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L'INTERVENTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI DANNI ALL'AMBIENTE

Il LIBRO VERDE SULLA RESPONSABILITÀ PER DANNI ALL'AMBIENTE, presentato dalla Commissione il 14 maggio 1993: pone in evidenza l'utilità di una disciplina organica in tema di responsabilità civile per danno all'ambiente ponendo come principi base l'azione preventiva e "chi inquina paga". La CONVENZIONE DI LUGANO del giugno 1993 sul danno all'ambiente promossa dal Consiglio d'Europa: primo atto normativo internazionale a stabilire regole generali in tema di responsabilità per danno all'ambiente e ad individuare un sistema di sanzioni giuridiche per i responsabili. Il LIBRO BIANCO SULLA RESPONSABILITÀ PER DANNI ALL'AMBIENTE presentato dalla Commissione Europea il 9 febbraio 2000: precede la direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale.materia di prevenzione e riparazione del danno. Con la direttiva si anticipa il momento della tutela nel caso in cui ci sia una minaccia imminente all'ambiente. Per attivare le misure di tutela dell'ambiente, non è necessario che il danno si verifichi ma solo che: - il danno sia minacciato; - La minaccia sia imminente. Il responsabile è l'Operatore (art. 2) qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale (qualsiasi attività svolta nel corso di un'attività economica, commerciale o imprenditoriale indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di lucro) oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a chi è stato delegato un potere economico decisionale sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività.

attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima.

Responsabilità oggettiva per le attività descritte all'allegato III della Direttiva, Responsabilità per colpa nelle altre ipotesi.

Quando si parla di danno ambientale? Quando il danno ambientale è giuridicamente rilevante?

Non una qualunque alterazione ambientale MA un MUTAMENTO NEGATIVO MISURABILE A:

  • allaspecie e agli habitat naturali protetti
  • alle acque
  • al terreno

Codice dell'ambiente (d.lg. 152/2006) ha recepito la direttiva.

Ha istituito quando si applica la direttiva e quando non, non si applica:

  • Non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da: atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione fenomeni naturali di carattere eccezionale (caso fortuito)
  • non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in

Il vigore della parte sesta del Codice dell'Ambiente non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato.

Non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori.

Non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del Codice dell'Ambiente.

Non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente né alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo.

della Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2 alla parte sesta del Codice dell'Ambiente.

Non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali.

Direttiva si applica:

  1. al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'Allegato 5 alla parte VI del Codice dell'Ambiente e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività.
  2. al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'Allegato 5 alla parte VI del Codice dell'Ambiente e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività.

Suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo. È la direttiva a prevedere che per alcune attività è richiesta una responsabilità oggettiva, a prescindere da dolo e colpa. L'Italia in origine non aveva recepito tale aspetto ed è stata sanzionata.

QUANDO L'OPERATORE È RESPONSABILE?

  1. a) SEMPRE quando il danno ambientale è causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 (che corrisponde all'allegato III della direttiva) alla stessa parte sesta e in caso di qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività. È IRRILEVANTE IL REQUISITO DEL DOLO O DELLA COLPA si ha RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
  2. b) SOLO IN CASO DI COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO quando il danno ambientale è causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e in presenza di qualsiasi minaccia imminente di tale danno.
della persona responsabile del pericolo potenziale di danno. Il Ministero può adottare misure cautelari per evitare il verificarsi del danno ambientale. Tutela riparativa: Danno ambientale già verificatosi, l'operatore che ha causato il danno è tenuto a ripristinare le condizioni originarie delle risorse naturali e dei servizi che sono stati danneggiati. Se il ripristino non è possibile o sufficiente, l'operatore è tenuto a pagare una somma di denaro equivalente al valore del danno causato. Inoltre, l'operatore può essere soggetto a sanzioni amministrative e penali per il danno ambientale causato. La tutela dell'ambiente è di fondamentale importanza per preservare le risorse naturali e garantire un futuro sostenibile per le generazioni future. È responsabilità di tutti adottare comportamenti e pratiche che riducano l'impatto ambientale delle nostre attività.dell'operatore Minaccia imminente di danno (Prevenzione) Il danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi (scongiurarlo) l'operatore deve INFORMARE SENZA INDUGIO il Comune, la Provincia, la Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio si prospetta il rischio dell'evento e il Prefetto della Provincia il quale informa il Ministro della Transizione Ecologica nelle 24 ore successive, su richiesta del ministro della transizione ecologica. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire deve ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE DI PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ENTRO 24 ORE E A PROPRIE SPESE. (sanzione dai 1000 ai 30000 ogni giorno di ritardo) il ministro inoltre deve ADOTTARE EGLI STESSO LEMISURE DI PREVENZIONE NECESSARIE con diritto di rivalsa per i costi sostenuti sull'operatore o, se l'operatore non è individuato o non è tenuto a sostenere i costi, su chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse qualora venga individuato entro 5 anni dall'effettuato pagamento. Tutela ripristinatoria: Quando il danno si è già verificato, principio della correzione dei danni alla fonte. L'operatore deve presentare le misure per il ripristino che intende adottare al Ministero affinché possa approvare. Alcuni soggetti possono esercitare un potere di impulso nei confronti del Ministero affinché possa intervenire. L'operatore deve: Dare comunicazione senza indugio alle autorità competenti. Adottare immediatamente a proprie spese tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di.DIFORNIRE INFORMAZIONI su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del comma 1, ADOTTARE, O ORDINARE ALL'OPERATORE DI ADOTTARE,TUTTE LE INIZIATIVE OPPORTUNE,ORDINARE ALL'OPERATORE DI PRENDERE LE MISURE DI RIPRISTINO NECESSARIE.

Tutela risarcitoria: "Azione risarcitoria" e "ordinanza immediatamente esecutiva" Riportare ambiente nelle condizioni originarie tramite misure di riparazione primarie, complementari e compensative.

Se l'operatore non compie le azioni necessarie, se non viene individuato, se non ha colpa: il ministero ha facoltà di adottare egli stesso le misure mirate a circoscrivere il danno e le misure ripristinatorie approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.

L'operatore non risponde quando

Può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:

  1. è stato causato da un terzo
  2. si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lodoloddolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto per le biotecnologie agroambientali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Mauro Mario.