SOGGETTI, ORGANI E DESTINATARI
Si fonda su una pluralità di Stati sovrani. Tale struttura si consolida
storicamente con la Pace di Westfalia (1648), che pose fine alla guerra dei 30
anni e azzerò le pretese universalistiche del Sacro Romano Impero.
Caratteristiche dello Stato sovrano:
– Monopolio del potere politico nei rapporti interni.
– Indipendenza esterna (assenza di ogni ente con carattere di
supremazia nei rapporti esterni)
Categorie di enti nell'ordinamento moderno:
- Stati: Enti a competenza generale dotati di soggettività piena,
destinatari di tutte le posizioni soggettive del diritto generale (anche se
privi dei mezzi pratici per esercitarle).
– Enti diversi dagli Stati: Enti privi di competenza generale,
destinatari solo di alcune regole specifiche e privi della
capacità di esercitare tutte le posizioni soggettive
internazionali.
LO STATO
Definizione di Stato
Lo Stato è una comunità territoriale organizzata politicamente, dotata di una
forma di governo che esercita un controllo effettivo sul territorio. Il diritto
internazionale non pone requisiti sulla forma di organizzazione o sul regime
politico interno.
Unità giuridica indifferenziata: Per la dottrina classica, lo Stato costituisce un
blocco unitario; la distribuzione interna del potere fra più organi non ha rilievo
sul piano esterno.
Attribuzione della condotta (Art. 4 degli Articoli sulla Responsabilità): Il
comportamento di un qualsiasi organo è attribuito allo Stato nel suo complesso,
qualunque sia la sua funzione (compresa quella giudiziaria).
Il caso Avena (Messico c. Stati Uniti): Cittadini messicani erano stati
condannati a morte negli USA senza il rispetto dell'obbligo di assistenza
consolare (Art. 36 Convenzione di Vienna 1963). La Corte Internazionale di
Giustizia (CIG) ordinò agli USA di riaprire i procedimenti. Davanti alle
obiezioni statunitensi sul fatto che il potere esecutivo federale non potesse
vincolare i giudici dei singoli Stati federati, la CIG ha chiarito che l'obbligo
internazionale vincola gli USA nel loro complesso (compresi i giudici
statali), mentre l'individuazione delle procedure interne per dare attuazione
all'obbligo resta una questione puramente domestica.
La Sovranità
Descrive l'attuale struttura policentrica della comunità internazionale, priva di
un'autorità sociale centrale. Consiste nella capacità di determinare liberamente
i fini e i mezzi della propria azione politica interna e di concorrere con gli altri
soggetti alla creazione delle norme internazionali.
I limiti convenzionali: Secondo la sentenza della Corte Permanente di
Giustizia Internazionale nel caso Wimbledon (1923), la conclusione di un
trattato che limita la libertà d'azione di uno Stato non è incompatibile con la
sovranità; al contrario, la capacità di assumere obblighi internazionali è proprio
un'espressione della sovranità statale.
Il trasferimento di poteri (Il caso dell'Unione Europea): La Corte di Giustizia
dell'UE ha prospettato l'irrevocabilità del trasferimento di poteri all'Unione
attraverso i trattati istitutivi. Tuttavia, il carattere reversibile di tale
trasferimento è esplicitato dal Trattato di Lisbona, il cui Art. 48 prevede
procedure di revisione per ridurre le competenze attribuite, e il cui Art. 50
disciplina il diritto di recesso da parte di ciascuno Stato membro.
La dottrina classica della sovranità: Sostiene che il trasferimento di poteri
non costituisce un limite reale alla sovranità finché rimane sul piano puramente
normativo. Gli Stati restano i detentori esclusivi del potere coercitivo e del
monopolio della forza (le organizzazioni come l'ONU non possono attuare le
proprie deliberazioni se gli Stati non intendono adeguarvisi).
Principio cardine: Il principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati
esprime il carattere strutturale non coordinato e privo di autorità
centralizzate dell'ordinamento internazionale.
SOVRANITÀ E AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI
In linea generale, il diritto internazionale non impone requisiti di legittimazione
democratica o rappresentatività interna per l'acquisizione della soggettività.
Esistono obblighi specifici solo su base convenzionale (es. Art. 3 Protocollo 1
CEDU sulle libere elezioni; Art. 2:07 TUE sui valori democratici; Art. 25 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici).
Il Principio di Autodeterminazione (Art. 1, par. 2 Carta ONU)
Rappresenta l'unica vera eccezione strutturale.
Nozione di "Popolo": È priva di connotati etnici, storici o culturali; designa
esclusivamente la comunità territoriale dello Stato. Pertanto, il principio non si
applica alle suddivisioni interne della popolazione e non può implicare un limite
all'integrità territoriale al di fuori di casi specifici.
I tre casi tassativi di applicazione:
1. Popoli soggetti a dominazione coloniale.
2. Popoli soggetti a dominazione straniera.
3. Popoli soggetti a un regime non rappresentativo dell'intera
popolazione (es. regimi di apartheid).
Modalità di attuazione: Può realizzarsi mediante l'indipendenza,
l'integrazione o l'associazione ad un altro Stato.
Natura di obbligo erga omnes: La tutela del principio genera un interesse
giuridico protetto per tutti gli Stati della comunità internazionale, i quali
possiedono una legittimazione collettiva ad agire (standing).
Caso Timor Est (Portogallo c. Australia): Il Portogallo contestava
l'accordo tra Australia e Indonesia relativo allo sfruttamento delle
risorse marittime antistanti Timor Est. La CIG ha riaffermato il carattere
erga omnes del principio di autodeterminazione del popolo timorense,
ma ha rifiutato di accertare il merito della controversia poiché
l'Indonesia (Stato terzo necessario i cui diritti erano oggetto del
giudizio) non era parte in causa e non aveva accettato la giurisdizione
della Corte.
Ruolo dell'Assemblea Generale ONU: Data la frequente ritrosia degli Stati
terzi ad agire direttamente, l'Assemblea Generale si è assunta il compito di
determinare le condizioni e le regole applicative per l'attuazione del
principio.
GENESI, SECESSIONE ED ESTINZIONE DELLO STATO
Il diritto internazionale non contiene regole materiali che stabiliscano
direttamente i modi di formazione o estinzione di uno Stato, ma prende atto dei
processi storici reali (i vecchi metodi come la conquista bellica o la scoperta di
nuovi territori sono oggi anacronistici). I nuovi Stati si formano per
trasformazione, dissoluzione, distacco o conflitti.
Le norme internazionali regolano unicamente le modalità procedurali per far
valere le esigenze contrapposte della pretesa di secessione e della pretesa
dello status quo (integrità territoriale), imponendo il rispetto dei diritti umani
e il divieto di uso eccessivo della forza interna.
Neutralità giuridica: Il diritto internazionale non vieta né autorizza la
secessione (rimane neutrale).
– Se il processo ha successo: L'ente secessionista che riesce a
stabilire un controllo effettivo diviene un nuovo Stato e gode
automaticamente delle tutele internazionali (compresa la
protezione della propria integrità territoriale).
– Se il processo fallisce: L'ente non acquisisce lo status di
Stato e non può esercitare le relative prerogative.
Il sostegno esterno: Un eventuale sostegno internazionale alle forze
secessuniste costituisce una forma di ingerenza illecita negli affari interni
dello Stato preesistente. Il sostegno a favore dello status quo rientra invece
nelle normali dinamiche interstatali.
Intervento del Consiglio di Sicurezza ONU: Se la situazione di conflitto
interno comporta minacce alla pace, pulizia etnica o genocidio, il Consiglio
di Sicurezza può intervenire con misure straordinarie, arrivando in casi
estremi a considerare la nascita di un nuovo Stato come rimedio
appropriato per ripristinare la pace.
Il limite della legalità internazionale: Se la formazione di un nuovo Stato
è l'effetto diretto dell'uso illecito della forza o della violazione del principio
di autodeterminazione, il processo è viziato.
Dottrina realista: Guarda solo all'effettività del potere esercitato sul
territorio.
Prassi recente: Tende a disconoscere e considerare privi di effetti
giuridici gli enti sorti in violazione dei principi fondamentali. Un esempio
è rappresentato dall'Isis ("Stato Islamico"): pur avendo esercitato un
controllo di fatto su territori tra Iraq e Siria, la sua radicale devianza dai
valori internazionali ne ha comportato il totale isolamento giuridico e il
mancato riconoscimento.
L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLO STATO E L'ATTRIBUZIONE
DELLA CONDOTTA
Per l'imputazione di condotte illecite o per l'attribuzione della responsabilità, il
diritto internazionale rinvia prevalentemente ai criteri del diritto interno dello
Stato interessato per identificarne gli organi.
Organi de iure e organi de facto (Art. 4 e Art. 8 sulla
Responsabilità)
Articolo 4, paragrafo 2: La nozione di organo include formalmente tutte le
persone e gli enti che abbiano tale status secondo il diritto interno dello
Stato (organi de iure).
Organi de facto: La qualifica può spettare anche a persone o enti privi di
status formale ma legati allo Stato da legami talmente intensi da risultare
inseriti di fatto nella sua organizzazione.
Sentenza CIG 2007 (Bosnia c. Serbia, applicazione della
Convenzione sul Genocidio): La Corte ha precisato che per qualificare
un ente come organo de facto dello Stato occorre dimostrare un
controllo totale (complete control) di carattere fattuale esercitato dallo
Stato sull'ente, tale da assimilarlo a un organo burocratico interno.
Azioni di privati (Articolo 8): Regola le condotte di individui o gruppi di
privati che non hanno la qualifica di organi. La loro condotta è attribuibile
allo Stato solo se agiscono su istruzione o sotto la direzione e il controllo
dello Stato stesso.
Il criterio del "Controllo Globale" (Overall Control) nel caso Tadic
(1999): La Camera d'appello del Tribunale penale internazionale per
l'ex Jugoslavia ha elaborato un criterio meno rigoroso per i gruppi
militari organizzati: l'azione del gruppo è imputabile allo Stato se
quest'ultimo esercita un controllo globale sull'organizzazione
(attraverso il finanziamento, l'equipaggiamento o la pianificazione
generale), senza la necessità di dimostrare che lo Stato abbia ordinato
o diretto ogni singola specifica azione criminale.
Nota di coordinamento della CIG (2007): La CIG ha confermato il
criterio del "controllo globale" di Tadic solo per qualificare la natura
interna o internazionale di un conflitto, ma ha ribadito che ai fini della
responsabilità dello Stato per singoli atti di privati serve il legame
specifico e stringente richiesto dall'Art. 8.
IL RICONOSCIMENTO
È l'atto unilaterale con cui gli Stati preesistenti accertano la nascita di un nuovo
Stato ed esprimono la volontà di avviare con esso rapporti giuridici e politici.
Natura dichiarativa/ricognitiva: La dottrina prevalente esclude la natura
costitutiva del riconoscimento; esso ha un valore puramente ricognitivo
della soggettività (la quale dipende solo dall'effettività dell'apparato di
governo).
Valore del mancato riconoscimento: Non è necessariamente diretto a
contestare l'effettività del governo, quanto piuttosto a sanzionare l'illiceità
del processo di formazione (es. se avvenuto violando i diritti umani o i
principi democratici). Tale prassi si è verificata ampiamente in Europa in
concomitanza con lo smembramento degli Stati plurinazionali dell'Europa
dell'Est.
LA SUCCESSIONE DI STATI NEI TRATTATI
In caso di mutamenti territoriali o di estinzione dello Stato, si pone il problema
se il nuovo ente territoriale sia vincolato dai trattati stipulati dal predecessore. Il
diritto consuetudinario si fonda su due principi cardine:
Regola della mobilità delle frontiere dei trattati
Si applica quando un territorio subisce una variazione (accrescimento o
contrazione) ma l'apparato di governo preesistente rimane modificato in modo
non decisivo (semplice allargamento/restringimento dei confini).
I trattati dello Stato predecessore cessano di applicarsi alla porzione di
territorio distaccata.
I trattati dello Stato successore si estendono automaticamente a tale
porzione.
Esempio: La riunificazione tedesca. I trattati della Repubblica Federale
(Germania Ovest) si sono estesi ai territori della ex Repubblica Democratica
(Germania Est), mentre i trattati di quest'ultima si sono estinti (salvo un
regime transitorio concordato).
Regola della tabula rasa
Nei casi in cui si verifica l'effettiva estinzione dello Stato, il nuovo ente sorge
libero dai vincoli convenzionali assunti dal predecessore. Le modifiche
strutturali possono essere:
Distacco: Una parte del territorio si separa per formare un nuovo Stato.
Fusione: Due o più Stati si uniscono dando vita a una nuova entità statale.
Smembramento: Sul territorio di un unico Stato si formano più enti sovrani
indipendenti, mentre lo Stato originario si estingue.
La Convenzione del 1978 sulla successione degli Stati nei trattati ha tentato di
codificare la materia introducendo una distinzione:
Applica la tabula rasa esclusivamente agli Stati sorti dal processo di
decolonizzazione.
Impone invece il principio della continuità dei trattati per le nuove entità
nate da processi di distacco, fusione o smembramento al di fuori della
decolonizzazione.
Esito pratico: Lo scarso numero di ratifiche della Convenzione del 1978
dimostra che gli Stati preferiscono preservare la flessibilità offerta dal
regime consuetudinario della tabula rasa.
La prassi internazionale mostra tre eccezioni fondamentali in cui i trattati
sopravvivono all'estinzione dello Stato:
– Trattati localizzati (o territoriali): Accordi relativi a basi militari,
diritti di passaggio, smilitarizzazione o infrastrutture specifiche.
– Essi istituiscono uno status territoriale che si vincola direttamente
al territorio; pertanto, chiunque succeda nella sovranità su quel
territorio è obbligato a rispettarli.
– Trattati sui diritti umani: Sulla base della prassi dei comitati
ONU, si ritiene che i trattati a tutela dei diritti umani fondamentali si
colleghino direttamente agli individui protetti e non alla soggettività
politica dello Stato. Di conseguenza, si applica una continuità
automatica a carico del nuovo ente sovrano.
– Trattati sul disarmo e la non proliferazione nucleare (Il caso
dell'Unione Sovietica): In occasione della dissoluzione dell'URSS,
per evitare il venir meno di accordi fondamentali per l'equilibrio
politico globale, la comunità internazionale ha imposto e
riaffermato il principio di continuità obbligatoria specificamente per
i trattati sul disarmo e sul regime di non proliferazione delle armi
nucleari.
ENTI STATALI A "SOVRANITÀ LIMITATA"
Nella dottrina classica del diritto internazionale, la sovranità è considerata un
concetto unitario e indivisibile. Di conseguenza, l'idea di una "sovranità
parziale" appare inconciliabile con l'ordinamento internazionale, il quale
distingue nettamente tra:
– Strutture statali dotate di sovranità: godono di piena
soggettività internazionale.
– Enti non statali: privi di sovranità, ai quali si riconosce solo una
soggettività limitata.
Tuttavia, la prassi internazionale evidenzia situazioni in cui l'elemento della
sovranità risulta dissociato dalla statualità, riguardando enti che esercitano
poteri sovrani ma presentano un dubbio carattere statuale.
Enti aventi solo nominalmente natura statuale
. Governi in esilio
I governi in esilio sono strutture formali di governo prive di reale effettività,
trasferite o costituite all'estero a seguito dell'occupazione militare del proprio
paese (es. la Repubblica popolare Bielorussa).
Esercizio dei poteri: Non esercitano poteri sovrani effettivi sul territorio.
Evoluzione della prassi: Recentemente si tende a considerarli come
soggetti sui generis dell'ordinamento internazionale, capaci di esercitare
determinate posizioni soggettive. Ciò avviene in particolare se il territorio è
stato conquistato con la forza in violazione del diritto internazionale: in
questo scenario, la comunità internazionale attribuisce al governo in esilio
la possibilità di invocare le norme sulla legittima difesa collettiva.
Stati fantoccio
. Si tratta di organizzazioni statali formalmente indipendenti, ma totalmente
dipendenti da altri Stati per l'esercizio delle proprie funzioni statali (es. i
homelands, territori assegnati alle etnie nere dal governo sudafricano all'epoca
dell'apartheid).
Soggettività: Poiché manca la piena indipendenza e sussiste una totale
dipendenza da un altro ente per l'assolvimento delle funzioni tipiche, è
estremamente difficile qualificarli come soggetti dell'ordinamento
internazionale.
Situazioni intermedie: Esistono formule flessibili come "Stato a sovranità
limitata" o "Stato satellite" per descrivere enti fortemente soggetti
all'influenza politica di una potenza esterna. Tuttavia, l'influenza politica
esercitata dalle grandi potenze non ha la conseguenza giuridica di negare la
natura statale dell'ente, purché siano soddisfatti i classici requisiti della
statualità insieme a una struttura organizzativa formalmente indipendente.
Caso Singolare di Taiwan (Repubblica Cinese)
Taiwan è una struttura organizzativa formalmente indipende
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