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Università degli Studi di Bergamo
a.a. 2021/2022
Benagli Martina
Diritto internazionale pubblico
Cosa succede in Ucraina?
Le tematiche più rilevanti sono quelle interne, perché c’è una zona che di fatto risulta
occupata da degli insorti filorussi, il Donbass. Queste regioni si caratterizzano per il
controllo degli insorti e risulta che il presidente Putin abbia confermato la possibilità di
poter richiedere la cittadinanza russa, in questa zona è richiesto di parlare russo e si paga
con moneta russa, il rublo.
Si ritiene, secondo la ricostruzione dei fatti, che il Donbass sia parte dell’Ucraina, quindi
che ci sia una sovranità su queste regioni anche se filorusse. Pochi giorni fa, Putin ha
riconosciuto ufficialmente le regioni, che si sono autoproclamate russe nel 2014.
Il primo tema che si pone è allora quello della SOVRANITÀ, quindi quando uno Stato
esercita la sovranità e quando finisce. Il secondo tema è quello del RICONOSCIMENTO,
quindi riconoscere delle regioni autonome, come ha fatto Putin, che ha violato gli accordi
di Minsk.
Le regioni del Donbass, quindi, fanno ancora parte dell’Ucraina oppure no? Come si
capisce? Tramite un principio di effettività del diritto internazionale, quindi controllare
quale governo ha un effettivo potere sulle regioni. Ci sono due tipi di letture:
- l’Ucraina ha il controllo effettivo di queste regioni, perché la Russia non ha alcun diritto
di entrare su suolo straniero per aiutare la popolazione filorussa;
- la Russia, riconoscendo queste due repubbliche, le rende autonome, perché hanno un
proprio territorio, un proprio governo e un proprio popolo (definizione di Stato).
Queste due repubbliche sono allora in difficoltà, perché l’Ucraina vuole riportarle al loro
stato originario, ma sono ormai due regni, due stati indipendenti, e il popolo che ci vive è
ora a rischio, così è stato chiesto aiuto alla Russia. Un altro aspetto, allora, è quello
dell’intervento militare per aiutare la popolazione, chiamato intervento umanitario,
diverso dalla legittima difesa (art. 51 della Carta delle Nazioni Unite).
Secondo Putin, per la Russia, l’Ucraina non è solo un vicino, ma parte integrante della sua
storia, firmando poi per rendere indipendenti le regioni del Donbass. Il dispiegamento
delle forze armate, dice il presidente Russo, è solo un’operazione per il mantenimento
della pace. Inoltre, sempre secondo Putin, l’Ucraina non è uno Stato vero e proprio, in
quanto avente un governo “fantoccio”.
Caratteristiche sostanziali degli Stati
I soggetti primari del diritto internazionale sono gli Stati, in generale degli enti collettivi.
Ma quand’è che un ente collettivo può definirsi uno Stato, e dunque, come nasce uno
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Stato? In base al diritto internazionale uno Stato, per essere tale, deve essere connotato
da due elementi: la SOVRANITÀ INTERNA e la SOVRANITÀ ESTERNA.
La sovranità interna è la famosa triade popolo, territorio, governo, che per essere tale
deve essere necessariamente effettivo (principio di effettività). Uno stato che non è in
grado di controllare il suo territorio è un fake state, uno stato fallito (diverso dallo “stato
fantoccio”).
La sovranità esterna corrisponde all’indipendenza giuridica di un ente nella comunità
internazionale. Lo “stato fantoccio” è quello privo di indipendenza, che dipende dal
governo di un altro stato (ciò che Putin ha detto sull’Ucraina). È innegabile che la
comunità internazionale si sia man mano andata a definire come un contesto in cui gli
Stati sono sempre più connessi, basti pensare al fenomeno della globalizzazione. Ci sono,
inoltre, sempre nuovi attori sulla scena, come le organizzazioni non governative, come ad
esempio il caso dei confini della Polonia. Ugualmente, le imprese multinazionali hanno a
volte la capacità di “dettare legge”, soprattutto nei paesi più economicamente in
difficoltà. Il tema più significativo è sicuramente la TUTELA DEI DIRITTI UMANI, perché
davanti alle corti internazionali lo Stato ha meno libertà di decidere secondo le sue
tradizioni (coppie same sex, gravidanza surrogata, ecc.).
Uno Stato è tale anche se non rispetta l’autodeterminazione dei popoli? Secondo il diritto
internazionale, è irrilevante. Pensiamo anche ai diritti delle donne, in quanti paesi non
vengono rispettati? Uno Stato è tale anche se non rispetta i diritti delle donne.
Il RICONOSCIMENTO da parte della comunità internazionale, dal punto di vista giuridico,
è irrilevante, perché lo Stato nasce nel momento in cui ci sono gli elementi di cui si
parlava prima, anche se nessuno lo riconosce. È però una sorte di “ticket”, perché ha una
valenza politica molto importante, in quanto, se uno Stato è riconosciuto, può
commerciare ed entrare a far parte della vita internazionale.
La personalità giuridica degli Stati
Con l’evoluzione del diritto internazionale, si sono aggiunti ulteriori requisiti costitutivi
della soggettività internazionale?
A cosa serve il diritto internazionale?
Serve a prendere atto dell’esistenza di uno Stato o di un altro soggetto al fine di:
• tutelarne i caratteri;
• garantire le sue relazioni esterne con gli altri stati e più in generale con gli altri soggetti
del diritto internazionale.
Dal punto di vista della soggettività è difficile capire se uno Stato esista (o dove arrivano i
suoi confini, come ad esempio l'Ucraina). Al tempo stesso, se lo Stato esiste deve
rispettare il diritto internazionale, i diritti umani fondamentali, tutelare l'ambiente,
astenersi dall'uso della forza nelle controversie internazionali e porsi invece
pacificamente, non ingerirsi negli affari degli altri Stati. Se lo Stato non rispetta queste
regole non perde la soggettività, ma commette un illecito internazionale.
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A cosa non serve il diritto internazionale?
Il diritto internazionale presuppone l’esistenza di un soggetto, di uno Stato: la soggettività
internazionale è un fatto pregiuridico, prima nasce lo Stato sovrano e poi gli si applicano
delle leggi; il diritto internazionale però non stabilisce come deve essere strutturato uno
Stato e non determina la legittimità dell’ordinamento originario di uno Stato, limitandosi a
prenderne atto.
Se lo Stato viola il diritto internazionale, viene sanzionato. Ma le reazioni che il diritto
internazionale prevede sono spesso insoddisfacenti. Pensiamo ad uno Stato: se un vicino
di casa inizia a comportarsi violentemente, posso chiamare la polizia; diversamente, nel
diritto internazionale c'è una struttura paritaria, per cui non esiste un potere
sovraordinato.
Gli atti posti in essere sono atti di "soft law", cioè non vincolanti. L'unico organo che può
emanare atti vincolanti è il CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE, per ora
bloccato. La politica estera è anche uno dei limiti dell'Unione Europea.
Quando nasce il diritto internazionale?
Nasce nel XVII secolo, con la fine della guerra dei 30 anni e la conclusione del trattato di
Westfalia nel 1648. Fino ad allora, gli Stati potevano gestire i propri individui sottoposti
come preferivano e ritenevano. Oggi non è più così e i diritti umani vengono tutelati aldilà
dello Stato di appartenenza.
I soggetti del diritto internazionale diversi dagli Stati sono enti collettivi che avevano le
stesse caratteristiche degli stati (sovranità interna ed esterna):
• il sovrano ordine militare di Malta (sede a Roma, fini di assistenza sanitaria);
• la Santa Sede/Stato della città del Vaticano (assistenza sanitaria e spirituale).
Questi soggetti sono sovrani e caratterizzati da immunità perché viene loro riconosciuta
soggettività internazionale speciale in ragione delle loro finalità (per esempio, dalle
sentenze della Corte costituzionale o della Cass. Trib.): si parla di soggettività
funzionale.
Uno Stato responsabile di crimini internazionali per il compimento di questi atti è coperto
da immunità? Ad oggi non esiste una risposta, l'unica che abbiamo ce l'ha data la Corte
Internazionale di Giustizia.
Altri soggetti diversi dagli Stati sono le organizzazioni internazionali intergovernative, cioè
unioni create dagli Stati, per esempio l'Unione Europea e il Trattato di Lisbona, che è un
accordo tra gli Stati contraenti e solo questi ultimi che l'hanno concluso ne sono vincolati
ai suoi effetti obbligatori. È una sorta di "contratto" più complesso: fissa, infatti, una serie
di obiettivi e modalità per realizzarli. Vi son previsti altresì organi specifici come il
Consiglio, la Commissione UE, la Corte di Giustizia.
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L'UE ad esempio può adottare regolamenti, decisioni, direttive, che sono atti vincolanti,
ma anche raccomandazioni e pareri che sono atti non vincolanti. La Corte di Giustizia può
emanare sentenze, che sono atti vincolanti.
Le organizzazioni internazionali intergovernative sono prive di territorio, ma alcuni Stati
consentono alle stesse di aver sede sul proprio territorio, per esempio le Nazioni Unite
hanno sede a New York. Gli accordi di sede, che precisano anche le immunità che
spettano ai funzionari dell'organizzazione, stabiliscono le relazioni e le tematiche. In
particolare, la soggettività delle organizzazioni internazionali intergovernative è governata
dal c.d. PRINCIPIO DI SPECIALITÀ: esse devono essere dotate di autonomia organizzativa
rispetto agli Stati membri e di finalità specifiche. La Commissioni Europea, ad esempio,
rappresenta l'interesse dell'Unione.
Per quanto riguarda la sovranità interna, nei trattati sono previsti gli obiettivi che le
singole istituzioni si pongono per realizzare gli obiettivi che l'Unione si propone, come ad
esempio l'euro.
Anche le organizzazioni internazionali intergovernative sono da esaminare alla luce del
principio di effettività: il diritto internazionale è da questo punto di vista neutro, cerca di
tutelare i diritti umani ma se l'invasione di uno Stato da parte di un altro è irreparabile,
prende atto delle modifiche tra le relazioni internazionali, sta agli Stati gestirsi.
L'organizzazione intergovernativa, una volta creata, deve camminare con le proprie
gambe, quindi realizzare i propri obiettivi con le proprie forze.
Lasciando da parte la questione Ucraina, pensiamo al caso della Siria e dell'Iraq, che sono
stati per un certo periodo sotto il controllo dell'Isis: anche in questo caso ci si è posti il
problema del riconoscimento di una soggettività dei gruppi insorti. Gli insorti, per essere
tutelati dal diritto internazionale, devono essere guidati da un comando responsabile in
operazioni di carattere militare (uso della forza armata) ed in questo tipo di attività gli
insorti devono essere in grado di controllare parte della popolazione (governare una
parte di territorio); se rispettassi questi requisiti, non si parla più di insorti ma nasce uno
Stato, cui si applica dunque il diritto internazionale.
I terroristi nel momento in cui sono diventati effettivamente in grado di governare su
parte della Siria e dell'Iraq creando uno stato islamico: il diritto internazionale lo
riconoscerebbe, ma si può riconoscere la soggettività ad una organizzazione terroristica?
Il problema è annoso.
Inoltre, sono da ricordare i movimenti di liberazione nazionale: sono movimenti molto
simili agli insorti, nati anch’essi per liberarsi dalla dipendenza di un governo non accolto.
Non vi è però la necessità di operazioni militari: è sufficiente il perseguimento del rispetto
del principio di autodeterminazione dei popoli, che è una regola del diritto internazionale
che stabilisce che tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminarsi. In particolare, si tratta
di un principio fondamentale del diritto internazionale consuetudinario.
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Occorre distinguere due dimensioni del diritto di autodeterminazione:
• autodeterminazione esterna: consuetudine internazionale;
• autodeterminazione interna: possibilità delle varie etnie e minoranze all’interno di una
popolazione di avere un proprio rappresentante che li governo e cioè un proprio
governo (questo per il diritto internazionale non è possibile, nel rispetto della definizione
ontologica di governo che non può rappresentare tutta la popolazione).
E gli individui sono soggetti del diritto internazionale?
Sulla base di quanto detto, il diritto internazionale nasce per gli Stati e non per i singoli
individui, ma è anche vero che esistono due situazioni specifiche in cui gli individui si
trovano ad avere se non una soggettività quantomeno un ruolo di attori:
1- individui-organo: individui che agiscano per conto dello Stato come militari o
generali, ad esempio nell’ambito di conflitti internazionali e nel commettere crimini
internazionali (crimini jus gentium) e ne sono responsabili;
2- giudici internazionali: gli individui possono agire contro gli Stati.
La soggettività è regolata dal diritto internazionale generale.
A fonte della considerazione per cui la nascita dello Stato è un fatto (condizione)
pregiuridico, permette di rilevare che la comunità internazionale ha una struttura paritaria.
Le fonti del diritto internazionaLE
• Diritto internazionale generale (consuetudini internazionali, principi generali
riconosciuti dalle Nazioni civili)
• Diritto internazionale particolare (trattati, tra cui quelli costitutivi delle organizzazioni
internazionali intergovernative)
• Fonti previste da accordi
Diritto internazionale generale —> regole non scritte, regole immanenti, che vincolano
tutti gli Stati della comunità internazionale. Si tratta di norme autonome spontaneamente
divenute obbligatorie (es. dopo la II guerra mondiale, si è affermata la regola di evitare
scontri armati e più avanti il principio del rispetto dei diritti umani fondamentali).
Invece, i trattati internazionali sono fonti scritte e vincolano solo gli Stati membri.
Il diritto internazionale dimostra la sua debolezza in alcuni momenti storici. Si pensi alla
risoluzione votata dall’ONU contro l’invasione russa: si tratta di un atto politico dalla forte
valenza, ma non è vincolante a livello giuridico (è un atto di soft law).
Gli accordi internazionali sono trattati. Ci sono particolari categorie di trattati o accordi
internazionali che si dicono "istitutivi di organizzazioni intergovernative": il trattato
costitutivo dell’UE, quello della NATO, ecc. Essi contengono diverse tipologie di
disposizioni. Alcune di queste vanno a creare le istituzioni, come ad esempio le Nazioni
Unite, il Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea Generale (legislativa: solo 15 Stati, di cui 5
membri permanenti), la Corte Internazionale di Giustizia (con sede all’Aja).
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Nei trattati istitutivi sono previsti anche gli strumenti normativi, alcuni dei quali sono
vincolanti (es. nel diritto UE: regolamenti, decisioni, direttive), altri non lo sono (es. nel
diritto UE: raccomandazioni e pareri).
Le fonti previste da accordi sono gli strumenti normativi di cui le organizzazioni
internazionali intergovernative possono disporre per definire l’ente creato attraverso il
trattato costitutivo. L’ente a differenza di uno Stato non nasce spontaneamente, ma è
frutto della volontà degli Stati.
Non esiste una vera e propria gerarchia delle fonti del diritto internazionale (a differenza
di quanto avviene nel diritto interno), ma esiste un principio di reciproca derogabilità:
eventuali consuetudini successive possono derogare i trattati, mentre negli accordi gli
Stati contraenti tra loro possono adottare regole specifiche e diverse rispetto a quelle del
diritto internazionale generale. Tuttavia, il limite è rappresentato da determinati principi
fondamentali (del diritto internazionale generale) che sono inderogabili. Tra questi il
diritto alla vita: i civili non possono essere direttamente vittime di un conflitto armato (e
questo dimostra la violazione di Putin).
Ai sensi dell’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, le fonti del diritto
internazionale sono le convenzioni e le consuetudini internazionali e i principi generali del
diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Grazie all’art. 38 CIG, riusciamo a dare una
“gerarchia”, che in realtà come detto non è una vera e propria gerarchia. Si noti che qui
compaiono solo le convenzioni internazionali (poste in primo piano), le consuetudini (al
secondo posto) e i principi generali di diritto (al terzo). Queste ultime due sono norme
non scritte, ascrivibili al diritto internazionale generale.
Il diritto internazionale generale: i connotati essenziali
È un diritto non scritto: ci sono stati tentativi (più o meno riusciti) da parte degli Stati di
concludere codificazioni, cioè accordi che hanno l’obiettivo di mettere per iscritto le
consuetudini internazionali, al fine di avere maggiore certezza nel contenuto delle norme.
L’art. 13 della Carta delle Nazioni Unite prevede che l’Assemblea generale intraprenda
studi e faccia raccomandazioni per incoraggiare lo sviluppo del diritto internazionale e la
sua codificazione e perciò ha costituito uno specifico organo sussidiario: la Commissione
di diritt
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