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IL POSSESSO

Possesso = è uno stato di fatto che si collega con la detenzione materiale del bene può essere collegato ad

altri diritti (per es. i reali di godimento) o semplicemente alla situazione del momento

Proprietà = il proprietario ha la facoltà di godere della cosa il che significa che egli può usarla per il

soddisfacimento dei propri interessi. assieme alla facoltà di godere sta la facoltà di disporre, la quale si

esercita sia trasferendo ad altri la proprietà della cosa, sia conoscendone altri altri il godimento. Il

proprietario può anche avere il possesso

Diritti reali di godimento = i diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi,

servitù) che conferiscono una serie di diritti tra cui il possesso (es. possesso della servitù )

In diritto si definisce possesso una situazione di fatto che consiste nell'utilizzare una cosa e nel

disporne, nei modi e con i poteri che la legge attribuisce ai titolari di diritti reali sulla cosa stessa.

Esempio: il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di servitù, lo esercita attraversando

con regolarità il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha pure il possesso

della servitù. Allo stesso modo il possessore - ad immagine della proprietà - di un'auto ne fa uso in

modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione e così via. Il nucleo fondante del

possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi accolta) consiste, dunque, nello

svolgimento, rispetto ad una cosa, di comportamenti propri e peculiari del titolare di un diritto reale,

senza che abbia rilievo la titolarità effettiva del diritto stesso (questa concorre all'identificazione

della buona o mala fede del possessore, ma non alla qualificazione del possesso in quanto tale).

Altro è avere il diritto di godere e disporre di un determinato bene altro è il fatto di effettivamente godere

e disporre di detto bene (esercitare cioè di fatto i poteri riconosciuti per legge al proprietario (es. io godo

guidandola e dispongo vendendola della mia automobile). Può accadere infatti che il proprietario non sia

in grado di fatto di esercitare i poteri riconosciutigli dalla legge (mi rubano l’automobile non posso ne

goderne de disporre) ; così come un soggetto, pur non avendo il diritto di proprietà su un bene, si

comporta di fatto come se lo avesse. (il ladro che mi ha rubato l’auto)

Il codice attribuisce giuridica rilevanza alle situazioni di fatto che si estrinsecano attraverso un’attività

corrispondente all’esercizio dei diritti reali e ciò a prescindere dalla circostanza che alle stesse

corrisponda o meno la correlativa situazione di diritto.

Le ragioni della tutela delle situazioni possessorie sono varie:

 Proteggendo il fatto esteriore e facilmente accertabile della situazione possessoria la legge

assicura allo stesso proprietario (che di solito è il possessore della cosa) una difesa rapida ed

efficace.

 Impedendo che si arrechi molestia o violenza al possessore si conserva la pace tra i

consociati. Chi contro lo stato di fatto del possesso esercitato da altri vuole opporre il suo diritto

deve agire in giudizio e non può farsi giustizia da solo, togliendo all’altro la cosa.

A questo punto si può agevolmente intendere la differenza che corre tra ius possessionis e ius possidendi:

 Il primo designa l’insieme dei vantaggi che il possesso di per sé genera a favore del

possessore

 Il secondo designa la situazione di chi ha effettivamente diritto a possedere il bene: diritto

che implica il potere di rivendicare il bene stesso presso chiunque lo possieda senza titolo (così ad

es. il ladro ha lo ius possessionis, il proprietario lo ius possidendi).

Il possesso dunque non è un diritto bensì una situazione di fatto produttiva di effetti giuridici.

Oggetto del possesso sono le “cose”, cioè i beni materiali. Non sono oggetto di possesso le cose di cui

non si può acquistare la proprietà cioè i beni demaniali ed i beni del patrimonio indisponibile dello Stato

e degli altri enti pubblici patrimoniali, che infatti non possono essere acquistati per usucapione.

Occorre distinguere:

 Possesso pieno che è caratterizzato dal concorso di due elementi costitutivi: l’uno oggettivo,

consistente nell’avere la disponibilità di fatto della cosa; l’altro soggettivo, consistente nella

volontà del soggetto di comportarsi, con riferimento al bene, come proprietario, ad esclusione di

qualsiasi altro (es. il ladro che utilizza la vettura come fosse sua)

 Detenzione, che è caratterizzata dal concorso di due elementi costitutivi: l’uno oggettivo,

consistente nell’avere la disponibilità di fatto della cosa; l’altro soggettivo consistente nella

volontà del soggetto di godere e disporre del bene, ma nel rispetto dei diritti che, sul medesimo

bene, riconosce spettare ad altri. (es. l’inquilino dell’immobile riconosce che non ne è proprietario

e rispetta il diritto di quest’ultimo pagando il canone non apportando innovazioni non

consentitegli ecc.)

 Possesso mediato, che è caratterizzato dal solo elemento soggettivo , mentre la disponibilità

materiale del bene compete al detentore

Il possesso su un determinato bene può essere esercitato congiuntamente da più soggetti ad un medesimo

titolo (es.: una casa acquistata in comunione): si parla allora di compromesso, che si concretizza in

un’attività corrispondente all’esercizio di diritti (reali in comunione.)

N.B. i diritti reali fanno parte della categoria dei diritti assoluti (come il diritto al nome)

ma si differenziano dagli altri diritti assoluti perché hanno ad oggetto cose

Differenza Possesso e detenzione.

Secondo l’ipostazione tradizionale possesso e detenzione sono caratterizzati dal medesimo elemento

obiettivo (cioè la materiale disponibilità del bene), si distinguono in base all’elemento soggettivo

(animus):. detiendi nella detenzione e possidendi nel possesso. (es. il ladro è possessore l’amico a cui

presto l’auto è detentore)

I requisiti soggettivi dell’a.p. e dell’a.d. non trovano riscontro alcuno nelle previsioni codicistiche; in

realtà, ai fini della qualificazione di una situazione di fatto come “possessoria” o “detentoria”, rileva non

già lo stato psicologico soggettivo di chi acquisisce la materiale disponibilità del bene (corpus), bensì il

titolo in forza del quale detta acquisizione si verifica. (ad es. lo studente che prende in prestito un libro di

una biblioteca diventa detentore sia se ne rispetta il diritto restituendo il libro sia se lo faccia proprio non

restituendolo)

Invero, ciò che rileva ai fini della distinzione fra possesso e detenzione è non già lo stato psicologico che

il soggetto nutre, nel proprio interno, nel momento in cui acquisisce la materiale disponibilità del bene,

bensì lo stato psicologico (animus) che, in quel momento il soggetto manifesta all’esterno: e, all’esterno,

l’animus manifestato dipende in buona sostanza dal titolo in forza del quale avviene siffatta acquisizione,

ovvero delle modalità con cui detta acquisizione si realizza. (tornando al nostro esempio se il libro non

viene riportato in biblioteca chi lo ha preso in prestito mostra all’esterno di voler rispettare i diritti della

biblioteca nulla rivela se questa volontà coincida o meno con quella effettiva)

Nel dubbio l’esercizio del potere di fatto su un bene si presume integrare la fattispecie del possesso: spetta

a chi nega la sussistenza del possesso l’onere di provare che, nel caso di specie, ricorre un’ipotesi di

semplice detenzione.

Art.1141 - Mutamento della detenzione in possesso - Si presume il possesso in colui che esercita il potere

di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

A nulla rileva il mutamento psico - comportamentale della detenzione in possesso ovvero se in cuor suo il

detentore intenda comportarsi come un vero e proprio proprietario (es. se colui che prenda il libro in

biblioteca decida nel suo intimo di non restituirlo più)

Il mutamento della detenzione in possesso (interversione del possesso) può avvenire solo se la

modificazione dello stato psicologico del detentore venga manifestata all’esterno, in forza:

a) Di opposizione del detentore rivolta al possessore: in forza di un atto (giudiziale o stragiudiziale)

scritto od orale con cui il detentore manifesti inequivocabilmente l’intenzione di continuare a

tenere la cosa per sé non più come detentore bensì come possessore per conto ed in nome proprio

(es. dichiarazione alla biblioteca nella quale si neghi di dover restituire il libro)

b) Di causa proveniente da un terzo: in forza cioè di un atto con il quale l’attuale possessore

(quand’anche non legittimato a disporre del bene) attribuisca al detentore la propria posizione

possessoria. (es. il ladro che dopo avermi concesso la detenzione dell’auto perché la esaini e la

venda

Il possesso si distingue in:

a) Possesso legittimo, che si ha allorquando il potere di godere e disporre del bene è esercitato

dall’effettivo titolare del diritto di proprietà: in tal caso la situazione di fatto coincide esattamente

cin la situazione di diritto (es. il pescatore gode e dispone di fatto del pesce pescato ed ha il diritto

di goderne e disporne)

b) Possesso illegittimo, che si ha allorquando il potere di godere e disporre del bene è esercitato di

fatto da persona diversa dall’effettivo titolare del diritto di proprietà: in tal caso la situazione di

fatto non coincide con la situazione di diritto; e si articola a sua volta in:

 P.i. di buona fede, dove il possessore ha acquisito la materiale disponibilità del bene

ignorando di ledere l’altrui diritto, sempre che detta ignoranza non dipenda da sua colpa

grave. La qualifica di possessore di buona fede dipende insomma dalle circostanze nelle

quali avviene l’acquisto del possesso (buona fede oggettiva). (es. acquisto un quadro in una

casa d’aste senza aver ragione di sospettare che si tratti di refurtiva)

 P.i. di mala fede, dove il possessore ha acquisito la materiale disponibilità del bene,

conoscendo il difetto del proprio titolo d’acquisto, ovvero dovendolo conoscere con

l’ordinaria diligenza (ad es.: occupo abusivamente un appezzamento di terreno)

 P.i. vizioso, dove il possessore ha acquisito la materiale disponibilità del bene non solo in

mala fede, ma addirittura con violenza, (es.: mediante rapina) ovvero clandestinità (es.

mediante furto)

In materia di possesso, si presume. la buona fede: gr

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Publisher
A.A. 2016-2017
251 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Andru27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Cuccovillo Mariella.