Riassunto Diritto Penale Avanzato/dell’Ambiente
Premessa
Il diritto penale dell’ambiente rappresenta un settore della giustizia ecologica.
Questa può essere vista in chiave antropocentrica o ecocentrica. Nella prima
accezione, si ha una dimensione distributiva (equa allocazione di risorse, benefici,
sanzioni, in senso geometrico) e una dimensione riparativa (impegno a riparare i
danni all’ambiente attraverso bonifica e ripristino), la tutela ha come fine ultimo
l’uomo; nella seconda accezione, la tutela ha come fine ultimo la natura, tutela dei
diritti della natura in quanto tali dagli squilibri determinati dalla pressione antropica
(es. riscaldamento globale).
Il diritto vigente si segnala inadeguato a fronteggiare la triplica emergenza climatica,
atmosferica, e di biodiversità. Sia quello penale (pletorico, di ardua applicazione,
frutto di sedimentazioni scoordinate), sia quello amministrativo -anche
internazionale-, dal quale il primo dipende esplicitamente o implicitamente.
Serve una protezione effettiva, capace di implementare la novella intervenuta nel
2022 degli art. 9 e 41 Cost. e le indicazioni provenienti dalle Direttive eurounitarie (il
cui obiettivo è la sostenibilità). In quest’ottica anche la riflessione internazionale
intorno all’introduzione di un nuovo core crime di competenza della Corte Penale
Internazionale, l’ecocidio (accanto ai già presenti: 1) crimini di guerra; 2) crimini
contro l’umanità; 3) genocidio 4) aggressione internazionale). Attualmente lo Statuto
della Corte contempla attacchi all’ambiente solo nel caso dei crimini di guerra 1), ma
vi sono segnali d’apertura: nel 2016 un paper ha previsto che il Procuratore
nell’esercizio della sua discrezionalità desse priorità all’investigazione di crimini che
trasversalmente toccassero il tema es. accaparramento di terre, sfruttamento illecito di
risorse naturali. Il documento ha natura programmatica, non certo precettiva.
In Italia, la disciplina penale vigente a tutela dell’ambiente si divide in 3 momenti:
a) le contravvenzioni del Testo Unico Ambientale (TUA) o Codice dell’Ambiente
d.lgs. 152/2006, e relative successive modifiche.
b) disposizioni legislative tra il 2010 ed il 2011 che hanno introdotto nuove
contravvenzioni nel c.p. (727 bis e 733 bis), aggiornato il TUA ed esteso la
responsabilità degli enti 231/2001 per alcuni reati ambientali.
c) la novità degli ecodelitti, contenuti nella l. 68/2015 che ha introdotto il nuovo
Titolo VI bis (dei delitti contro l’ambiente) nel c.p., oltre che aver esteso
ulteriormente la responsabilità 231 degli enti, modificato il TUA in alcune parti,
nonché novità procedurali. In realtà, gli ecodelitti, per quanto siano stati propagandati
mediaticamente, palesano notevoli carenze di tipizzazione tanto da vedere minata la
loro ineffettività, rappresenterebbero una figura emblematica di populismo penale.
La criminalità ambientale può essere:
-individuale: il reato del singolo (microcriminalità).
-aziendale: il reato è l’effetto, voluto o meno, di decisioni imprenditoriali volte a
maggiori profitti (mesocriminalità).
-organizzata: il reato è il prodotto di sistemi criminali dediti alla commissione di
illeciti ambientali c.d. ecomafie (macrocriminalità).
La prima ipotesi scarsamente rilevante nella prassi, perché il danno ambientale spesso
non è l’effetto delle condotte del singolo soggetto, privato o piccolo imprenditore
autore di esigue emissioni inquinanti, ma è l’effetto di processi complessi connessi a
grandi imprese talora intrinsecamente inquinanti e alle relative politiche di risparmio
sui costi che creino/aumentino sistematicamente il rischio; oppure effetto di attività
organizzate già illecite. Si può citare a livello individuale la condotta
dell’amministratore pubblico infedele o del tecnico deputato al controllo, se
favoriscono attività pregiudizievoli l’ambiente o si inseriscano nelle trame delle
ecomafie.
I processi complessi citati si collegano a decisioni imprenditoriali assunte da organi
collegiali composti da soggetti apicali che si succedono nel tempo. Tale fenomeno
unitariamente alla necessità di utilizzo di un know-how specifico per l’assunzione
delle decisioni, rendono l’impresa lo scenario ideale per la criminalità ambientale,
vista la difficoltà di individuazione del responsabile disperso nei meandri
dell’organigramma. In quest’ottica, sono le misure preventive di compliance
(231/2001) e quelle riparative (bonifica e ripristino stato dei luoghi) ad elevarsi a
strumenti fondamentali di tutela.
PARTE PRIMA.
Capitolo Primo
1.Dimensione globale della tutela ambientale.
Se il pregiudizio ambientale ha spesso a che fare con processi complessi connessi
all’attività di grandi imprese multinazionali, la tutela non può che essere
sovranazionale.
In virtù del principio fondamentale (grundnorm kelseniana) pacta sunt servanda,
ciascuno Stato deve rispettare una serie di altri principi convenzionali a protezione
dell’ambiente:
-il divieto di inquinamento transfrontaliero
-obblighi di precauzione, prevenzione, correzione di danni ambientali e di
informazione verso altri Stati del pericolo.
-“chi inquina paga”.
-il principio di sviluppo sostenibile.
2.Giurisprudenza CEDU e Ambiente: il riconoscimento del diritto all’ambiente
salubre.
In un’ottica chiaramente antropocentrica, gli ordinamenti internazionali hanno
sempre inquadrato la tutela ambientale nella cornice dei diritti umani (sin dalla
Dichiarazione di Stoccolma ONU del 1972).
Non di meno la Corte EDU, che partendo dall’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto
della vita privata e familiare), e anche dell’art. 2 CEDU in taluni casi (diritto alla
vita), al culmine del lungo percorso della sua giurisprudenza è giunta a parlare di un
diritto al godimento di un ambiente sano e protetto (ambiente salubre).
Il primo caso di condanna legata ad una lesione ambientale fu Lopez-Ostra vs Spagna
(uno stabilimento responsabile di diffondere nell’aria sostanze chimiche inquinanti
tali da causare problemi di salute agli abitanti della zona). I giudici riconobbero il
nesso tra il serio danno ambientale e la possibile lesione di diritti fondamentali
dell’individuo sganciandolo dal danno alla salute. In seguito la Corte rafforzò la
tutela dichiarando l’art. 8 comprimibile solamente in presenza delle superiori
esigenze pubbliche sancite dal comma 2 dello stesso. Rilevante anche il caso Guerra
vs Italia, nel quale si stabilì l’obbligo per gli Stati non solo di adottare misure idonee
a ridurre/eliminare i danni ambientali ma anche di informare gli individui interessati
dei rischi da attività industriali pericolose, dunque il diritto all’informazione
ambientale.
2.1.L’ambiente come bene giuridico nella giurisprudenza CEDU.
La Corte, nel caso Di Sarno vs Italia (2012), per la prima volta delinea l’ambiente
come bene giuridico distinguendolo dai beni oggetto dei diritti della persona. Lo
definisce come sintesi dei fattori che permettono e favoriscono la vita e lo
sviluppo dei viventi.
La Corte rimane pur sempre in ottica antropocentrica, infatti lo definisce come bene
strumentale: la sua lesione deve sostanziarsi alla fine in un effettivo e concreto
pericolo o lesione di salute o benessere.
2.2.Obblighi positivi di protezione.
Oltre a meri obblighi negativi (non interferenza), in parallelo la Corte EDU sviluppa
una serie di obblighi positivi (d’intervento), che garantiscano l’effettivo godimento
del bene.
Nella sentenza Oneryildiz, nella quale si menziona l’obbligo per lo Stato di garantire
una risposta adeguata a tutti gli attentati contro la vita umana (anche che originano da
pregiudizi ambientali), un obbligo quindi ricondotto all’art. 2 CEDU; lo zelo statale
nella risposta viene ritenuto essenziale per mantenere la pubblica fiducia e quindi
assicurare adesione al diritto. Analogamente nella sentenza Brincat riguardante morte
(art. 2) e lesione all’integrità psico-fisica (art. 8) di lavoratori esposti ad amianto lo
Stato è stato sanzionato per non avere adottato misure idonee ad evitare. Infine,
ugualmente, nel gruppo di sentenze sulla vicenda Ilva di Taranto, nelle quali l’Italia è
stata sanzionata per violazione art. 8 CEDU in ragione della persistenza
dell’inquinamento -e quindi della mancata attivazione dello Stato.
3.La Carta di Nizza.
Anche nella Carta dei diritto fondamentali dell’Unione Europa si possono riscontrare
disposizioni presupposto di tutela dell’ambiente:
-art. 7: è l’equivalente europeo dell’art. 8 CEDU (rispetto vita privata e familiare), su
cui si innesta -abbiamo visto- il diritto all’ambiente salubre. Ex art. 52 di Nizza va
espressamente interpretato proprio come l’8 CEDU.
-art. 52: le uniche limitazioni possibili al 7 sono quelle necessarie e di interesse
generale. Previsione meno ampia di quella convenzionale (abbiamo visto derivante da
giurisprudenza CEDU), perché similarmente richiede la necessarietà, ma in più
richiede la generalità dell’interesse nell’Unione, non del singolo Stato.
-art. 37: la tutela dell’ambiente deve essere integrata dal principio di sviluppo
sostenibile.
4.Competenza penale europea.
Premessa di principio: le materie di competenza UE (indicate negli art. 3 e 4 TFUE)
sono regolate dai principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, ex art. 5
TUE. Centrale quello di sussidiarietà, secondo il quale l’Unione interviene soltanto se
gli obiettivi non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri,
né a livello centrale né regionale né locale, ma possono invece a livello europeo.
Detto questo, il diritto comunitario ha esercitato una spiccata influenza su quello
penale statuale, sfociando in una vera propria competenza penale europea. Si
distinguono:
a) competenza penale tipica propria: ex art. 83 c.1 TFUE, il Parlamento europeo ed
il Consiglio UE, su iniziativa della Commissione, secondo la procedura legislativa
ordinaria, con direttive, possono stabilire norme minime su reati e sanzioni in sfere di
criminalità gravi preindividuate (terrorismo, traffico di armi e stupefacenti,
criminalità informatica ed organizzata ecc.); le sfere di criminalità sono ampliabili
(con decisione unanime del Consiglio UE previa approvazione Parlamento UE)
purché abbiano gli stessi caratteri di quelle predeterminate: 1) particolare gravità 2)
transnazionalità che derivi 2a) dalle implicazioni di tali reati o 2b) dal bisogno di
combatterli su base comune. Le direttive non sono self executing, necessario il
recepimento interno, ma se fatta richiesta dallo Stato ex 83 c.3 l’iter si sospende.
b competenza penale tipica impropria o accessoria: ex 83 c.2 TFUE, l’UE può
emanare direttive per ogni settore o ambito di attribuzione proprio. Tale base positiva
unitariamente alla lettura giurisprudenziale sono state il fondamento di una
competenza penale sostanzialmente su ogni attribuzione UE funzionale alla garanzia
dell’obbligo di fedeltà comunitaria (art. 4 TUE). Requisiti sono 1) l’indispensabilità
della norma penale 2) la già intervenuta armonizzazione delle legislazioni (con
Regolamento ad es.). Anche qui opera la possibilità di sospensione 83 c.3.
c) competenza penale atipica: non ha base positiva diretta. È costruita dalla CGUE
sulla base dell’obbligo di fedeltà comunitaria (art. 4 TUE). La Corte di Giustizia
definì un obbligo di risultato in merito alle soluzioni penali statali, monitorate da essa
stessa. In seguito l’obbligo di risultato si è trasformato in obbligo di penalizzazione
con riguardo anche al quid, a cosa punire.
d) procura europea: un cenno alla Procura Europea, istituita nel 2021, la quale
esercita azione penale e opera nei giudizi nazionali in materia di reati che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione (ex art. 225 TFUE).
5.Direttiva 99/2008 CE.
Antecedente storico ->
-prima evidenziazione del termine ambiente in ambito UE: con la Comunicazione
della Commissione al Consiglio nel 71, funzionale al Consiglio Europeo di Parigi del
’72 relativo alla necessità di una politica ambientale comune.
-L’Atto Unico Europeo dell’87 che ha introdotto un Titolo “Ambiente”.
-Trattato di Maastrischt ed Amsterdam del ’93 e ’99, Ambiente a pieno titolo tra le
materie UE.
-Direttiva 99/2008 il punto di arrivo della giurisprudenza CGUE.
La Direttiva constata l’insufficienza dei sistemi vigenti nazionali. Allora, (art. 3)
obbliga gli Stati a prevedere come reato una serie di attività: a) scarico di sostanze in
aria, suolo, acqua; b) raccolta, smaltimento, sorveglianza, trasporto, cessione di
rifiuti; c) esercizio di un impianto in cui siano svolte attività pericolose o concernenti
sostanze pericolose o radioattive. Inoltre la Direttiva estende la punibilità a
favoreggiamento ed istigazione.
5.1.Nuova Direttiva Ambientale.
Nel 2024, il Parlamento Europeo, su proposta della Commissione, ha approvato la
nuova Direttiva volta a sostituire quella del 2008. Obbligo di recepimento entro il
Maggio 2026.
Ratio: fronteggiare gli ecocrimes transfrontalieri grazie al superamento delle
difficoltà della precedente.
Prima parte: gli scopi. Seconda parte: ventaglio di fattispecie incriminatrici sul calco
delle precedenti & qualche novità, ma più precise descrittivamente (nei limiti di una
norma penale minima). Infatti, sono usate espressioni indicative del pericolo o del
danno come “se usato su vasta scala”, “significatività del deterioramento”, “danni
rilevanti” o in clausole delimitative della punibilità “quantità trascurabile”. D’altro
canto, si vuole anticipare la tutela alla soglia del pericolo concreto, tenuto conto del
rapporto tra condotta e rischio.
5.2.Recepimento italiano della 99/2008.
Recepita nelle novità legislative del 2010/2011 e nella l. 68/2015 eco-delitti.
Elemento Oggettivo:
fattispecie di danno o pericolo concreto (tradizionalmente le incriminazioni
ambientali erano di pericolo astratto). L’offesa è descritta come: “decesso o lesioni
gravi a persone, o ad aria, suolo, acqua, fauna, flora”. Come si è visto nel paragrafo
precedente, spesso delimitando la misura di danno o pericolo con espressioni quali
“significativo” ecc. La direttiva 99/2008 (e di converso il legislatore italiano) estende
l’incriminazione anche alla forma omissiva delle condotte all’art. 3 prevedendo
espressamente “l’inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi effetti del
comportamento attivo, quindi oggetto altresì di sanzione”. Le condotte art. 3 per
assumere rilevanza penale devono essere dotato del carattere dell’illiceità: è illecito
ciò che viola a) gli atti legislativi (anche non penali) UE b) gli atti legislativi, un
regolamento o decisione amministrativi dello Stato membro in attuazione UE.
Illiceità è una causa di illiceità speciale, perché la qualificazione penale non è data dal
contrasto diretto con la norma ma dal contrasto con norme diverse (appunto atti
legislativi UE o atti legislativi, regolamentari amministrativo, decisioni
amministrative dello Stato).
Elemento psicologico:
Secondo il legislatore UE, il fatto deve essere connotato da intenzionalità o da grave
negligenza. La dottrina ha precisato i termini andando ad escludere che assumino lo
stesso significato di quelli all’art. 43 cp. (altrimenti andrebbero esclusi sia il dolo
eventuale, che imperizia o imprudenza o colpa specifica): è stato affermato che con
intenzionalità o grave negligenza si intende il livello minimo di tutela per l’ambiente,
rafforzabile dagli Stati.
5.3.Norma penale minima europea.
Il livello minimo di tutela predisposto dall’Unione è espressione dei principi di
sussidiarietà e proporzionalità, corollari di quello di necessità, in virtù dei quali viene
penalizzata una condotta in direzione di una ratio ma lasciando facoltà al legislatore
interno di fornire protezione più diretta ed immediata.
5.4Le sanzioni.
Art. 5 della Direttiva 99/2008: le sanzioni cui gli Stati hanno l’obbligo di costruire
devono essere efficaci – proporzionate – dissuasive, la previsione si colloca
nell’humus già delineato dalla CGUE secondo il quale vanno predisposte condizioni
sostanziali e processuali analoghe a quelle riguardanti la violazione del diritto
interno.
6.Altre norme europee sulla responsabilità ambientale.
-Direttiva 35/2004= non mera penalizzazione, ma responsabilità ambientale più
generale, ispirandosi ai principi “chi inquina paga”, di precauzione, di prevenzione, di
correzione alla fonte, recepita in Italia nel T.U.A.
-Direttiva 75/2010= riguardante il controllo delle emissioni industriali-Direttive
rifiuti, modificate da altre nel 2018= accento sul concetto di economia circolare: un
modello di economia ispirato ai cicli naturali, tramite l’utilizzo di materie prime
rinnovabili.
-nel 2024, Proposta di Regolamento sul ripristino della natura, con cui si selezionano
gli strumenti finalizzati al recupero degli ecosistemi entro il 2050.
-Direttiva 50/2008= obblighi di qualità dell’aria, ad oggetto della Sentenza CGUE
2022 con la quale l’Italia è stata condannata per il mancato rispetto dei valori limite
annuali di concentrazione dell’inquinante biossido d’azoto nell’atmosfera.
Capitolo Secondo.
1.L’ambiente bene costituzionale espresso.
La l. cost. 1/2022 ha modificato gli art. 9 c. 3 e 41 c. 2 e 3.
Art. 9 -> aggiunte gli oggetti di tutela de “am
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