L’art. 582 c.p. distingueva in origine due ipotesi di lesioni personali:
l’una, definita “lieve”, l’altra “lievissima” a seconda della durata
della malattia: compresa tra ventuno e quaranta giorni, nel primo caso,
inferiore a venti giorni, nel secondo. Ne discendevano differenti
implicazioni di disciplina sotto il profilo della giurisdizione (perché
solamente le lesioni lievissime erano procedibili a querela, di
competenza del giudice di pace e assoggettate a pene non detentive).
Oggi, a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, entrambe le fattispecie sono
diventate di regola procedibili a querela e di competenza del giudice di
pace (deve considerarsi, dunque, un refuso legislativo la sopravvivenza
nell’art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000 del riferimento al secondo comma
dell’art. 582). Da qui, la loro unificazione anche sotto il profilo della
cornice edittale. In breve: la reclusione da sei mesi a tre anni,
indicata dall’art. 582, comma 1, c.p., quando il fatto è di competenza
del giudice di pace, lascia spazio alla pena pecuniaria della multa da
516 a 2.582 euro o alla permanenza domiciliare da quindici a
quarantacinque giorni ovvero ancora al lavoro di pubblica utilità da
venti giorni a sei mesi.
Trattandosi di fattispecie causalmente orientata, il delitto di lesione
personale può realizzarsi in forma omissiva, ai sensi dell’art. 40, comma
2, c.p.
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Sussidiario di diritto penale Parte speciale
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Il dolo deve abbracciare l’offesa all’incolumità del soggetto passivo
(oltre che, come si dirà, la sua gravità) quale conseguenza della
condotta.
4. Lesioni gravi e gravissime
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4.1. L’art. 583 c.p. prevede due distinte ipotesi, denominate
rispettivamente “Lesioni gravi” (comma 1) e “Lesioni gravissime” (comma
2). La tecnica redazionale è quella tipica delle circostanze aggravanti
c.d. indipendenti. Si prevedono, infatti, altrettante cornici edittali,
distinte dalla pena prevista dall’art. 582 c.p. e ordinate per crescente
gravità, chiamate a reprimere la causazione di malattie o menomazioni
particolarmente offensive della salute individuale.
Deve segnalarsi che l’art. 583, comma 1, c.p. equipara alla malattia
l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni. Quest’ultima va
intesa come una condizione di benessere precaria
o perché non assurge a malattia o perché segue ad essa ed è funzionale al
pieno ristabilimento dello stato di salute (è il caso della c.d.
convalescenza e del riposo dipendente dalla malattia). La giurisprudenza
precisa che il suo accertamento va effettuato in concreto: vale a dire in
relazione sia alla sfera del lavoro produttivo di reddito, sia ad ogni
impiego della propria energia psico-fisica per scopi leciti e
giuridicamente apprezzabili@.
4.2. L’art. 583 c.p. è rubricato “Circostanze aggravanti”, la qual cosa
conferma la volontà storica del legislatore di prevedere due fattispecie
circostanziali. Questa scelta, del resto, era pienamente coerente con
l’impianto politico-criminale del codice Rocco, che credeva
nell’incremento di tutela derivante dalla comminazione di pene elevate
abbinate alla responsabilità oggettiva.
Per meglio comprendere l’originaria logica codicistica occorre
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Sussidiario di diritto penale Parte speciale
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tenere presente che le circostanze aggravanti c.d. indipendenti erano
sottratte al bilanciamento con altre circostanze attenuanti
ai sensi dell’art. 69 c.p. (prima che venisse novellato dalla l. 7 giugno
1974, n. 220). Non solo: il codice Rocco prevedeva l’imputazione
oggettiva delle circostanze (ai sensi del previgente art. 59 c.p.).
Breve: l’autore, che con dolo di lesione personale lieve o lievissima,
cagionava uno degli eventi aggravatori previsti dall’art. 583 c.p. veniva
punito non solo molto severamente ma, in relazione all’evento non voluto,
a titolo di responsabilità oggettiva. Il rigore complessivo della
disciplina sollevava fondati dubbi di costituzionalità per violazione dei
principi di ragionevolezza della pena e di colpevolezza.
4.3. Questo spiega la lettura proposta nel manuale di Francesco
Antolisei. Il ragionamento si snoda su due livelli.
Sul piano testuale si esclude il carattere vincolante delle rubriche
legislative, che – si precisa – hanno funzione ordinatoria
e non contribuiscono a definire il contenuto regolativo della norma.
Sul piano strutturale si nega la natura circostanziale dell’art. 583 c.p.
in quanto le ipotesi aggravate in esso previste non sono tutte speciali
rispetto al fatto tipizzato nell’art. 582 c.p. Verrebbe a mancare, cioè,
uno dei criteri di riconoscimento delle circostanze. Da qui la
conclusione che si tratterebbe di fattispecie autonome, i cui eventi
devono essere previsti e voluti dall’agente.
4.4. Con la citata novella del 1974
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Diritto penale II: i delitti contro la persona
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Diritto penale II semestre
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