I soggetti di diritto sono i soggetti che possono
essere titolari di diritti e doveri giuridici. Questi
soggetti possono suddividersi in due macro
categorie che quella delle persone fisiche
persone giuridiche
le persone fisiche
La persona fisica, l'individuo, è in qualche
modo il centro no di qualsiasi sistema giuridico,
qualsiasi sistema ordinamentale; lo è nel
sistema del codice civile, lo è ancora di più nel
sistema costituzionale non a caso la nostra
Costituzione dopo l'articolo uno che è quello
che sancisce che la l'Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro, l'articolo due
dice che La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.
Il termine riconosce significa che in qualche
modo i diritti inviolabili dell'uomo sono
connaturati alla persona umana, quindi
costituzione non può fare altro che riconoscerli.
Il termine è molto significativo, non dice la
Repubblica attribuisce a ogni soggetto i diritti
inviolabili, ma la Repubblica riconosce questo
significa che ad ogni persona umana spettano
una serie di diritti per il sol fatto di essere nato.
L'articolo tre della costituzione ci dice tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono
uguali davanti alla legge senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali;
Il codice civile che è antecedente rispetto alla
carta costituzionale, dedica anch'esso alle
persone una parte significativa del codice e in
particolare i primi articoli del codice civile. Il
primo articolo del codice ci parla della capacità
giuridica. Che cos'è la capacità giuridica? la
capacità giuridica è l’astratta capacità di ogni
soggetto venuto al mondo di essere titolari dei
diritti e di doveri, l'articolo uno dice che la
capacità giuridica si acquista al momento della
nascita quindi qualsiasi soggetto nato ha la
capacità giuridica. In realtà, vi sono determinati
diritti che possono essere attribuiti anche a
soggetti non ancora venuti ad esistenza, ciò
avviene in particolar modo in materia
successoria e con riferimento agli atti di
donazione.
Significa che io posso con testamento, fare una
disposizione testamentaria a favore di un
soggetto non ancora nato, favore del concepito.
Il concepito è appunto un soggetto che si trova
già nell'utero materno ma non è ancora nato,
questo soggetto, tuttavia, può essere
destinatario di una disposizione in suo favore
che si concretizzerà nel momento in cui lui
verrà ad esistere. Se ovviamente non nascerà
chiaramente questa disposizione perde la
fiducia. E’ possibile fare una disposizione di
questo genere anche a favore del nascituro non
concepito cioè di un soggetto che non è stato
nemmeno concepito, ovviamente questa
disposizione è condizionata alla venuta di
esistenza del soggetto a favore del quale
questa disposizione è stata fatta, quindi il
principio generale è che la capacità giuridica,
cioè la titolarità di diritti e di doveri, si acquista
con la nascita; tuttavia anche i soggetti non
ancora nati possono essere destinatari di
disposizioni donative o successorie in loro
favore, le quali disposizioni si concretizzeranno,
avranno efficacia, subordinatamente al
momento della nascita.
Si potrebbe aprire tutto un discorso piuttosto
complesso sulla soggettività del concepito, cioè
il concepito è un soggetto di diritto? il problema
è molto complesso da un punto di vista etico e
morale e dal punto di vista giuridico. Perché si
tratta di equilibrare le ragioni di tutela del
concepito con le ragioni di tutela della salute
della madre. Per capirci: il concepito è entro
certi limiti un soggetto di diritto? Sì, ci sono
delle norme che prevedono che possa fare un
lascito testamentario a favore di questo
soggetto, è chiaro che questo soggetto una
certa soggettività giuridica ce l’ha, altrimenti
non potrebbe essere destinatario di una
disposizione, non solo ma, questo soggetto se
per esempio qualora durante la gestazione
mostra subito, per esempio, dei danni per
effetti di un trattamento medico sbagliato, ha
allora diritto al risarcimento, una volta nato
ovviamente, perché qualsiasi diritto che si
acquista è subordinato alla nascita. Però, se il
concepito fosse a tutti gli effetti un soggetto di
diritto, così come colui che è già nato, allora
non si dovrebbe ammettere la possibilità di
interruzione volontaria della gravidanza;
perché il primo diritto che ciascuno di noi ha è
il diritto alla vita e all'integrità fisica. Quindi, se
noi ammettiamo, come il nostro sistema
ammette, l'interruzione volontaria gravidanza,
a certe condizioni che riguardano lo stato di
salute della madre, dobbiamo conciliare
questo diritto alla salute della madre con il
diritto alla vita del concepito e del nostro
sistema del bilanciamento degli interessi.
Il diritto è in qualche modo composizione di
conflitto e bilanciamento di interessi, la regola
giuridica decide quale degli interessi in
contrasto è da ritenersi prevalente. Nel nostro
sistema, il legislatore ha ritenuto che sia
prevalente l'interesse della madre alla propria
salute, infatti l'interruzione della gravidanza
non è libera nel nostro sistema, ma è
subordinata al fatto che la madre possa, con il
portare avanti il concepimento, subire un grave
danno alla salute fisica o psichica. Quindi, nel
bilanciare i due interessi, nel nostro sistema
diviene prevalente l’interesse della madre,
quindi questo significa che il concepito ha una
limitata soggettività giuridica che, ovviamente,
si completerà soltanto nel momento in cui
questo soggetto nascerà.
Dalla capacità giuridica, che è l'attualità della
capacità di essere titolari di doveri, va distinta
invece la capacità di agire. La capacità di agire
è, invece, la capacità di autodeterminarsi nel
mondo del diritto, cioè di compiere una serie di
atti giuridici per la gestione del proprio
patrimonio, dei propri rapporti personali e
familiari. Questa capacità giuridica di agire, al
contrario, si acquista, secondo il nostro
sistema, al compimento del diciottesimo anno
di età; quindi, con la maggiore età, il soggetto,
che aveva già la capacità giuridica dal
momento della nascita, diventa capace di agire
cioè capace di attendere autonomamente a
tutti gli atti giuridici che sono necessari per la
vita di qualsiasi soggetto.
Posso benissimo, prima di essere diventato
maggiorenne, essere titolare di diritti e di
doveri, certamente di tutti i diritti di natura<