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Estratto del documento

A questa si affianca l’ipotesi del c.d. “vizio parziale” di mente così come disciplinato

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in

dall’art. 89 c.p.”

tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità

d’intendere e di volere, risponde del reato commesso ma la pena è diminuita. ”

In sede di accertamento giudiziario occorre quindi verificare la presenza di una

malattia mentale ed appurare in quale misura la stessa abbia compromesso la

capacità di intendere e volere. Siffatta valutazione ha presentato e presenta ancora

oggi aspetti particolarmente complessi legati fondamentalmente al concetto di

malattia (infermità) mentale.

PRIMA TEORIA: La prima teoria, più antica e più consolidata, utilizza un paradigma

strettamente “medico” ( l’infermità ricorre solo in presenza di una patologia con un

substrato organico o biologico ). ove le infermità mentali vengono considerate tali solo

in presenza di una malattia del cervello e del sistema nervoso. Si ha quindi identità tra

infermità di mente e ogni altra manifestazione patologica sostanziale, l’elaborazione di

specifici modelli di infermità con corrispondente sintomatologia, la qualificazione del

disturbo psichico come malattia certa e documentabile. L’infermità ricorre solo se il

disturbo che lamenta il prevenuto ha carattere organico e risulta tale da essere

inquadrato in una delle classificazioni operate dalla scienza psichiatrica.

SECONDA TEORIA: diversa concezione di infermità, legata alla scoperta dell’inconscio

e dei tre livelli della personalità ( Es, Io e Super-io). Nello specifico, si utilizza in luogo

del paradigma strettamente “medico” degli anni precedenti, un paradigma

“psicologico”. I disturbi mentali rappresentano disarmonie dell’apparato psichico tali

da condurre ad una prevalenza della realtà inconscia su quella reale. Ciò che

l’individuo si rappresenta nella sua mente è talmente forte che finisce per assumere

carattere predominante nei confronti della realtà effettiva.

TERZA TEORIA: utilizza essenzialmente un paradigma “sociologico” ( il disturbo

psichico ha origine sociale ed è dovuto a relazioni personali inadeguate nell’ambiente

di vita o di lavoro). Tale indirizzo si pone essenzialmente in contrasto con i due

precedenti poiché nega la natura fisiologica dell’infermità e pone in discussione i

principi sui quali si muoveva la psichiatria classica elaborando un concetto di infermità

inteso come “malattia sociale”.

Il quadro evolutivo così illustrato si completa con la presenza di una scienza

psichiatrica attuale nella quale è possibile individuare una “visione integrata” ove si

attribuisce rilevanza a tutte le variabili singolarmente considerate dalle teorie

precedenti ( biologiche, psicologiche, sociali ).

19. Art.116 “Qualora il reato

L’articolo 116 del codice penale testualmente dispone che:

commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne

risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi

volle il reato meno grave”.

La norma in scrutinio configura il c.d. concorso anomalo. Viene a descriversi

abberratio delicti

una forma particolare di di cui all’art. 83 cod. pen. – evento diverso

de qua

da quello voluto dall’agente – . Invero, nella fattispecie non si manifesta

un errore in merito ai mezzi di esecuzione del delitto, poiché nel reato in esame

la fattispecie delittuosa deve essere voluta da uno dei concorrenti.

L’articolo in commento disciplina un caso di responsabilità oggettiva, poiché

viene a mancare la volontà (ossia il dolo) di concorrere alla fattispecie delittuosa

diversa da quella realizzata dal correo.

Dalla lettura del dettato normativo dell’articolo de quo emerge, con forza, la

natura di un istituto legato, strettamente, alla concezione causale del

concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 c.p. L’art. 116 c.p. dispone per il

solo caso in cui, a fronte di un patto per compiere un delitto, su impulso di un altro

concorrente, venga posto in essere un delitto diverso da quello pattuito e non anche

l’ipotesi in cui, oltre a quello stabilito in origine, ne vengano compiuti ulteriori, essendo

quest’ultima ipotesi disciplinata dal concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.). In

merito alla diversa disciplina tra il cd. concorso anomalo (art. 116 c.p.) e il concorso di

persone nel reato (art. 110 c.p.) una spiegazione esaustiva viene fornita dalla

“ Sussiste la responsabilità per concorso

seguente sentenza della Corte di Cassazione:

anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 c.p.) qualora

vi siano la coscienza e la volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un reato,

un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l’esistenza di un nesso

causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato

concordato e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere prevedibile, in

quanto logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l’agente abbia

effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il

concorso di cui all’art. 110 c.p. ”

Il presupposto della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all’art.

116 c.p., cd. concorso anomalo, deve ravvisarsi nella circostanza che, mentre

colui il quale compia in solitaria il delitto è in grado, in qualunque momento, di

gestire l’evolversi del proprio comportamento e di gestire lo stesso verso il

compimento dell’evento progettato e voluto, colui il quale si aggrega ad altri

per la commissione di un reato comune non può far altro che affidarsi agli

altri partecipanti all’azione criminogena, facendo leva sulla volontà e sui

comportamenti di quest’ultimi.

Affinché possa venirsi a determinare il cd. “concorso anomalo” sono

imprescindibili tre elementi: I – l’aderenza del soggetto agente ad un delitto in

concorso voluto; II – la commissione, ad opera di un altro correo, di un delitto diverso

o più grave; III – l’esistenza di un nesso di causalità, nonché psicologico, tra la

condotta del correo alla fattispecie inizialmente voluta e quella diversa o più grave poi

compiuta da un altro concorrente nel reato.

“ La responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l’evento diverso è

più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente

prevedibile quale possibile conseguenza della condotta concordata da parte di un

soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza

dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e

imprevedibili. Sono quindi necessarie due condizioni negative: che l’evento

diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od

eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all’art. 110 c.p., e

che l’evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fatti

eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili

eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte

dell’agente”.

20. Decreto legge non convertito - che problemi da al diritto penale

Favor rei non si applica in caso di decreto-legge non convertito

21. Dolo

22. Errore motivo

23. Errore sul fatto

25. Consenso dell’avente diritto - conseguenze penalistiche del consenso

presunto

Tale consenso presunto opera quando un reale consenso non c'è, ma dalle

circostanze obiettive del fatto, sarebbe ragionevole presumere che, se avesse potuto,

il titolare del diritto avrebbe prestato tale consenso. Tipico è il caso della

“negotiorum gestio”, che si verifica allorquando l’agente compie un fatto nell’interesse

(presunto) del titolare che non può prestare il consenso (si pensi al caso del vicino di

casa che si introduca nell’abitazione altrui per controllare lo stato dell’immobile,

avendo percepito una fuoriuscita di gas).

Tuttavia, tale nozione di consenso presunto presta il fianco a notevoli critiche e

perplessità, e infatti è particolarmente difficile poter ricostruire in modo certo le

intenzioni e i pensieri del titolare del diritto, il quale potrebbe determinarsi ad una

scelta anche “poco ragionevole” sul piano oggettivo, ma del tutto insindacabile. Se si

accetta che il consenso presunto renda sempre e comunque lecito il fatto, se l’azione è

compiuta nell’oggettivo interesse del titolare, è possibile che si generino delle indebite

ingerenze nella sfera giuridica altrui.

Proprio per questo motivo, la dottrina ha elaborato alcuni criteri, in presenza dei quali

è possibile ritenere che il consenso “presunto” sarebbe stato fornito con un grado di

certezza particolarmente elevato.

Si tratta innanzitutto di valutare se ci si trovi al cospetto di un diritto disponibile e se il

titolare del diritto avrebbe avuto la capacità di prestare il consenso; occorre poi

stabilire se sussista un dissenso o comunque delle indicazioni contrarie fornite in

precedenza dal titolare; infine, deve essere fatto un oggettivo bilanciamento tra i beni

del titolare: quello “prevalente”, per il quale si agisce pur in assenza di consenso, e

quello “minore” che viene leso, che consiste in genere nella libertà di

autodeterminazione del singolo.

La causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto riveste un ruolo pratico

particolarmente importante nello svolgimento di tutta una serie di attività diffusissime

nella quotidianità, che necessitano, per essere svolte, di un consenso dell’avente

diritto.

26. Beni disponibili

28. Colpa generica e colpa specifica (reato colposo o contro l’intenzione)

29. Limiti al dovere oggettivo di diligenza

In questa lezione, ci chiediamo se esistono e quali sono gli eventuali limiti al

dovere di diligenza che caratterizza l’azione colposa. Abbiamo detto che la

struttura dell’azione colposa si caratterizza per il mancato adeguamento allo standard

minimo di diligenza che ci può attendere da un agente modello.

Il problema dei limiti del dovere di diligenza deriva da questa

considerazione.

Esistono molte attività, socialmente utili e autorizzate, che sono, intrinsecamente

pericolose

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher camillarallo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Alagna Rocco.