Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 62
Diritto privato Pag. 1 Diritto privato Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 61
1 su 62
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

I CONTRATTI BANCARI, I TITOLI DI CREDITO, GI STRUMENTI FINANZIARII

I contratti bancari sono quei contratti stipulati dall'impresa bancaria e finalizzati alla raccolta del risparmio, all'erogazione di un credito o alla prestazione di servizi accessori al pubblico. Nel complesso le operazioni bancarie possono essere schematizzate in operazioni d'intermediazione creditizia e in quelle di servizi; le prime comprendono le operazioni passive (di raccolta dei fondi), le operazioni attive (d'impiego dei fondi) e le operazioni di investimento del capitale della banca, mentre le seconde riguardano le operazioni di custodia, monetarie, finanziarie e di consulenza.

L'ampia e radicalmente mutata tipologia delle operazioni bancarie è fondamentalmente riconducibile allo strumento giuridico del contratto bancario la cui disciplina è fornita principalmente dal citato Testo Unico Bancario e dal Codice Civile che, con le disposizioni contenute al Capo XVII.

del Titolo III (Libro Quarto), non consente una definizione generale dell'istituto, regolando le fattispecie più ricorrenti e inerenti alle più diffuse operazioni di raccolta del risparmio (il deposito), del suo impiego (apertura di credito, anticipazioni bancarie, sconto) e di servizi (operazioni in conto corrente, cassette di sicurezza e titoli in amministrazione). I contratti bancari sono difatti contratti per adesione, predisposti dagli uffici centrali degli istituti per essere utilizzati, a larga scala, su tutto l'ambito riservato alla loro operatività; come per i contratti assicurativi, la predisposizione standardizzata dei contratti è funzionale a contenere i costi delle consulenze professionali e anche il rischio legale per le più frequenti contestazioni che inevitabilmente potrebbero sorgere nell'eventualità di trattamenti disomogenei, ad esempio, riservati a clienti di diverse filiali di un'unica banca. Ne deriva che, nellaprassi quotidiana, solo astrattamente il cliente è nella condizione di negoziare le clausole (se non nella misura di marginali aspetti economici), inevitabilmente imposte dal soggetto forte del rapporto. La tutela più efficace per il contraente rimane dunque quella "preventiva" con l'acquisizione delle conoscenze e di una consapevolezza circa gli strumenti e la reattività per l'esercizio dei propri diritti che, senza enfasi, solo la legge può consentire. Tra le altre fonti più importanti della disciplina dei contratti bancari si rinviene pertanto, oltre al citato Testo Unico Bancario e al Codice Civile, la L. n. 108/1996. La trasparenza bancaria è un provvedimento che riguarda la trasparenza bancaria con una serie di norme a tutela dei consumatori. Un regolamento che impone agli istituti di credito di fornire ai clienti un'informazione corretta, comprensibile ed esauriente sui servizi bancari e finanziari proposti in modo da.consente ai consumatori di avere accesso a informazioni chiare e comprensibili riguardo alle operazioni e ai servizi offerti dalle banche. Questo è particolarmente importante per coloro che non sono esperti nel campo finanziario. La Banca d'Italia ha stabilito delle regole per garantire la trasparenza delle operazioni bancarie e la tutela dei consumatori. Queste regole devono essere applicate quando si acquistano prodotti tradizionali come un conto corrente, un mutuo o un prestito. Devono essere rispettate in ogni fase della relazione tra il cliente e l'istituto di credito, sia prima della firma del contratto, sia al momento della firma, sia durante la gestione del rapporto. L'obiettivo di queste disposizioni è fornire ai consumatori informazioni chiare e comprensibili, evitando l'uso di termini tecnici e concetti astratti. In questo modo, i consumatori possono valutare correttamente le offerte e confrontarle con quelle presenti sul mercato.aggiunta; b) la cartolarità: il titolo di credito è un documento cartaceo che deve essere materialmente posseduto dal legittimo titolare per poter esercitare i diritti in esso contenuti; c) la autonomia: il titolo di credito è un documento autonomo, cioè i diritti e gli obblighi in esso contenuti sono indipendenti dai rapporti sottostanti tra le parti. Ciò significa che il titolare del titolo può esercitare i suoi diritti anche se ci sono controversie o problemi tra le parti originarie; d) la circolazione: i titoli di credito sono destinati a circolare, cioè possono essere trasferiti da un soggetto all'altro attraverso la consegna fisica del documento o mediante l'endosso (cioè la firma sul retro del titolo); e) la literalità: il titolo di credito contiene tutte le informazioni necessarie per determinare i diritti e gli obblighi delle parti. Ciò significa che il contenuto del titolo è determinante e non possono essere fatte modifiche o integrazioni al di fuori di quanto indicato nel documento stesso. I titoli di credito sono regolamentati dal Testo unico della finanza e dal Codice del consumo, che prevedono regolamenti a tutela dei clienti.

prevista.b) la letteralità: corollario del principio dell'incorporazione è che il diritto è determinato dal tenore letterale del titolo. Il contenuto e la portata della promessa, infatti, sono quelli, e soltanto quelli, che risultano documentati dal contesto letterale del titolo. Da ciò consegue che:

  • il titolare non può pretendere una prestazione diversa da quella risultante dal documento;
  • il debitore non può disconoscere le obbligazioni inserite nel titolo.

c) l'autonomia: colui che risulta, in base alla legge di circolazione del titolo, titolare di esso, esercita un diritto proprio, autonomo ed indipendente dai precedenti rapporti intercorsi fra altri titolari e il debitore. Il debitore non può infatti opporre al possessore del titolo le eccezioni personali riguardanti i rapporti con i precedenti possessori, a meno che non si dimostri che il possessore, nell'acquistare il titolo, ha agito intenzionalmente a danno del

debitore medesimo(art. 1993, co. 2).

Classificazioni dei titoli di credito

Dei titoli di credito possono farsi differenti classificazioni:

a) In base al rapporto fondamentale (cioè, al rapporto sottostante che ha portato alla creazione del titolo) si distingue tra:

  • titolo causale, nel quale, insieme alla promessa, è indicato il rapporto sottostante, alla cui sorte è legato l’adempimento del titolo, anche di fronte ai terzi;
  • titolo astratto, in cui, invece, il rapporto fondamentale non è enunciato ed è, perciò, irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede del titolo, i quali avranno diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale non sussiste più, ovvero è viziato.

b) In relazione al regime di circolazione del titolo si distinguono:

  • titoli nominativi, intestati ad una determinata persona; tale intestazione risulta sia dal titolo sia dal registro dell’emittente. Il trasferimento avviene mediante

L'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare;

Titoli all'ordine, intestati anch'essi ad un nome; l'intestazione, però, risulta unicamente dal titolo, e l'emittente non è tenuto a registrarla. Il trasferimento avviene mediante consegna del titolo accompagnato da girata (girata è, appunto, l'ordine di pagare a una determinata persona rivolto dal creditore al debitore);

Titoli al portatore, non intestati ad alcuno. Per il trasferimento è sufficiente la semplice consegna del titolo.

In relazione ai diritti enunciati nel titolo si distinguono:

Titoli di pagamento, che danno diritto a una determinata prestazione di carattere pecuniario (es.: cambiale, assegno);

Titoli rappresentativi, che attribuiscono un diritto diverso dal diritto di credito, e cioè in genere un diritto reale; tali sono la fede di deposito, la nota

di pegno, la polizza di carico, la lettera di vettura etc. Questi titoli, che rappresentano una determinata merce, attribuiscono al possessore il diritto alla consegna della merce in essi indicata, in quanto il possesso della merce si trasferisce con il possesso del titolo; -titoli di partecipazione: che attribuiscono al possessore un determinato status giuridico con i relativi diritti da esso derivanti: tali sono le azioni di società, che attribuiscono lo status di socio con i diritti a esso connessi (partecipazione alle assemblee, diritto di voto etc.). Gli strumenti finanziari Gli strumenti finanziari rientrano nella più ampia categoria dei 'prodotti finanziari', ovvero mezzi di investimento economici (operazioni negoziabili costituenti l'oggetto dell'attività di banche e società di investimento). Nei prodotti finanziari sono compresi anche i mezzi di pagamento, che però non sono considerati strumenti finanziari. Partiamo da unaprecisazione che riguarda il significato di 'strumento finanziario'. Nella letteratura finanziaria il concetto indica qualsiasi contratto finalizzato al trasferimento di denaro nello spazio, attraverso assegni e carte di credito, e nel tempo, attraverso depositi bancari, azioni, mutui, obbligazioni, ecc.

I CONTRATTI ALEATORI E L' ASSICURAZIONE

Il contratto aleatorio (dal latino alea, rischio) è quell'atto negoziale in cui l'entità e l'esistenza della prestazione è collegata ad un elemento incerto, e nei quali, pertanto, il rischio contrattuale è più ampio ed assume rilevanza causale. Entrambe le parti assumono quindi un evento futuro, la cui verificazione rimane incerta, come fattore chiave del contratto sottoscritto. A tale evento, i contraenti ricollegano gli effetti contrattuali.

Nelle classificazioni giuridiche, i contratti aleatori vengono inquadrati nella più ampia categoria dei contratti a

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
62 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giacomosandr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Renna Mario.