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DIRITTO PENALE

1) illecito

Triade di elementi su cui si basa il diritto penale: (fatto illecito), punizione (pena) e corredo

garanzie

di o cautele. All’illecito segue la pena che deve essere legata a determinate garanzie. La

pena è una sanzione che incide sulla libertà personale. Nell’ambito penale si richiedono cautele

maggiori rispetto, ad esempio, ad una sanzione che incide sul solo patrimonio (ambito civile).

Codice penale: Magna Carta del reo. In essa l’autore dell’illecito trova descritto il fatto

penalmente rilevante a lui addebitato e la pena minacciata conseguente alla violazione. La pena

viene eseguita a seguito di un processo. Nel codice troviamo le fattispecie incriminatrici più

signi cative, di maggior gravità e importanza. Il c.p. racchiude una selezione di fattispecie: poco

più di 500 a di erenza delle 6000 totali introdotte tramite legge complementare.

Il reato è l’illecito penale. fatto grave

Associamo all’idea di reato un -> omicidio, rapina, furto,

violazione di domicilio, incendio doloso, tra co di stupefacenti, corruzione (di

imprenditori\professionisti\pubblici amministratori - reati dei colletti bianchi). Fattore rilevante a

riguardo è anche la sensibilità dell’opinione pubblica, p.e. questione della sicurezza domiciliare. Il

fatto grave riguarda tantissimi aspetti e sfere di interesse, anche l’ambiente ad esempio,

nonostante tuttora non vi sia adeguata consapevolezza sulla gravità dei ri essi a livello di

contaminazione del patrimonio ambientale - transizione ecologica e tutela penale che risente

dell’arretratezza del sistema. La tutela penale dell’ambiente rischia dunque di non essere

realizzata - impunibilità.

Alla commissione di un fatto di reato può corrispondere la privazione momentanea della

libertà arresto

- -> misura pre cautelare: non svolge una funzione punitiva (non è una pena) - la

indagato

responsabilità penale dell’imputato deve essere accertata in giudizio -> (indagine

preliminare - non è ancora stata esercitata l’azione penale)\imputato (accusato di un reato). Sia

nell’indagine preliminare che nel corso del giudizio indagato\imputato sono assistiti da un

difensore a tutela dei diritti. Già dalle indagini l’indagato può essere sottoposto ad una privazione

custodia cautelare, o meglio carcerazione preventiva.

momentanea della libertà -> Non

bisogna essere riconosciuti per forza colpevoli per essere arrestati -> la carcerazione preventiva si

può veri care in caso di gravi indizi di colpevolezza e gravi e pressanti pericoli a livello cautelare. Il

nostro ordinamento giudiziario confonde rei (giudicati colpevoli) e carcerati preventivi - questo può

avere e etti importanti soprattutto se dopo il processo il soggetto viene assolto (dopo essere

stato privato anche per mesi della propria libertà). In un sistema come il nostro, con tempi

della pena

lunghissimi, si prevede l’anticipazione per mandare un messaggio rassicurante

all’opinione pubblica. Il periodo di carcerazione preventiva viene scontato dall’eventuale pena

della carcerazione preventiva

de nitiva di carcerazione. Problema dell’abuso -> chiunque

potrebbe essere vittima dell’abuso di carcerazione preventiva - si prevede il solo risarcimento.

Svolgimento del giudizio - processo -> l’imputato deve essere giudicato, il giudice deve

veri care se l’accusa è o meno fondata, se la violazione imputata al soggetto fonda su delle

sentenza

prove. La responsabilità dell’imputato deve essere provata dal Pubblico Ministero. La

di condanna o assoluzione.

può essere Pm o imputato possono impugnare la sentenza. A nché

la sentenza sia de nitiva -> o non viene presentata l’impugnazione o si arriva al terzo grado di

giudizio (quello di legittimità).

pena pecuniaria pena detentiva

Mentre la condanna ad una porta all’obbligo di esecuzione, la

deve essere espiata in carcere. L’ordinamento prevede delle alternative alla pena detentiva breve:

entro certi limiti quantitativi le pene detentive possono non essere svolte in modo in detentivo p.e.

riforma Cartabia (limite dei 4 anni). sanzione intenzionalmente a ittiva,

Il diritto penale ruota attorno alla seguente prospettiva ->

in iggere so erenza al reo e privazione della libertà personale. L’obiettivo è quello di proteggere il

bene supremo della libertà da eventuali aggressioni, minacciando una so erenza che può

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assumere i contenuti di una pena carceraria perpetua (e quindi a sua volta incidere sulla libertà del

reo) p.e. ergastolo.

Carcere -> punto di ricaduta di tutte le ri essioni relative al diritto penale. Non c’è nessun luogo

che presenti rispetto al Iato deontologico e assiologico una tale distanza: la frattura tra il piano

La pena

dell’essere in base alla realtà concreta e del dover essere in base alla legge è inaudita.

ha funzione rieducativa. Pensare che il carcere possa svolgere questa funzione di rieducazione e

promozione non è sostenibile, spesso aggrava l’emarginazione e il rischio di recidiva provocando

innumerevoli danni sulla personalità del detenuto. Al “l’uomo di strada” importa che il soggetto sia

condannato, e possibilmente alla pena più punitiva p.e. ergastolo e la visione comune della pene

risente di questa ignoranza di fondo. Anche i mass media contribuiscono ad alimentare questa

ignoranza oltre alla possibilità di ottenere voti politici in campagna elettorale - acquisire consenso.

Spesso interessa più la revisione o l’aggiunta di una fattispecie piuttosto che la sua concreta

applicazione -> acquisire consenso elettorale. Molte fattispecie ci sono ma non vengono

applicate, ci sono norme mal fatte che svolgono una funzione retorica e non si adattano al caso

concreto. 54000 detenuti nelle carceri -> 8000 sono in attesa di essere giudicati (carcerazione

Più del 33%

cautelare), 3700 (appellanti), 2800 (ricorrenti), 900 misti, 38000 condannati de nitive.

dei soggetti è in carcere senza aver subito una condanna de nitiva.

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha accusato il nostro ordinamento -> spazio

esistenziale non adeguato, sovra ollamento carcerario, esigenza di de azione carceraria.

A damento in prova o detenzione domiciliare

(prescrizioni della pubblica autorità) ->

alternative alla pena carceraria. L’ordinamento deve infatti trovare alternative al carcere.

Negli Stati Uniti ci sono più di un milione e mezzo di detenuti -> il problema carcerario è

drammatico e immanente, problematicità costante non solo nel nostro ordinamento. Il carcere è

nato del XVIII secolo -> considerato l’unica pena ugualmente a ittiva a prescindere dalla

condizione socio-economica di partenza del singolo (a di erenza p.e. della pena pecuniaria).

Perenne crisi dell’istituzione carceraria - utopia punitiva.

Fine della pena -> il soggetto ha espiato la pena e torna in libertà. Quali sono le sue prospettive?

Crimine

Il baricentro è la sanzione, a di erenza del sistema americano dove il focus è sull’illecito.

e pena dal punto di vista sostanziale

-> la pena è lo strumento più potente e a ittivo che lo Stato

ha a disposizione per difendere beni e interessi ritenuti meritevoli di protezione o prevenire

dal punto di vista formale

condotte gravi riprovevoli; il diritto penale è concepito come l’insieme di

norme che regolano gli illeciti quali cabili come penali che si distinguono dagli illeciti civili poiché

prevedono una sanzione concepita come conseguenza della commissione di un reato, la pena. Il

soggetto può essere considerato più o meno responsabile rispetto all’illecito commesso - idea

che il diritto penale debba essere circoscritto ai casi di necessità di protezione della pena, il

controllo sociale esercitato dalla pena “deve attivarsi” solo quando sono inadeguate altre tecniche

meno a ittive. Questo perché se lo stesso risultato si può conseguire con altre sanzioni meno

sussidiarietà ed extrema ratio del

a ittive rispetto a quelle penali bisogna ricorrere a queste ->

diritto penale, legato alla particolare a ittività della pena. Il legislatore non si attiene al criterio

razionale, vi è un’in azione di fattispecie di reato, il cittadino associa al reato il massimo della

riprovazione\dello stigma e il rischio per il legislatore è perdita di credibilità (se non da il giusto

peso all’opinione pubblica). P.e. pascolo abusivo e strage sono entrambi reati -> non solo i fatti

molto rilevanti sono reati, no al 2016 l’ingiuria era reato, ora è un illecito civile punitivo che

comporta risarcimento e competenza del giudice civile (anche le fattispecie di reato cambiano

con l’evolvere della società). Fenomeno dell’in azione di fattispecie di reato sottolineato

dell’azione penale del PM e selezione in base a criteri ignoti

dall’obbligatorietà (p.e. allarme

sociale, rilevanza collettiva) - perseguire tutti i reati senza distinzione.

La norma penale e la sua violazione porta ad una sanzione che consiste in una pena per tutelare

Il penalista è un tuttologo

interessi rilevanti dal punto di vista sociale ed economico. - si può

occupare di qualunque ambito della vita sociale perchè non abbiamo una componente settoriale,

la pena può essere minacciata sulla base di violazioni che riguardano tutti i settori e gli ambiti

tipo di

della vita di tutti i giorni. Tutto può diventare penalmente rilevante - che cosa cambia? Il

sanzione Obiettivo

(pena), non il contenuto della norma (illecito). -> attenzione dei consociati

verso condotte dannose, vista la minaccia della pena il cittadino dovrebbe astenersi dal compiere

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Funzione preventiva della pena.

quel fatto. Ci sono soggetti insensibili alla minaccia della pena,

si supera il timore delle conseguenze. Se la pena non viene applicata per disfunzioni della

giustizia, la conseguenza disfunzionale potrebbe essere la perdita di credibilità e lo stesso anche

nel caso in cui non venga applicata come previsto. Una pena non e ettiva e non certa -> de cit di

prevenzione, la pena non viene percepita come seria -> impunibilità. P.e. si con da nel problema

della prescrizione o della lentezza del sistema per compiere un illecito.

Perché occorre punire l’attore del reato? L’uomo di strada propone la legge del taglione,

mentre l’idea di base del nostro ordinamento è quella della retribuzione. Al male deve seguire il

male -> perché punire? Finalità (oltre che rieducativa, anche) esemplare della pena? Il giudice

allarmato dalla reiterazione di fatti criminosi decide di applicare il massimo della pena per

trasmettere un messaggio intimidatorio a coloro che volessero imitare gli imputati. Il giudice così

facendo strumentalizza il soggetto per distogliere gli altri. Questo è molto frequente in primo

grado per dare alla collettività un’idea rassicurante. Le pene esemplari sono in contrasto con la

la pena deve essere proporzionale al disvalore oggettivo e soggettivo del

Costituzione ->

fatto - si considera anche il pro lo umanistico -> il diritto penale si occupa non solo della

La responsabilità penale è

condotta ma anche dell’assetto psicologico sotteso al reato.

personale e trova riscontro nella struttura psicologica dell’autore (questione alcol e droghe e

capacità di intendere e volere per la difesa sociale).

-

2)

Il diritto penale è quello più noto all’opinione pubblica anche perché presenta la caratteristica

porosità:

della nessun’altra disciplina giuridica è così in uenzata dall’esterno, da precetti

loso ci, sociali, economici.

Il diritto penale presenta pro li paradossali che lo rendono problematico. Si potrebbe pensare che

i criteri di imputazione della responsabilità penale siano incontrovertibili, consolidati, ma in realtà

non c’è ancora una certezza circa l’utilità della pena detentiva. La pena è concepita come male

necessario, ma qualunque supplemento sanzionatorio si rivela un’ingiustizia, un male illegittimo.

La pena deve essere proporzionale. Ci sono comunque molti aspetti controvertibili e molti pro li

che dividono. Dottrina vs Giurisprudenza -> ci sono orientamenti contrapposti. E’ una materia

intrisa da componenti valutative, non si hanno risposte scienti camente incontrovertibili. Il diritto

rischio di irrazionalità.

penale è esposto al Inizialmente la reazione punitiva era esercitata in

forma privata, solo con l’a ermarsi del concetto di Stato si avverte l’esigenza di un monopolio

pubblicistico. Il rischio da cui guardarci è quello di creare capri espiatori -> soggetti su cui ricade

la responsabilità per rassicurare la collettività, le istanze punitive che emergono dal piano sociale.

L’approccio che seguiremo è quanto possibile tecnico giuridico, al di fuori di nozioni\impostazioni

ideologiche preconcette. Il diritto penale non dev’essere concepito come uno strumento punitivo

irrazionale, violento, autoritario. Irrazionali possono essere le vittime, ma l’irrazionalità può anche

essere quella del legislatore che nel rassicurare la collettività cerca di ottenere consenso.

Tradurre nella fattispecie le forme di o esa che si trovano sul piano fenomenologico ->

spesso c’è di coltà nella descrizione del fatto penalmente rilevante - errori nella traduzione della

realtà empirico criminologica. Bisogna indicare al soggetto\cittadino i comportamenti che portano

a sanzioni penali e a quel punto il cittadino può scegliere se conformarsi o trasgredire. Il cittadino

è responsabile quando è con gurabile il con ne tra lecito ed illecito. Il cittadino deve poter con

certezza valutare quali condotte possono portare a conseguenze penali.

Si rende così necessario uno sguardo a quelli che sono i pro li di garanzia, pro li garantistici.

I principi di garanzia -> Minacciando sanzioni che incidono sulla libertà il legislatore ha un

vincolo, le sanzioni che incidono sulla libertà personale sono sanzioni penali. La previsione di

rispetto delle regole costituzionali e

illeciti penali e l’applicazione di sanzioni penali postula il

internazionali

regole previste dalle convenzioni in ordine alla pena, alla responsabilità penale e

alla tutela della libertà personale. Il legislatore non può eludere questo vincolo costituzionale e

sovranazionale.

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Garanzie della libertà personale art 13 - inviolabilità della libertà personale.

-> 2° comma ->

in presenza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria nei modi e casi e previsti dalla legge sono

previste forme di detenzione, ispezione e perquisizione personale. In casi di necessità ed urgenza

previsti per legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che

devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e se questa non li convalida entro 48

ore si intendono revocati. E’ punita ogni violenza sica o morale sulle persone sottoposte a

restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Il giudice

deve accertare come i fatti si sono svolti e di chi è la responsabilità nel rispetto dei diritti inviolabili

della persona.

Garanzie in materia di pena e responsabilità penale art 25 e 27.

->

• 2°

Art 25 - 1° comma -> Nessuno può essere distolto dal giudice precostituito per legge.

comma principio di legalità

art 25 - che assume in materia penale un signi cato distinto

rispetto al signi cato generale nell’ordinamento giuridico -> “nessuno può essere punito se non

in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso”. Punizione = in izione di una pena ad

un soggetto ritenuto responsabile. Art 25 comma 2 -> la repressione può ammettersi solo

quando il fatto commesso dall’imputato fosse previsto da una legge entrata in vigore prima del

fatto commesso. Altrimenti si potrebbe dar vita ad un sistema che consentirebbe di porre

rimedio alle lacune rispondendo ad esigenze di giustizia sostanziale - invece noi abbiamo

irretroattività della legge penale -> il legislatore non può andare a colpire fatti che nel momento

della commissione non erano penalmente rilevanti. Perché è la legge che prevede il reato?

Riserva di legge -> solo la legge può prendere reati e pene. Regolamento, decreto ministeriale

non possono prevedere nuove fattispecie. Questo è legato alla democraticità del parlamento

(legittimazione dal popolo) - un giudice potrebbe altrimenti creare una fattispecie non prevista

La

per legge, ma nel nostro ordinamento vigono i principi di legalità e separazione dei poteri.

riserva di legge risponde alla logica di divisione dei poteri e legittimazione democratica

del Parlamento. Manca nell’articolo il riferimento alla determinatezza della legge penale, alla

divieto di analogia della norma penale.

chiara formulazione del fatto a cui è correlato il Nel

diritto civile l’esigenza è quella di regolamentare ogni aspetto della vita associata, fornire ai

consociati delle regole e creare un ordine razionale. Il diritto penale non ha invece questo tipo di

pretesa (di competenza). Un diritto penale è ontologicamente lacunoso e frammentario -> non

Riserva di legge

tutto ciò che è immorale merita la sanzione penale (caso dell’adulterio).

estesa anche alle misure di sicurezza per prevenire la perico

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martinz098 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Gargani Alberto.
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