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DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Nascono quando il proprietario tiene per sé il diritto di disporre, e cede ad un altro soggetto il
diritto di godimento. Questi diritti hanno le stesse caratteristiche dei diritti reali
(immediatezza, assolutezza, inerenza) e sono:
- DIRITTO DI SUPERFICIE: riguarda la possibilità di godere di un terreno ed è quindi
legato alla dimensione agricola. Con il termine superficie, si intende il fondo, il
terreno su cui potrebbe essere costruita qualcosa. La superficie però si estende
anche al di sotto del terreno visibile. Il proprietario può godere dell’immobile costruito
sul suolo oppure può cedere il diritto di godimento ad un altro soggetto, su un
immobile che sarà costruito sul terreno. Questo diritto nasce tramite contratto,
testamento o per usucapione. Il contratto può essere a tempo limitato o perpetuo
cioè fin quando il soggetto titolare del diritto rimane in vita. I pannelli fotovoltaici sono
costruiti grazie al diritto di superficie.
- ENFITEUSI: (art.958) anche questo diritto, riguarda la dimensione agricola.
L’enfiteuta è un soggetto che può coltivare il fondo e godere dei frutti che esso
produce. Ha il diritto di sfruttare economicamente il fondo, ma ha l’obbligo di
migliorarlo e di pagare al concedente un canone periodico. Nell’enfiteusi possiamo
distinguere 2 casi:
1) Affrancazione: dato che l’ordinamento vuole promuovere lo sfruttamento ottimale
del suolo, nel caso in cui l’enfiteuta ha la possibilità economica di acquistare il fondo,
gli permette di diventare proprietario se paga 15 annualità di canoni.
2) Devoluzione: se l’enfiteuta deteriora il fondo, non lo migliora o non paga 2 annualità
di canone, può cessare l’enfiteusi e il proprietario si riappropria del diritto di
godimento. Ad oggi è molto difficile che non si paghino 2 annualità di canone perchè
ci sono gli smart contract che, basandosi sulla tecnologia, procedono
autonomamente.
- USUFRUTTO/ USO/ ABITAZIONE: Possono riguardare un terreno, una parte di
suolo, ma anche un immobile. Nel caso dell’usufrutto, il proprietario del bene, rende
proprietari altri soggetti, ma tiene per sé il diritto di godimento. Chi non può godere a
pieno del bene, a causa dell’usufrutto, viene chiamato nudo proprietario e ha solo il
potere di disporre. L’usufruttuario che di solito è il vecchio proprietario, ha il diritto di
godimento ma deve rispettare la destinazione economica. L’usufrutto può essere
ceduto ad un'altra persona.
L’uso e l’abitazione sono due casi particolari dell’usufrutto, due specificazioni. L’uso
è il diritto di godere di un bene limitatamente ai bisogni della propria famiglia. Non
può essere utilizzato per finalità economiche. Per esempio se do in usufrutto
un’automobile, essa può essere utilizzata con finalità commerciali. Se do l’automobile
in uso, invece, questa dovrà essere utilizzata solo per bisogni della famiglia di colui
che ha diritto di usufrutto.
L’abitazione riguarda un bene immobile e consiste nel diritto di godimento
limitatamente ai bisogni della famiglia. L’immobile diventa la casa di abitazione della
famiglia. Se ad esempio viene ceduto il diritto di godimento di un negozio, esso non
potrà essere configurato come abitazione perché non si può abitare in un negozio.
- SERVITU’ PREDIALI: deriva da predium (“fondo, terreno” in latino). Anche stavolta,
si tratta di diritti reali di godimento legati al fondo. Questo diritto è molto utilizzato.
Ad esempio, immaginiamo un terreno di proprietà di una singola persona con un
accesso ad una via pubblica e un cancello. Alla morte del proprietario, il terreno può
essere ceduto a due eredi o venduto a due acquirenti e, di conseguenza, viene
diviso in 2. Come fa uno dei due proprietari di questo terreno ad avere l’accesso sulla
strada? Egli deve per forza passare dall’altro fondo, verrà quindi costituita una
servitù di passaggio. Servitù significa tecnicamente il peso di un fondo posto sopra
un altro fondo: in sostanza c’è un fondo servente e un fondo dominante.
La ragione della servitù può nascere, ad esempio, dall’ipotesi di una divisione di un
terreno che una volta era unico. La servitù prediale è il peso imposto sopra un fondo
per l’utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario. Può nascere:
1) per contratto: più proprietari si accordano e viene costituita una servitù di passaggio
perpetua.
2) in via giudiziale: perché il soggetto non ammette la possibilità di far passare l’altro
proprietario.
3) per usucapione: es. ci sono dei proprietari di un fondo x e di un fondo y. Il primo ha
cercato di mettersi in contatto con il secondo ma non è riuscito. Il proprietario del
fondo x, a questo punto, comincia a passare dal fondo y per uscire. Se passano 20
anni e nessuno si è lamentato, egli ha usucapito il diritto di servitù.
Il diritto di servitù prediale si può estinguere per prescrizione. Ad esempio, se stipuliamo il
diritto di servitù di passaggio e poi non lo usiamo per 20/30/40 anni, lo perdiamo per
prescrizione.
Si può diventare proprietario di un bene attraverso contratto, per testamento, in via giudiziale
o per accessione e può avvenire in due modalità:
- in via derivata: ricevo la proprietà dal soggetto che prima era titolare, un esempio è il
contratto
- in via originaria: non c’è un precedente proprietario o l’ordinamento non dà peso al
precedente proprietario, un esempio è l’usucapione
POSSESSO
Rispetto ai beni, esiste un fenomeno diverso dalla proprietà. Un soggetto può avere un
rapporto giuridico con un bene pur non avendo diritto reale, quindi pur non avendo un diritto
di proprietà o un diritto reale di godimento. Questa possibilità si chiama possesso. Il
possesso non è un diritto, ma una situazione di fatto. Esso viene descritto nell’art. 1140 del
Codice Civile secondo cui si possiede un bene quando ci si comporta come se si fosse i
proprietari o come se si avesse un diritto reale di godimento.
Per esempio il proprietario del fondo x non sa chi è il proprietario del fondo y e inizia a
passare: possiede un diritto reale di godimento. Possiede nel senso che si comporta come
se l’avesse, ma non ce l’ha. Il possesso può essere di 2 tipi:
- POSSESSO PIENO: è il possesso di un soggetto che, sul piano pratico, usa la cosa
come se fosse il proprietario e, sul piano astratto, pensa di essere il proprietario. Si
dice che ha l’animus e il corpus da possidente. È definito pieno perché ha entrambe
le voci del possesso.
- DETENZIONE e POSSESSO MEDIATO: quando le due facce del possesso (animus
e corpus) sono affidate a due persone diverse.
Per esempio in vacanza una persona che è titolare di un contratto di locazione, può
stare nella casa che ha affittato. Si ha quindi la detenzione di quella casa e ci si
comporta come se si fosse proprietari di quella casa per quel periodo di affitto. Il
proprietario della casa, invece, è il possessore mediato perchè possiede in virtù
della mediazione di un’altra persona.
Il detentore è colui che ha il corpus da possidente, mentre il possessore mediato è
colui che ha l’animus da possidente.
È solo il possesso pieno che porta alla proprietà? Sì, ovvero quando il proprietario
non riconosce ad altri il diritto di proprietà o il diritto reale di godimento e usa il bene.
FENOMENI GIURIDICI
- FATTI GIURIDICI: sono delle situazioni concrete non causate dall’uomo cui
l’ordinamento riconosce effetti giuridici. Ad esempio, il possesso è un fatto giuridico.
- ATTI GIURIDICI: sono delle situazioni concrete che per la loro realizzazione
richiedono un atto di volontà dell’uomo a cui l’ordinamento riconduce effetti giuridici.
Possono essere:
- LECITI: sono suddivisi in operazioni e dichiarazioni. Le operazioni sono atti giuridici
materiali (es: quando io vado al bar ed inserisco 50 centesimi nella macchinetta per il
caffè, non dichiaro niente verbalmente ma il mio comportamento esprime una
volontà). Le dichiarazioni derivano dall’espressione verbale della volontà. Il più
importante tipo di dichiarazione è il negozio giuridico (contratto). La sua
caratteristica principale è che il suo contenuto può essere deciso dalle parti.
Vi sono anche le dichiarazioni che sono atti giuridici in senso stretto: come la diffida
ad adempiere. Essa è una comunicazione con cui il creditore intima al debitore di
adempiere entro un termine, con dichiarazione che, scaduto questo termine, il
contratto si intenderà risolto. Le dichiarazioni di scienza, si attesta la conoscenza di
un atto o si descrive una situazione.
- ILLECITI: ad esempio gli incidenti stradali
NEGOZIO GIURIDICO
Il negozio giuridico è il negozio in cui si esprime la volontà di una o più parti, e il contenuto
dell’atto non è predeterminato. Per stipulare un contratto serve un accordo tra le parti,
altrimenti la mia volontà non diventa negozio giuridico. Esistono diverse tipologie di negozio
giuridico:
- UNILATERALE: posto in essere da una sola persona (testamento)
- BILATERALE: due persone (matrimonio, contratto)
- PLURILATERALE: più di due persone (accordo per una società, per
un’associazione)
- MORTIS CAUSA: in ragione della morte (testamento)
- INTER VIVOS: tra i vivi (contratto)
- PATRIMONIALE
- NON PATRIMONIALE: come il matrimonio
- A TITOLO GRATUITO: una parte esegue una prestazione senza ricevere nulla in
cambio
- A TITOLO ONEROSO: abbiamo 2 prestazioni infatti se ad esempio sono al bar e
pago il caffè (1°prestazione), il caffè mi deve essere servito (2°prestazione)
Il vincolo contrattuale sorge in maniera diversa in relazione al tipo di contratto. Prendiamo in
esempio il contratto di fideiussione cioè un contratto con cui un soggetto si impegna ad
adempiere al posto del debitore nei confronti di un creditore. La fideiussione può essere
onerosa (si conclude quando le parti sottoscrivono un contratto) o gratuita (si conclude con il
silenzio delle parti. FORMA DEL NEGOZIO GIURIDICO
Tutti i negozi giuridici hanno una forma. La forma è la manifestazione della volontà e può
essere fatta in maniera verbale, scritta o non verbale. Senza un’esternazione della volontà
non si può stipulare un negozio giuridico. Esistono alcuni negozi giuridici per cui
l’ordinamento richi