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❖ DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE
❖ DELLE SUCCESSIONI
❖ DELLE PROPRIETÀ
❖ DELLE OBBLIGAZIONI
❖ DEL LAVORO
❖ DELLA TUTELA DEI DIRITTI
FATTI E ATTI GIURIDICI
Il fatto giuridico è un accadimento naturale, che comporta conseguenze giuridiche a prescindere
dai comportamenti umani. Alcuni esempi di fatti giuridici sono la nascita o la morte (mortis causa).
Secondo il linguaggio giuridico, solo se un fatto è astrattamente previsto da una norma allora può
Carlos Todisco-Grande
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essere qualificato come fatto giuridico. Abbiamo quindi una fattispecie astratta, quella prevista
dalla norma e la fattispecie concreta, quella che abbiamo attraverso l’interpretazione della norma.
L’atto giuridico è l’insieme dei comportamenti umani fatti con consapevolezza, ovvero quelle azioni
fatte da persone in grado di intendere e di volere. Un esempio di atto giuridico è l’atto illecito, dove
chi provoca un danno, attraverso un comportamento illecito, è chiamato a risarcire il danno e chi è
stato danneggiato ha il diritto di risarcimento.
A seconda della consapevolezza umana gli atti giuridici si dividono in due tipologie:
• Atti negoziali: sono quelli in cui la consapevolezza e l’intenzionalità umana si esprime al più
alto grado di intensità. Si basano dunque sulla forte volontà di compiere l’atto e gli effetti
giuridici collegato a quell’atto (il matrimonio);
• Atti non negoziali: atti con consapevolezza e intenzionalità a basso grado di intensità,
implicano la volontà di fare l’atto, ma non la volontà di creare effetti giuridici legati all’atto
(confessione).
SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE E PASSIVE
La situazione giuridica è la conseguenza che l’applicazione della legge determina, e avviene per
mezzo di fatti giuridici. Il soggetto a cui appartiene una situazione giuridica si dice “titolare” di essa.
Le situazioni giuridiche attive riguardano situazioni favorevoli o di vantaggio, e sono:
• Diritto soggettivo: è il potere di agire nel proprio interesse o di pretendere che qualcun altro
tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto. Il diritto
soggettivo a sua volta si divide in due categorie: diritti assoluti, quando il diritto può essere
esercitato verso tutti, per esempio i diritti reali e quelli della personalità, e diritti relativi,
quando il diritto può essere esercitato solo verso determinati soggetti, per esempio i diritti
di credito e di famiglia;
• Interesse legittimo: è la possibilità di un privato di auto-legittimarsi, dagli atti con i quali la
pubblica amministrazione agisce nei suoi interessi. Per esempio, se un soggetto partecipa ad
un concorso non superandolo, però dimostrando che questo è stato svolto in maniera
irregolare, egli può far valere il proprio interesse legittimo, e può richiedere l’annullamento
e la ripetizione del concorso in maniera regolare;
• Interesse collettivo: quando l’interesse di una singola persona si estende ad una pluralità di
soggetti;
• Diritti potestativi: si ha quando un soggetto produce effetti giuridici nell’interesse di un
altro, senza che lui possa opporsi e quindi senza la sua volontà. È atto unilaterale (recessione
di un contratto).
Le situazioni giuridiche passive invece riguardano situazioni sfavorevoli e di svantaggio, e sono:
• La soggezione: si ha quando un soggetto si trova esposto da un diritto potestativo, esercitato
da un altro soggetto;
• L’obbligo: il titolare dell’obbligo si chiama obbligato o debitore. Consiste nell’azione svolta
da debitore, a favore di un creditore;
• L’onere: consiste nel compiere un determinato atto, a favore di un altro soggetto;
• Potestà: consiste nel potere e dovere, da esercitare a protezione di altri soggetti
(responsabilità genitoriale). Carlos Todisco-Grande
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I SOGGETTI DI DIRITTO
I soggetti di diritto o soggetti giuridici, sono i destinatari delle norme giuridiche, e sono: le persone
fisiche, le persone giuridiche e gli enti. Il soggetto giuridico è la persona fisica, nel linguaggio
giuridico, la persona fisica è rappresentata da ogni essere umano senza distinzione di sesso, razza,
lingua o religione.
La capacita’ giuridica si ottiene al momento della nascita e il soggetto ne è possessore fino alla
morte. Al momento della nascita al concepito gli viene attribuito il diritto al risarcimento del danno,
in casi di lesione alla propria salute o integrità fisica. La capacità giuridica può essere riconosciuta al
nascituro (concepito, ma non ancora nato), e al “concepturus”, ovvero quel soggetto che non è
stato nemmeno concepito. In particolare, per i nascituri concepiti gli viene attribuita la piena
capacità di succedere a causa di morte e di ricevere per donazione, mentre, i nascituri non concepiti
hanno la possibilità di ricevere tramite testamento. La morte comporta la scomparsa di tutti i diritti
e i doveri del defunto, che andranno in capo ai suoi successori.
Ci sono inoltre, altre tre situazioni, altre alla morte, che possono mettere fine alla capacità giuridica,
sono: la scomparsa, nasce sull’accertamento di una situazione di fatto, che si verifica quando una
persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, non
avendone più notizie; l’assenza, che viene dichiarata dal Tribunale competente, con sentenza,
quando sono trascorsi almeno 2 anni dell’ultima notizia del soggetto; la dichiarazione di morte
presunta, che viene pronunciata con sentenza del Tribunale competente, dopo 10 anni dalla
scomparsa del soggetto. La differenza è che la dichiarazione di morte presunta avrà effetti sia sul
piano patrimoniale che sul piano personale, mentre quelle di assenza e di scomparsa solo sul piano
patrimoniale.
La capacita’ di agire viene descritta nell’ ART 2 C.C. come, “la capacità di compiere tutti gli atti per i
quali non sia stabilita un’età diversa”. Si acquista con la maggior età, ovvero al compimento del
diciottesimo anno. L’emancipazione è la situazione in cui soggetto minore può acquisire la capacità
di agire prima dei 18 anni, tale minore, viene definito minore emancipato e può acquisire la capacità
d’agire per legge all’età di 16 anni con il matrimonio. Nel 1975 era prevista anche l’emancipazione
giudiziale, cioè pronunciata con sentenza dal Giudice, mentre ora abbiamo solo l’emancipazione di
diritto; quindi, con il matrimonio per diritto diventi minore emancipato.
L’incapacità naturale (ART. 428 C.C.) si ha quando una persona non è in grado di intendere o di
volere, per una qualsiasi causa, anche transitoria. Lo stato di incapacità può essere dovuto dall’uso
di sostanze stupefacenti, da uno stato di ubriachezza o per altre malattie permanenti. Nel vecchio
Codice Civile del 1865 quando un soggetto con incapacità naturale esercitava qualche atto era
prevista la nullità, mentre con il nuovo Codice del 1942 venne introdotta l’annullabilità, per tutelare
il soggetto con incapacità e i soggetti terzi che hanno rapporti con l’incapace. Il Giudice ha il compito
di verificare se quel determinato atto commesso dal soggetto incapace è stato esercitato durante
uno stato di incapacità. Il procedimento viene prescritto in cinque anni dal giorno del compimento
dell’atto o contratto. Per annullare un atto unilaterale ci deve essere un grave pregiudizio per
l’incapace, mentre i contratti per essere annullabili ci vuole il requisito della malafede dell’altro
contraente.
LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
La responsabilità genitoriale può essere definita come quell’insieme di poteri e doveri che i genitori
esercitano nell’interesse del minore. Prima veniva chiamata potestà genitoriale perché era più
legata alla potestà di un genitore che prevaleva sull’altro, mentre con la responsabilità genitoriale i
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ruoli di madre e padre vengono riconosciuti a pari livello. Nel caso in cui i genitori manchino o non
possono esercitare la responsabilità, viene affidato al soggetto minorenne un tutore, che ne
amministra i beni. Il Giudice Tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha
esercitato per ultimo la responsabilità, nel caso la designazione mancasse, viene scelta un’altra
persona, scelta dal minore, ma che rimanga nel nucleo familiare. La responsabilità termina al
raggiungimento della maggiore età.
MISURE DI PROTEZIONE
Secondo il codice civile, con la maggiore età si presume che ogni soggetto sia in grado esercitare i
propri diritti e quindi con piena capacità di agire. Tuttavia, ci sono casi in cui una persona, anche se
maggiorenne, ha una situazione di incapacità tale da non poter rendersi conto del valore degli atti
che compie.
A questi soggetti per garantirgli protezione e assistenza gli viene assegnata una interdizione o
inabilitazione in base alla gravità del soggetto. In caso di interdizione abbiamo la figura del tutore,
che ha il compito di rappresentare legalmente l’interdetto e di amministrarne il patrimonio. Nel
caso di inabilitazione abbiamo il curatore, che non rappresenta l’incapace ma lo assiste.
L’interdizione, come l’inabilitazione viene pronunciata con sentenza dal coniuge, dai parenti o dal
Pubblico Ministero, che, dal giorno della sua pubblicazione produce l’effetto di incapacità d’agire
del soggetto. Per avere effetto, devono essere registrate nel “Registro delle Tutele delle Curatele”
e annotate all’atto di nascita. L’interdizione legale si ha quando un soggetto commette un atto
illecito e gli viene data come pena l’ergastolo o una reclusione non inferiore ai 5 anni.
Ci sono casi in cui l’interdizione può essere dichiarata anche prima del raggiungimento di maggiore
età, tramite la tecnica dell’anticipazione dell’interdizione, che viene pronunciata solo un anno
prima del raggiungimento della maggiore età, avendo poi effetto immediato dal giorno del
compimento dei 18 anni.
L’amministratore di sostegno è una terza figura di sostegno, introdotta nel 2004, che viene
assegnata per tutelare varie forme di disabilità riconosciute in quel momento. Viene nominato dal
coniuge, dai parenti (entro il quarto grado), dagli affini (parenti senza legame di sangue: cognato,
suoceri) o dal Pubblico Ministero, dichiarando inoltre, in base alla disabilità, tutti gli atti che
l’amministratore deve compiere a