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Tutela delle opere
La legge riconosce la necessità di tutelare l'atto creativo e/o inventivo, garantendo determinati diritti e protezioni al creatore di un'opera meritevole di essere tutelata. Questo include anche l'incentivazione dell'autore o dell'inventore di una scoperta tecnica. Per questo motivo esiste la disciplina della proprietà intellettuale (diritto d'autore). L'obiettivo è favorire e incentivare la creazione artistica (brevetto) e l'invenzione, promuovendo il progresso dell'arte, della scienza e della tecnica. Si riconoscono all'inventore/creatore diritti particolari ed esclusivi sulla sua creazione, impedendo ad altri di approfittare ingiustamente delle sue creazioni.Diritto d'autore
Il diritto d'autore tutela le creazioni intellettuali definite come "opere", raggiunte mediante l'impiego delle facoltà.dell'al’ingegno”: ogni risultato creativomente umana (opere letterarie, cinematografiche, scientifiche, musicali, teatrali, ...,ma anche software e banche dati). Le semplici idee astratte non rilevano come operadell’ingegno e non sono protette fino a quando non si concretizzano, non trova-no realizzazione. Inoltre, non ogni espressione dell’intelletto merita tutela, ma soloquelle dotate di carattere creativo (e, dunque, originali, che costituiscono unaindividuale e personale espressione dell’idea da parte dell’autore) e nuove (ossiasufficientemente diverse da opere precedenti).
Diritti sull’opera Il creatore di un’opera dell’ingegno, dotata di carattere crea-tivo, originale e nuova, per diventare titolare del diritto d’autore, è sufficiente checrei l’opera. Qualsiasi utilizzo dell’opera protetta da diritto d’autore è soggetta alprevio necessario consenso dell’autore. Il titolare del diritto
d'autore vanta di due tipologie di diritti sull'opera dell'ingegno:
- Diritto morale sull'opera è il diritto ad essere riconosciuto come autore dell'opera. È un diritto irrinunciabile, che dura tutta la vita dell'autore e che non può essere ceduto (inalienabilità). L'autore di un'opera può essere solo una persona fisica.
- Diritti patrimoniali sull'opera sono i diritti di utilizzo e sfruttamento economico dell'opera (pubblicazione, riproduzione, copia, trasformazione, vendita, concessione in licenza, ecc.), traendone il corrispettivo beneficio. Tali diritti riguardano sia l'opera nel suo complesso, sia singole parti dell'opera. Durano per tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte. Sono diritti che di regola appartengono all'autore, che però li può cedere a soggetti terzi. Possono essere ceduti anche a persone giuridiche, non per forza fisiche.
Tipologie di opere:
La titolarità dei diritti può appartenere a uno o più soggetti, a seconda delle dinamiche che hanno condotto alla realizzazione dell'opera. Un'opera dell'ingegno può essere anche frutto dell'apporto intellettivo originale di più soggetti.
In questo caso si parla di:
- Opera in comunione se i singoli apporti e contributi dei diversi autori "si fondono" in un'opera complessivamente organica, diventando inscindibili e indistinguibili nell'opera finale e non potendo essere "usati" separatamente (es. un film con due registi). Allora il diritto d'autore appartiene a tutti i co-autori in parti uguali.
- Opera collettiva se i vari contributi che compongono l'opera restano creazioni individuali anche nell'opera finale, la quale è il frutto dell'attività di un soggetto che ne ha curato la scelta, l'"assemblaggio" e il coordinamento (es. quotidiano con diversi articoli).
scritti da diversi giornalisti). In questo caso il singolo contributo resta di titolarità del proprio autore, mentre autore dell'opera collettiva è il soggetto che organizza e dirige la sua creazione.
3.1.2 Brevetti
I brevetti tutelano le invenzioni a carattere tecnico, che siano idonee ad avere un'applicazione industriale. In questo caso non basta concretizzare l'invenzione, ma è necessario brevettarla. Il brevetto è quindi l'atto che consente a chi ha realizzato un'invenzione di poterla produrre e commercializzare in esclusiva sul territorio dove il brevetto è stato registrato. Affinché un'invenzione possa essere brevettata, deve essere:
- Nuova: non deve mai essere stata prodotta o brevettata in alcuna parte del mondo. Però, se un certo ritrovato è già stato realizzato o brevettato in Cina (con un brevetto che ha efficacia solo in Cina), chiunque in Italia potrà produrlo e venderlo, ma non brevettarlo.
- Inventiva: non
Il testo deve essere "banale" rispetto allo stato della tecnica. Deve rappresentare un progresso, un passo in avanti nello sviluppo della tecnica di settore.
- Industriale deve poter essere riprodotta a livello industriale.
- Sono brevettabili anche i procedimenti. Si parla di brevetto di procedimento quando l'invenzione consiste in un'idea non materiale, quale ad esempio una nuova procedura industriale o un metodo di lavorazione per la realizzazione di prodotti.
- Sono considerate invenzioni di procedimento anche le invenzioni di un procedimento per ottenere prodotti già noti, così come anche le invenzioni per nuovi usi di prodotti in sé noti.
Come ottenere il brevetto:
- Deposito dell'apposita domanda di brevetto presso l'ufficio competente per il rilascio di brevetti (per l'Italia è l'UIBM) descrivendo l'invenzione che si chiede di brevettare, con un grado di dettaglio abbastanza elevato ma non eccessivo, in modo da...
- Prima fase di "segretezza" generalmente dura 18 mesi dal deposito della domanda ed alla quale segue la pubblicazione della domanda e della relativa documentazione (ma l'inventore può anche richiedere che la domanda e la documentazione siano pubblicate immediatamente al deposito).
- Esame preliminare, ricerca di anteriorità e opinione scritta dell'Ufficio Europeo dei Brevetti che valuta la novità, l'inventiva e l'applicazione industriale dell'invenzione.
- Esame di merito e conclusione con la concessione del brevetto o il rifiuto della domanda.
L'eventuale concessione del brevetto, solitamente si ha entro 24-30 mesi dal deposito della domanda, ma gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda (con la descrizione dell'invenzione) è resa accessibile al pubblico. Il titolare del brevetto ha il diritto di produzione esclusiva dell'invenzione, quindi il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o applicare l'invenzione, se non con il consenso del titolare del brevetto. Anche per le invenzioni e i brevetti, come per il diritto d'autore, si distingue tra diritti morali e patrimoniali. L'unica differenza consiste nel diritto morale, in quanto l'inventore può essere diverso dal titolare del brevetto (e non per forza la stessa persona, a differenza del diritto d'autore). L'inventore comunque deve sempre essere una persona fisica.
Brevetto europeo e internazionale: è anche possibile depositare una domanda di brevetto europeo che consente
Di avvalersi di un’unica procedura per l’otteni-mento di un brevetto che conferisce al suo titolare gli stessi diritti che deriverebberoda un brevetto nazionale anche in ciascuno degli stati aderenti alla Convenzione sulbrevetto europeo. Esiste anche la possibilità di ottenere un brevetto internazio-nale, sulla base di un trattato internazionale al quale aderiscono 153 paesi e che ègestito dal WIPO (World Intellectual Property Organization).
Durata del brevetto Il brevetto ha una durata di 20 anni dalla data del depositodella domanda (e ogni anno occorre versare una ”tassa di mantenimento”). Dopo20 anni, il brevetto non può essere rinnovato e scade. Dunque l’invenzione diventaliberalmente riproducibile da chiunque. Il brevetto decade (può quindi perderel’efficacia anche prima dello scadere dei 20 anni) se il titolare non paga le tassedi mantenimento, oppure per non uso prolungato del brevetto (l’invenzione deveessere attuata entro 3
anni dalla concessione del brevetto o 4 anni dal deposito delladomanda). 203.2 Protezione del SOFTWAREI software sono, in generale, proteggibili mediante diritto d’autore come le opereletterarie, solo in alcuni casi specifici possono essere brevettati. La protezione delsoftware riguarda qualunque tipo di software (OS, app, ecc.) e concerne:
- Codice sorgente l’insieme delle istruzioni scritte dal programmatore inun determinato linguaggio.
- Codice oggetto l’insieme delle istruzioni del programma tradotte in lin-guaggio macchina (codice binario).
- Relativi materiali preparatori diagrammi di flusso, specifiche funzionali,descrizioni di sequenza, ecc.
Non sono tutelati, invece, le idee ed i principi alla base del codice sorgente od oggettodi un programma.
3.2.1 Tutela del software mediante diritto d’autore
Affinché un software sia proteggibile mediante diritto d’autore, deve essere origina-che vi sia dunque un minimole, ossia
non frutto di una mera azione di copiatura, sforzo creativo richiedendo un sufficiente grado di valore aggiunto rispetto alla situazione anteriore. Il diritto d'autore sul software nasce semplicemente con la sua creazione. Tuttavia, per dare un livello minimo di "oggettività" alla tutela, potrebbe essere consigliabile depositare il software presso il Pubblico Registro per il Software, tenuta dalla SIAE, al fine di ottenere una prova "documentata" dell'esistenza del software e dell'indennità di chi lo ha creato. All'autore del software è riconosciuto il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare: - La riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del software con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma. - L'adattamento ed ogni modifica. - Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico. Spesso alla creazione del software