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L'AZIONE DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO

Possono essere esercitate a tutela della proprietà del possesso o di altro diritto reale di godimento.

Hanno finalità di natura cautelare: mirano a prevenire un danno o un pregiudizio che può derivare da una nuova opera o dalla cosa altrui, in attesa che successivamente si accerti il diritto alla proibizione.

Art. 1171: La denuncia di nuova opera spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore che abbia ragione di temere che da nuova opera, iniziata da meno di 1 anno e non terminata, stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o possesso.

Art. 1172: La denuncia di danno temuto è data al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore nel caso in cui vi sia pericolo di un danno grave e prossimo derivante da qualsiasi edificio, albero o altra cosa, senza che ricorra l'ipotesi di nuova opera.

SUCCESSIONE NEL POSSESSO E...

ACCESSIONE DEL POSSESSO

Il possesso alla morte del possessore continua in capo al suo successore a titolo universale (ipso iure) cioè anche in mancanza di una materiale apprensione del bene da parte dell'erede e perfino se ignori l'esistenza dello stesso.

Diversa dalla successione è "l'accessione del possesso" applicabile solo a chi acquista il possesso a titolo particolare (compratore, legatario) e acquista un possesso nuovo da quello del suo dante causa.

Le qualifiche del possesso vanno valutate cioè nei confronti dell'acquirente senza dare rilievo alla situazione in cui si trovava l'alienante.

Il successore a titolo particolare, può sommare al periodo in cui ha egli stesso posseduto, anche il periodo durante il quale hanno posseduto i suoi danti causa: questa sommatoria può risultare utile ai fini dell'usucapione, dell'azione di rivendicazione... ossia ogni volta che abbia rilevanza la durata del

possesso.L'USUCAPIONE ( )l'acquisto della proprietà in forza del possesso→Un bene abbia per anni un possessore non proprietario e un proprietario non possessore il proprietario perde il diritto diproprietà, il possessore lo acquista (è irrilevante che il poss sia di buona o di mala fede, ciò potrebbe influire solo sulla duratadel possesso necessario per acquistare l'usucapione)Possesso goduto alla luce del soleSe il possesso è goduto con violenza o clandestinità, solo cessata quest'ultima inizierà a decorrere il tempo per l'usucapionePOSSESSO| DETENZIONE= si tiene l'oggetto soltanto in custodia, il possesso è altruiL'usucapione è volto ad eliminare le situazioni di incertezza sull'appartenenza dei beni→ costituisce un modo di acquisto atitolo originario della proprietà e dei diritti reali minoriLa ratio→ favorire chi nel tempo utilizza e rende produttivo

Il bene a fronte del proprietario che lo trascura → Agevola la prova del diritto di proprietà chi si afferma proprietario dovrebbe dare la prova di aver acquistato il suo diritto da → un soggetto che era effettivamente proprietario del bene per averlo, a sua volta acquistato da quello precedente, e così via cosa molto difficile da dimostrare USUCAPIONE vs PRESCRIZIONE ESTINTIVA: 1. Importanza tempo ed inerzia del titolare P > danno luogo all'estinzione U > danno luogo all'acquisto del diritto 2. P > ha portata generale in quanto si riferisce a tutti i diritti U > riguarda solo proprietà e diritti reali minori (I diritti usucapibili possono avere ad oggetto tutti i beni corporali a esclusione dei beni demaniali e dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato). L'USUCAPIONE ( ) l'acquisto della proprietà in forza del possesso DEVONO CONCORRERE I SEGUENTI PRESUPPOSTI: 1. IL POSSESSO, IN BUONA O MALE FEDE DEL BENE 2. LA

CONTINUITÀ DEL POSSESSO PER UN CERTO LASSO DI TEMPO, inoltre il soggetto interessato non ha l'onere di fornire la prova di aver posseduto il bene per tutto l'arco richiesto la legge lo agevola con la presunzione del possesso intermedio(ART. 1142 C.C.) ovvero basta che il possessore dimostri di possedere ora e in un tempo più remoto

LA NON INTERRUZIONE DEL POSSESSO > nel lasso di tempo richiesto dalla legge non intervenga:

  • né una causa di interruzione naturale
  • né una causa di interruzione civile
  • quando contro il possessore, che pure conserva materialmente il possesso, venga proposta una domanda giudiziale volta a privarlo di esso (es. azione di rivendicazione)

IL DECORSO DI UN CERTO LASSO DI TEMPO

20 anni > usucapione ordinario fissato dal codice civile

10 anni per i beni immobili e di 3 anni per i beni mobili registrati

SE: il possessore vanta a suo favore un titolo idoneo a trasferire la proprietà, che

l'acquirente abbia acquistato in buona fede, sia stata effettuata la trascrizione del titolo- 10 anni per le universalità di mobili>> SE: possessore titolo idoneo , acquirente buona fede- 10 anni beni mobili non registrati >> SE: l'acquirente abbia acquistato il suo possesso in buona fede- 15 anni per fondi rustici IL CONTRATTO

L'art. 1321: il contratto è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Autonomia contrattuale:

  • determinare il contenuto
  • Scegliere il contraente
  • Concludere contratti atipici ovvero che non appartengono ad una disciplina particolare

Gli impegni assunti sono giuridicamente tutelati. Gli impegni sono suscettibili di valutazione economica. Rapporti di cortesia. Atti unilaterali. Rapporti non patrimoniali. Art. 1325→ il contratto deve avere dei requisiti:

  • l'accordo delle parti
  • la causa
  • l'oggetto
  • la forma, quando risulta che è

Prescritta dalla legge sotto pena di nullità1. L'accordo tra le parti è un incontro delle dichiarazioni di volontà delle parti che comprende:

  • La proposta, che deve essere completa
  • L'accettazione, che deve essere conforme

L'art. 1326 - conclusione del contratto - afferma che il contratto si ritiene concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene conoscenza dell'accettazione.

L'art. 1335 - presunzione di conoscenza - gli atti si presumono conosciuti, dal momento che arrivano all'indirizzo del destinatario.

Vi sono alcuni principi che regolano la manifestazione di volontà:

  • Principio della dichiarazione: è efficace appena espressa
  • Principio della spedizione: è efficace appena trasmessa all'altra parte
  • Principio della ricezione: è efficace quando l'altra parte la riceve
  • Principio della cognizione: è efficace quando il destinatario e viene a conoscenza

L'art. 1328 - revoca

della proposta e dell'accettazione:

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso (atto recettizio: principio della cognizione)

L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione

Per la conclusione del contratto vi sono degli schemi particolari tra cui:

  • Contratti reali, che si concludono con l'accordo + la consegna del bene
  • Art.1327- esecuzione prima della risposta dell'accettante- se la prestazione ha inizio senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel luogo e nel tempo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante è tenuto a dare avviso all'altra parte dell'inizio dell'esecuzione.
  • Art. 1333-contratto con obbligazioni del solo proponente- contratto da cui derivano obbligazioni solo per il proponente e vantaggi per l'oblato. (es. fideiussione> proposta+ mancato rifiuto)

1337- le parti durante le trattative del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Le parti che violino tale dovere, incorrono nella responsabilità contrattuale o culpa in contraendo, se compiono:

  1. Abbandono ingiustificato delle trattative
  2. Mancata informazione sulle cause di invalidità del contratto
  3. Influenza illecita sulla determinazione negoziale della controparte
  4. Induzione della controparte alla stipulazione di un contratto pregiudizievole

Inoltre dovranno un risarcimento del danno che corrisponde ad un interesse negativo ovvero l’interesse della parte a non essere coinvolto in trattative inutili.

Danno emergente: corrisponde alla perdita subita

Lucro cessante: l’eventuale mancato guadagno→

2. La causa assenza (contratto mago-cliente)→ vizi ex. Art. 1343, quando la causa è contraria a: Nullità- norme imperative- buon costume- ordine pubblico

Art.1325> la causa è un requisito del contratto (sennò negozio nullo)

seguenti: - La formattazione del testo può essere realizzata utilizzando i tag

per i paragrafi e per evidenziare il testo in grassetto. - Per inserire caratteri speciali come è, à, è possibile utilizzare le entità HTML corrispondenti: è per è, à per à. - Per indicare una citazione o un testo in corsivo, è possibile utilizzare il tag . - Per inserire un esempio di codice o testo preformattato, è possibile utilizzare il tag . Ecco il testo formattato:

La formula prevalente è quella che pone la causa in relazione alla funzione obbiettiva del contratto:

Contratti tipici: l'esistenza della causa lecita è già valutata dalla legge ma bisogna valutare se in concreto il singolo accordo sia meritevole di approvazione.

Contratti atipici: la valutazione deve riguardare non solo il contenuto dell'accordo ma anche lo schema generico della pattuizione (è lecito assoldare un detective per avere informazioni private su un'altra persona?).

I negozi astratti servono a facilitare l'acquisto e la circolazione dei diritti (sono contrapposti a quelli causali), bisogna fare una distinzione tra:

Astrazione sostanziale: il negozio nel suo funzionamento resta svincolato dalla causa.

Astrazione processuale: presuppone che il negozio sia causale; essa si risolve in una inversione legale dell'onere della prova (chi è chiamato in giudizio deve provarne l'eventuale mancanza o illecita).

I motivi sono gli seguenti:

interessi personali che la parte tende a realizzare mediante la conclusione di un contratto> esempio nell’ipotesi di compravendita la causa è lo scambio di cosa con prezzo mentre il motivo è una dimensione interna al soggetto, che compie l’azione per motivi famigliari, hobby ecc. I motivi non sono sempre giuridicamente irrilevanti infatti può essere rilevante quando vi è motivo illecito comune ad entrambe le parti > art. 1345. L’oggetto deve essere possibile (materialmente e giuridicamente), lecito e determinato o determinabile. Arbitraggio: quando le parti decidono che l’oggetto della prestazione sia determinato da un terzo. La forma è necessaria quando lo richiede la legge→ forma tacita: la volontà delle parti non viene dichiarata ma si desume dal loro comportamento→ forma espressa: la volontà delle parti viene dichiarata per iscritto (atto pubblico o scrittura privata), oralmente o con qualsiasi

Vi sono delle deroghe alla libertà dalle forme: &rar;

Dettagli
A.A. 2021-2022
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartinaMilano2000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rizzo Nicola.