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LA VENDITA DELLA COSA. L’ASSEGNAZIONE
La tutela del creditore avviene con la vendita della cosa.
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino
alla concorrenza del debito (anche dopo la scadenza se il debito non è adempiuto) , secondo la
stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.
@fqbiox
L’IPOTECA
L’ipoteca è un diritto reale di garanzia e attribuisce al creditore il potere di fare espropriare, anche nei confronti
del terzo acquirente, i beni gravati sulla garanzia, al fine di soddisfare in via preferenziale il suo credito sul
prezzo del ricavato dalla loro vendita.
L’ipoteca può essere concessa solo da chi è proprietario del bene.
L’ipoteca può essere costituita anche sui beni di un terzo, il datore di ipoteca.
Il datore ha azione di regresso contro il debitore.
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in
danaro.
Essa e' indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra
ogni loro parte.
E’ l’indivisibilità dell’ipoteca.
L’oggetto dell’ipoteca: è tassativa.
Sono capaci d'ipoteca:
1) i beni immobili che sono in commercio con le loro
pertinenze+miglioramenti+costruzioni+accessioni;
Le pertinenze non devono essere specificate per essere incluse, esse sono cose destinate a servizio o
ornamento in modo durevole della cosa ipotecata.
La costruzione è un edificio che non esisteva, costruzione in elevazione o nel sottosuolo.
2) l'usufrutto dei beni stessi;
Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo.
Se la nuda proprietà e' gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena
proprieta'.
3) il diritto di superficie;
4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.
Sono diritti reali di godimento.
Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al
debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.
L’ISCRIZIONE DELL’IPOTECA, L’ESTINZIONE
L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
La pubblicità ipotecaria si realizza con iscrizione nei registri immobiliari. E’ indispensabile.
L’iscrizione conserva il suo effetto per 20 anni.
L’ipoteca prende grado nel momento della sua iscrizione, consentendo al creditore di grado anteriore di
soddisfarsi con preferenza sulle somme ricavate dall’espropriazione, rispetto al creditore con grado
successivo.
La trasmissione dell'ipoteca per cessione si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
(postergazione di grado) @fqbiox
Si ha mutamento nel grado quando il creditore ipotecario che non può soddisfarsi perché un creditore
anteriore si è soddisfatto in tutto o in parte, si surroga nell’ipoteca iscritta su altri beni del creditore soddisfatto.
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è
personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, puo' rilasciare i beni stessi
ovvero liberarli dalle ipoteche.
I creditori che abbiano iscritto ipoteca sull'immobile acquistato possono solamente procedere alla richiesta di
espropriazione dello stesso bene anche dopo il suo trasferimento in proprietà del terzo.
Il terzo se ha trascritto, gode della facoltà di evitare l'espropriazione, pagando i creditori iscritti, rilasciando il
bene oppure liberandolo dall'ipoteca.
L’ipoteca si estingue per:
perimento del bene ipotecato, estinzione obbligazione, mancato rinnovo dell’iscrizione, rinuncia creditore.
In ogni caso il bene si libera con la cancellazione dell’iscrizione, con annotazione in margine all’iscrizione.
Diversa è la riduzione delle ipoteche, quando si ricuce l’iscrizione soltanto a una parte dei beni.
@fqbiox
CAPITOLO 15 - IL CONTRATTO ( LIBRO IV DELLE OBBLIGAZIONI)
IL NEGOZIO GIURIDICO E IL CONTRATTO
FATTO, FATTO GIURIDICO, ATTO GIURIDICO
Fatto: eventi naturali o umani che producono un evento giuridico rilevante.
Fatto giuridico: avvenimenti che producono conseguenze le quali ricadono sotto la valutazione
dell’ordinamento giuridico.
Fattispecie: fatto, in relazione al quale si produce un determinato evento previsto da una norma.
La fattispecie può essere semplice o complessa se per la realizzazione di quell’evento sia necessario
un solo fatto o più di uno.
● Fatto naturale o fatto giuridico in senso stretto: la legge considera il fatto a prescindere dall’esistenza di
una volontà umana, non si valuta l’atto umano in sé, ma il risultato di fatto che da esso deriva.
(terremoto, malattia mentale)
● Fatto umano o atto giuridico in senso ampio: posti in essere da un soggetto giuridico (uomo o persona
giuridica) come frutto di un'attività consapevole e volontaria.
FATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO E ATTO GIURIDICO
Un comportamento umano può far nascere un fatto giuridico in senso stretto o un atto giuridico.
Un mero comportamento umano non configura un atto giuridico, perché affinché un comportamento umano sia
qualificabile come atto giuridico, serve la capacità d’agire del soggetto e la consapevolezza degli effetti che
l’atto produce.
● Atto non negoziale o atto giuridico in senso stretto: mera volontà dell’atto
● Atto negoziale: consapevolezza anche degli effetti giuridici che ne derivano
IL NEGOZIO GIURIDICO
Negli atti giuridici sono compresi il negozio giuridico e il contratto.
Negozio giuridico: atto di autonomia privata, espressione del potere dei privati di autoregolare i propri
interessi.
Il Codice civile però non parla mai di negozio giuridico, ma di contratto.
Nel negozio giuridico venivano compresi atti unilaterali, bilaterali, testamento, matrimonio. Tutti loro avevano le
caratteristiche del negozio giuridico, ovvero la manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti
materiali e giuridici, alla quale l’ordinamento ricollega effetti corrispondenti a quelli voluti dalla/dalle parti, se
questi interessi sono meritevoli di tutela alla luce dei valori dell’ordinamento.
TEORIE DEL NEGOZIO GIURIDICO
- teorie soggettive: il negozio giuridico è visto come la dichiarazione di volontà
- teorie oggettive: il negozio giuridico è il mezzo per produrre effetti giuridici
- teoria precettiva: il negozio giuridico è lo strumento idoneo a regolare gli interessi e i rapporti dei privati.
IL NEGOZIO GIURIDICO COME “ATTO DI AUTONOMIA PRIVATA”
Il negozio giuridico è quindi un atto di autoregolamento dei privati interessi, una regola posta in essere dai
privati per vincolarsi ad un autoregolamento immediato e concreto dei propri interessi, e che l’ordinamento
sottopone a valutazione. L’ordinamento infatti predispone regole e principi che devono essere osservati
affinché il negozio possa acquisire, per gli effetti che esso è destinato a realizzare, la definitività e vincolatività
che solo la legge gli può assicurare.
Alla figura del negozio giuridico, occorre fare ancora riferimento per inquadrare la nozione del contratto perché
il contratto utilizza ancora oggi schemi concettuali e logici elaborati in relazione alla categoria del negozio
giuridico. @fqbiox
(LIBRO IV, TITOLO II)
IL CONTRATTO
Il contratto è un atto di autonomia privata.
1321:Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale.
IL CONTRATTO E I SUOI ELEMENTI ESSENZIALI
Gli elementi essenziali del contratto sono
accordo delle parti:
a) espressione della volontà delle parti di creare un vincolo e concludere il contratto.
La volontà deve essere libera, cosciente e consapevole.
causa:
b) è la funzione economico-individuale del contratto, ovvero la sintesi degli interessi reali che
il singolo, specifico contratto posto in essere è diretto a realizzare.
Non è la funzione economico-sociale, che si cristallizzerebbe per ogni contratto tipizzato dal
legislatore.
Non è il motivo, cioè la pulsione psicologica e interna, che spinge il soggetto a compiere un
determinato atto. Il motivo è irrilevante tranne se sia “illecito e comune ad entrambe le parti”.
oggetto:
c) è la prestazione, l’oggetto dell’obbligazione che le parti devono adempiere.
L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
E’ diverso dal contenuto, ovvero l'insieme delle regole dettate dalle parti, il quale contiene per
forza al suo interno l’oggetto del contratto. Il termine esterno e la prestazione di cose future
(1347/1348) deve fare parte del contenuto del contratto.
forma:
d) è lo strumento mediante il quale la volontà delle parti e l’intero contratto concluso viene
manifestato all’esterno. Ha funzione probatori e di pubblicità degli atti giuridici.
La scelta della forma è libera, non deve per forza essere scritta.
La forma scritta è richiesta solo per alcune ipotesi, pena la nullità, e deve avvenire per scrittura privata
o atto pubblico→ forma vincolata o solenne e contratti vincolati o solenni.
- scrittura privata: documento che fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi le
ha sottoscritte, se la scrittura è legalmente riconosciuta.
- atto pubblico: redazione per iscritto ad opera di un notaio o pubblico ufficiale di un documento
alla quale la legge attribuisce “pubblica fede”, e fa piena prova delle dichiarazioni delle parti.
Forma ab substantiam: forma che la legge impone per iscritto, è elemento essenziale del contratto,
senza di esso è nullo.
Forma ad probationem: non è richiesta per la validità del contratto, ma a fini di prova, perché la forma
scritta è l’unico mezzo per provare l’esistenza del contratto.
Forma convenzionale: Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la
futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validita' di questo.
LE PAROLE DEL CONTRATTO
1321: Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale.
- Diverso è il consenso, che ha un significato più ridotto rispetto all’accordo, perché il consenso si pone
in un momento anteriore all’accordo.
- Convenzione: a differenza del contratto pone in evidenza una co