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DIRITTO PENALE

FREQUENTANTI: 66 ore (status frequentante vale fino a luglio)

AGEVOLAZIONI: preappello gennaio e poi da gennaio fino a sessione estiva

VOLUMI: 3

FREQUENTANTI GENNAIO:

Volume 1 parte I: capitolo 2 (fonti)

 Volume 1 part II: capitolo 2 (fatto tipico), capitolo 3 solo paragrafi 2-4-6,

 capitolo 4 (la colpevolezza), capitolo 6

Volume 2: capitolo 1, capitolo 3 solo paragrafi 1-2-3-4-5, capitolo 4

 paragrafi 1 e 2

DA GENNAIO A LUGLIO: in più

Volume 1 parte I: capitolo 5, 6

 Volume 1 parte II: capitolo 3 intero

 Volume 2: capitolo 7

NON FREQUENTANTI:

Volume 1 parte I: capitoli 2, 4, 5, 6

 Volume 1 parte II: intero

 Volume 2: 1, 3, 4, 5, 7, 8

ESAME: 3 domande. Prima domanda generalissima (dolo, colpa, colpevolezza,

reato missiva, antigiuridicità, concorso di personal, principio di legalità,

concorso tentato). Poi domanda di rifinitura, domanda secca per vedere

reattività. Terza domanda media (Caso).

Ogni risposta deve essere sufficiente, porto codice.

INTRODUZIONE CONCETTUALE

ESTERO-RESTRIZIONE: ambito diritto tributario = quando una società con sede

all'estero ha in realtà consiglio di amministrazione in Italia e quindi dovrebbe

adempiere secondo le regole tributarie italiane.

REATI TRIBUTARI: minimo 4 anni

RICICLAGGIO TRANSNAZIONALE: Riciclaggio -> profitti illeciti che vengono

mascherati come leciti, si tratta di un camuffamento. Se io vendo tonnellate di

oreficeria in nero e chi la compra e fonda per fare lingotti -> molto usati dalla

criminalità perché poco volume d'oro = molti soldi.

DIRITTO PENALE = libertà della persona

DIRITTO CIVILE = Soldi

Diritto penale è violenza pubblica legittima: intenzionalmente affligge male a

qualcuno e a rendere possibile questo è la corretta applicazione delle norme. Il

diritto penale legittima il potere, ma non uno qualsiasi, ma il potere di usare le

armi. Uso della forza è monopolio del diritto penale perché solo lo stato può

usare le armi in modo legittimo. C'è una sola eccezione che ci pone fuori dal

legittima difesa.

sistema di giuridicità:

Se il diritto penale non viene applicato seguendo le sue regole (e quindi non è

legittimo), va a realizzare proprio le cose che vorrebbe evitare.

DEFINIZIONI DIRITTO PENALE: Nel diritto penale si entra in un conflitto tra

autorità e libertà. Il giudizio penale è l’unico orale. Il diritto penale è il diritto

della patologia. Diritto penale come garanzia della vittima/come garanzia

dell’autore del reato.

IL POTERE DI ACCUSA: Il potere di accusa ha una caratteristica universale: è

PERFORMATIVO. L’accusa penale è performativa, nel momento in cui si lancia

c’è, vera o falsa che sia.

Il PM prende gli indizi di prova a sostegno dell’imputazione o dell’accusa. Cosa

vuol dire “prende”? Tutto e niente.

COME SI FA AD ESSERE CONVINCENTI? Bisogna esse presenti e convinti di

quello che di sta dicendo.

DIRITTO PENALE E RELIGIONE: Controllo sul tempo e stabilizzazione aspettative

è la funzione principale della religione. la religione ha sempre dato norme

stabilizzando le aspettative.

Il diritto penale a un certo punto della storia sostituisce la religione. il diritto

penale i fatti da una serie di regole penali allo scopo di controllare i nostri

comportamenti. Lo scopo è quello di controllare il futuro con la stabilizzazione

di aspettative con minaccia di pena e sanzioni.

LA SOCIETA’ PRIMITIVA: Nella società primitiva lo scopo/meccanismo sociale

della tensione verso l’infinito e la religiosità è che “c’è qualcuno più grande di

noi che ci dice cosa è buono e no. C’è qualcosa che farà giustizia prima o dopo

e questo contiene i comportamenti”. Lo scopo principale qui è quello di provare

a sterilizzare la più grande ipotesi/faccenda che possa accadere in una società

vendetta fino a quando non ci distruggiamo.

 Il sistema giudiziario sostituisce la religione con il diritto penale

Nel sistema la vittima non può e non deve reagire. Deve reagire lo Stato con

l’azione delle procure della repubblica. Sono le uniche ad avere le armi da

fuoco che permettono di mettere in pratica le pene.

Nel momento in cui abbiamo tolto la possibilità di togliere criteri per

permettere la cosiddetta “vendetta” e abbiamo dato a un’autorità il potere di

società civilizzata.

combattere e fare giustizia siamo diventati

DIFFERENZA TRA DIRITTO PENALE E LE ALTRE BRANCHE DEL DIRITTO

(civile/amministrativo):

È l’unico ad avere un processo integralmente orale (si parla, si confessa, si

 accusa, ci sono prove).

DIRITTO CIVILE: anche nell’illecito aquiliano pur citando “commesso con

 dolo o colpa” non gli interessa se è dolo o colpa, la responsabilità infatti è

oggettiva. Qui basta il nesso di causalità. Che sia dolo o colpa il risarcimento

non cambia, qui serve il rispristino della situazione economica,

indipendentemente dal fatto che sia dolo o colpa.

DIRITTO AMMINISTRATIVO: Lo stesso vale per il diritto amministrativo

si interessa solo della colpa, ma la presume nell’illecito.

esso

DIRITTO PENALE: da quel fatto può andare nel pericolo tutta la comunità,

la generalità, non solo la vittima. A volte la vittima non è neanche parte

perché prevale l’interesse generale.

ASPETTO FORMALE: il diritto penale ha sanzione che ha solo lui

 ERGASTOLO, RECLUSIONE, ARRESTO, MULTA O AMMENDA. Formalmente è

questo che rende di un illecito un illecito penale. Quindi la differenza è che

diritto penale ha sue sanzioni specifiche.

REATO:

Delitto: punito con reclusione, multa

 Contravvenzioni: reati puniti con arresto e ammenda.

ASPETTO SOSTANZIALE: riguarda le modalità con cui un bene viene leso.

 COLPEVOLEZZA, INSIEME DI

La cosa che caratterizza il diritto penale è la

CAPACITÀ DI INTENDERE O VOLERE, DOLO, COLPA, CONOSCIBILITÀ

DELL’ILLECITO PENALE E ASSENZA DI CAUSE SCUSABILI .

Il vero reato è quello che si occupa die reati dolosi. L’interesse è qui che

diventa generale (lo stato decidete che l’interesse leso riguarda tutta la

comunità): nasce dalla combinazione di bene giuridico fondamentale con

copertura costituzionale con delle modalità di condotta. La lesione del bene

deve essere particolare del diritto penale: la lesione è avvenuta in maniera

pericolosa, lesiva del patto sociale (viene scossa la comunità, ci togliamo la

libertà personale l’uno con l’altro).

Dato che ci deve essere natura colpevole allora le fattispecie sono tipizzate.

3 ELEMENTI SOGGETTIVI:

Dolo

 Colpa

 Preterintenzione io voglio qualcosa di più piccolo di quello che ho

 

realizzato, voglio ferire, ma la mia aggressione ha ucciso. Ci sono 2 forme

di delitti preterintenzionali specifici.

IMPUTAZIONE: Possibilità di accusare qualcuno di elementi di fatto. È l’accusa.

Giudizio di responsabilità.

IMPUTABILITA’: capacità di intendere e di volere.

imputabilità + dolo.

COLPEVOLEZZA: Fatto doloso di un soggetto imputabile è

il fatto più penale di tutti. Soggetto capace di intendere e di volere che compie

qualcosa con volontà.

SANZIONI PENALI: sono le cosiddette pene. Esse incidono sulle libertà

fondamentali. Lo scopo è proprio quello di punire. Tra le sanzioni c’è anche il

danno punitivo. Qual è lo scopo delle sanzioni penali?

DANNO PUNITIVO: danno che aggiunge al risarcimento del danno un

danno per punire. È un risarcimento extra. È di matrice americana.

NB: Lo stato ha il monopolio della sicurezza pubblica. Lui viene sollecitato

da strumenti quali denuncia/querela. Non serve sollecitare lo stato quando

l’evento è noto (viene ucciso qualcuno, arriva l’ambulanza, carabinieri...). ci

sono reati perseguiti solo se si sporge querela (es: diffamazione, è un mio

interesse) e altri sono perseguibili d’ufficio (es: ordine pubblico, vita, la

denuncia qui serve a segnalare il fatto e vedere poi se c’è o meno il reato).

A COSA SERVE IL DIRITTO PENALE:

FUNZIONE DEL DIRITTO PENALE:

il diritto penale non esiste per punire.

 Un punto chiave del diritto penale è la prevenzione.

 Per evitare la cosiddetta “vendetta” da parte della vittima (effetto della

 pena).

Il diritto penale attraverso la punizione esiste per fare qualcosa...

FUNZIONE DELLA PENA/PERCHE’ NOI POSSIAMO INFLIGGERE UNA SOFFERENZA

A QUALCUNO INTENZIONALMENTE RITENENDO CHE L’INFLIZIONE INTEZIONALE

CONCORRA AL BENE PUBBLICO: perché puniamo? Perché esiste il diritto

penale? Non esiste per punire, lo scopo è un altro.

LA PENA DEVE ESSERE UTILE? Stiamo facendo male intenzionalmente a una

persona. Se è utile dobbiamo capire in che termini è utile, ma se non è utile? Si

infligge il male a una persona dicendo che questo è il bene per la collettività.

Legge del taglione: si voleva evitare che la vendetta sia sproporzionata

 rispetto all’offesa. La legge del taglione era legge che spiegava “se hai fatto

x puoi fare y”. Era una legge di giustizia e proporzione.

La pena è giusta se c’è il male. La pena è giusta di per sé perché è stato

 commesso un reato.

Lo stato vuole riaffermare la sua autorità, “ti punisco perché hai violato una

 norma fatta da me” (pensiero simile a quello di Hegel). Pena come reazione

dello stato per dire “ti punisco perché non potere fare tutti così”. Crimine

pena. non vede all’utilità della pena. C’è il reato allora c’è la pena.

FUNZIONE DETERRENTE: Io mi rivolgo alla società intera, la pena parla agli

 altri, a tutti tranne che a me strumentalizzazione della persona, devo

punire Tizio purché gli altri sappiano cosa fare e cosa non fare. È funzione

generale e negativa. È negativa perché indico un comportamento da non

tenere.

FUNZIONE GENERAL PREVENTIVA: funzione negativa, perché impedisco di

 compiere un reato, non bisogna fare qualcosa di cattivo, ma è anche

speciale perché si rivolge solo a lui.

La pena ha sempre funzione preventiva.

FUNZIONE RIEDUCATIVA: se io capisco che quella cosa è punita perché è

 male e non è male perché è punita, se capisco il valore di fondo. È una

funzione generale, preventiva e positiva. Generale perché la pena serve

ad educare tutti gli altri tranne che lui, “avete visto cosa succede, vi chiedo

di imparare cosa è il bene e cosa è il male, non vi sto chiedendo di non

farlo”, si spinge a fare qualcosa di buono. È preventiva perché si vuole che

vengano adottati alcuni comportamenti e non altri. Positiva perché si dice

che questi sono i valori della nostra società da seguire.

FUNZIONE PUNITIVA

 FUNZIONE RETRBUTIVA: io ti devo punire perché tu mi hai fatto male. Tu mi

 fai male allora io devo farti male. QUIDNI:

TIPOLOGIE DI PENE/FUNZIONI DELLA PENA:

PENA UTILE: previene. La pena è utile per prevenire i reati. La pena utile ha

 funzione general preventiva (pena da messaggio a tutta la società). Pena

che viene inflitta perché previene ulteriori reati. Ci sono 4 articolazioni:

General preventiva positiva: educazione di tutti. Punendo tizio informo

 altri dei valori sui quali si fonda la nostra società.

General preventiva negativa: deterrenza di tutti. Permette che consociati

 si trattengano dal commetterlo vendendo la pena inflitta a chi l’ha

commessa

Special preventiva: si rivolge al singolo autore del reato

 Positiva: rieducazione. Risocializzazione del reo, sarebbe la

o cosiddetta risocializzazione/rieducazione. Art 27 terzo comma parla

della funzione rieducativa della pena, unica pena

costituzionalizzata. La pena vuole rieducare, è la reazione

dell’ordinamento alla commissione del reato.

Negativa: con l’applicazione della pena neutralizzo. Capacità di

o commettere reato dall’autore del reato viene meno (lo metto in

carcere), neutralizzazione (totale o parziale).

PENA GIUSTA: retribuisce male con male. Esiste solo perché c’è stato un

 torto, un male causato, bisogna agire con altro male, altrimenti non sarebbe

società giusta. Funzione retributiva.

PENA NECESSARIA: pena da applicare quando di viola l’ordinamento

 giuridico. Serve per mantenere l’ordine pubblico.

DESTINATARI DELLE PENE: Queste pene riguardano solo soggetti maturi e sani

di menti, soggetti immaturi o con malattia di mente non possono essere puniti.

La loro sanzione penale non è la pena, ma la misura di sicurezza essere

può

detentiva ma non la reclusione (per esempio ex ospedali psichiatrici, centri di

riabilitazioni dei minori delinquenti che hanno meno di 14 anni). Queste misure

di sicurezza hanno come obiettivo la cura del malato e in caso di minore la

Possibile domanda d’esame.

protezione del minore fino alla maggiore età.

FUNZIONE DELLA PENA NELLA PRATICA : pensiero del prof.

Per il prof la pena non serve a niente, non ha una funzione. Quindi

neutralizzazione non c’è (perché non può funzionare, come faccio realmente a

neutralizzare qualcuno?), funzione generale preventiva negativa e positiva

neanche funzionano. Rimane la risocializzazione/rieducazione detenuti

i

maggiorenni entrano in carcere e poi escono, quando loro escono sono più

professionali, più incavolati di prima, hanno più contatti criminali e vengono

accettati meno di prima in quanto ex detenuti.

Inoltre, il carcere è un luogo in cui si possono subire violenze, qualcuno si

risocializza ma questo nonostante la pena, non grazie alla pena. La pena non è

la causa della loro risocializzazione.

Il professore vorrebbe che le carceri fossero diverse, ci vorrebbe più personale,

più psichiatrici, psicologi. Quindi la pena, con il sistema di pene attuale e con le

carceri come le abbiamo ora, non serve a nulla.

Rimane la funzione retribuzione che sia giusto punire perché siamo

riteniamo

“cattivi”.

PERO’: secondo qualcuno se la pena non è utile non ci può essere un diritto

penale. Infatti, non c’è società che possa fare a meno della punizione, per

questo c’è la pena.

DIRITTO PENALE E DIGNITA’ UMANA: Il diritto penale ha a che avere con la

dignità umana, il diritto penale tutela la dignità umana. Il penalista deve tenere

sempre in considerazione la persona umana.

PERCHE’ CI OCCUPIAMO COSI’ TANTO DEI DETENUTI? Quando una persona

viene incarcerata li viene tolta la sua libertà, cosa estrema. Di conseguenza noi

siamo tenuti a garantire a lui psicologo, elicottero in caso di malessere... Lui sta

già scontando la sua pena.

Noi abbiamo costruito società che toglie libertà alle persone e quindi non

possiamo non occuparci di loro. Inoltre, il nostro sistema è rieducativo, quindi

dobbiamo necessariamente occuparci di loro. Queste persone si consegnano al

Noi esercitiamo la custodia delle

sistema, quindi siamo responsabili di loro.

persone detenute . Non ci dobbiamo/possiamo occupare delle persone libere.

Il diritto penale serve a mantenere la

QUINDI A COSA SERVE IL TUTTO?

pace . Il diritto penale serve a garantire la pace sociale intesa come assenza

della guerra, battaglia fisica con armi uno contro l’altro. Senza il diritto penale

ci sarebbe reazione a catena di vendette e la società si autodistruggerebbe. In

qualche modo il sistema, il fatto che la vittima non può reagire da sola, la

presenza di avvocati per difendere... quindi il sistema in qualche modo riesce a

mantenere la società “a bada”. Tutto il sistema deve proteggere l’identità

umana, qualsiasi reato vuole ledere la dignità umana. Il sistema penale serve a

tutelare identità delle persone coinvolte nel reato: se io impedisco alla vittima

di farsi giustizia alla persona, perché sistema si sostituisce alla vittima, mi

permettono di rimanere vittima. Quindi conservo identità di persona umana

vittimizzata sofferente.

PROCESSO DI NORIMBERGA: è il più grande processo della storia di tutta

l’umanità perché il quel momento abbiamo trasformato dei “mostri” in essere

umani dato a loro dei diritti. Quando abbiamo dato a loro diritti li

abbiamo

abbiamo ritrasformati in persone umane. In questo processo dato che le vittime

non si sono dovute fare giustizia da sole hanno conservato l’identità di persona

umana, vittima.

Per il prof il diritto penale serve a proteggere la persona umana.

Il difensore, di conseguenza, è la cosa più importante che ci sia. Quando

difendo una persona umana consolido i diritti del difeso. Il diritto penale

gestisce conflitti. Nel processo c’è una sorta di teatralità (toga

camuffamento).

PERSONA: deriva dal greco personam che nel teatro viene usata

maschera

per amplificare la voce e farla arrivare in fondo. Nel diritto penale non bisogna

mai perdere di vista la persona.

FASCINAZIONE DEL CRIMINE: il reato ha il suo fascino.

DIRITTO PENALE E CRIMINOLOGIA: Il diritto penale soggettivizzato è pericoloso.

Al giudice interessano i fatti. Al criminologo invece non interessa la norma ma

la persona, lui guarda dentro, guarda la persona del reo e questo comporta 2

rischi:

Rischio di giustificare qualunque co

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lamis123. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Alagna Rocco.
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