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VIZI DEL CONSENSO
Con riguardo ai vizi del consenso nell’ambito matrimoniale ex art 122 del codice civile si
enucleano una serie di vizi del consenso incidenti sulla validità;
a. Violenza morale; da intendersi in senso diverso dal diritto delle obbligazioni ed
è consistente nella minaccia di un male ingiusto che pone il soggetto davanti a
scelte sotto minaccia di un male ingiusto
b. Timore di eccezionale gravità da parte di cause esterne allo sposo; il che concerne
alla paura per cui un soggetto giunge alla determinazione di sposarsi perché vuole
evitare un pericolo di eccezionale gravità derivante da cause esterne. La differenza
rispetto alla violenza è che qua si parla di timore e non di minaccia. Il caso di scuola
del timore di eccezionale gravità è il matrimonio in seguito a rapimento.
c. Errore sulla persona con cui si ha contratto matrimonio; può essere errore sulla
identità nel senso che si ha un vero e proprio scambio di persona (il gemello è il caso
di scuola); oppure l’errore sulle qualità personali dell’altro coniuge che rende il
matrimonio annullabile quando è essenziale (cioè determinante) e quando è un
errore che cade su una delle circostanze previste dalla legge tassative. Tali ipotesi
sono, innanzitutto, un errore determinante, e sono l’esistenza di una malattia fisica o
psichica o deviazione sessuale tale che possa impedire il normale svolgimento
dell’attività matrimoniale, l’esistenza di una condanna per delitto doloso con
condanna superiore a 5 anni, dichiarazione di delinquenza abituale o professionale,
circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per reati concernenti la
prostituzione a pena
inferiore a due anni. Il legislatore protegge coloro che hanno contratto matrimonio con
queste persone, ignare.
d. La violenza fisica non è contemplata perché si agisce come nella
contrattualistica
Un’altra situazione è la simulazione del matrimonio ex articolo 123 ove è
disciplinata la simulazione; tale è la situazione in cui i due coniugi in cui si fa apparire
all’esterno il matrimonio ma non si vuole la produzione di alcun effetto, ad esempio il
matrimonio contratto per avere la cittadinanza o un alloggio popolare.
La norma di cui al 123 fa discendere il fatto che i soggetti coinvolti possano impugnare il
matrimonio simulato facendo valere la stessa. Secondo alcuni si è di fronte a nullità,
secondo altri di annullabilità del negozio giuridico matrimoniale.
I sensi dell’articolo 123.2 abbiamo una sanatoria cioè la convivenza successiva al
matrimonio impedisce di agire per la “dissimulazione “, anche trascorso 1 anno abbiamo la
prescrizione giustificata da esigenze di stabilità del diritto.
La disciplina del matrimonio putativo è regolato all’articolo 128 per cui se si dichiara il
matrimonio nullo o annullato per la sussistenza di vizi ignorati dai coniugi; il fatto che essi
fossero in buona fede oppure il fatto che il vizio della loro volontà a contrarre matrimonio
derivasse da cause esterne come la violenza esercitata da un terzo, comporta in presenza
di questi presupposti una esigenza di non travolgere gli effetti del matrimonio e quindi la
impugnativa del matrimonio che dà luogo a nullità o annullabilità produce effetti ex nunc,
quindi da quando viene pronunciata e non dalla celebrazione del matrimonio stesso. Gli
effetti vanno fatti salvi, per esempio, per le conseguenze patrimoniali o successorie che il
matrimonio ha. Gli effetti del matrimonio valido si producono sempre rispetto ai figli e se
uno è in buona e l’altro in mala fede gli effetti positivi si estendono anche verso chi in
buona fede, e se entrambi in mala fede
gli effetti si producono comunque rispetto ai figli. Se
tra i due soggetti si ha un coniuge più debole che è in buona fede, è possibile disporre a
favore di questo e a carico dell’altro un assegno di mantenimento la cui durata è per legge
pari a 36 mesi dalla sentenza. Esiste poi un’altra norma che è il 129 bis che è la norma sul
coniuge in mala fede e del terzo; in tali situazioni è prevista una indennità a favore
dell’altro coniuge in quanto siamo di fronte ad un
risarcimento del danno con funzione sanzionatoria, dovuto cioè indipendentemente dalla
prova del danno ed è una ipotesi eccezionale del nostro ordinamento.
In linea generale tutti gli status derivano o da un atto o da un c.d. possesso di stato;
l’articolo 130 dice che nessuno possa reclamare lo stato di coniuge se non in virtù dell’atto
del matrimonio (quindi la prova è questa ed è di natura probatoria e dichiarativa, non
costitutiva in quanto il matrimonio sarà perfezionato anche solo con la dichiarazione
dell’ufficiale).
Il possesso di stato che non dispensa dal dimostrare l’atto di matrimonio, è un insieme di
elementi composto dal NOMEN, cioè il cognome del marito, il TRACTATUS, cioè il
comportamento come coniugi e la FAMA nonché l’opinione
della comunità sociale.
Il possesso di stato rispetto alla prova è importante perché vale a sanare ogni difetto di
forma del matrimonio.
Il matrimonio civile è il matrimonio disciplinato dal codice, ma nella prassi esistono anche:
a. Matrimonio religioso, tale matrimonio non segue la disciplina civile perché vincola i
coniugi solo rispetto al culto religioso che non produce effetti civili.
b. Matrimonio concordatario, è un matrimonio che produce anche effetti civili ed è
anche religioso, quindi il prete (ministro del culto cattolico) quando celebra il
matrimonio è un ufficiale di stato civile ai sensi degli accordi tra stato e chiesa. Sarà
dunque abilitato a iscrivere l’atto nel registro del culto cattolico e dai registri di stato
civile. Siamo dinnanzi ad uno straordinario esercizio dell’attività di un funzionario della
pubblica amministrazione da parte di un soggetto esterno alla pubblica
amministrazione stessa.
Le vicende relative al matrimonio sono annotate a margine dell’atto di matrimonio e quindi
contenute nel registro di stato civile, come la separazione o la stipula di una convenzione
matrimoniale. I registri sono ovviamente liberamente accessibili fatte salvo le tasse di
segreteria e di stampa.
Lezione del 30.10 diritto privato 3
il matrimonio ai sensi della costituzione è caratterizzato da pari diritti giuridici nonché di
uguaglianza morale e giuridica di cui all’articolo 143 del codice derubricato come diritti e
doveri reciproci dei coniugi.
Col matrimonio il marito e la moglie assumono medesimi diritti e doveri.
Sono diritti e doveri:
a.) obbligo fedeltà
b.) obbligo contribuzione
c.) obbligo coabitazione
d.) obbligo di assistenza
L’obbligo di fedeltà è non perturbazione di equilibrio di coppia e della famiglia, quindi un
obbligo che impone di astenersi da qualsiasi obbligo di relazione che possa turbare la vita
matrimoniale.
In passato l’infedeltà era sanzionata penalmente in quanto il codice puniva la donna
adulterina che era illegittimo perché lesivo dell’uguaglianza morale, mentre invece era
punito solo per il concubinato.
Nelle unioni civili non è previsto l’obbligo di fedeltà perché il legislatore man mano ha
adottato un atteggiamento diverso.
L’obbligo di assistenza reciproca morale e materiale prevede che ciascun coniuge debba
fare tutto il necessario per far godere all’altro un comune tenore di vita e per soddisfarlo
moralmente.
L’obbligo di collaborazione e contribuzione prevede che ciascuno dei coniugi deve
partecipare e collaborare alla gestione e deve contribuire secondo proprie sostanze ai
bisogni economici della famiglia. iusta causa
Per coabitazione, nei confronti di chi si allontana senza e rifiuta di tornare è
sospeso il diritto all’assistenza morale. Se uno dei due spinge l’altro verso
l’allontanamento sarà questo ad essere privato di quel diritto e l’altro dispensato
dall’obbligo. L’articolo 143 del Codice civile, quindi, fa capire che dalla famiglia sorge il c.d.
regime patrimoniale primario; quando si parla di regime patrimoniale dobbiamo distinguere
quello primario cioè quello che deriva dal 143 e il regime c.d. secondario cioè ciò che in
senso stretto è il regime degli acquisti e della gestione patrimoniale dei beni.
Dal matrimonio è innegabile che discendano elementi patrimoniali e questo lo dimostra
proprio il 143. l’articolo 144 e il 147 sono norme secondo cui i coniugi devono prendere
insieme le decisioni fondamentali come le scelte del tenore di vita, chi contribuisce
maggiormente ai figli e tutte cose simili. L’accordo di questo tipo non richiede chiaramente
nessun tipo di forma ma si ha per fatti concludenti.
I doveri verso i figli sono i doveri disciplinati all’articolo 147 del Codice civile; su questo
occorre precisare che sia fuori dal matrimonio che dentro il matrimonio siano equiparati.
REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
I regimi patrimoniali della famiglia sono fondamentali, sono il c.d. regime secondario ed è
la disciplina delle spettanze e poteri dei coniugi in ordine ad acquisto e gestione dei beni
familiare e tale materia ha maggiormente inciso sulla riforma della famiglia.
Chi studiava il diritto di famiglia nel 1975 ha assistito ad un passaggio epocale in quanto il
regime precedente prevedeva che si instaurasse automaticamente la separazione dei beni
e questo comportava che ciascuno rimanesse titolare dei beni acquistati singolarmente in
costanza di matrimonio e lo squilibrio che si verificava era che la donna contribuisse col
lavoro casalingo mentre era poi l’altro coniuge a produrre reddito questo comportava che i
beni rimanevano sempre del patrimonio del coniuge acquirente nonostante poi per
produrre quel
reddito fosse importante l’apporto casalingo.
Un istituto antiquato prevedeva che la donna (secondo la dote ) desse un gruppo di beni
che arricchissero la sfera giuridica del marito. Questo sistema di cui al codice del 1942 non
era in sintonia con i principi costituzionali in quanto essa non solo predica uguaglianza ma
tutela anche il lavoro domestico, per cui il mutamento epocale che c’è stato con la riforma
del 1975 è stato quello di rivoluzionare prevedendo che al momento della instaurazione
del rapporto
sorge di diritto la comunione dei beni, quindi si ha avuto il contrario. Questo comporta
come appare evidente degli effetti giuridici assolutamente diversi.
REGIME DI COMUNIONE DEI BENI
La comunione comporta una comunione di tutti gli acquisti in costanza di un matrimonio
anche di un solo coniuge che si aggiungono al patrim