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COOPERAZIONE COLPOSA NEL REATO COLPOSO (ART. 113 C.P.):

- In un reato colposo, se l'evento è causato dalla cooperazione di più

persone, ciascuna risponde della stessa pena, purché ciascuna sia

consapevole che la propria condotta negligente o imprudente

interagisce con quella degli altri. Ad esempio, un passeggero che istiga

il guidatore a violare i limiti di velocità per arrivare in tempo a un

appuntamento.

IL SISTEMA SANZIONATORIO A DOPPIO BINARIO:

1.LE PENE

Nel codice penale sono previste due tipologie di pene: le pene principali

e le pene accessorie.

PENE PRINCIPALI: sono inflitte dal giudice con la sentenza di

- condanna. Si distinguono in pene stabilite per i delitti (ergastolo;

reclusione; multa) e pene previste per le contravvenzioni (arresto;

ammenda). Si suddividono inoltre in

pene detentive (comportano la privazione della libertà personale del

condannato: ergastolo; reclusione; arresto) e pene pecuniarie

(consistono nel pagamento di una somma di denaro allo Stato: multa e

ammenda).

- - L’ergastolo ha natura di pena (tendenzialmente) perpetua;

- “tendenzialmente” perché dopo aver scontato almeno 26 anni di

pena il condannato che abbia tenuto un comportamento tale “da far

ritenere sicuro il suo ravvedimento” può essere ammesso alla

liberazione condizionale ➝ v. però ilc.d. ergastolo ostativo.

Reclusione e arresto sono pene temporanee; le differenze di

- contenuto tra i due tipi di pena (relative alla possibilità per il

80 condannato di accedere a talune misure alternative) sono minime e

benché sia previsto che i condannati all’arresto debbano essere

separati dai condannati alla reclusione (cioè detenuti in stabilimenti

diversi), di fatto, anche a causa del sovraffollamento carcerario, le

modalità esecutive della reclusione e dell’arresto sono le stesse.

NOTA BENE: La pena di morte è stata coerentemente bandita

dall’ordinamento (a partire dal 1994 la pena di morte è stata sostituita

con l’ergastolo anche per i delitti previsti nel codice penale militare di

guerra e nelle leggi militari di guerra; è stata espunta dalla Costituzione

nel 2007)

PENE ACCESSORIE: (art. 19 ss.) conseguono di diritto alla condanna

- come effetti della stessa (cioè il giudice le deve obbligatoriamente

applicare)

Le pene accessorie previste per i delitti si distinguono

essenzialmente in: pene interdittive (interdizione dai pubblici uffici;

interdizione legale; interdizione da una professione o arte; interdizione

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese), pene

inabilitanti (incapacità di contrarre con la PA; decadenza dalla

responsabilità genitoriale), estinzione del rapporto di lavoro.

Le pene accessorie previste per le contravvenzioni si traducono in

misure sospensive (sospensione da una professione o arte; sospensione

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).

Svolgono sopratutto una funzione di prevenzione speciale negativa

(neutralizzazione) impedendo all’autore del reato di svolgere le attività nel

quali il reato è stato commesso.

Vi è inoltre la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di

condanna, comune a delitti e contravvenzioni. Vi sono poi numerose

pene accessorie contenute nella parte speciale del codice e nelle leggi

speciali.

IL SISTEMA SANZIONATORIO A DOPPIO BINARIO

2. LE MISURE DI SICUREZZA

81

Il codice penale prevede, accanto alle pene, le misure di sicurezza in

funzione di controllo e di prevenzione della pericolosità del reo. I

presupposti per l’applicazione delle misure di sicurezza sono:

La commissione di un reato o un c.d. “quasi reato” (presupposto

- oggettivo).

La pericolosità sociale (presupposto soggettivo). Nel codice penale,

- all’art. 203 c.p. agli effetti della legge penale, è socialmente

pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale

ha commesso taluno dei fatti indicati nell’art. 202 (ossia un fatto

preveduto dalla legge come reato) quando è probabile che commetta

nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona

socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo

133 c.p. (ai sensi del quale il giudice nella commisurazione della bene

deve terne conto di una serie di indici riferiti alla gravità del reato e alla

capacità a delinquere del reo).

LA PENA E LE SUE FUNZIONI

La pena è dunque la sanzione, prevista dalla legge, che consegue alla

commissione di un reato. Essa ha natura afflittiva ed evoca l’idea del

castigo, del “male” inflitto all’autore di un fatto illecito.

‘L’evoluzione del sistema sanzionatorio penale italiano mostra come tre

siano le concezioni riguardo alle funzioni della pena che hanno dominato il

dibattito sul tema:

La teoria della retribuzione

- La teoria della prevenzione generale

- La teoria della prevenzione speciale

-

LA TEORIA DELLA RETRIBUZIONE (C.D. ASSOLUTA)

La funzione della pena è quella di retribuire il male commesso con il

reato con il “male” costituito dalla pena stessa. I sostenitori della

funzione unicamente retributiva della pena difendono l’assunto per cui al

bene segue il bene e al comportamento antisociale segue la reazione

sociale negativa.

Secondo tale teoria, non essendo possibile reintegrare il precetto violato,

è necessario compensare la colpevolezza dell’autore del reato con una

pena.

82

La pena è concepita come conseguenza necessaria del reato e serve

a riaffermare la validità dell’ordine morale e giuridico violato

dall’azione criminosa. La pena ha una natura necessariamente afflittiva

ed è caratterizzata dalla proporzionalità: se la funzione della pena è la

retribuzione al condannato per il male arrecato con la sua condotta

delittuosa, è indispensabile che la risposta sanzionatori dello Stato sia

proporzionale alla gravità del fatto commesso.

I limiti della concezione retributiva:

- Ritenere che, in un sistema penale fondato sull’idea della retribuzione,

sia già intrinseca l’azione di prevenzione, generale e speciale, dal

momento che gli individui, capaci di autodeterminarsi, messi davanti a

leggi chiare e precise, difficilmente dovrebbero commettere reati:

- Non considerare la categoria dei delinquenti pericolosi ma non

imputabili (ad esempio l’infermo di mente), visto che la pena retributiva

nei loro confronti non è applicabile (ne mancano infatti i presupposti);

- Considerare estranea al diritto penale l’esecuzione della pena ai fini del

recupero sociale del reo (non preoccuparsi della necessità che

l’astensione dal delinquere si fondi su scelte personali di adesione ai

precetti legislativi, piuttosto che su dinamiche coattive);

- Rischio, anche in tempi recenti, di punizioni non proporzionate alla

gravità del fatto, per rispondere ai “bisogni emotivi di punizione”

esistenti nella società e in ciascun individuo di fronte alla perpetrazione

di reati (eccessi e abusi del potere punitivo).

LA TEORIA DELLA PREVENZIONE GENERALE (O DELLA

INTIMIDAZIONE)

Secondo questa concezione la pena avrebbe la funzione di dissuadere la

generalità dei consociati dalla commissione di reati (funzione

deterrente).

Nella versione più tradizionale la prevenzione generale si fonda sull’idea

che la minaccia della sanzione operi, sotto il profilo psicologico, come

contropunta alla spinta criminosa (prevenzione generale c.d. negativa

in forma di coazione psicologica).

Il ruolo della pena è quello di incutere timore al fine di distogliere i

consociati dall’assecondare i loro impulsi criminosi e di dissuadere gli

stessi dal commettere l’illecito (deterrenza).

83

Muove dal presupposto che l’uomo, quale essere razionale, prima di agire

soppesi vantaggi e svantaggi della propria scelta criminale.

In tale prospettiva ogni qualvolta l’idea della sofferenza connessa alla

pena superi la prospettiva del beneficio derivante dall’atto criminoso, il

soggetto sarebbe spinto a rinunciare a delinquere.

Alle radici di questa concezione si trovano le teorie elaborate nel secolo

diciannovesimo da studiosi quali Feuerbach in Germania e Bentham in

Inghilterra.

L’”utilitarismo benthamiano” può considerarsi il progenitore delle teorie

basate sul calcolo “costi-benefici”.

Bentham impiega il concetto di “calcolo morale” per valutare la

probabilità che un soggetto ponga in essere un certo comportamento e in

ciò è determinante il peso del piacere (utilità) presente o futuro che esso

produrrà rispetto alla sofferenza: il soggetto commette un crimine perché

il piacere anticipato provato per l’atto commesso è superiore alla

sofferenza (la pena) che potrebbe derivarne.

Negli anni più recenti è emersa una diversa concezione della funzione di

prevenzione generale (c.d. prevenzione generale positiva o

allargata).

Secondo questa accezione, la minaccia della pena adempie ad una

funzione di orientamento culturale dei consociati (o funzione di

orientamento culturale dei consociati (o funzione morale-pedagogica): si

confida che con il tempo si crei nella collettività una adesione spontanea

ai valori tutelati dalla legge penale, la cui rilevanza sarebbe “segnalata”

proprio dal fatto che l’ordinamento vi pone a presidio la sanzione penale.

Il diritto penale adempie dunque ad una funzione di “socializzazione”,

simile a quella assolta dalla famiglia, dalla scuola, dal gruppo o della

comunità.

84

I LIMITI DELLA CONCEZIONE GENERALPREVENTIVA

Il fatto di tener conto solo dell’effetto deterrente, creando così un clima

- di paura di subire la pena;

Il fatto di considerare l’autore del reato come soggetto calcolatore,

- senza tener presente che molto spesso nella spinta a delinquere

subentrano stimoli inconsci e fattori emotivi difficilmente controllabili;

Nell’ottica della prevenzione generale positiva: rischio di espansione del

- diritto penale a fini pedagogici (eventualmente anche rispetto a valori

non del tutto condivisi all’interno di una società particolarmente

frammentata e pluralista);

Mancano dati sperimentali certi che dimostrino il grado di efficacia della

- deterrenza con riguardo ai diversi tipi di reato e di autore;

È un dato di esperienza che nonostante la minaccia di pena i reati

- vengono ugualmente commessi: l’efficacia generalpreventiva

intimidativa richiede infatti non tanto la severità ma la prontezza e la

certezza della irr

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Publisher
A.A. 2024-2025
171 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nnkasd di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale, robotica e intelligenza artificiale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Campana Giuliano.