Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ELEMENTI ACCIDENTALI O ACCESSORI DEL CONTRATTO
Definiti così in quanto la loro previsione e il loro inserimento all'interno del contratto dipendono dalla volontà delle parti.
N.B.: mentre gli elementi essenziali incidono sempre sulla validità del contratto stesso, gli elementi accessori non incidono mai sulla validità del contratto. Incidono sempre e soltanto sull'efficacia del contratto.
Tali elementi accidentali sono:
- Condizione: dall'art. 1353 a 1361. La condizione è un evento futuro e incerto cui le parti subordinano la produzione o la cessazione degli effetti del contratto. In relazione agli effetti che l'evento produce sul contratto, bisogna distinguere la condizione sospensiva dalla condizione risolutiva: in quella sospensiva gli effetti del contratto rimangono sospesi fino a che la condizione non si verifica; in quella risolutiva invece il contratto è immediatamente efficace, ma tali effetti cessano e il contratto si risolve,
In base alle circostanze di fatto, hanno l'assoluta certezza che non si verificherà. La semplice improbabilità non rende la condizione impossibile. Bisogna tenere distinte la fattispecie della condizione sospensiva da quella risolutiva, infatti un contratto sottoposto a una condizione sospensiva è un contratto nullo in quanto sapendo le parti che l'evento è impossibile, manca l'accordo delle parti. Diverso invece è il caso sottoposto ad una condizione risolutiva impossibile: la volontà delle parti esiste, ma la condizione attende solo allo svolgimento del contratto. Il contratto non è nullo. La condizione si ha per non apposta.
Condizione meramente potestativa: si compendia nella clausola contrattuale "vorrò se vorrò". La distinzione tra la condizione potestativa e quella meramente potestativa, è che l'avveramento o meno della condizione potestativa deriva da un atto di volontà da uno dei contraenti.
Nella condizione meramente potestativa invece gli effetti del contratto derivano dal mero capriccio di uno dei contraenti. La condizione meramente potestativa bisogna distinguere tra: - condizione meramente potestativa sospensiva: il contratto è nullo in quanto non si ritiene sussistente una seria volontà di obbligarsi. Il contratto non produce effetti. - condizione meramente potestativa risolutiva: il contratto produce effetti giuridici e alle parti è data solo la possibilità di decidere se il contratto debba cessare di produrre effetti. Il contratto è valido e la condizione si converte in un diritto di recesso unilaterale a favore del contraente cui è rimesso il diritto potestativo arbitrario di concludere il contratto. Le parti non possono prevedere l'adempimento di una delle prestazioni quale condizione del contratto perché così facendo trasformerebbero uno elemento essenziale del contratto (oggetto), in un elemento accessorio.ossia nella condizione del contratto stesso. Finzione di avveramento giuridico: quando la condizione non si verifica per un fatto imputabile alla parte che ha un interesse contrario al suo avveramento, la condizione si considera avverata (art. 1357). Termine: si configura come un evento futuro ma certo nella sua verificazione. Il termine può configurarsi come iniziale o come finale. Nulla vieta che i contratti siano sottoposti dalle parti sia ad un termine iniziale che finale. Tali contratti sono definiti Contratti di Durata. Modo o onere: è costituito da un onere cui le parti subordinano l'attribuzione patrimoniale in favore del beneficiario. Quello che è importante è che l'adempimento dell'onere non deve mai risolversi in un vantaggio patrimoniale per l'obbligato (altrimenti sarebbe un contratto a prestazioni corrispettive). N.B.: mentre condizione e termine sono apponibili a qualsiasi categoria contrattuale, il modo o onere èApponibile solo ai contratti a titolo gratuito.
ISTITUTI RICORRENTI NEL CONTRATTO
Recesso: (art. 1373) il diritto di recesso è un diritto potestativo con cui uno o entrambi i contraenti si riservano il diritto di uscita dal contratto. Il contratto non può essere sciolto che con muto consenso. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso:
- Ipotesi del contratto di durata: il recesso può essere esercitato finché il contratto è suscettibile di esecuzione. Il recesso opera solo ad efficacia ex nunc: non ha effetti retroattivi.
- Ipotesi contratto di durata istantanea o differita: il recesso è esercitabile fino a che il contratto non ha avuto un principio di esecuzione dal soggetto titolare del diritto di recesso.
Clausola Penale: principale strumento di autotutela privatistica che conosce il nostro ordinamento, perché permette al creditore di tutelarsi attraverso una clausola pattizia sulle conseguenze del danno da inadempimento.
L'art 1382 definisce la clausola penale come la liquidazione anticipata e forfettaria del danno da inadempimento o daritardaro adempimento.
La penale deve la sua diffusione nella prassi contrattuale in quanto assolve sia a un vantaggio per il creditore sia un vantaggio per il debitore. Il vantaggio per il creditore sta nel fatto che la penale è dovuta a prescindere dalla prova del danno. Affinché il creditore ottenga la penale, è necessario l'inadempimento. Se non è stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore, l'importo che il debitore deve al creditore è limitato a quanto dedotto a titolo di penale, anche se il creditore ha subito il maggior danno. La penale avvantaggia il debitore nel caso in cui esso sapesse quali sarebbero state le conseguenze del suo inadempimento.
Secondo l'Art. 1384, il giudice in due ipotesi può ridurre la penale ad equità:
- la penale può essere ridotta proporzionalmente
sottoposto ad una condizione meramente potestativa. Può essere fatta valere da entrambi i contraenti indipendentemente da chi ha dato causa, essere fatta valere anche dai terzi purché ne abbiano interesse, e può essere rilevata anche dal giudice.
Il legislatore pone una deroga a due principi: uno sostanziale (attribuendo a terzi il diritto di agire, si pone una deroga al principio di relatività) e uno che attiene alla possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la nullità (il giudice non può introdurre nel processo profili giuridici diversi da quelli già introdotti dalle parti).
Nel caso in cui invece vi sia un vizio che renda il contratto nullo, il giudice può dichiarare il contratto invalido anche se le parti non l'hanno richiesto. Il nostro codice civile pone una deroga: l'azione per far valere la nullità del contratto, è imprescrittibile.
La sentenza che accerta la nullità del contratto
Il contratto ha natura dichiarativa.