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MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Sul presupposto che il carcere sia la pena più de-socializzatrice, il
nostro sistema prevede che il giudice una volta stabilita la pena decide
se questa possa eventualmente essere sospesa o sostituita e qui
abbiamo le pene sostitutive delle pene detentive brevi.
Si tratta di due possibilità (sospensione e sostituzione) per le pene
detentive brevi fino a 4 anni per la sostituzione e la sospensione ancora
più brevi.
Le pene detentive brevi come insegna la storia del diritto penale sono il
peggio dal punto di vista della risocializzazione perché una pena
detentiva breve è troppo breve per attuare un trattamento rieducativo,
però la pena detentiva breve è abbastanza per fare amicizie criminali. Il
legislatore suggerisce di evitare le pene detentive brevi offrendo
queste due possibilità;
a) Sospensione condizionale che prevede che per un periodo non si
entri in carcere, durante questo intervallo si possono attuare
giustizia riparatoria o risarcimenti considerando che la tua
condanna però pende sulla tua testa e nel momento in cui torni
a delinquere la spada cade su di te. Se nel periodo di solito di
cinque anni il reo si comporta in maniera consona, il reato si
estingue.
b) Le pene sostitutive sono pene che hanno dunque portata detentiva
e si articolano in
1) semilibertà sostitutiva in caso di condanna a reclusione o
arresto per pene non oltre 4 anni
2) detenzione domiciliare sostitutiva per pene non oltre i 4 anni
3) lavoro di pubblica utilità sostitutiva per pene non superiori ai 3
anni
4) pena pecuniaria sostitutiva per pene non superiori ad anno 1
Quando si arriva all’esecuzione della pena, anch’essa deve tendere alla
rieducazione e questo significa che almeno una attività rieducativa deve
essere proposta (questo spesso scontra con il concetto monetario).
Siccome la pena deve tendere alla rieducazione per rendere il carcere
rieducativo si deve far rientrare il carcerato in società gradualmente e
queste sono le misure alternative alla detenzione, le quali statistiche
criminologiche reputano ottimali per evitare le recidive (funzione
special-preventiva).
Alcuni esempi ne sono;
a) Permesso premio, prima possibilità
b) Affidamento in prova al servizio sociale
c) Detenzione domiciliare
d) Lavoro all’esterno
e) Semilibertà
f) Liberazione anticipata
g) Liberazione condizionale
Alessandro Margara fu tra gli ispiratori di questa logica.
Si può anche parlare di funzione general preventiva positiva cioè che
serva per capire l’importanza di certi beni e questa assimilazione ti
spinga a non delinquere. Es: introduco reati ambientali quando i
problemi ambientali non esistono, così che faccio filtrare anche che
l’ambiente è importante.
Lezione 4.10.2023
I PROCESSI DI PENALIZZAZIONE
Occorre ora rispondere alla seconda domanda essenziale delle tre
citate, cioè, dopo aver visto a cosa serve il procedimento penale, ora
occorre delineare i processi di penalizzazione cioè chi e come decide
cosa sia reato ed entro quali margini e su quali presupposti.
Se le scelte penali rischiano di tramutarsi in sopruso, occorre
inevitabilmente che le scelte di penalizzazione siano assegnate
all’organo costituzionale, e, alla fonte e all’attività normativa che
offrono maggiori garanzie con riguardo alla limitazione di rischio di
abusi del potere punitivo. common
Tali organi costituzionali e questa fonte sono nelle culture di
law giudice,
nel perché costui è l’organo che per definizione è posto a
civili law,
tutela del potere ed è lui che produce norme; nelle culture di
invece la risposta è diversa e, cioè, l’organo che maggiormente
garantisce l’esigenza che il potere punitivo non diventi tirannide è il
parlamento; quindi, si registra un controllo di incidenza da parte delle
minoranze perché lì siedono persone che sono state elette dal popolo.
PRINCIPIO DI LEGALITA’
Oltre il parlamento, abbiamo la fonte LEGGE che può essere
sottoposta anche ex post ad un controllo della cittadinanza con il
referendum abrogativo. Ancora, sulla legge e non su altre fonti
emanazione di altri organi abbiamo la sorveglianza della Corte
costituzionale contro il rischio di abusi del potere punitivo. Per siffatte
ragioni, abbiamo il parlamento attraverso la fonte legge parlamentare.
Affidare loro il monopolio in materia di scelte di penalizzazione non
significa dire che non ci saranno abusi ma che questi saranno meglio
sorvegliabili e limitati.
Una fonte scritta è fondamentale per garantire l’efficacia
preventiva.
Il legislatore tecnicamente e formalmente esprime una scelta di
incriminazione in maniera chiara ed esplicativa con la PENA. Sono
reati, infatti, non gli illeciti più gravi o le azioni più brutte, ma, sono
reati quelli che sono accompagnati da una sanzione con una pena. Se il
legislatore ha utilizzato l’etichetta “reclusione “/ “ammenda “, se le
utilizza è un reato, se non le usa non è un reato. Occorre che nella
norma di legge vi sia questa tipologia che definisca le pene detentive o
pecuniarie…ergastolo detenzione o arresto (c.d. misure detentive) /
multa o ammenda (c.d. multe pecuniarie). Sono tutte sanzioni incidenti
sulla libertà personale e proprio questa incidenza sulla libertà personale
giustifica e impone tutti quei principi caratteristici del diritto penale
che, altro non è che garanzie.
ATTENZIONE perché non è reato quanto previsto nel Codice
penale in quanto ci sono anche reati che sono stati de-
ranghizzati e trasformati in illeciti amministrativi.
Dire “reato penale “è come dire “di vedere cavallo equino”; ci sono i
reati e gli illeciti non penali, che poi a loro volta si dividono in civili o
amministrativi.
I reati, che sono illeciti penali si dividono nel nostro sistema in due
categorie che sono:
Delitti
a) Contravvenzioni, da non confondere con quelle del vigile urbano.
b)
Le contravvenzioni sono una particolare forma di reato che, come tali,
solo un giudice penale può prendere in considerazione. Quello che
infligge il vigile urbano sono delle sanzioni amministrative.
I delitti sono puniti con ergastolo, detenzione o multa. Le
contravvenzioni sono punite con arresto e o ammenda.
/ Dal tipo di
etichetta si capisce non solo che quello è un reato. A seconda che si
parli di delitto o contravvenzione si hanno procedure diverse, un
tentativo di delitto ad esempio è punito, il tentativo di contravvenzione
NO, oppure, ancora, un’altra differenziazione è intesa come la
possibilità che il delitto sia punibile solo con dolo e la colpa invece
anche in caso colposo o doloso.
Il legislatore attraverso il tipo di etichetta che usa per delineare quella
certa situazione facendosi capire che quello sia un reato quindi un
delitto o una contravvenzione.
Non tutto quello che non è un illecito penale si può fare, perché
potrebbe essere un illecito civile o amministrativo o ad esempio un
illecito di carattere
c.d. deontologico disciplinare.
Il principio di legalità già previsto nello statuto albertino, che era però
visto nel senso di monopolio dello stato nello stabilire ed esercitare il
potere, perché quel sistema era un privilegio del parlamento perché
era qualcosa che serviva a garantire un suo privilegio e come tutti i
privilegi è qualcosa che il parlamento poteva cedere e questo fece
facendolo andare in capo al governo.
Il principio di legalità invece è un dovere del parlamento ed è
inderogabile e nell’interesse dei cittadini che sia il parlamento
attraverso alla legge a stabilire cosa sia reato e cosa no.
La differenza fa sì che la riserva di legge in materia penale sia in
delegabile nel nostro sistema giuridico. Quello che è fondamentale è
che la scelta di criminalizzazione sia frutto di una scelta del parlamento
e di nessun’altro. La norma penale che esprime questa scelta politica
deve essere una norma di legge tendenzialmente completa e che non
rimandi a nessun’altra fonte e, successivamente, occorre che sia chiara
definita e precisa.
Attenzione però, in ultima istanza è il giudice a decidere cosa sia reato
e cosa no, non il parlamento. Una legge poco chiara sarà poi affidata
direttamente in capo al giudice quindi la scelta del parlamento dovrà
essere molto chiara.
DECRETO LEGGE IN MATERIA PENALE
Una situazione particolare è quando il decreto-legge stabilisce cosa sia
reato e cosa no; sulla carta, sarebbe parificato alla legge ed è il
prodotto di una scelta politica del governo che è in via assolutamente
eccezionale una fonte adibita a
farlo. Il decreto-legge dal punto di vista sostanziale però non viola il
principio di legalità perché è anche non convertibile. In linea di
principio, ragionando in termini astratti, si potrebbe dire che non ci sia
problema; quindi, un decreto- legge può contenere norme penali e
questa non rappresenta una violazione di una riserva di legge perché il
parlamento potrà convalidare, emendare o l’atto verrà travolto da
ex tunc.
inefficacia
Il problema che si pone è, sostanzialmente, la possibilità che nel caso
della decadenza di un decreto-legge, ci sia poi in realtà una
condanna sancita. E ‘però improbabile che in 60 gg che sia arrivata
una condanna definitiva con tutti i possibili gradi e che tu la stia già
scontando, però è altresì possibile che tu sia sottoposto almeno alle
misure cautelari che non sono una pena ma procedure processuali.
Dunque, un decreto-legge frutto di una scelta del governo che poi il
parlamento non approverà, eserciti sull’individuo quegli effetti negativi
che dovrebbero derivare solo dalla applicazione di una legge
parlamentare.
Invece il problema diverso si pone con i decreti legislativi, ma il
parlamento può indicare ivi le linee guida per questo il problema,
probabilmente, è ancora meno complesso. Soprattutto, è proprio il
decreto legislativo espressione di una richiesta parlamentare e, ad ogni
modo, il decreto legislativo potrebbe anche essere sottratto o per
eccesso di delega cancellato.
Tuttavia, è altresì vero che come pronuncia una giurisprudenza
costituzionale avanzata che spesso i criteri di cui alla delega
difficilmente rispondono a criteri di rigore precisione e certezza ma
sono anche generici e non puntuali rimettendo al governo scelte che
potrebbero anche es