Estratto del documento

SGHERZA SARA

DIRITTO PRIVATO-RIASSUNTO GALGANO

LE PERSONE

CAPACITÀ GIURIDICA

Per il diritto l’uomo è una persona, un soggetto di diritto; l’uomo è riconosciuto nel mondo del

diritto come centro d’imputazione di diritti e di doveri, possiede cioè CAPACITÀ GIURIDICA:

intesa come l’attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e di doveri.

Ogni uomo, è in quanto tale una persona; egli assume tale attributo al momento della nascita

(respirazione polmonare) e perdura fino al momento della morte (cessazione funzioni celebrali).

Il concepito non ancora nato è privo per il diritto della capacita giuridica, ma la legge gli riserva dei

diritti, il cui acquisto è appunto subordinato al momento della nascita (se il concepito non nasce

vivo perde l’efficacia dei diritti a lui riservati); diversa è la questione se nascesse, anche per pochi

istanti, vivo, essendo che i diritti a lui riservato andranno a chi è per legge, suo erede (comprese

lesioni alla prospettiva di vita futura).

NASCITA

La nascita è dichiarata da uno dei genitori, da un procuratore speciale o da un operatore sanitario,

rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata; la dichiarazione è resa, entro

10gg, all’ufficiale dello stato civile del comune, oppure entro 3gg dalla direzione sanitaria

dell’ospedale o della clinica ove è avvenuto il parto. Questa dichiarazione dà luogo alla formazione

dell’atto di nascita, che l’ufficiale di stato civile iscrive nei registri dello stato civile; nei medesimi

registri verranno iscritti tutti gli altri atti che confluiscono sullo stato civile della persona, compreso

l’atto di morte. Tali atti posseggono una forza probatoria, vale a dire che fanno fede fino a prova

contraria della verità che è stata dichiarata all’ufficiale di stato civile e provano fino a querela di

falso, sì che l’ufficiale attesta esser stato dichiarato in sua presenza.

NOME E COGNOME

Ogni persona è identificata da un nome, o prenome e da un cognome.

Il nome lo si può proteggere con un’azione di reclamo o usurpazione nel caso di uso indebito.

Il cognome se si tratta di un figlio nato da genitori coniugati fra loro è quello del padre; tuttavia la

corte costituzionale si è pronunciata nel 2016 accogliendo una parziale illegittimità della norma circa

l’automatica attribuzione del cognome paterno; se si tratta di un figlio nato fuori dal matrimonio e

riconosciuto, il cognome affiliatogli sarà quello del genitore che lo riconosce per primo (se

riconosciuto contemporaneamente il cognome sarà quello del padre; se la filiazione paterna è

avvenuta dopo, il cognome del padre potrà essere aggiunto, anteposto o sostituito a quello della

madre, già divenuto segno autonomo d’identità perdonale). Se il neonato è figlio di ignoti, il

cognome gli sarà dato, a propria scelta, dal lo stesso ufficiale di stato civile; se il figlio viene

riconosciuto successivamente si segue la regola precedentemente esposta.

Nel caso di figlio minorenne, sarà il giudice a decidere circa l’assunzione del cognome del

genitore, previo ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni (ammessa un’età inferiore nel

caso il soggetto sia capace di discernimento). La persona divenuta maggiorenne, può ottenere

di cambiare il suo nome, prenome e cognome.

SEDE DEGLI AFFARI

Si distingue fra domicilio, residenza, dimora e soggiorno.

DOMICILIO: proiezione spaziale della persona, ovvero il luogo in cui la persona ha stabilito la sede

principale dei suoi affari; si distingue il domicilio generale della persona, inteso come la sede

principale dei suoi affari, dal domicilio speciale, inteso altresì il domicilio che la persona può

eleggere, con atto scritto, per determinati fatti o atti. 1

SGHERZA SARA

 RESIDENZA: luogo di dimora abituale della persona. [! NB. domicilio e residenza possono

coincidere, come no].

 DIMORA: luogo in cui la persona attualmente soggiorna, anche se non corrisponde al luogo in cui

soggiorna abitualmente (es. seconda casa, camera presa in locazione per il periodo degli studi).

 SOGGIORNO: luogo in cui si prende alloggio occasionalmente o momentaneamente (es. camera

d’albergo).

ASSENZA E MORTE PRESUNTA

Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio (o residenza) e non se ne hanno più

notizie, sorge il problema circa l’amministrazione del suo patrimonio; coloro che presumono di

esserne i successori (o un terzo interessato) può chiedere al tribunale la nomina di un curatore dello

scomparso. Trascorsi due anni dal giorno dell’ultima notizia ricevuta, il tribunale può dichiarare

l’assenza temporanea della persona e immettere nel possesso temporaneo dei ben dell’assente

coloro che he hanno richiesto l’amministrazione e fanno proprie le rendite dei beni che producono

(salvo possibilità di alienarli, ipotecarli o darli in pegno). Se l’assente ricompare dovranno essere

restituiti i beni ma non, salvo determina eccezioni, le rendite nel frattempo percepite. Trascorsi 10

anni dalla scomparsa della persona, il tribunale ne può dichiarare, con sentenza, la morte presunta

(anche se a suo tempo non ne fu dichiarata l’assenza), la quale determina gli stessi effetti della morte

naturale, aprendo così alla data della stessa sentenza, la successione ereditaria (coloro che furono

immessi nel possesso temporaneo dei beni dello scomparso ne divengono titolari, acquistano piena

disponibilità degli stessi); il coniuge può così contrarre nuovo matrimonio.

Tuttavia può accadere che il morto presunto ricompaia; in tale caso, gli diranno essere restituiti i

beni, ma nello stato in cui attualmente si trovano, per cui, se erano stati venduti, avrà diritto di

conseguire i beni nei quali il prezzo era stato investito, ma se il denaro realizzato dalla vendita è stato

consumato, non avrà diritto a nulla. Il nuovo matrimonio del coniuge è nullo, fatti salvi gli effetti

civili; tuttavia, se era stato chiesto l’accertamento della morte, il nuovo matrimonio contratto dal

coniuge è comunque valido (anche nel caso in cui la morte fosse avvenuta successivamente la data

del matrimonio).

SCOMPARSA –> 2 ANNI –> ASSENZA –> 10 ANNI –> MORTE PRESUNTA (≠ dal morto punto)

CAPACITÀ D’AGIRE E LIMITAZIONI ANNESSE

La CAPACITÀ D’AGIRE è l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, mediante i quali

acquista diritti e assume doveri; essa si consegue al raggiungimento della maggiore età

(compimento del18esimo anno).

Si individuano 4 categorie di incapaci legali, più meno gravi, ai quali si priva o si limita parzialmente la

capacita giuridica al fine di proteggerli, quindi tutelarli.

! NB. Il contratto stipulato da un incapace legale è annullabile.

INCAPACI LEGALI TOTALI (genitore o TUTORE, sostituisce la persona).

MINORE. Il minore non possiede capacita d’agire motivo per cui viene affi data al genitore o al

tutore la legale rappresentanza di quest’ultimo. Essi svolgono l’amministrazione ordinaria dei beni

del minore; per compiere atti di straordinaria amministrazione è necessaria una previa

autorizzazione da parte del giudice tutelare. Tale sostituzione legale non abbraccia per tutti quegli

atti di carattere strettamente personale, riservati appunto solo al minore (es. testamento.

INTERDETTO. Il maggiore di età può trovarsi in condizioni di abituale infermità mentale, tali da

renderlo incapace di provvedere ai suoi propri interessi, motivo per cui può essere privato della 2

SGHERZA SARA

capacita d’agire con la sentenza d’interdizione pronunciata dal tribunale, su istanza del coniuge o

persona a lui affine. La persona interdetta sarà affiancata da un tutore, avente in mano la sua stessa

rappresentanza legale. Uno stato d’interdizione implicante la limitazione della capacità d’agire è

inoltre previsto dal codice penale, come pena accessoria alla sanzione penale, per colui che sia

stato condannato all’ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni.

 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (s’introducono gli artt 404-413 con novellazione). Le

persone maggiorenni possono trovarsi ad essere prive, in tutto o in parte, di autonomia, e come

tali, soggette dunque a misure di protezione, fra queste (dal 2004) l’amministrazione di sostegno;

una misura di tutela della persona costruita ad hoc, dotata di caratteristiche specifiche rispondenti

a tutte le esigenze presenti nel caso concreto, a favore del beneficiario. Il presupposto per la

nomina di un amministratore di sostegno è uno stato d’infermità mentale o una menomazione

fisica\ psichica che prova l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri

interessi. La nomina dell’amministratore di sostegno avviene con decreto del giudice tutelare, su

ricorso, oltre che dei soggetti legittimati all’istanza di interdizione, dello stesso beneficiario

(contestualmente vi sarà la revoca dell’intenzione o inabilitazione); il decreto deve inoltre indicare

gli atti che l’amministratore potrà compiere in nome e per conto del soggetto debole (il quale

conserva la capacità d’agire limitatamente agli atti necessari a soddisfare piccoli interessi

quotidiani). Lo scopo per cui nasce questo nuovo strumento di tutela è appunto evitare di

emarginare questa categoria, ma anzi, creando una forma di protezione su misura, in relazione

alle deficienze della persona in questione, quindi integrarla, in modo protetto, all’interno della

società.

INCAPACI LEGALI PARZIALI (genitore o CURATORE, affianca ma non sostituisce la persona).

MINORE EMANCIPATO. Il sedicenne che sia autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio (e

riconoscimento del figlio naturale) è, dalla data del matrimonio, emancipato; l’emancipazione

comporta una piena capacità d’agire limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione,

sottraendogli la possibilità di procedere in atti di straordinaria amministrazione, lasciati invece alla

disponibilità del suo curatore.

INABILITATO (prodighi, o persone con problemi di dipendenza da alcol o sostanze stupefacenti).

Lo stato di infermità mentale può non essere talmente grave da giustificare la totale privazione

della capacità d’agire, come nei casi sopracitati, motivo per cui le persone legittimate alla domanda

d’intenzione possono chiedere, qualora non sia preferibile l’adozione dell’amministrazione di

sostegno, l’inabilitazione; l’inabilitato sarà quindi affiancato da un curatore.

PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE

Quando parliamo di persona ci riferimento al centro d’imputazione o di riferimento di

rapporti giuridici; tuttavia bisogna distinguere i soggetti di diritto in persone fisiche ed in

persone giuridiche. Si definisce:

✦ PERSONA FISICA: il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito della necessaria

capacità giuridica, di cui abbiamo largamente parlato.

✦ PERSONA GIURIDICA: ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, con riferimento alle

organizzazioni collettive formate da uomini, considerate come un soggetto a sé stante, ulteriore

dunque rispetto le persone fisiche che compongono l’organizzazione medesima. Si dice perciò che

la persona giuridica è dotata di una propria capacità giuridica, che le permette dunque di essere

titolari di propri diritti e propri doveri, avere la proprietà di propri beni ed essere responsabile dei 3

SGHERZA SARA

propri debiti, ecc. Le organizzazioni collettive, quali ad esempio associazioni, fondazioni e società,

agiscono pur sempre per mezzo di uomini; gli atti compiuti in suo nome dagli amministratori sono

atti riferiti alla persona giuridica, ossia sono atti gli effetti giuridici dei quali investono la persona

giuridica, la quale vanterà una propria capacita d’agire, essendo che essa compie atti giuridici per

mezzo delle persone fi siche che agiscono come suoi organi.

Si è discusso molto circa l’ALTERITÀ delle persone giuridiche (la persona giuridica è qualcosa di altro

rispetto la persona fisica, –Savigny); sono diverse le teorie a riguardo, fra le quali ricordiamo la teoria

della finzione (persone giuridiche intese come costrutti artificiali) e la teoria organica (persone

giuridiche intese come organismi sociali dotati di una propria volontà e portatori di propri interessi,

distinti dalla volontà e dagli interessi personali, ergo dei soggetti di cui si compongono), ad oggi

ritenute superate da una terza diversa teoria che mette in evidenza la natura essenzialmente

linguistica del concetto di persona giuridica. Si afferma appunto che “persona giuridica” è

un’immagine del parlare figurato, giustificata dal fatto che le norme regolatrici delle organizzazioni

danno luogo a situazioni analoghe (simili, ma non uguali) a quelle di un soggetto di diritto. La

soggettività giuridica delle associazioni non possiede la medesima natura di quella dell’uomo; una

consapevolezza che permette dunque di sventare gli abusi della personalità giuridica.

CLASSIFICAZIONE DI PERSONE GIURIDICHE: ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Le persone giuridiche si distinguono anzitutto in persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche

private.

PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE. Denominate come enti pubblici, essi sono: lo Stato e gli altri

enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni), in quanto enti esponenziali di una data

comunità, stanziata su un determinato territorio. Distintivo è il loro potere sovrano o potestà

d’imperio; essi sono le forme di organizzazione politica della nazione, concepiti come appunto

enti autonomi (organizzazioni collettive necessarie). Gli enti territoriali si distinguono dagli altri

enti pubblici per i loro compiti specifici, qualificabili come: monosettoriali o plurisettoriali, e per il

loro raggio d’azione: nazionale o locale. Importanti sono gli enti pubblici economici, aventi per

oggetto l’esercizio di una attività commerciale. Con un secondo criterio di classificazione,

possiamo distinguere quest’ultimi, dagli enti strumentali dello stato (e degli stessi enti territoriali),

cioè quegli enti che svolgono attività proprie dello stato (o di un ente territoriale) con l’azione

diretta dei propri organi ed apparati, al fine di una più efficace e razionale organizzazione del

pubblico potere (il loro rapporto strumentale si manifesta nel fatto che lo stato, o altro ente

territoriale, può nominare\ revocare amministratori e formulare direttive a fini istituzionali, intesi

come atti di indirizzo programmatico). Gli enti territoriali possiedono una doppia capacità: di

diritto pubblico (potere di amare atti autoritativi), quanto di diritto privato (essere titolare di

diritti e doveri); gli enti pubblici strumentali di norma posseggono solo la capacita di diritto

privato (emanando atti di autonomia contrattuale con i terzi).

Enti territoriali e strumentali possiedono un carattere comune, o meglio un obiettivo comune,

ovvero il perseguimento di fini pubblici al fine di soddisfare pubblici interessi collettivi.

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE. Sono persone giuridiche di diritto comune, costruite secondo le

norme del diritto civile; fra quelle più importanti distinguiamo: associazioni, fondazioni e società.

‣ ASSOCIAZIONI: sono una manifestazione della natura sociale dell’uomo (riferimento all’art.2

cost), qualificabili come una forma volontaria stabile di organizzazione collettiva volontaria,

attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali. Essa si costituisce per contratto

(contratto di associazione), mediante il quale più persone si impegnano al perseguimento di uno 4

SGHERZA SARA

scopo di natura ideale, o comunque di natura non lucrativa, carattere proprio delle società.

All’associazione possono aderire nuovi membri e uscirne con una dichiarazione di recesso.

L’associazione agisce per mezzo di propri organi (assemblea e amministratori, cui è affidato

l’esecutivo). Sono esempi di associazioni, ad esempio: i partiti politici, i sindacati (svincolati da

controlli, soprattutto fi scali). Hanno proprio statuto.

‣ FONDAZIONI: sono stabili organizzazioni predisposte per la destinazione di un patrimonio

privato ad un determinato scopo di natura ideale (assistenziale, culturale, scientifico, ecc). Come

le associazioni, pure le fondazioni si collocano nel novero delle organizzazioni collettive atte al

conseguimento di scopi superindividuali, con la differenza che la fondazione possiede un solo

organo: gli amministratori, nominati nei modi previsti dall’atto di fondazione (non vi è dunque

un’assemblea). L’atto costitutivo della fondazione è un atto unilaterale, di cui un valido esempio

ne è il testamento (in tale caso, l’atto diventerà efficace solo al momento dell’apertura circa la

successione). Le associazioni e le fondazioni conseguono il riconoscimento della personalità

giuridica in forza dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, presso la prefettura nella

cui provincia è stabilita la sede dell’ente (a differenza delle società che acquistano personalità

giuridica attraverso l’iscrizione del registro delle imprese).

Bisogna distinguere fra le persone giuridiche le associazioni riconosciute (le quali hanno chiesto e

ottenuto il riconoscimento) da quelle non riconosciute (che non l’hanno richiesto o non l’hanno

ottenuto, molto spesso in ragione della mancanza di un patrimonio sufficiente al raggiungimento

dello scopo). Dal riconoscimento della personalità giuridica derivano ulteriori e specifiche

prerogative, delle quali non godono appunto le associazioni non riconosciute (anche se dal 2000

questi tratti distintivi sono andati riducendosi).

DIFFERENZE FRA ASSOCIAZ

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 109
Diritto privato comparato Pag. 1 Diritto privato comparato Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato comparato Pag. 91
1 su 109
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Filippo230406 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Franciosi Laura Maria.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community