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L'INTERVENTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI DANNI ALL'AMBIENTE
Il LIBRO VERDE SULLA RESPONSABILITÀ PER DANNI ALL'AMBIENTE, presentato dalla Commissione il 14 maggio 1993: pone in evidenza l'utilità di una disciplina organica in tema di responsabilità civile per danno all'ambiente ponendo come principi base l'azione preventiva e "chi inquina paga". La CONVENZIONE DI LUGANO del giugno 1993 sul danno all'ambiente promossa dal Consiglio d'Europa: primo atto normativo internazionale a stabilire regole generali in tema di responsabilità per danno all'ambiente e ad individuare un sistema di sanzioni giuridiche per i responsabili. Il LIBRO BIANCO SULLA RESPONSABILITÀ PER DANNI ALL'AMBIENTE presentato dalla Commissione Europea il 9 febbraio 2000: precede la direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale.materia di prevenzione e riparazione del danno. Con la direttiva si anticipa il momento della tutela nel caso in cui ci sia una minaccia imminente all'ambiente. Per attivare le misure di tutela dell'ambiente, non è necessario che il danno si verifichi ma solo che: - il danno sia minacciato; - La minaccia sia imminente. Il responsabile è l'Operatore (art. 2) qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale (qualsiasi attività svolta nel corso di un'attività economica, commerciale o imprenditoriale indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di lucro) oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a chi è stato delegato un potere economico decisionale sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività.attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima.
Responsabilità oggettiva per le attività descritte all'allegato III della Direttiva, Responsabilità per colpa nelle altre ipotesi.
Quando si parla di danno ambientale? Quando il danno ambientale è giuridicamente rilevante?
Non una qualunque alterazione ambientale MA un MUTAMENTO NEGATIVO MISURABILE A:
- allaspecie e agli habitat naturali protetti
- alle acque
- al terreno
Codice dell'ambiente (d.lg. 152/2006) ha recepito la direttiva.
Ha istituito quando si applica la direttiva e quando non, non si applica:
- Non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da: atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione fenomeni naturali di carattere eccezionale (caso fortuito)
- non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in
Il vigore della parte sesta del Codice dell'Ambiente non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato.
Non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori.
Non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del Codice dell'Ambiente.
Non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente né alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo.
della Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2 alla parte sesta del Codice dell'Ambiente.
Non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali.
Direttiva si applica:
- al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'Allegato 5 alla parte VI del Codice dell'Ambiente e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività.
- al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'Allegato 5 alla parte VI del Codice dell'Ambiente e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività.
Suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo. È la direttiva a prevedere che per alcune attività è richiesta una responsabilità oggettiva, a prescindere da dolo e colpa. L'Italia in origine non aveva recepito tale aspetto ed è stata sanzionata.
QUANDO L'OPERATORE È RESPONSABILE?
- a) SEMPRE quando il danno ambientale è causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 (che corrisponde all'allegato III della direttiva) alla stessa parte sesta e in caso di qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività. È IRRILEVANTE IL REQUISITO DEL DOLO O DELLA COLPA si ha RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
- b) SOLO IN CASO DI COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO quando il danno ambientale è causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e in presenza di qualsiasi minaccia imminente di tale danno.
Tutela risarcitoria: "Azione risarcitoria" e "ordinanza immediatamente esecutiva" Riportare ambiente nelle condizioni originarie tramite misure di riparazione primarie, complementari e compensative.
Se l'operatore non compie le azioni necessarie, se non viene individuato, se non ha colpa: il ministero ha facoltà di adottare egli stesso le misure mirate a circoscrivere il danno e le misure ripristinatorie approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.
L'operatore non risponde quando
Può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:
- è stato causato da un terzo
- si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza