);
entro un mese dall’approvazione
2. la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Art.73.3
Cost.);
3. il decorso di un periodo di tempo, detto vacatio legis, che va dalla
pubblicazione all’entrata in vigore della legge, e che di regola è di 15
gg (art. 73 Cost. E art. 10 disp. prel. cod. civ.).
Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria
per tutti, anche per chi, in realtà, non ne abbia conoscenza.
IGNORANTIA IURIS NON EXCUSAT,
Vale il principio per cui cosicchè
nessuno può invocare a propria scusa, per evitare una sanzione, di aver
ignorato l’esistenza di una disposizione di legge (art. 5 cod. pen.). La
Corte costituzionale ha tuttavia stabilito che l’ignoranza della legge è
scusabile quando l’errore di un soggetto in ordine all’esistenza o al
significato di una legge penale sia stato inevitabile.
ABROGAZIONE DELLA LEGGE
Una disposizione di legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone
che ne cessi l’efficacia (anche se una norma, pur dopo abrogata può
continuare ad essere applicata ai fatti verificatisi anteriormente
all’abrogazione e può anche essere previsto un apposito regime
transitorio).
Per abrogare una disposizione occorre l’intervento di una disposizione
nuova di pari valore gerarchico: una legge non può essere abrogata che
da una legge posteriore (art. 15 disp. prel. cod. civ.).
L’abrogazione può essere espressa o tacita.
Espressa: la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una
legge anteriore;
Tacita: se, in assenza di una dichiarazione esplicita volta a sancire
l’abrogazione di disposizioni previdenti, le norme posteriori:
a) sono incompatibili con una o più disposizioni
antecedenti;
b) introducono una nuova regolamentazione dell’intera
materia già regolata dalla legge precedente, la quale,
pertanto, deve ritenersi assorbita e sostituita integralmente
dalle disposizioni più recenti anche inassenza di una vera e
propria incompatibilità tra la vecchia e la nuova disciplina.
Fenomeno diverso dall’abrogazione è la deroga: si ha quando una
nuova norma sostituisce, ma solo per specifici casi, la disciplina
prevista dalla norma precedente, che continua però ad essere
lex specialis posterior derogat
applicabile a tutti gli altri casi (
generali ).
Altra figura di abrogazione espressa può essere realizzata mediante un
referendum popolare.
Anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare
l’efficacia.
DIFFERENZA:
l’abrogazione ha effetto solo per l’avvenire (la legge, benché
abrogata, può e deve essere ancora applicata ai fatti verificatisi
quando era in vigore)
la dichiarazione di incostituzionalità, invece, annulla la disposizione
illegittima, come se non fosse mai stata emanata, cosicché non può
più essere applicata neppure nei giudizi ancora in corso e neppure ai
fatti già verificatisi in precedenza.
L’abrogazione di una norma che, a sua volta, aveva abrogato una norma
precedente non fa
rivivere quest’ultima, salvo che sia espressamente disposto: in tal caso la
norma si chiama
ripristinatoria.
CAPITOLO 4 E INTERPRERAZIONE DELLA LEGGE
APPLICAZIONE
APPLICAZIONE DELL LEGGE
Per applicazione della legge s’intende la concreta realizzazione, nella vita
della collettività, di quanto è ordinato dalle regole che compongono il
diritto dello Stato. norme di organizzazione
Se si tratta di o di struttura, la loro
applicazione consiste nella effettiva creazione degli organi previsti e
nel loro funzionamento;
norme di condotta
se si tratta di , la loro applicazione consiste nel
non fare ciò che è proibito e nel fare ciò che è doveroso.
È compito dello Stato attraverso i suoi organi, curare l’applicazione delle
norme di diritto Pubblico.
L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
Di una disposizione normativa possono ammettersi letture plurime, in
funzione del caso da risolvere, tra le quali l’interprete sceglie la soluzione
più appropriata:
1) Non tutti i vocaboli contenuti nelle leggi possono essere definiti nelle
leggi stesse (tener conto dell’intenzione del legislatore);
2) Gli enunciati normativi si riferiscono a situazioni ipotetiche e definite in
via generale ed astratta: all’interprete spetta decidere (e interpretare)
rispetto al caso concreto attingendo a criteri di decisione extra-
legislativi o meta-legislativi;
3) Le formulazioni delle leggi, nella loro prima e più spontanea portata,
sono spesso in conflitto tra loro: conflitti che si superano ricorrendo a
criteri di gerarchia tra le fonti le norme
es.
costituzionali prevalgono su quelle ordinarie);
a criteri cronologicila norma posteriore prevale sulla
anteriore);
a criteri di specialità lex specialis derogat leggi
generali, lex posterior generalis non derogat legi priori
speciali).
Spesso, però, è indispensabile ricorrere ad elementi extralegislativi per
risolvere i conflitti tra le leggi.
4) Di fronte a ciascun caso singolo difficilmente si può applicare un’unica
norma (ricostruzioni sistematiche). Tra più significati possibili che si
possono attribuire a una norma deve essere preferito quello conforme
alla costituzione: si parla di interpretazione costituzionalmente
orientata.
L’attribuzione di significato da parte dell’interprete a un documento
legislativo del senso più immediato viene detta interpretazione
dichiarativa
“ ”.
Quando invece il processo interpretativo attribuisce ad una disposizione
un significato diverso da quello che apparirebbe, a prima vista, esserle
correttiva
“proprio”, si parla di interpretazione “ ” (estensiva e restrittiva).
Dal punto di vista dei soggetti che svolgono l’attività interpretativa si
distingue tra interpretazione giudiziale, dottrinale e autentica.
L’attività interpretativa assume valore vincolante solo quando è
compiuta dai giudici dello Stato nell’esercizio della funzione
giurisdizionale (c.d. interpretazione giudiziale). L’interpretazione
della disposizione attraverso cui il giudice giunge alla risoluzione del
caso concreto riguarda solo le parti del giudizio, mentre la sentenza
può anche assumere valore di precedente (ciò negli ordinamenti
anglosassoni).
L’interpretazione dottrinale è costituita dagli apporti di studio dei
cultori delle materie giuridiche, i quali si preoccupano di raccogliere
il materiale utile alla interpretazione delle varie disposizioni, di
illustrarne i possibili significati, di sottolineare le conseguenze delle
varie soluzioni interpretative.
Non costituisce, infine, vera attività interpretativa la c.d.
interpretazione autentica, ossia quella che proviene dallo stesso
legislatore, che emana apposite norme per chiarire il significato di
norme preesistenti. La norma interpretativa, come ogni altra norma
giuridica, ha carattere vincolante; questa ha efficacia retroattiva:
infatti essa chiarisce anche per il passato il valore da attribuire alla
legge precedente, troncando i dubbi che erano sorti sulla sua
interpretazione.
CAPITOLO 7 IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO
SOGGETTO E PERSONA
Il diritto oggettivo è un sistema di regole raggruppate in un ordinamento
che tiene conto della complessità e delle relazioni che possono instaurarsi
tra i privati, il quale riconosce poteri e facoltà che se riferiti al soggetto
diventa diritto soggettivo.
Al diritto soggettivo fanno capo i SOGGETTI esseri umani uguali tra loro
ARTICOLO 1 CODICE CIVILE si viene considerato soggetto
giuridico a partire dalla nascita
ARTICOLO 2 CODICE CIVILE la CAPACITA’ GIURIDICA, intesa come
capacità di agire si acquisisce al compimento dei 18 anni
La capacità giuridica compete non solo alle persone fisiche ma anche agli
enti
Occorre poi distinguere fra gli enti che sono:
PERSONE GIURIDICHE hanno autonomia patrimoniale
o perfetta
NON DOTATI DI PERSONALITA’ non hanno autonomia patr.
o
Anche se entrambi sono SOGGETTI DI DIRITTO
I concetti di PERSONA e SOGGETTO non coincidono:
PERSONE -fisiche o giuridiche- sono soggetti ma non esauriscono quest’
ultima categoria che comprende anche gli enti non dotati di personalità.
A LA PERSONA FISICA
LA CAPACITA’ GIURIDICA DELLA PERSONA FISICA
L’uomo acquisisce la capacità giuridica e diviene soggetto di diritto.
La capacità giuridica compete indifferentemente a tutti gli uomini.
L’ articolo 3 della Costituzione proclama che:
“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.”
L’ articolo 3 comma 2 prevede testualmente che:
“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.”
La capacità giuridica di diritto privato compete non solo al cittadino
italiano ma anche allo straniero
Art, 16 del c.c. PRINCIPIO DI RECIPROCITA’
Lo straniero è ammesso a godere in Italia dei diritti civili, se e nella misura
in cui il cittadino italiano è ammesso al godimento di detti diritti nel Paese
di cui lo straniero ha la cittadinanza.
Anche se ora il principio di reciprocità non compare più nel decreto legge,
quindi ogni straniero indipendentemente dall’ordinamento giuridico del
suo Paese gode degli stessi diritti di un italiano.
Si può qui quindi affermare che i diritti inviolabili della persona
umana sono riconosciuti dal nostro ordinamento in favore di
chiunque, cittadino o straniero.
LA NASCITA E LA MORTE art. 1
La persona fisica acquisisce la capacità giuridica
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.