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ORDINE GIUDIZIARIO

Allora magistratura, potere giudiziario, uno dei tre classici poteri dello Stato. Abbiamo visto che mentre la Funzione legislativa è quella funzione che produce norme generali e astratte, tanto la funzione amministrativa quanto la funzione giurisdizionale applicano queste norme generali e astratte a casi concreti, però mentre la funzione amministrativa è applicazione della norma generale e astratta casi concreti per tutelare l'interesse generale nelle varie materie in cui la pubblica amministrazione interviene, la funzione giurisdizionale è applicazione della norma generale e astratta al caso concreto per accertare la responsabilità giuridica di un determinato soggetto o per dirimere una controversia, quindi risolvere una lite tra due contendenti.

Ad esempio nella giurisdizione penale abbiamo un persona nella veste di imputato al quale l'accusa contesta di aver commesso un reato e quindi il giudice competente dovrà

verificare se l'imputato sia colpevole o no del reato che gli viene contestato e in questo esercita la propria funzione giurisdizionale al caso concreto. C'è la norma sulla rapina generale astratta, il caso della vita che viene portato a conoscenza del giudice e il giudice deve verificare se quel caso della vita che ha visto protagonista in negativo quell'imputato soddisfi tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato rapina. Oppure in un processo civile abbiamo due parti: attore e convenuto. L'attore è colui che ha presentato la domanda in giudizio e quindi, ad esempio, chiede il risarcimento del danno oppure il pagamento della somma pattuita. Il convenuto invece è la controparte, quella che viene citata in giudizio perché si ritiene abbia cagionato un danno oppure non abbia restituito la somma che aveva ricevuto in prestito con gli interessi secondo quanto previsto da un contratto di mutuo. Quindi il giudice dovrà decidere se haragionel'attore o se ha ragione Il convenuto.Poi ci sono i processi amministrativi che vedono contrapposti un ricorrente o resistente, normalmente ilricorrente è un privato che ritiene di aver subito un torto dalla pubblica amministrazione che viene citata ingiudizio davanti al TAR, tribunale amministrativo regionale, nella veste appunto di resistente. Allora qui ilgiudice dovrà decidere se annullare oppure no il provvedimento impugnato dal ricorrente.E poi ci sono altre forme di giurisdizione quella tributaria quando è in gioco mancato pagamento diun'imposta oppure una cartella esattoriale che il contribuente ritiene illegittima e poi abbiamo lagiurisdizione militare, la giurisdizione minorile, la giurisdizione contabile, quella in materia di pensioni e cosìvia.Quindi la funzione giurisdizionale nonostante tutte queste differenze ha come elemento comunel'applicazione della norma generale e astratta al caso concreto per ripristinare la

legalità violata, legalità che si assume violata o quando ad esempio una persona ha commesso un reato e quindi ha violato una norma del codice penale oppure quando c'è una controversia di varia natura.

Il panorama delle istituzioni che sono chiamate a esercitare la funzione giurisdizionale in Italia è particolarmente variegato. Per esempio in materia civile abbiamo il giudice di pace in primo grado, il tribunale in primo grado o in appello rispetto al giudice di pace, la Corte d'Appello come giudice di secondo grado. In materia Penale abbiamo giudice di pace, tribunale, Corte d'Assise, poi c'è la Corte d'Appello, la Corte d'Assise d'Appello. In materia amministrativa abbiamo i Tribunali amministrativi regionali in ogni regione più il Consiglio di Stato come giudice di Appello. In materia tributaria ci sono le varie commissioni tributarie, provinciali, regionali e centrali e poi abbiamo la Corte dei Conti con le varie sezioni.

i Tribunalimilitari, il tribunale per i minorenni, il tribunale superiore delle acque pubbliche e così via. Il panorama degli organi giurisdizionali che operano nel nostro ordinamento è particolarmente ricco e una posizione particolare all'interno di questo apparato giudiziario ce l'ha la Corte di Cassazione, che non è da confondere con la Corte Costituzionale. La Corte di Cassazione non è il vertice dell'apparato giudiziario, la struttura giudiziaria italiana non è costruita secondo una scala gerarchica, dove man mano che si salgono i gradini ci si imbatte in magistrati diciamo più importanti, la nostra Costituzione enuncia una serie di principi in forza dei quali sarebbe un errore considerare l'organizzazione giudiziaria italiana con una struttura costruita verticalmente secondo il modello gerarchico. Quando sentiamo dire che la Corte di Cassazione è giudice di terzo grado è sbagliato, un errore. In

In un comune processo penale abbiamo un giudizio di primo grado, un eventuale giudizio di appello e questi due gradi di giudizio esauriscono quello che viene definito il giudizio di merito, che vuol dire che tanto il giudice di primo grado, che può essere un giudice penale, tribunale, Corte d'Assise, quanto il giudice di appello ricostruiscono la vicenda giudiziaria al fine di appurare l'eventuale responsabilità penale dell'imputato.

Quindi il giudice di merito acquisisce prove, che vengono portate dall'accusa per dimostrare la colpevolezza dell'imputato, prove che vengono prodotte dalla difesa invece per confutare la tesi accusatoria del Pubblico Ministero. Il giudice, alla luce delle prove, decide che tipo di sentenza pronunciare nei confronti dell'imputato, se di condanna o di assoluzione o proscioglimento. Quindi si dice che il giudice di primo grado ed eventualmente il giudice di appello entrano nel merito dell'accusa formulata all'imputato.

ericostruiscono la situazione di fatto che rileva in quel processo alla luce delle prove che vengono prodotte ecostruite all'interno del processo. 174Quindi giudice di merito vuol dire che la Corte d'Assise di Milano accerta l'eventuale responsabilità penaledell'imputato tizio che è stato accusato di omicidio volontario, in caso di condanna probabilmente ildifensore farà appello e quindi si andrà in Corte d'Assise d'Appello, dove appunto di nuovo il fatto verràricostruito e il giudice d'Appello deciderà se confermare oppure no la sentenza di primo grado. Questi sonoi giudici di merito e questo vale non solo in materia penale ma anche in materia civile.Poi c'è la Corte di Cassazione, a cui si ricorre quando si ritiene che i giudici di merito abbiano commessoerrori nell'interpretazione e applicazione del diritto al caso concreto, ecco perché la Corte Cassazioneviene definito giudice di legittimità,

perché deve verificare la corretta applicazione del diritto oggettivo al caso concreto. Quindi la Corte di Cassazione non deve verificare se l'imputato sia colpevole acquisendo le prove per la terza volta, ma prende la sentenza di appello che magari è stata di condanna dell'imputato e sulla base dei rilievi che sono stati formulati dal difensore che ha fatto appunto ricorso in Cassazione verifica se il giudice d'Appello abbia correttamente applicato il codice di procedura penale e eventualmente annulla la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello se scopre che magari una prova è stata illegittimamente acquisita o se in realtà quel comportamento che è stato provato non rientra in tutto e per tutto nell'ipotesi di reato codificata dalla legge. Quindi la corte di cassazione non è il vertice dell'apparato giudiziario italiano, svolge una funzione diversa rispetto ai giudici di merito, i giudici di merito applicano

Il diritto al caso concreto consiste nella ricostruzione di una situazione reale al fine di verificare se l'imputato è colpevole o meno, se l'attore ha ragione o meno. Successivamente, il giudice di legittimità, cioè la Corte di Cassazione, stabilisce e verifica se le norme sono state correttamente interpretate e applicate dai giudici di merito.

Quindi, il giudizio di merito e il giudizio di legittimità sono due cose diverse. È importante sottolineare che il fatto che i magistrati di Cassazione abbiano un'anzianità di servizio maggiore è solo un dato statistico e non significa che siano più importanti rispetto ai magistrati del tribunale o della Corte d'Appello. Ciò è dovuto al fatto che hanno compiti diversi e non esiste una gerarchia tra di loro, ma solo una diversità di funzioni. La Cassazione esercita una funzione diversa rispetto ai giudici di merito.

Fatta questa prima rassegna, esaminiamo i principi costituzionali che riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria.

All'ordinamento giudiziario la Costituzione dedica gli articoli dal 101 al 113, quindi il titolo IV della parte seconda della Costituzione. L'articolo 101 enuncia un primo principio, la giustizia è amministrata in nome del popolo. Quando il presidente del Tribunale ad esempio dopo la camera di consiglio, pronuncia il verdetto in nome del popolo italiano, così come il testo di una sentenza ha in epigrafe "In nome del popolo italiano", cosa vuol dire amministrare la giustizia In nome del popolo? C'è il rischio di un'interpretazione demagogica dell'articolo 101 della Costituzione perché non capita raramente che qualche politico, soprattutto ma non necessariamente politico, di fronte ad una sentenza o un provvedimento dell'autorità giudiziaria non gradito, perché magari colpisce qualcuno del proprio partito o perché magari determina la scarcerazione di una persona che si ritiene invece secondo.

L'opinione pubblica, assolutamente responsabile di un reato efferato, dice che il magistrato che ha assunto quella decisione dovrà rispondere davanti al popolo di questa decisione assolutamente sbagliata, ingiusta che provocherà solo danni eccetera. Allora un tipo di minaccia o esortazione di questo tipo è assolutamente lontana dallo spirito costituzionale, quindi dall'idea stessa che è tradotta nell'articolo 101 della Costituzione.

Amministrare la giustizia In nome del popolo significa rifarsi all'articolo 1 secondo comma della Costituzione che dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La giustizia è amministrata in nome del popolo significa ribadire che il potere giudiziario, al pari degli altri due poteri dello Stato, si fonda sulla sovranità popolare, cioè sulla suprema fonte di legittimazione di ogni potere esercitato nello Stato. La sovranità

popolare come matrice come fonte di tutti i poteri esercitati all'interno dello Stato, legislativo, esecutivo, giudiziario, quindi al pari del potere legislativo ed esecutivo anche il potere giudiziario ha questa intima connessione con la sovranità.

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Publisher
A.A. 2020-2021
234 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher beatricearg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Camerlengo Quirino.