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SOGGETTI, ORGANI E DESTINATARI

Si fonda su una pluralità di Stati sovrani. Tale struttura si consolida

storicamente con la Pace di Westfalia (1648), che pose fine alla guerra dei 30

anni e azzerò le pretese universalistiche del Sacro Romano Impero.

Caratteristiche dello Stato sovrano:

– Monopolio del potere politico nei rapporti interni.

– Indipendenza esterna (assenza di ogni ente con carattere di

supremazia nei rapporti esterni)

Categorie di enti nell'ordinamento moderno:

- Stati: Enti a competenza generale dotati di soggettività piena,

destinatari di tutte le posizioni soggettive del diritto generale (anche se

privi dei mezzi pratici per esercitarle).

– Enti diversi dagli Stati: Enti privi di competenza generale,

destinatari solo di alcune regole specifiche e privi della

capacità di esercitare tutte le posizioni soggettive

internazionali.

LO STATO

Definizione di Stato

Lo Stato è una comunità territoriale organizzata politicamente, dotata di una

forma di governo che esercita un controllo effettivo sul territorio. Il diritto

internazionale non pone requisiti sulla forma di organizzazione o sul regime

politico interno.

Unità giuridica indifferenziata: Per la dottrina classica, lo Stato costituisce un

blocco unitario; la distribuzione interna del potere fra più organi non ha rilievo

sul piano esterno.

Attribuzione della condotta (Art. 4 degli Articoli sulla Responsabilità): Il

comportamento di un qualsiasi organo è attribuito allo Stato nel suo complesso,

qualunque sia la sua funzione (compresa quella giudiziaria).

Il caso Avena (Messico c. Stati Uniti): Cittadini messicani erano stati

condannati a morte negli USA senza il rispetto dell'obbligo di assistenza

consolare (Art. 36 Convenzione di Vienna 1963). La Corte Internazionale di

Giustizia (CIG) ordinò agli USA di riaprire i procedimenti. Davanti alle

obiezioni statunitensi sul fatto che il potere esecutivo federale non potesse

vincolare i giudici dei singoli Stati federati, la CIG ha chiarito che l'obbligo

internazionale vincola gli USA nel loro complesso (compresi i giudici

statali), mentre l'individuazione delle procedure interne per dare attuazione

all'obbligo resta una questione puramente domestica.

La Sovranità

Descrive l'attuale struttura policentrica della comunità internazionale, priva di

un'autorità sociale centrale. Consiste nella capacità di determinare liberamente

i fini e i mezzi della propria azione politica interna e di concorrere con gli altri

soggetti alla creazione delle norme internazionali.

I limiti convenzionali: Secondo la sentenza della Corte Permanente di

Giustizia Internazionale nel caso Wimbledon (1923), la conclusione di un

trattato che limita la libertà d'azione di uno Stato non è incompatibile con la

sovranità; al contrario, la capacità di assumere obblighi internazionali è proprio

un'espressione della sovranità statale.

Il trasferimento di poteri (Il caso dell'Unione Europea): La Corte di Giustizia

dell'UE ha prospettato l'irrevocabilità del trasferimento di poteri all'Unione

attraverso i trattati istitutivi. Tuttavia, il carattere reversibile di tale

trasferimento è esplicitato dal Trattato di Lisbona, il cui Art. 48 prevede

procedure di revisione per ridurre le competenze attribuite, e il cui Art. 50

disciplina il diritto di recesso da parte di ciascuno Stato membro.

La dottrina classica della sovranità: Sostiene che il trasferimento di poteri

non costituisce un limite reale alla sovranità finché rimane sul piano puramente

normativo. Gli Stati restano i detentori esclusivi del potere coercitivo e del

monopolio della forza (le organizzazioni come l'ONU non possono attuare le

proprie deliberazioni se gli Stati non intendono adeguarvisi).

Principio cardine: Il principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati

esprime il carattere strutturale non coordinato e privo di autorità

centralizzate dell'ordinamento internazionale.

SOVRANITÀ E AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

In linea generale, il diritto internazionale non impone requisiti di legittimazione

democratica o rappresentatività interna per l'acquisizione della soggettività.

Esistono obblighi specifici solo su base convenzionale (es. Art. 3 Protocollo 1

CEDU sulle libere elezioni; Art. 2:07 TUE sui valori democratici; Art. 25 del Patto

internazionale sui diritti civili e politici).

Il Principio di Autodeterminazione (Art. 1, par. 2 Carta ONU)

Rappresenta l'unica vera eccezione strutturale.

Nozione di "Popolo": È priva di connotati etnici, storici o culturali; designa

esclusivamente la comunità territoriale dello Stato. Pertanto, il principio non si

applica alle suddivisioni interne della popolazione e non può implicare un limite

all'integrità territoriale al di fuori di casi specifici.

I tre casi tassativi di applicazione:

1. Popoli soggetti a dominazione coloniale.

2. Popoli soggetti a dominazione straniera.

3. Popoli soggetti a un regime non rappresentativo dell'intera

popolazione (es. regimi di apartheid).

Modalità di attuazione: Può realizzarsi mediante l'indipendenza,

l'integrazione o l'associazione ad un altro Stato.

Natura di obbligo erga omnes: La tutela del principio genera un interesse

giuridico protetto per tutti gli Stati della comunità internazionale, i quali

possiedono una legittimazione collettiva ad agire (standing).

Caso Timor Est (Portogallo c. Australia): Il Portogallo contestava

l'accordo tra Australia e Indonesia relativo allo sfruttamento delle

risorse marittime antistanti Timor Est. La CIG ha riaffermato il carattere

erga omnes del principio di autodeterminazione del popolo timorense,

ma ha rifiutato di accertare il merito della controversia poiché

l'Indonesia (Stato terzo necessario i cui diritti erano oggetto del

giudizio) non era parte in causa e non aveva accettato la giurisdizione

della Corte.

Ruolo dell'Assemblea Generale ONU: Data la frequente ritrosia degli Stati

terzi ad agire direttamente, l'Assemblea Generale si è assunta il compito di

determinare le condizioni e le regole applicative per l'attuazione del

principio.

GENESI, SECESSIONE ED ESTINZIONE DELLO STATO

Il diritto internazionale non contiene regole materiali che stabiliscano

direttamente i modi di formazione o estinzione di uno Stato, ma prende atto dei

processi storici reali (i vecchi metodi come la conquista bellica o la scoperta di

nuovi territori sono oggi anacronistici). I nuovi Stati si formano per

trasformazione, dissoluzione, distacco o conflitti.

Le norme internazionali regolano unicamente le modalità procedurali per far

valere le esigenze contrapposte della pretesa di secessione e della pretesa

dello status quo (integrità territoriale), imponendo il rispetto dei diritti umani

e il divieto di uso eccessivo della forza interna.

Neutralità giuridica: Il diritto internazionale non vieta né autorizza la

secessione (rimane neutrale).

– Se il processo ha successo: L'ente secessionista che riesce a

stabilire un controllo effettivo diviene un nuovo Stato e gode

automaticamente delle tutele internazionali (compresa la

protezione della propria integrità territoriale).

– Se il processo fallisce: L'ente non acquisisce lo status di

Stato e non può esercitare le relative prerogative.

Il sostegno esterno: Un eventuale sostegno internazionale alle forze

secessuniste costituisce una forma di ingerenza illecita negli affari interni

dello Stato preesistente. Il sostegno a favore dello status quo rientra invece

nelle normali dinamiche interstatali.

Intervento del Consiglio di Sicurezza ONU: Se la situazione di conflitto

interno comporta minacce alla pace, pulizia etnica o genocidio, il Consiglio

di Sicurezza può intervenire con misure straordinarie, arrivando in casi

estremi a considerare la nascita di un nuovo Stato come rimedio

appropriato per ripristinare la pace.

Il limite della legalità internazionale: Se la formazione di un nuovo Stato

è l'effetto diretto dell'uso illecito della forza o della violazione del principio

di autodeterminazione, il processo è viziato.

Dottrina realista: Guarda solo all'effettività del potere esercitato sul

territorio.

Prassi recente: Tende a disconoscere e considerare privi di effetti

giuridici gli enti sorti in violazione dei principi fondamentali. Un esempio

è rappresentato dall'Isis ("Stato Islamico"): pur avendo esercitato un

controllo di fatto su territori tra Iraq e Siria, la sua radicale devianza dai

valori internazionali ne ha comportato il totale isolamento giuridico e il

mancato riconoscimento.

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLO STATO E L'ATTRIBUZIONE

DELLA CONDOTTA

Per l'imputazione di condotte illecite o per l'attribuzione della responsabilità, il

diritto internazionale rinvia prevalentemente ai criteri del diritto interno dello

Stato interessato per identificarne gli organi.

Organi de iure e organi de facto (Art. 4 e Art. 8 sulla

Responsabilità)

Articolo 4, paragrafo 2: La nozione di organo include formalmente tutte le

persone e gli enti che abbiano tale status secondo il diritto interno dello

Stato (organi de iure).

Organi de facto: La qualifica può spettare anche a persone o enti privi di

status formale ma legati allo Stato da legami talmente intensi da risultare

inseriti di fatto nella sua organizzazione.

Sentenza CIG 2007 (Bosnia c. Serbia, applicazione della

Convenzione sul Genocidio): La Corte ha precisato che per qualificare

un ente come organo de facto dello Stato occorre dimostrare un

controllo totale (complete control) di carattere fattuale esercitato dallo

Stato sull'ente, tale da assimilarlo a un organo burocratico interno.

Azioni di privati (Articolo 8): Regola le condotte di individui o gruppi di

privati che non hanno la qualifica di organi. La loro condotta è attribuibile

allo Stato solo se agiscono su istruzione o sotto la direzione e il controllo

dello Stato stesso.

Il criterio del "Controllo Globale" (Overall Control) nel caso Tadic

(1999): La Camera d'appello del Tribunale penale internazionale per

l'ex Jugoslavia ha elaborato un criterio meno rigoroso per i gruppi

militari organizzati: l'azione del gruppo è imputabile allo Stato se

quest'ultimo esercita un controllo globale sull'organizzazione

(attraverso il finanziamento, l'equipaggiamento o la pianificazione

generale), senza la necessità di dimostrare che lo Stato abbia ordinato

o diretto ogni singola specifica azione criminale.

Nota di coordinamento della CIG (2007): La CIG ha confermato il

criterio del "controllo globale" di Tadic solo per qualificare la natura

interna o internazionale di un conflitto, ma ha ribadito che ai fini della

responsabilità dello Stato per singoli atti di privati serve il legame

specifico e stringente richiesto dall'Art. 8.

IL RICONOSCIMENTO

È l'atto unilaterale con cui gli Stati preesistenti accertano la nascita di un nuovo

Stato ed esprimono la volontà di avviare con esso rapporti giuridici e politici.

Natura dichiarativa/ricognitiva: La dottrina prevalente esclude la natura

costitutiva del riconoscimento; esso ha un valore puramente ricognitivo

della soggettività (la quale dipende solo dall'effettività dell'apparato di

governo).

Valore del mancato riconoscimento: Non è necessariamente diretto a

contestare l'effettività del governo, quanto piuttosto a sanzionare l'illiceità

del processo di formazione (es. se avvenuto violando i diritti umani o i

principi democratici). Tale prassi si è verificata ampiamente in Europa in

concomitanza con lo smembramento degli Stati plurinazionali dell'Europa

dell'Est.

LA SUCCESSIONE DI STATI NEI TRATTATI

In caso di mutamenti territoriali o di estinzione dello Stato, si pone il problema

se il nuovo ente territoriale sia vincolato dai trattati stipulati dal predecessore. Il

diritto consuetudinario si fonda su due principi cardine:

Regola della mobilità delle frontiere dei trattati

Si applica quando un territorio subisce una variazione (accrescimento o

contrazione) ma l'apparato di governo preesistente rimane modificato in modo

non decisivo (semplice allargamento/restringimento dei confini).

I trattati dello Stato predecessore cessano di applicarsi alla porzione di

territorio distaccata.

I trattati dello Stato successore si estendono automaticamente a tale

porzione.

Esempio: La riunificazione tedesca. I trattati della Repubblica Federale

(Germania Ovest) si sono estesi ai territori della ex Repubblica Democratica

(Germania Est), mentre i trattati di quest'ultima si sono estinti (salvo un

regime transitorio concordato).

Regola della tabula rasa

Nei casi in cui si verifica l'effettiva estinzione dello Stato, il nuovo ente sorge

libero dai vincoli convenzionali assunti dal predecessore. Le modifiche

strutturali possono essere:

Distacco: Una parte del territorio si separa per formare un nuovo Stato.

Fusione: Due o più Stati si uniscono dando vita a una nuova entità statale.

Smembramento: Sul territorio di un unico Stato si formano più enti sovrani

indipendenti, mentre lo Stato originario si estingue.

La Convenzione del 1978 sulla successione degli Stati nei trattati ha tentato di

codificare la materia introducendo una distinzione:

Applica la tabula rasa esclusivamente agli Stati sorti dal processo di

decolonizzazione.

Impone invece il principio della continuità dei trattati per le nuove entità

nate da processi di distacco, fusione o smembramento al di fuori della

decolonizzazione.

Esito pratico: Lo scarso numero di ratifiche della Convenzione del 1978

dimostra che gli Stati preferiscono preservare la flessibilità offerta dal

regime consuetudinario della tabula rasa.

La prassi internazionale mostra tre eccezioni fondamentali in cui i trattati

sopravvivono all'estinzione dello Stato:

– Trattati localizzati (o territoriali): Accordi relativi a basi militari,

diritti di passaggio, smilitarizzazione o infrastrutture specifiche.

– Essi istituiscono uno status territoriale che si vincola direttamente

al territorio; pertanto, chiunque succeda nella sovranità su quel

territorio è obbligato a rispettarli.

– Trattati sui diritti umani: Sulla base della prassi dei comitati

ONU, si ritiene che i trattati a tutela dei diritti umani fondamentali si

colleghino direttamente agli individui protetti e non alla soggettività

politica dello Stato. Di conseguenza, si applica una continuità

automatica a carico del nuovo ente sovrano.

– Trattati sul disarmo e la non proliferazione nucleare (Il caso

dell'Unione Sovietica): In occasione della dissoluzione dell'URSS,

per evitare il venir meno di accordi fondamentali per l'equilibrio

politico globale, la comunità internazionale ha imposto e

riaffermato il principio di continuità obbligatoria specificamente per

i trattati sul disarmo e sul regime di non proliferazione delle armi

nucleari.

ENTI STATALI A "SOVRANITÀ LIMITATA"

Nella dottrina classica del diritto internazionale, la sovranità è considerata un

concetto unitario e indivisibile. Di conseguenza, l'idea di una "sovranità

parziale" appare inconciliabile con l'ordinamento internazionale, il quale

distingue nettamente tra:

– Strutture statali dotate di sovranità: godono di piena

soggettività internazionale.

– Enti non statali: privi di sovranità, ai quali si riconosce solo una

soggettività limitata.

Tuttavia, la prassi internazionale evidenzia situazioni in cui l'elemento della

sovranità risulta dissociato dalla statualità, riguardando enti che esercitano

poteri sovrani ma presentano un dubbio carattere statuale.

Enti aventi solo nominalmente natura statuale

. Governi in esilio

I governi in esilio sono strutture formali di governo prive di reale effettività,

trasferite o costituite all'estero a seguito dell'occupazione militare del proprio

paese (es. la Repubblica popolare Bielorussa).

Esercizio dei poteri: Non esercitano poteri sovrani effettivi sul territorio.

Evoluzione della prassi: Recentemente si tende a considerarli come

soggetti sui generis dell'ordinamento internazionale, capaci di esercitare

determinate posizioni soggettive. Ciò avviene in particolare se il territorio è

stato conquistato con la forza in violazione del diritto internazionale: in

questo scenario, la comunità internazionale attribuisce al governo in esilio

la possibilità di invocare le norme sulla legittima difesa collettiva.

Stati fantoccio

. Si tratta di organizzazioni statali formalmente indipendenti, ma totalmente

dipendenti da altri Stati per l'esercizio delle proprie funzioni statali (es. i

homelands, territori assegnati alle etnie nere dal governo sudafricano all'epoca

dell'apartheid).

Soggettività: Poiché manca la piena indipendenza e sussiste una totale

dipendenza da un altro ente per l'assolvimento delle funzioni tipiche, è

estremamente difficile qualificarli come soggetti dell'ordinamento

internazionale.

Situazioni intermedie: Esistono formule flessibili come "Stato a sovranità

limitata" o "Stato satellite" per descrivere enti fortemente soggetti

all'influenza politica di una potenza esterna. Tuttavia, l'influenza politica

esercitata dalle grandi potenze non ha la conseguenza giuridica di negare la

natura statale dell'ente, purché siano soddisfatti i classici requisiti della

statualità insieme a una struttura organizzativa formalmente indipendente.

Caso Singolare di Taiwan (Repubblica Cinese)

Taiwan è una struttura organizzativa formalmente indipende

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Serenamaggin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lopes Pegna Olivia.
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