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Estratto del documento

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Sul presupposto che il carcere sia la pena più de-socializzatrice, il

nostro sistema prevede che il giudice una volta stabilita la pena decide

se questa possa eventualmente essere sospesa o sostituita e qui

abbiamo le pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Si tratta di due possibilità (sospensione e sostituzione) per le pene

detentive brevi fino a 4 anni per la sostituzione e la sospensione ancora

più brevi.

Le pene detentive brevi come insegna la storia del diritto penale sono il

peggio dal punto di vista della risocializzazione perché una pena

detentiva breve è troppo breve per attuare un trattamento rieducativo,

però la pena detentiva breve è abbastanza per fare amicizie criminali. Il

legislatore suggerisce di evitare le pene detentive brevi offrendo

queste due possibilità;

a) Sospensione condizionale che prevede che per un periodo non si

entri in carcere, durante questo intervallo si possono attuare

giustizia riparatoria o risarcimenti considerando che la tua

condanna però pende sulla tua testa e nel momento in cui torni

a delinquere la spada cade su di te. Se nel periodo di solito di

cinque anni il reo si comporta in maniera consona, il reato si

estingue.

b) Le pene sostitutive sono pene che hanno dunque portata detentiva

e si articolano in

1) semilibertà sostitutiva in caso di condanna a reclusione o

arresto per pene non oltre 4 anni

2) detenzione domiciliare sostitutiva per pene non oltre i 4 anni

3) lavoro di pubblica utilità sostitutiva per pene non superiori ai 3

anni

4) pena pecuniaria sostitutiva per pene non superiori ad anno 1

Quando si arriva all’esecuzione della pena, anch’essa deve tendere alla

rieducazione e questo significa che almeno una attività rieducativa deve

essere proposta (questo spesso scontra con il concetto monetario).

Siccome la pena deve tendere alla rieducazione per rendere il carcere

rieducativo si deve far rientrare il carcerato in società gradualmente e

queste sono le misure alternative alla detenzione, le quali statistiche

criminologiche reputano ottimali per evitare le recidive (funzione

special-preventiva).

Alcuni esempi ne sono;

a) Permesso premio, prima possibilità

b) Affidamento in prova al servizio sociale

c) Detenzione domiciliare

d) Lavoro all’esterno

e) Semilibertà

f) Liberazione anticipata

g) Liberazione condizionale

Alessandro Margara fu tra gli ispiratori di questa logica.

Si può anche parlare di funzione general preventiva positiva cioè che

serva per capire l’importanza di certi beni e questa assimilazione ti

spinga a non delinquere. Es: introduco reati ambientali quando i

problemi ambientali non esistono, così che faccio filtrare anche che

l’ambiente è importante.

Lezione 4.10.2023

I PROCESSI DI PENALIZZAZIONE

Occorre ora rispondere alla seconda domanda essenziale delle tre

citate, cioè, dopo aver visto a cosa serve il procedimento penale, ora

occorre delineare i processi di penalizzazione cioè chi e come decide

cosa sia reato ed entro quali margini e su quali presupposti.

Se le scelte penali rischiano di tramutarsi in sopruso, occorre

inevitabilmente che le scelte di penalizzazione siano assegnate

all’organo costituzionale, e, alla fonte e all’attività normativa che

offrono maggiori garanzie con riguardo alla limitazione di rischio di

abusi del potere punitivo. common

Tali organi costituzionali e questa fonte sono nelle culture di

law giudice,

nel perché costui è l’organo che per definizione è posto a

civili law,

tutela del potere ed è lui che produce norme; nelle culture di

invece la risposta è diversa e, cioè, l’organo che maggiormente

garantisce l’esigenza che il potere punitivo non diventi tirannide è il

parlamento; quindi, si registra un controllo di incidenza da parte delle

minoranze perché lì siedono persone che sono state elette dal popolo.

PRINCIPIO DI LEGALITA’

Oltre il parlamento, abbiamo la fonte LEGGE che può essere

sottoposta anche ex post ad un controllo della cittadinanza con il

referendum abrogativo. Ancora, sulla legge e non su altre fonti

emanazione di altri organi abbiamo la sorveglianza della Corte

costituzionale contro il rischio di abusi del potere punitivo. Per siffatte

ragioni, abbiamo il parlamento attraverso la fonte legge parlamentare.

Affidare loro il monopolio in materia di scelte di penalizzazione non

significa dire che non ci saranno abusi ma che questi saranno meglio

sorvegliabili e limitati.

Una fonte scritta è fondamentale per garantire l’efficacia

preventiva.

Il legislatore tecnicamente e formalmente esprime una scelta di

incriminazione in maniera chiara ed esplicativa con la PENA. Sono

reati, infatti, non gli illeciti più gravi o le azioni più brutte, ma, sono

reati quelli che sono accompagnati da una sanzione con una pena. Se il

legislatore ha utilizzato l’etichetta “reclusione “/ “ammenda “, se le

utilizza è un reato, se non le usa non è un reato. Occorre che nella

norma di legge vi sia questa tipologia che definisca le pene detentive o

pecuniarie…ergastolo detenzione o arresto (c.d. misure detentive) /

multa o ammenda (c.d. multe pecuniarie). Sono tutte sanzioni incidenti

sulla libertà personale e proprio questa incidenza sulla libertà personale

giustifica e impone tutti quei principi caratteristici del diritto penale

che, altro non è che garanzie.

ATTENZIONE perché non è reato quanto previsto nel Codice

penale in quanto ci sono anche reati che sono stati de-

ranghizzati e trasformati in illeciti amministrativi.

Dire “reato penale “è come dire “di vedere cavallo equino”; ci sono i

reati e gli illeciti non penali, che poi a loro volta si dividono in civili o

amministrativi.

I reati, che sono illeciti penali si dividono nel nostro sistema in due

categorie che sono:

Delitti

a) Contravvenzioni, da non confondere con quelle del vigile urbano.

b)

Le contravvenzioni sono una particolare forma di reato che, come tali,

solo un giudice penale può prendere in considerazione. Quello che

infligge il vigile urbano sono delle sanzioni amministrative.

I delitti sono puniti con ergastolo, detenzione o multa. Le

contravvenzioni sono punite con arresto e o ammenda.

/ Dal tipo di

etichetta si capisce non solo che quello è un reato. A seconda che si

parli di delitto o contravvenzione si hanno procedure diverse, un

tentativo di delitto ad esempio è punito, il tentativo di contravvenzione

NO, oppure, ancora, un’altra differenziazione è intesa come la

possibilità che il delitto sia punibile solo con dolo e la colpa invece

anche in caso colposo o doloso.

Il legislatore attraverso il tipo di etichetta che usa per delineare quella

certa situazione facendosi capire che quello sia un reato quindi un

delitto o una contravvenzione.

Non tutto quello che non è un illecito penale si può fare, perché

potrebbe essere un illecito civile o amministrativo o ad esempio un

illecito di carattere

c.d. deontologico disciplinare.

Il principio di legalità già previsto nello statuto albertino, che era però

visto nel senso di monopolio dello stato nello stabilire ed esercitare il

potere, perché quel sistema era un privilegio del parlamento perché

era qualcosa che serviva a garantire un suo privilegio e come tutti i

privilegi è qualcosa che il parlamento poteva cedere e questo fece

facendolo andare in capo al governo.

Il principio di legalità invece è un dovere del parlamento ed è

inderogabile e nell’interesse dei cittadini che sia il parlamento

attraverso alla legge a stabilire cosa sia reato e cosa no.

La differenza fa sì che la riserva di legge in materia penale sia in

delegabile nel nostro sistema giuridico. Quello che è fondamentale è

che la scelta di criminalizzazione sia frutto di una scelta del parlamento

e di nessun’altro. La norma penale che esprime questa scelta politica

deve essere una norma di legge tendenzialmente completa e che non

rimandi a nessun’altra fonte e, successivamente, occorre che sia chiara

definita e precisa.

Attenzione però, in ultima istanza è il giudice a decidere cosa sia reato

e cosa no, non il parlamento. Una legge poco chiara sarà poi affidata

direttamente in capo al giudice quindi la scelta del parlamento dovrà

essere molto chiara.

DECRETO LEGGE IN MATERIA PENALE

Una situazione particolare è quando il decreto-legge stabilisce cosa sia

reato e cosa no; sulla carta, sarebbe parificato alla legge ed è il

prodotto di una scelta politica del governo che è in via assolutamente

eccezionale una fonte adibita a

farlo. Il decreto-legge dal punto di vista sostanziale però non viola il

principio di legalità perché è anche non convertibile. In linea di

principio, ragionando in termini astratti, si potrebbe dire che non ci sia

problema; quindi, un decreto- legge può contenere norme penali e

questa non rappresenta una violazione di una riserva di legge perché il

parlamento potrà convalidare, emendare o l’atto verrà travolto da

ex tunc.

inefficacia

Il problema che si pone è, sostanzialmente, la possibilità che nel caso

della decadenza di un decreto-legge, ci sia poi in realtà una

condanna sancita. E ‘però improbabile che in 60 gg che sia arrivata

una condanna definitiva con tutti i possibili gradi e che tu la stia già

scontando, però è altresì possibile che tu sia sottoposto almeno alle

misure cautelari che non sono una pena ma procedure processuali.

Dunque, un decreto-legge frutto di una scelta del governo che poi il

parlamento non approverà, eserciti sull’individuo quegli effetti negativi

che dovrebbero derivare solo dalla applicazione di una legge

parlamentare.

Invece il problema diverso si pone con i decreti legislativi, ma il

parlamento può indicare ivi le linee guida per questo il problema,

probabilmente, è ancora meno complesso. Soprattutto, è proprio il

decreto legislativo espressione di una richiesta parlamentare e, ad ogni

modo, il decreto legislativo potrebbe anche essere sottratto o per

eccesso di delega cancellato.

Tuttavia, è altresì vero che come pronuncia una giurisprudenza

costituzionale avanzata che spesso i criteri di cui alla delega

difficilmente rispondono a criteri di rigore precisione e certezza ma

sono anche generici e non puntuali rimettendo al governo scelte che

potrebbero anche es

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A.A. 2023-2024
228 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MARIAG2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Vallini Antonio.