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Estratto del documento

C'è

fatto del reato. omicidio doloso? No, Tizio voleva uccidere Caia e per questo ha iniziato a

è

colpirla violentemente con calci e pugni, ma con questa prima condotta non riuscito a realizzare lo

c'è volontà c'è

scopo. Ha posto in essere atti idonei a verificare la morte, quindi la ma non ci riesce,

può

il dolo e essere chiamato a rispondere per tentativo (tentato omicidio). Poi interviene l'errore

già rivelerà

che fa credere a Tizio che Caia sia morta e pone in essere la seconda condotta che si

è

essere la causa della morte ma in questa condotta non presente il dolo (potrebbe residuare una

responsabilità per colpa).

Quindi Tizio potrebbe essere chiamato a rispondere per tentato omicidio in concorso con omicidio

colposo: il dolo è escluso perché non era concomitante rispetto allo svolgimento della condotta.

può

Il dolo assumere diverse forme rilevanti dal punto di vista dell’applicabilità (in riferimento

all’oggetto):

dolo generico: coincide con la definizione di dolo ricostruita precedentemente quindi

 volontà

rappresentazione e di tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice,

senza che assuma rilevanza il fine per cui agisce l'agente. Es. la truffa prevista dall’art. 640

è un reato a dolo generico: l’uso di artifizi e raggiri che provocano l'altrui errore con

ulteriore profitto e l'altrui danno; se il profitto non si concretizza, il reato non è perfezionato;

dolo specifico: il legislatore nel descrivere la fattispecie richiede per la sussistenza del reato

 che il soggetto agisca per il perseguimento di un fine tipico specifico, la cui realizzazione

è

non richiesta per la perfezione del reato. Nel dolo specifico quindi la legge richiede un

elemento importante ai fini dell'individuazione del momento perfezionativo del reato. Il

legislatore prevede diversi tipi di dolo specifico: punibilità.

dolo specifico di ulteriore offesa: funzione di delimitazione della Il

o legislatore non si accontenta della mera offesa materiale e aggiunge un'offesa a

più è

livello intenzionale (ancora specifica). Es. art. 624 per rispondere di furto non

volontà

sufficiente una rappresentazione e di sottrarre la cosa mobile altrui a chi la

detiene ma il furto si perfeziona se il ladro si impossessa della cosa al fine di trarne

perciò può

profitto (non serve che ci sia veramente il profitto), non essere

perseguibile chi ruba per fare uno scherzo o chi ruba per errore;

punibilità.

dolo specifico di offesa: funzione di anticipazione della Tutto il disvalore

o del fatto si incentra proprio su quel dolo specifico. Es. art. 416 associazione per

“allo più

delinquere, scopo di commettere delitti”, si sanziona un reato di pericolo

cioè il pericolo che l'associazione commetta quei delitti cui mira; punibilità.

dolo specifico differenziale: funzione di differenziazione della Es. art.

o “allo sé

630 sequestro di persona a scopo di estorsione scopo di conseguire per o per

altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione” (art. 605 sequestro di

persona = dolo generico).

Altre forme che può assumere il dolo: è

1. dolo intenzionale o diretto: la realizzazione del fatto tipico l'obiettivo consapevole del

comportamento o comunque la conseguenza certa del comportamento. Es. Tizio vuole

uccidere Caio che è un suo concorrente, ha un’intenzione diretta ad uccidere;

finalità

2. dolo eventuale: il soggetto, pur non avendo di mira come primaria la realizzazione

del reato, se ne rappresenta la commissione come possibile conseguenza della condotta e,

dopo aver effettuato un bilanciamento tra il fine perseguito e i suoi effetti collaterali, decide

“a

comunque di agire tutti i costi”, accettando la verificazione degli effetti quale prezzo da

pagare per realizzare il fine. Es. Sempronio che abita in una zona molto affollata e rumorosa,

però

tira una bottiglia fuori dalla finestra ma non ha l'intenzione di colpire qualcuno, si

possibilità perché è c'è

rappresenta questa e le accetta la strada affollatissima. Non

ciò

un’intenzione diretta ad uccidere, ma quel soggetto ha previsto che poteva accadere e ha

agito comunque accettandolo.

Un’altra parte della dottrina effettua una tripartizione: è

1. dolo intenzionale: la realizzazione del fatto tipico l’obiettivo primario e consapevole del

comportamento del soggetto (es. sopra); finalità

2. dolo diretto: il soggetto non ha di mira come primaria la realizzazione del reato, ma

se ne rappresenta comunque la commissione come conseguenza certa. Es. Tizio vuole

uccidere in un attentato un famoso uomo politico (dolo intenzionale) facendo esplodere un

ordigno su un aereo nel quale viaggiano altri passeggeri (dolo diretto);

finalità

3. dolo eventuale: il soggetto non ha di mira come primaria la realizzazione del reato

ma se ne presenta la commissione come conseguenza possibile della propria condotta e

decide di agire anche a costo di provocarlo.

La differenza tra queste forme di dolo rileva in sede di commisurazione della pena (art. 133, co. 1,

n. 3). In alcune ipotesi il dolo intenzionale integra un elemento costitutivo della fattispecie

è più può

incriminatrice (es. abuso di ufficio, art. 323) e non una forma di dolo che rilevare in sede

di commisurazione della pena. Se il soggetto nell'abuso d'ufficio non agisce intenzionalmente a

può perché

produrre l'evento, il soggetto non essere punito non essendo integrato il reato la

fattispecie non ammette il dolo eventuale.

Normalmente si parla di dolo eventuale in relazione ai reati di evento, ma la giurisprudenza ha

dall'evento.

ammesso che esso possa investire anche elementi diversi Infatti la Cassazione (2009),

in merito alla ricettazione (art. 648), ha stabilito che se il soggetto acquista le cose e accetta il

rischio che quelle cose provengano da delitto, egli commette lo stesso il delitto.

può

In altri casi il dolo eventuale non risultare compatibile per alcune ragioni strutturali: ad es. per

quanto riguarda il delitto tentato l’opinione maggioritaria ritiene che non sia compatibile a causa

della struttura del reato. Questa incompatibilità non è prevista dal codice.

cioè

Un’altra distinzione a seconda dell’intensità di dolo a seconda della presenza o meno di

motivi inibitori alla spinta a delinquere: è

dolo d'impeto: la deliberazione criminosa seguita immediatamente dall'esecuzione della

 condotta;

dolo di proposito: tra la formulazione della decisione criminosa e l'esecuzione della

 condotta intercorre un consistente lasso di tempo;

più

dolo di premeditazione: dolo di proposito intenso in cui all'intervallo di tempo tra la

 decisione e l'esecuzione si aggiunge il requisito dell'accurata preparazione del reato. Si

instaura anche un consolidamento della deliberazione.

Questo tipo di dolo rileva solo in relazione ad alcune tipologie di reato (c.d. delitti di

sangue) ad es. nell’art. 577, co 1, n. 3 nell’ambito delle circostanze aggravanti per

è prevista la premeditazione in presenza della quale si applica l'ergastolo.

l’omicidio

Il dolo deve essere provato con un grado di certezza che superi ogni ragionevole dubbio, non sono

è

ammesse presunzioni e dato che si tratta di un processo psicologico la prova del dolo delicata e

difficile. Gli indicatori da cui desumere la prova del dolo:

modalità della condotta che caratterizza l'illecito (ad es. nei c.d. delitti di sangue, la

 ripetizione dei colpi, le parti prese di mira e quelle colpite, ecc.);

durata e ripetizione della condotta;

 comportamento antecedente alla condotta;

 lontananza della condotta da determinati standard nei settori governati da regole cautelari;

 personalità, storia e precedenti del reo;

 condotta successiva;

 movente della condotta.

La colpa

Nel dolo il soggetto vuole un certo fatto invece la colpa ha un’essenza completamente diversa: il

è

dolo costituito da coefficienti psichici reali relativi al fatto invece la colpa si apprezza soltanto sul

cioè

piano normativo, consiste in un giudizio circa l'osservanza, da parte del soggetto, delle regole

all'attività

cautelari inerenti svolta. La colpa integra un'imputazione di elemento soggettivo

“eccezionale” perché è sempre richiesta l'espressa previsione del delitto a titolo di colpa. Il

perché

legislatore affianca anche la previsione di un delitto colposo assicura a certi beni giuridici

una maggiore tutela. Infatti le fattispecie colpose sono previste nell'ambito di certi beni di maggior

rilievo (es. contro la persona, contro la P.A., ma non contro il patrimonio).

La colpa richiede due requisiti (che compongono la sua struttura):

la non volontà;

requisito negativo:

 requisiti positivi: deve verificarsi un contrasto tra la condotta tenuta e la condotta imposta

 da regole cautelari. perché

La definizione dell'art. 43 presenta analoghi limiti e imprecisioni come per il delitto doloso

parla semplicemente dell'evento: anche qui l’evento deve essere interpretato come fatto tipico

comprensivo di tutti gli elementi costitutivi. realtà è

Esistono inoltre alcune ipotesi di delitto colposo nelle quali l'evento in voluto ma si tratta

comunque di reati colposi, quindi queste ipotesi non si concilierebbero con la definizione dell'art.

volontà

43. Si desume quindi che la non deve interessare l'intero fatto tipico. L’ipotesi in cui

è

l'evento voluto sono tre (c.d. colpa impropria):

1. eccesso colposo dai limiti della causa di giustificazione (art. 55*);

2. supposizione erronea di causa di giustificazione* dovuta a colpa (art. 59, co. 4 *) (es. si

vuole un fatto di lesione perché si crede sussista una causa di giustificazione);

3. errore colposo sul fatto (art. 47*). perché

Queste ipotesi venivano chiamate come colpa impropria sembrerebbero ipotesi di dolo

è realtà è c'è

(siccome l’evento voluto). In si dimostrato che non bisogno di ricorrere ad una

è

classificazione di colpa diversa, semplicemente ravvisabile a tutti gli effetti una colpa. Da questo

può

punto di vista, l'imputazione colposa essere prospettata ogni qual volta difetti un elemento

necessario a costituire l'imputazione dolosa, in rapporto a qualsiasi altro elemento della fattispecie.

c'è

La colpa come simmetrico in negativo del dolo: se il dolo n

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Publisher
A.A. 2021-2022
101 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alepiagn0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Bernasconi Costanza.