I diritti di credito
Obbligazione: rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad una determinata prestazione a favore di un altro soggetto, detto creditore.
Il rapporto obbligatorio
Consiste in:
- Posizione di debito
- Determinata obbligazione
- Posizione di credito
- Diritto che si può far valere solo nei confronti del debitore (≠ diritto reale: immediatezza, assolutezza)
Fonti delle obbligazioni
Art. 1173 c.c.: contratto, fatto illecito, ogni altro atto o fatto idoneo
Vincolo del debitore
Risponde all'inadempienza con tutti i suoi beni presenti e futuri. Responsabilità patrimoniale:
- Esecuzione forzata: C consegue l'importo in denaro
- Esecuzione forzata in forma specifica: C consegue una cosa determinata
- Obbligo di facere fungibile
- Obbligo di non facere
- Negli altri casi, il C insoddisfatto può chiedere solo il risarcimento danni
Obbligazioni naturali
Nasce per la volontà del soggetto adempiente di eseguire una prestazione in virtù di particolari doveri morali e civici (il convivente, non ancora sposato, che contribuisce al mantenimento del partner). Non si può agire in giudizio per l'adempimento della stessa.
Il soggetto adempiente non può richiedere la restituzione se:
- La prestazione è stata spontanea
- È stata fatta da persona capace
- Vi è proporzionalità tra prestazioni eseguite, i mezzi di cui l'adempiente dispone e gli interessi da soddisfare
Gli elementi del rapporto obbligatorio
I soggetti: debitore e creditore
Obbligazioni specifiche: il D è tenuto ad una cosa determinata
L'oggetto: Art. 1174 c.c. Obbligazione di dare
Obbligazioni generiche: il D è tenuto ad una prestazione con cose non ancora individuate. Art. 1178 c.c.: il D deve prestare cose di qualità non inferiore alla media
La prestazione
Per l'esistenza di un'obbligazione possibile, lecita, determinata o determinabile:
- È suscettibile di valutazione economica
- Risponde ad un interesse del creditore
- Si distingue: fungibile quando per il creditore non è rilevante l'identità del soggetto che la esegue, infungibile quando per il creditore serve che la prestazione sia fatta da un determinato esperto
- Può essere:
- Obbligazioni di mezzi: una determinata attività senza garantire che ne derivi il risultato sperato
- Di dare: trasferimento del diritto su un bene o consegna del bene
- Di facere: compimento di un'attività materiale o giuridica
- Obbligazioni di risultato: realizzazione del determinato risultato
- Di non facere: osservanza di una condotta omissiva, consistente in un non dare o in un non fare in senso stretto
Tipi di obbligazioni
- Divisibili: Art. 1314 c.c.
- Indivisibili: hanno ad oggetto una prestazione che non è suscettibile di adempimento parziale, o per sua natura (consegna di un animale) o per volontà delle parti
- Pecuniarie: Art. 1277 c.c. Obbligazioni di valuta principio nominalistico
- Le obbligazioni pecuniarie si estinguono in conformità del loro importo nominale
- L'estinzione avviene con moneta avente corso legale dello stato al tempo del pagamento. Può portare danno al creditore a causa dell'inflazione.
[Obbligazioni di valore: oggetto una somma di denaro che deve essere determinata con riferimento ad un valore]
- Semplici: hanno ad oggetto una prestazione
- Facoltative: hanno ad oggetto una prestazione, ma il D ha la facoltà di liberarsene prestandone una diversa
- Alternative: hanno ad oggetto due o più prestazioni, ed il D si libera prestandone una
C può rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati nei rapporti esterni. L'effettuazione della prestazione da un D, libera tutti gli altri. Il D a cui è richiesta l'esecuzione, può opporre le eccezioni comuni (es. invalidità). La costituzione in mora di un D, non costituisce gli altri. Gli atti con cui il C, interrompe la prescrizione con uno dei D, ha effetto anche sugli altri. La rinuncia del C, in favore di un D, non incide sugli altri.
Solidali
La prestazione si divide tra i D in parti uguali. Se un D paga l'intera prestazione, ha diritto a chiedere la parte di rispettiva competenza nei rapporti interni degli altri.
Insolvenza: la perdita si ripartisce tra tutti
Modificazione dei soggetti nel rapporto obbligatorio
Modificazioni dal lato passivo
- Espromissione: contratto tra il C (espromissario) ed un terzo (espromittente), in forza del quale quest'ultimo si impegna a pagare il debito dell'obbligato originario (espromesso)
- Spontaneità dell'iniziativa del terzo
- Cumulativa: quando il terzo è obbligato in solido con il D originario
- Liberatoria: quando solo il terzo rimane obbligato
- Accollo: contratto bilaterale tra D (accollato) e un terzo (accollante), quest'ultimo si accolla l'onere di procurare il pagamento al C
- Cumulativo: interno, le parti non attribuiscono nessun diritto al C verso il terzo
- Esterno: l'accordo tra C e il terzo si presenta come un accordo a favore di C liberatorio
- Delegazione passiva:
- Delegazione a promettere: negozio trilaterale fra D (delegante), C, un terzo (delegato). Il D delega il terzo ad obbligarsi verso C
- Il D resta legato con il terzo
- Il delegato qualora abbia promesso di pagare, potrà opporre tutte le eccezioni, in base al rapporto di provvista e a quello di valuta
- Di eseguire: non potrà opporre eccezioni
- Delegazione di pagamento: tra D e il terzo
- Carattere di immediatezza solutoria dell'obbligazione
- Delegazione a promettere: negozio trilaterale fra D (delegante), C, un terzo (delegato). Il D delega il terzo ad obbligarsi verso C
Modificazioni dal lato attivo
- Cessione del credito
- Rapporti: il C è tenuto a garantire l'esistenza del credito, può garantire con apposito patto la solvenza del D ma se non vi è il fatto non risponde dell'eventuale insolvenza del D
- Pro soluto: la cessione avviene senza garanzie da parte del C
- Pro solvendo: il C garantisce sia l'esistenza, che la bontà del credito
- Effetti: il credito è trasferito in forza del principio del consenso traslativo (il D deve conoscere e accettare) > art. 1256 c.c.
- Al terzo sono trasferiti anche privilegi, garanzie e altri accessori
- Il D può annullare il contratto per dolo da parte del terzo
- Tutti i crediti possono formare cessione tranne i crediti futuri a titolo oneroso
- Somma di denaro, donazione come forma di garanzia o estinzione del debito
- Definizione: contratto con il quale il C (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento a capo a quest'ultimo del suo diritto verso il D > contratto a causa variabile > il credito circola liberamente.
- Delegazione attiva: accordo trilaterale il C dà mandato a D, che accetta di pagare il terzo. Nel caso di inadempienza del D, può ancora intervenire il primo creditore
- Pagamento con surrogazione: l'adempimento del debitore con esatta esecuzione della prestazione dovuta e diligenza del buon padre di famiglia
L'esatto adempimento
- Richiesta a proprie spese del rilascio della quietanza
- Può accettare preventivamente di esonerare il debitore da responsabilità per inadempienze che derivino da dolo o colpa grave > il patto è nullo
- Può rifiutare un pagamento parziale
Il luogo
È determinato nel titolo costitutivo del rapporto, dagli usi, dalla natura della prestazione.
- Se l'oggetto da consegnare è una cosa determinata > luogo in cui è sorta l'obbligazione
- Se l'oggetto da consegnare è una somma di denaro > il luogo è il domicilio del creditore
Il destinatario
È il creditore. Se il debitore vuole pagare ad una persona designata non si libera dell'obbligazione a meno che il C non ratifichi. Il D si libera se paga, in buona fede, ad una persona che in base a circostanze strane, appare il creditore.
Il tempo
- Obbligazioni a esecuzione periodica o continuata: determinare il momento iniziale e finale
- Obbligazioni a esecuzione istantanea: determinare il giorno dell'adempimento
Prestazione infungibile > il C può rifiutare l'adempimento offerto dal terzo
Adempimento del terzo
Prestazione fungibile > il C non può rifiutare, se rifiuta cade in mora accipiendi
Imputazione del pagamento
Persona con più debiti della stessa specie, verso la stessa persona, effettua un pagamento che non comprenda la totalità di quanto dovuto, quindi risulta importante stabilire quale tra i vari debiti venga estinto (art. 1195 c.c.)
Pagamento con surrogazione
È il fenomeno del subingresso di un terzo nei diritti del creditore verso un debitore, per effetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso.
- Dà luogo ad una successione nel lato attivo e suppone che l'obbligazione sia adempiuta
- Per volontà del debitore: D prende a mutuo una somma di denaro da un terzo al fine di adempiere il proprio debito e surroga il mutuante nei diritti spettanti al C
- Del creditore: C ricevendo il pagamento da parte del terzo, dichiara espressamente di surrogarlo nei propri diritti
- Legale: fonte nella legge, ed è prevista in alcune ipotesi tassative
Cooperazione del creditore nell'adempimento e mora credendi
C non ha interesse a liberare D. Mora credendi il D lo costituisce in mora con l'offerta dell'adempimento
- Solenne: compiuta da un pubblico ufficiale
- Secondo gli usi: si verifica dal gg del deposito delle cose dovute art. 1197 c.c.
La prestazione in luogo di adempimento
- Il C può accettare che il D si liberi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta
- Il C può legittimamente rifiutare una prestazione diversa
Limitazioni uso del contante
Contrastare i fenomeni di riciclaggio di denaro sporco e del finanziamento del terrorismo. Il contante è vietato quando il valore dell'operazione (anche frazionata) è pari o superiore a 2500 euro.
Gli altri modi di estinzione
La compensazione
Postula l'autonomia dei reciproci rapporti di credito/debito, non è quindi configurabile se gli stessi traggono origine da un unico rapporto. Art. 1246 c.c.: alcuni crediti non possono essere oggetto di compensazione
- Legale: tra due debiti aventi per oggetto una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili della stessa specie, che siano crediti liquidi ed esigibili
- Giudiziaria: tra due crediti aventi per oggetto una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili della stessa specie, che non siano tutti e due liquidi ma siano esigibili
- Volontaria: si fonda sull'accordo tra le parti e può operare in assenza di requisiti
La confusione
Le posizioni passive e attive del rapporto vengono a coincidere e riunirsi nella medesima persona (esempio: Caio, creditore di Tizio, muore designando erede Tizio).
La novazione
È un contratto con il quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario:
- Novazione soggettiva: se la sostituzione riguarda il debitore
- Novazione oggettiva: se viene modificato l'oggetto o il titolo
La remissione
È il negozio giuridico unilaterale mediante il quale il creditore rinuncia gratuitamente al diritto di credito.
- Unilaterale: per il suo perfezionamento è sufficiente la volontà del creditore di rinunciare al credito
- Recettizio: per aver effetto deve venirne a conoscenza il debitore, che ha la facoltà di poter rifiutare
L'impossibilità sopravvenuta
Estingue l'obbligazione liberando il debitore, se essa dipende da cause a lui non imputabili. Il D per liberarsi deve provare:
- Il caso fortuito
- La forza maggiore
Oggettiva: alla prestazione in sé tale. L'impossibilità fisica o giuridica. Soggettiva: D non può, ma altri sì. Temporanea: titolo e natura dell'oggetto. Art. 1218 Parziale: impossibile solo in parte.
L'inadempimento e la mora
Inadempimento
Il D è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta, se non lo fa incorre in inadempimento. Può essere:
- Totale: la prestazione è mancata interamente. Art. 2043 c.c. risarcimento per fatto illecito
- Parziale: la prestazione differisce quantitativamente e qualitativamente
Si distingue tra:
- Assoluto: escluso che possa essere effettuato in futuro
- Relativo: non è ancora stata eseguita, ma potrebbe esserlo in futuro
Mora (debendi)
Si ha quando concorrono:
- Il ritardo nell'adempimento
- L'imputabilità del ritardo al D
- L'intimazione per iscritto da parte del C al D di adempiere, anche se in ritardo
Effetti: il passaggio del rischio, l'obbligo al pagamento degli interessi moratori.
- Ex re:
- Il debito deriva da fatto illecito contrattuale
- Il D dichiara per iscritto di non voler adempiere
- È scaduto il termine
Può essere:
- Contratto di subfornitura. Art. 2059 c.c. il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge
- Ex persona:
- Il C richiede per iscritto tramite l'atto di costituzione in mora
- Ciò interrompe l'eventuale prescrizione
- Solo obbligazioni positive di dare o fare
Nel caso della mora credendi, il ritardo dipende dal creditore. Il debitore non deve più gli interessi, né i frutti, e può pretendere il risarcimento del danno.
Il danno risarcibile
Il danno, di cui il creditore può chiedere il risarcimento al debitore che non sia riuscito a fornire la prova della ricorrenza di una causa di giustificazione del suo inadempimento, varia a seconda che si tratti di:
- Inadempimento assoluto: il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative della definitiva inattuazione della prestazione dovuta
- Inadempimento relativo: il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative del ritardo fatto registrare nell'esecuzione della prestazione dovuta, che deve pur sempre adempiersi
Art. 1223 c.c. Il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante). Risarcibile è non solo il danno patrimoniale ma anche il danno non patrimoniale, seppur limitatamente alle ipotesi in cui l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. È risarcibile il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Art. 1225 c.c. Se l'inadempimento o il ritardo non dipendono da dolo, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. Quando pretende il risarcimento, il creditore ha l'onere di provare le singole voci di danno per le quali pretende di essere risarcito. Il creditore può pattuire con il debitore, ex ante, una clausola penale in forza della quale le parti stabiliscono quanto dovrà il debitore in caso di inadempienza, esonerando il creditore dall'onere di fornire la prova di aver effettivamente subito il danno.
Art. 1224 c.c. Nelle obbligazioni pecuniarie dal giorno della mora, il debitore, che non abbia puntualmente pagato la somma dovuta, è tenuto automaticamente a pagare in aggiunta al capitale che avrebbe dovuto versare, anche gli interessi moratori. Art. 1227 c.c. La liquidazione del danno deve essere diminuita se ha concorso il fatto colposo del creditore.
La responsabilità precontrattuale
È la responsabilità derivante:
- Dall'inadempimento da una preesistente obbligazione quale
- Dall'inesatto adempimento che ne sia la fonte (escluso il fatto illecito)
- Dall'adempimento tardivo
Le fonti:
- L'inadempimento di obbligazioni derivanti da contratti
- Obbligazioni derivanti da legge
- Fonti atipiche
Il D ha l'onere di fornire la prova di un'eventuale causa di giustificazione atta ad esonerarlo. Il D risponde solo se non ha usato la diligenza, la perizia e la prudenza. Diversa è la responsabilità extracontrattuale: deriva dalla violazione del generico obbligo di non ledere alcuno senza che prima della violazione sia possibile l'individuazione dell'obbligazione.
Pegno ed ipoteca (diritti reali di garanzia)
È un diritto reale su cosa altrui, con la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito.
- Non generali, sempre beni determinati
- I privilegi sono stati stabiliti in relazione alla causa del credito > è privilegiato o meno fin dal momento della nascita. Mentre pegno ed ipoteca richiedono un loro titolo costitutivo > è la volontà privata a costituire la fonte prevalente.
Danno luogo a rapporti accessori: presuppongono un credito di cui garantiscono l'adempimento. Sono funzionali ad assicurare al creditore il soddisfacimento del proprio credito. Attribuiscono al creditore:
- Lo ius distrahendi > facoltà di far espropriare la cosa, se il debitore non paga
- Lo ius prelationis > la preferenza rispetto agli altri creditori in ordine alla distribuzione di quanto venga ricavato dalla vendita forzata del bene oggetto di garanzia
- Il diritto di sequela > il diritto di sottoporre il bene ad esecuzione forzata, anche se divenuto di proprietà di terzi
Pegno beni mobili non registrati (art. 2784 c.c.) > Si trasferisce materialmente il bene al creditore, togliendone il godimento al proprietario > costituito con contratto + consegna
Ipoteca beni mobili registrati, beni immobili, alcuni diritti reali immobiliari (usufrutto, superficie), rendite dello stato > il bene rimane di godimento del proprietario > costituzione tramite iscrizione ai pubblici registri
Patto commissorio
La cosa data a garanzia, potrebbe avere un valore superiore all'ammontare del credito che garantisce. Di questo maggior valore il creditore non può profittare. È nullo, perciò, il patto commissorio: il patto con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di m
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