Estratto del documento

Riassunto Diritto Penale Avanzato/dell’Ambiente

Premessa

Il diritto penale dell’ambiente rappresenta un settore della giustizia ecologica.

Questa può essere vista in chiave antropocentrica o ecocentrica. Nella prima

accezione, si ha una dimensione distributiva (equa allocazione di risorse, benefici,

sanzioni, in senso geometrico) e una dimensione riparativa (impegno a riparare i

danni all’ambiente attraverso bonifica e ripristino), la tutela ha come fine ultimo

l’uomo; nella seconda accezione, la tutela ha come fine ultimo la natura, tutela dei

diritti della natura in quanto tali dagli squilibri determinati dalla pressione antropica

(es. riscaldamento globale).

Il diritto vigente si segnala inadeguato a fronteggiare la triplica emergenza climatica,

atmosferica, e di biodiversità. Sia quello penale (pletorico, di ardua applicazione,

frutto di sedimentazioni scoordinate), sia quello amministrativo -anche

internazionale-, dal quale il primo dipende esplicitamente o implicitamente.

Serve una protezione effettiva, capace di implementare la novella intervenuta nel

2022 degli art. 9 e 41 Cost. e le indicazioni provenienti dalle Direttive eurounitarie (il

cui obiettivo è la sostenibilità). In quest’ottica anche la riflessione internazionale

intorno all’introduzione di un nuovo core crime di competenza della Corte Penale

Internazionale, l’ecocidio (accanto ai già presenti: 1) crimini di guerra; 2) crimini

contro l’umanità; 3) genocidio 4) aggressione internazionale). Attualmente lo Statuto

della Corte contempla attacchi all’ambiente solo nel caso dei crimini di guerra 1), ma

vi sono segnali d’apertura: nel 2016 un paper ha previsto che il Procuratore

nell’esercizio della sua discrezionalità desse priorità all’investigazione di crimini che

trasversalmente toccassero il tema es. accaparramento di terre, sfruttamento illecito di

risorse naturali. Il documento ha natura programmatica, non certo precettiva.

In Italia, la disciplina penale vigente a tutela dell’ambiente si divide in 3 momenti:

a) le contravvenzioni del Testo Unico Ambientale (TUA) o Codice dell’Ambiente

d.lgs. 152/2006, e relative successive modifiche.

b) disposizioni legislative tra il 2010 ed il 2011 che hanno introdotto nuove

contravvenzioni nel c.p. (727 bis e 733 bis), aggiornato il TUA ed esteso la

responsabilità degli enti 231/2001 per alcuni reati ambientali.

c) la novità degli ecodelitti, contenuti nella l. 68/2015 che ha introdotto il nuovo

Titolo VI bis (dei delitti contro l’ambiente) nel c.p., oltre che aver esteso

ulteriormente la responsabilità 231 degli enti, modificato il TUA in alcune parti,

nonché novità procedurali. In realtà, gli ecodelitti, per quanto siano stati propagandati

mediaticamente, palesano notevoli carenze di tipizzazione tanto da vedere minata la

loro ineffettività, rappresenterebbero una figura emblematica di populismo penale.

La criminalità ambientale può essere:

-individuale: il reato del singolo (microcriminalità).

-aziendale: il reato è l’effetto, voluto o meno, di decisioni imprenditoriali volte a

maggiori profitti (mesocriminalità).

-organizzata: il reato è il prodotto di sistemi criminali dediti alla commissione di

illeciti ambientali c.d. ecomafie (macrocriminalità).

La prima ipotesi scarsamente rilevante nella prassi, perché il danno ambientale spesso

non è l’effetto delle condotte del singolo soggetto, privato o piccolo imprenditore

autore di esigue emissioni inquinanti, ma è l’effetto di processi complessi connessi a

grandi imprese talora intrinsecamente inquinanti e alle relative politiche di risparmio

sui costi che creino/aumentino sistematicamente il rischio; oppure effetto di attività

organizzate già illecite. Si può citare a livello individuale la condotta

dell’amministratore pubblico infedele o del tecnico deputato al controllo, se

favoriscono attività pregiudizievoli l’ambiente o si inseriscano nelle trame delle

ecomafie.

I processi complessi citati si collegano a decisioni imprenditoriali assunte da organi

collegiali composti da soggetti apicali che si succedono nel tempo. Tale fenomeno

unitariamente alla necessità di utilizzo di un know-how specifico per l’assunzione

delle decisioni, rendono l’impresa lo scenario ideale per la criminalità ambientale,

vista la difficoltà di individuazione del responsabile disperso nei meandri

dell’organigramma. In quest’ottica, sono le misure preventive di compliance

(231/2001) e quelle riparative (bonifica e ripristino stato dei luoghi) ad elevarsi a

strumenti fondamentali di tutela.

PARTE PRIMA.

Capitolo Primo

1.Dimensione globale della tutela ambientale.

Se il pregiudizio ambientale ha spesso a che fare con processi complessi connessi

all’attività di grandi imprese multinazionali, la tutela non può che essere

sovranazionale.

In virtù del principio fondamentale (grundnorm kelseniana) pacta sunt servanda,

ciascuno Stato deve rispettare una serie di altri principi convenzionali a protezione

dell’ambiente:

-il divieto di inquinamento transfrontaliero

-obblighi di precauzione, prevenzione, correzione di danni ambientali e di

informazione verso altri Stati del pericolo.

-“chi inquina paga”.

-il principio di sviluppo sostenibile.

2.Giurisprudenza CEDU e Ambiente: il riconoscimento del diritto all’ambiente

salubre.

In un’ottica chiaramente antropocentrica, gli ordinamenti internazionali hanno

sempre inquadrato la tutela ambientale nella cornice dei diritti umani (sin dalla

Dichiarazione di Stoccolma ONU del 1972).

Non di meno la Corte EDU, che partendo dall’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto

della vita privata e familiare), e anche dell’art. 2 CEDU in taluni casi (diritto alla

vita), al culmine del lungo percorso della sua giurisprudenza è giunta a parlare di un

diritto al godimento di un ambiente sano e protetto (ambiente salubre).

Il primo caso di condanna legata ad una lesione ambientale fu Lopez-Ostra vs Spagna

(uno stabilimento responsabile di diffondere nell’aria sostanze chimiche inquinanti

tali da causare problemi di salute agli abitanti della zona). I giudici riconobbero il

nesso tra il serio danno ambientale e la possibile lesione di diritti fondamentali

dell’individuo sganciandolo dal danno alla salute. In seguito la Corte rafforzò la

tutela dichiarando l’art. 8 comprimibile solamente in presenza delle superiori

esigenze pubbliche sancite dal comma 2 dello stesso. Rilevante anche il caso Guerra

vs Italia, nel quale si stabilì l’obbligo per gli Stati non solo di adottare misure idonee

a ridurre/eliminare i danni ambientali ma anche di informare gli individui interessati

dei rischi da attività industriali pericolose, dunque il diritto all’informazione

ambientale.

2.1.L’ambiente come bene giuridico nella giurisprudenza CEDU.

La Corte, nel caso Di Sarno vs Italia (2012), per la prima volta delinea l’ambiente

come bene giuridico distinguendolo dai beni oggetto dei diritti della persona. Lo

definisce come sintesi dei fattori che permettono e favoriscono la vita e lo

sviluppo dei viventi.

La Corte rimane pur sempre in ottica antropocentrica, infatti lo definisce come bene

strumentale: la sua lesione deve sostanziarsi alla fine in un effettivo e concreto

pericolo o lesione di salute o benessere.

2.2.Obblighi positivi di protezione.

Oltre a meri obblighi negativi (non interferenza), in parallelo la Corte EDU sviluppa

una serie di obblighi positivi (d’intervento), che garantiscano l’effettivo godimento

del bene.

Nella sentenza Oneryildiz, nella quale si menziona l’obbligo per lo Stato di garantire

una risposta adeguata a tutti gli attentati contro la vita umana (anche che originano da

pregiudizi ambientali), un obbligo quindi ricondotto all’art. 2 CEDU; lo zelo statale

nella risposta viene ritenuto essenziale per mantenere la pubblica fiducia e quindi

assicurare adesione al diritto. Analogamente nella sentenza Brincat riguardante morte

(art. 2) e lesione all’integrità psico-fisica (art. 8) di lavoratori esposti ad amianto lo

Stato è stato sanzionato per non avere adottato misure idonee ad evitare. Infine,

ugualmente, nel gruppo di sentenze sulla vicenda Ilva di Taranto, nelle quali l’Italia è

stata sanzionata per violazione art. 8 CEDU in ragione della persistenza

dell’inquinamento -e quindi della mancata attivazione dello Stato.

3.La Carta di Nizza.

Anche nella Carta dei diritto fondamentali dell’Unione Europa si possono riscontrare

disposizioni presupposto di tutela dell’ambiente:

-art. 7: è l’equivalente europeo dell’art. 8 CEDU (rispetto vita privata e familiare), su

cui si innesta -abbiamo visto- il diritto all’ambiente salubre. Ex art. 52 di Nizza va

espressamente interpretato proprio come l’8 CEDU.

-art. 52: le uniche limitazioni possibili al 7 sono quelle necessarie e di interesse

generale. Previsione meno ampia di quella convenzionale (abbiamo visto derivante da

giurisprudenza CEDU), perché similarmente richiede la necessarietà, ma in più

richiede la generalità dell’interesse nell’Unione, non del singolo Stato.

-art. 37: la tutela dell’ambiente deve essere integrata dal principio di sviluppo

sostenibile.

4.Competenza penale europea.

Premessa di principio: le materie di competenza UE (indicate negli art. 3 e 4 TFUE)

sono regolate dai principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, ex art. 5

TUE. Centrale quello di sussidiarietà, secondo il quale l’Unione interviene soltanto se

gli obiettivi non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri,

né a livello centrale né regionale né locale, ma possono invece a livello europeo.

Detto questo, il diritto comunitario ha esercitato una spiccata influenza su quello

penale statuale, sfociando in una vera propria competenza penale europea. Si

distinguono:

a) competenza penale tipica propria: ex art. 83 c.1 TFUE, il Parlamento europeo ed

il Consiglio UE, su iniziativa della Commissione, secondo la procedura legislativa

ordinaria, con direttive, possono stabilire norme minime su reati e sanzioni in sfere di

criminalità gravi preindividuate (terrorismo, traffico di armi e stupefacenti,

criminalità informatica ed organizzata ecc.); le sfere di criminalità sono ampliabili

(con decisione unanime del Consiglio UE previa approvazione Parlamento UE)

purché abbiano gli stessi caratteri di quelle predeterminate: 1) particolare gravità 2)

transnazionalità che derivi 2a) dalle implicazioni di tali reati o 2b) dal bisogno di

combatterli su base comune. Le direttive non sono self executing, necessario il

recepimento interno, ma se fatta richiesta dallo Stato ex 83 c.3 l’iter si sospende.

b competenza penale tipica impropria o accessoria: ex 83 c.2 TFUE, l’UE può

emanare direttive per ogni settore o ambito di attribuzione proprio. Tale base positiva

unitariamente alla lettura giurisprudenziale sono state il fondamento di una

competenza penale sostanzialmente su ogni attribuzione UE funzionale alla garanzia

dell’obbligo di fedeltà comunitaria (art. 4 TUE). Requisiti sono 1) l’indispensabilità

della norma penale 2) la già intervenuta armonizzazione delle legislazioni (con

Regolamento ad es.). Anche qui opera la possibilità di sospensione 83 c.3.

c) competenza penale atipica: non ha base positiva diretta. È costruita dalla CGUE

sulla base dell’obbligo di fedeltà comunitaria (art. 4 TUE). La Corte di Giustizia

definì un obbligo di risultato in merito alle soluzioni penali statali, monitorate da essa

stessa. In seguito l’obbligo di risultato si è trasformato in obbligo di penalizzazione

con riguardo anche al quid, a cosa punire.

d) procura europea: un cenno alla Procura Europea, istituita nel 2021, la quale

esercita azione penale e opera nei giudizi nazionali in materia di reati che ledono gli

interessi finanziari dell’Unione (ex art. 225 TFUE).

5.Direttiva 99/2008 CE.

Antecedente storico ->

-prima evidenziazione del termine ambiente in ambito UE: con la Comunicazione

della Commissione al Consiglio nel 71, funzionale al Consiglio Europeo di Parigi del

’72 relativo alla necessità di una politica ambientale comune.

-L’Atto Unico Europeo dell’87 che ha introdotto un Titolo “Ambiente”.

-Trattato di Maastrischt ed Amsterdam del ’93 e ’99, Ambiente a pieno titolo tra le

materie UE.

-Direttiva 99/2008 il punto di arrivo della giurisprudenza CGUE.

La Direttiva constata l’insufficienza dei sistemi vigenti nazionali. Allora, (art. 3)

obbliga gli Stati a prevedere come reato una serie di attività: a) scarico di sostanze in

aria, suolo, acqua; b) raccolta, smaltimento, sorveglianza, trasporto, cessione di

rifiuti; c) esercizio di un impianto in cui siano svolte attività pericolose o concernenti

sostanze pericolose o radioattive. Inoltre la Direttiva estende la punibilità a

favoreggiamento ed istigazione.

5.1.Nuova Direttiva Ambientale.

Nel 2024, il Parlamento Europeo, su proposta della Commissione, ha approvato la

nuova Direttiva volta a sostituire quella del 2008. Obbligo di recepimento entro il

Maggio 2026.

Ratio: fronteggiare gli ecocrimes transfrontalieri grazie al superamento delle

difficoltà della precedente.

Prima parte: gli scopi. Seconda parte: ventaglio di fattispecie incriminatrici sul calco

delle precedenti & qualche novità, ma più precise descrittivamente (nei limiti di una

norma penale minima). Infatti, sono usate espressioni indicative del pericolo o del

danno come “se usato su vasta scala”, “significatività del deterioramento”, “danni

rilevanti” o in clausole delimitative della punibilità “quantità trascurabile”. D’altro

canto, si vuole anticipare la tutela alla soglia del pericolo concreto, tenuto conto del

rapporto tra condotta e rischio.

5.2.Recepimento italiano della 99/2008.

Recepita nelle novità legislative del 2010/2011 e nella l. 68/2015 eco-delitti.

Elemento Oggettivo:

fattispecie di danno o pericolo concreto (tradizionalmente le incriminazioni

ambientali erano di pericolo astratto). L’offesa è descritta come: “decesso o lesioni

gravi a persone, o ad aria, suolo, acqua, fauna, flora”. Come si è visto nel paragrafo

precedente, spesso delimitando la misura di danno o pericolo con espressioni quali

“significativo” ecc. La direttiva 99/2008 (e di converso il legislatore italiano) estende

l’incriminazione anche alla forma omissiva delle condotte all’art. 3 prevedendo

espressamente “l’inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi effetti del

comportamento attivo, quindi oggetto altresì di sanzione”. Le condotte art. 3 per

assumere rilevanza penale devono essere dotato del carattere dell’illiceità: è illecito

ciò che viola a) gli atti legislativi (anche non penali) UE b) gli atti legislativi, un

regolamento o decisione amministrativi dello Stato membro in attuazione UE.

Illiceità è una causa di illiceità speciale, perché la qualificazione penale non è data dal

contrasto diretto con la norma ma dal contrasto con norme diverse (appunto atti

legislativi UE o atti legislativi, regolamentari amministrativo, decisioni

amministrative dello Stato).

Elemento psicologico:

Secondo il legislatore UE, il fatto deve essere connotato da intenzionalità o da grave

negligenza. La dottrina ha precisato i termini andando ad escludere che assumino lo

stesso significato di quelli all’art. 43 cp. (altrimenti andrebbero esclusi sia il dolo

eventuale, che imperizia o imprudenza o colpa specifica): è stato affermato che con

intenzionalità o grave negligenza si intende il livello minimo di tutela per l’ambiente,

rafforzabile dagli Stati.

5.3.Norma penale minima europea.

Il livello minimo di tutela predisposto dall’Unione è espressione dei principi di

sussidiarietà e proporzionalità, corollari di quello di necessità, in virtù dei quali viene

penalizzata una condotta in direzione di una ratio ma lasciando facoltà al legislatore

interno di fornire protezione più diretta ed immediata.

5.4Le sanzioni.

Art. 5 della Direttiva 99/2008: le sanzioni cui gli Stati hanno l’obbligo di costruire

devono essere efficaci – proporzionate – dissuasive, la previsione si colloca

nell’humus già delineato dalla CGUE secondo il quale vanno predisposte condizioni

sostanziali e processuali analoghe a quelle riguardanti la violazione del diritto

interno.

6.Altre norme europee sulla responsabilità ambientale.

-Direttiva 35/2004= non mera penalizzazione, ma responsabilità ambientale più

generale, ispirandosi ai principi “chi inquina paga”, di precauzione, di prevenzione, di

correzione alla fonte, recepita in Italia nel T.U.A.

-Direttiva 75/2010= riguardante il controllo delle emissioni industriali-Direttive

rifiuti, modificate da altre nel 2018= accento sul concetto di economia circolare: un

modello di economia ispirato ai cicli naturali, tramite l’utilizzo di materie prime

rinnovabili.

-nel 2024, Proposta di Regolamento sul ripristino della natura, con cui si selezionano

gli strumenti finalizzati al recupero degli ecosistemi entro il 2050.

-Direttiva 50/2008= obblighi di qualità dell’aria, ad oggetto della Sentenza CGUE

2022 con la quale l’Italia è stata condannata per il mancato rispetto dei valori limite

annuali di concentrazione dell’inquinante biossido d’azoto nell’atmosfera.

Capitolo Secondo.

1.L’ambiente bene costituzionale espresso.

La l. cost. 1/2022 ha modificato gli art. 9 c. 3 e 41 c. 2 e 3.

Art. 9 -> aggiunte gli oggetti di tutela de “am

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 120
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 1 Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 120.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale dell'ambiente - Diritto penale d'impresa e reati ecologi Pag. 91
1 su 120
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher superk6 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Cornacchia Luigi.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community