Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 251
Diritto privato 3 Pag. 1 Diritto privato 3 Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 251.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 3 Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 251.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 3 Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 251.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 3 Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 251.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 3 Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 251.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 3 Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 251.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 3 Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 251.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 3 Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 251.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 3 Pag. 41
1 su 251
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

VIZI DEL CONSENSO

Con riguardo ai vizi del consenso nell’ambito matrimoniale ex art 122 del codice civile si

enucleano una serie di vizi del consenso incidenti sulla validità;

a. Violenza morale; da intendersi in senso diverso dal diritto delle obbligazioni ed

è consistente nella minaccia di un male ingiusto che pone il soggetto davanti a

scelte sotto minaccia di un male ingiusto

b. Timore di eccezionale gravità da parte di cause esterne allo sposo; il che concerne

alla paura per cui un soggetto giunge alla determinazione di sposarsi perché vuole

evitare un pericolo di eccezionale gravità derivante da cause esterne. La differenza

rispetto alla violenza è che qua si parla di timore e non di minaccia. Il caso di scuola

del timore di eccezionale gravità è il matrimonio in seguito a rapimento.

c. Errore sulla persona con cui si ha contratto matrimonio; può essere errore sulla

identità nel senso che si ha un vero e proprio scambio di persona (il gemello è il caso

di scuola); oppure l’errore sulle qualità personali dell’altro coniuge che rende il

matrimonio annullabile quando è essenziale (cioè determinante) e quando è un

errore che cade su una delle circostanze previste dalla legge tassative. Tali ipotesi

sono, innanzitutto, un errore determinante, e sono l’esistenza di una malattia fisica o

psichica o deviazione sessuale tale che possa impedire il normale svolgimento

dell’attività matrimoniale, l’esistenza di una condanna per delitto doloso con

condanna superiore a 5 anni, dichiarazione di delinquenza abituale o professionale,

circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per reati concernenti la

prostituzione a pena

inferiore a due anni. Il legislatore protegge coloro che hanno contratto matrimonio con

queste persone, ignare.

d. La violenza fisica non è contemplata perché si agisce come nella

contrattualistica

Un’altra situazione è la simulazione del matrimonio ex articolo 123 ove è

disciplinata la simulazione; tale è la situazione in cui i due coniugi in cui si fa apparire

all’esterno il matrimonio ma non si vuole la produzione di alcun effetto, ad esempio il

matrimonio contratto per avere la cittadinanza o un alloggio popolare.

La norma di cui al 123 fa discendere il fatto che i soggetti coinvolti possano impugnare il

matrimonio simulato facendo valere la stessa. Secondo alcuni si è di fronte a nullità,

secondo altri di annullabilità del negozio giuridico matrimoniale.

I sensi dell’articolo 123.2 abbiamo una sanatoria cioè la convivenza successiva al

matrimonio impedisce di agire per la “dissimulazione “, anche trascorso 1 anno abbiamo la

prescrizione giustificata da esigenze di stabilità del diritto.

La disciplina del matrimonio putativo è regolato all’articolo 128 per cui se si dichiara il

matrimonio nullo o annullato per la sussistenza di vizi ignorati dai coniugi; il fatto che essi

fossero in buona fede oppure il fatto che il vizio della loro volontà a contrarre matrimonio

derivasse da cause esterne come la violenza esercitata da un terzo, comporta in presenza

di questi presupposti una esigenza di non travolgere gli effetti del matrimonio e quindi la

impugnativa del matrimonio che dà luogo a nullità o annullabilità produce effetti ex nunc,

quindi da quando viene pronunciata e non dalla celebrazione del matrimonio stesso. Gli

effetti vanno fatti salvi, per esempio, per le conseguenze patrimoniali o successorie che il

matrimonio ha. Gli effetti del matrimonio valido si producono sempre rispetto ai figli e se

uno è in buona e l’altro in mala fede gli effetti positivi si estendono anche verso chi in

buona fede, e se entrambi in mala fede

gli effetti si producono comunque rispetto ai figli. Se

tra i due soggetti si ha un coniuge più debole che è in buona fede, è possibile disporre a

favore di questo e a carico dell’altro un assegno di mantenimento la cui durata è per legge

pari a 36 mesi dalla sentenza. Esiste poi un’altra norma che è il 129 bis che è la norma sul

coniuge in mala fede e del terzo; in tali situazioni è prevista una indennità a favore

dell’altro coniuge in quanto siamo di fronte ad un

risarcimento del danno con funzione sanzionatoria, dovuto cioè indipendentemente dalla

prova del danno ed è una ipotesi eccezionale del nostro ordinamento.

In linea generale tutti gli status derivano o da un atto o da un c.d. possesso di stato;

l’articolo 130 dice che nessuno possa reclamare lo stato di coniuge se non in virtù dell’atto

del matrimonio (quindi la prova è questa ed è di natura probatoria e dichiarativa, non

costitutiva in quanto il matrimonio sarà perfezionato anche solo con la dichiarazione

dell’ufficiale).

Il possesso di stato che non dispensa dal dimostrare l’atto di matrimonio, è un insieme di

elementi composto dal NOMEN, cioè il cognome del marito, il TRACTATUS, cioè il

comportamento come coniugi e la FAMA nonché l’opinione

della comunità sociale.

Il possesso di stato rispetto alla prova è importante perché vale a sanare ogni difetto di

forma del matrimonio.

Il matrimonio civile è il matrimonio disciplinato dal codice, ma nella prassi esistono anche:

a. Matrimonio religioso, tale matrimonio non segue la disciplina civile perché vincola i

coniugi solo rispetto al culto religioso che non produce effetti civili.

b. Matrimonio concordatario, è un matrimonio che produce anche effetti civili ed è

anche religioso, quindi il prete (ministro del culto cattolico) quando celebra il

matrimonio è un ufficiale di stato civile ai sensi degli accordi tra stato e chiesa. Sarà

dunque abilitato a iscrivere l’atto nel registro del culto cattolico e dai registri di stato

civile. Siamo dinnanzi ad uno straordinario esercizio dell’attività di un funzionario della

pubblica amministrazione da parte di un soggetto esterno alla pubblica

amministrazione stessa.

Le vicende relative al matrimonio sono annotate a margine dell’atto di matrimonio e quindi

contenute nel registro di stato civile, come la separazione o la stipula di una convenzione

matrimoniale. I registri sono ovviamente liberamente accessibili fatte salvo le tasse di

segreteria e di stampa.

Lezione del 30.10 diritto privato 3

il matrimonio ai sensi della costituzione è caratterizzato da pari diritti giuridici nonché di

uguaglianza morale e giuridica di cui all’articolo 143 del codice derubricato come diritti e

doveri reciproci dei coniugi.

Col matrimonio il marito e la moglie assumono medesimi diritti e doveri.

Sono diritti e doveri:

a.) obbligo fedeltà

b.) obbligo contribuzione

c.) obbligo coabitazione

d.) obbligo di assistenza

L’obbligo di fedeltà è non perturbazione di equilibrio di coppia e della famiglia, quindi un

obbligo che impone di astenersi da qualsiasi obbligo di relazione che possa turbare la vita

matrimoniale.

In passato l’infedeltà era sanzionata penalmente in quanto il codice puniva la donna

adulterina che era illegittimo perché lesivo dell’uguaglianza morale, mentre invece era

punito solo per il concubinato.

Nelle unioni civili non è previsto l’obbligo di fedeltà perché il legislatore man mano ha

adottato un atteggiamento diverso.

L’obbligo di assistenza reciproca morale e materiale prevede che ciascun coniuge debba

fare tutto il necessario per far godere all’altro un comune tenore di vita e per soddisfarlo

moralmente.

L’obbligo di collaborazione e contribuzione prevede che ciascuno dei coniugi deve

partecipare e collaborare alla gestione e deve contribuire secondo proprie sostanze ai

bisogni economici della famiglia. iusta causa

Per coabitazione, nei confronti di chi si allontana senza e rifiuta di tornare è

sospeso il diritto all’assistenza morale. Se uno dei due spinge l’altro verso

l’allontanamento sarà questo ad essere privato di quel diritto e l’altro dispensato

dall’obbligo. L’articolo 143 del Codice civile, quindi, fa capire che dalla famiglia sorge il c.d.

regime patrimoniale primario; quando si parla di regime patrimoniale dobbiamo distinguere

quello primario cioè quello che deriva dal 143 e il regime c.d. secondario cioè ciò che in

senso stretto è il regime degli acquisti e della gestione patrimoniale dei beni.

Dal matrimonio è innegabile che discendano elementi patrimoniali e questo lo dimostra

proprio il 143. l’articolo 144 e il 147 sono norme secondo cui i coniugi devono prendere

insieme le decisioni fondamentali come le scelte del tenore di vita, chi contribuisce

maggiormente ai figli e tutte cose simili. L’accordo di questo tipo non richiede chiaramente

nessun tipo di forma ma si ha per fatti concludenti.

I doveri verso i figli sono i doveri disciplinati all’articolo 147 del Codice civile; su questo

occorre precisare che sia fuori dal matrimonio che dentro il matrimonio siano equiparati.

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

I regimi patrimoniali della famiglia sono fondamentali, sono il c.d. regime secondario ed è

la disciplina delle spettanze e poteri dei coniugi in ordine ad acquisto e gestione dei beni

familiare e tale materia ha maggiormente inciso sulla riforma della famiglia.

Chi studiava il diritto di famiglia nel 1975 ha assistito ad un passaggio epocale in quanto il

regime precedente prevedeva che si instaurasse automaticamente la separazione dei beni

e questo comportava che ciascuno rimanesse titolare dei beni acquistati singolarmente in

costanza di matrimonio e lo squilibrio che si verificava era che la donna contribuisse col

lavoro casalingo mentre era poi l’altro coniuge a produrre reddito questo comportava che i

beni rimanevano sempre del patrimonio del coniuge acquirente nonostante poi per

produrre quel

reddito fosse importante l’apporto casalingo.

Un istituto antiquato prevedeva che la donna (secondo la dote ) desse un gruppo di beni

che arricchissero la sfera giuridica del marito. Questo sistema di cui al codice del 1942 non

era in sintonia con i principi costituzionali in quanto essa non solo predica uguaglianza ma

tutela anche il lavoro domestico, per cui il mutamento epocale che c’è stato con la riforma

del 1975 è stato quello di rivoluzionare prevedendo che al momento della instaurazione

del rapporto

sorge di diritto la comunione dei beni, quindi si ha avuto il contrario. Questo comporta

come appare evidente degli effetti giuridici assolutamente diversi.

REGIME DI COMUNIONE DEI BENI

La comunione comporta una comunione di tutti gli acquisti in costanza di un matrimonio

anche di un solo coniuge che si aggiungono al patrim

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
251 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MARIAG2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato III e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Donadio Giulia.