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L’art. 582 c.p. distingueva in origine due ipotesi di lesioni personali:

l’una, definita “lieve”, l’altra “lievissima” a seconda della durata

della malattia: compresa tra ventuno e quaranta giorni, nel primo caso,

inferiore a venti giorni, nel secondo. Ne discendevano differenti

implicazioni di disciplina sotto il profilo della giurisdizione (perché

solamente le lesioni lievissime erano procedibili a querela, di

competenza del giudice di pace e assoggettate a pene non detentive).

Oggi, a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, entrambe le fattispecie sono

diventate di regola procedibili a querela e di competenza del giudice di

pace (deve considerarsi, dunque, un refuso legislativo la sopravvivenza

nell’art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000 del riferimento al secondo comma

dell’art. 582). Da qui, la loro unificazione anche sotto il profilo della

cornice edittale. In breve: la reclusione da sei mesi a tre anni,

indicata dall’art. 582, comma 1, c.p., quando il fatto è di competenza

del giudice di pace, lascia spazio alla pena pecuniaria della multa da

516 a 2.582 euro o alla permanenza domiciliare da quindici a

quarantacinque giorni ovvero ancora al lavoro di pubblica utilità da

venti giorni a sei mesi.

Trattandosi di fattispecie causalmente orientata, il delitto di lesione

personale può realizzarsi in forma omissiva, ai sensi dell’art. 40, comma

2, c.p.

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Sussidiario di diritto penale Parte speciale

.

Il dolo deve abbracciare l’offesa all’incolumità del soggetto passivo

(oltre che, come si dirà, la sua gravità) quale conseguenza della

condotta.

4. Lesioni gravi e gravissime

.

4.1. L’art. 583 c.p. prevede due distinte ipotesi, denominate

rispettivamente “Lesioni gravi” (comma 1) e “Lesioni gravissime” (comma

2). La tecnica redazionale è quella tipica delle circostanze aggravanti

c.d. indipendenti. Si prevedono, infatti, altrettante cornici edittali,

distinte dalla pena prevista dall’art. 582 c.p. e ordinate per crescente

gravità, chiamate a reprimere la causazione di malattie o menomazioni

particolarmente offensive della salute individuale.

Deve segnalarsi che l’art. 583, comma 1, c.p. equipara alla malattia

l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni. Quest’ultima va

intesa come una condizione di benessere precaria

o perché non assurge a malattia o perché segue ad essa ed è funzionale al

pieno ristabilimento dello stato di salute (è il caso della c.d.

convalescenza e del riposo dipendente dalla malattia). La giurisprudenza

precisa che il suo accertamento va effettuato in concreto: vale a dire in

relazione sia alla sfera del lavoro produttivo di reddito, sia ad ogni

impiego della propria energia psico-fisica per scopi leciti e

giuridicamente apprezzabili@.

4.2. L’art. 583 c.p. è rubricato “Circostanze aggravanti”, la qual cosa

conferma la volontà storica del legislatore di prevedere due fattispecie

circostanziali. Questa scelta, del resto, era pienamente coerente con

l’impianto politico-criminale del codice Rocco, che credeva

nell’incremento di tutela derivante dalla comminazione di pene elevate

abbinate alla responsabilità oggettiva.

Per meglio comprendere l’originaria logica codicistica occorre

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.

tenere presente che le circostanze aggravanti c.d. indipendenti erano

sottratte al bilanciamento con altre circostanze attenuanti

ai sensi dell’art. 69 c.p. (prima che venisse novellato dalla l. 7 giugno

1974, n. 220). Non solo: il codice Rocco prevedeva l’imputazione

oggettiva delle circostanze (ai sensi del previgente art. 59 c.p.).

Breve: l’autore, che con dolo di lesione personale lieve o lievissima,

cagionava uno degli eventi aggravatori previsti dall’art. 583 c.p. veniva

punito non solo molto severamente ma, in relazione all’evento non voluto,

a titolo di responsabilità oggettiva. Il rigore complessivo della

disciplina sollevava fondati dubbi di costituzionalità per violazione dei

principi di ragionevolezza della pena e di colpevolezza.

4.3. Questo spiega la lettura proposta nel manuale di Francesco

Antolisei. Il ragionamento si snoda su due livelli.

Sul piano testuale si esclude il carattere vincolante delle rubriche

legislative, che – si precisa – hanno funzione ordinatoria

e non contribuiscono a definire il contenuto regolativo della norma.

Sul piano strutturale si nega la natura circostanziale dell’art. 583 c.p.

in quanto le ipotesi aggravate in esso previste non sono tutte speciali

rispetto al fatto tipizzato nell’art. 582 c.p. Verrebbe a mancare, cioè,

uno dei criteri di riconoscimento delle circostanze. Da qui la

conclusione che si tratterebbe di fattispecie autonome, i cui eventi

devono essere previsti e voluti dall’agente.

4.4. Con la citata novella del 1974

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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