Estratto del documento

EDIFICI E GOVERNO DEL TERRITORIO:

Ci sono state una serie di evoluzione normative che qualificano gli edifici di culto quali

edifici di interesse comune volti al soddisfacimento delle esigenze religiose della

popolazione. In particolare il legislatore statale ha qualificato i mobili destinati al culto

quali opere di urbanizzazione secondaria cioè quelle opere che nei piani regolatori

comunali sono orientate a soddisfare determinati bisogni dei cittadini. Cosa vuol dire

che gli edifici di culto sono qualificati come opere di urbanizzazione secondaria? Vuol

dire che i comuni nella predisposizione dei piani regolatori devono destinare una parte

del territorio a fini religiosi ed è possibile concedere in favore della costruzione di

edifici di culto contribuiti a carico del fondo Bucalossi che prevede un fondo finalizzato

ad opere di urbanizzazione primaria e secondario creato sulla base delle concezioni

edilizie. Art. 74 legge 222 ha previsto un richiamo all’art. 48 che disciplina l’8 per mille

irpef che possono essere destinate per esigenze di culto della popolazione.

Le competenze in tema di urbanistica riguardano le regioni che devono definire le

quote degli standard di urbanizzazione in relazione alle esigenze della popolazione e

devono regolamentare l’utilizzo di queste quote di urbanizzazione. Le regioni possono

prevedere quote di finanziamento diretto alla costruzione di luoghi di culto attraverso

o prestiti o destinando espressamente quote del proprio piano regolatore e finanziando

direttamente la costruzione. Il problema è se le regioni possono finanziare tutte le

confessioni religiose, solo quelle con intese o alcune si e altre no. Il problema è quello

dell’incostituzionalità di alcune leggi regionali che hanno riservato i finanziamenti alle

sole confessioni con intesa come l’Abruzzo e la Lombardia. Con due sentenze molto

simili la corte costituzionale hanno detto che sono incostituzionali quelle norme

regionali che limitano la concessione di finanziamenti alle sole confessioni di intesa

perché la libertà di culto è un diritto costituzionale che non può essere subordinato

all’assetto tra stato e confessioni religiose.

Quindi finanziamento regionale a tutte le confessioni religiose ma nel 2015 la legge

regionale della Lombardia pur prevedendo il finanziamento prevedeva dei requisiti più

stringenti per le confessioni senza intesa che volessero avere il finanziamento e quindi

è intervenuta nuovamente la corte costituzionale che dice che sono fondate le

questioni di legittimità costituzionale per violazione degli art. 3, 8, 19 e 117 della

Costituzione. La corte costituzionale dice che in virtù delle modifiche nel campo

dedicato agli edifici di culto distingue 3 enti destinatari: enti cattolici, enti di

confessione religiose con cui lo stato ha approvato intese religiose ed enti di tutte le

altre confessioni religiose quindi uguaglianza ripristinata ma la regione Lombardia a

questa terza categoria da dei requisiti per cui sono previsti i finanziamenti. Una

regione però non può prevedere dei requisiti più stringenti per una confessione

religiosa. Altra questione riguarda il Veneto che correttamente individua tutte le

categorie di enti ma la regione Veneto dice che per l’apertura e il finanziamento dei

luoghi di culto prive di intesa subordina questi interventi di apertura e finanziamento

all’utilizzo della lingua italiana in questi luoghi. La corte costituzionale dice che la

regione non è competente a regolare motivi di sicurezza dell’ordine pubblico che sono

di competenza dello stato.

Ultima sentenza sulla legge regionale Lombardia che prevede il par = piano per le

attrezzature religiose che doveva essere approvato per beneficiare dei finanziamenti al

luogo di culto. Siccome il par poteva essere solo insieme al piano di governo del

territorio, se la regione non poneva il par non si apriva il luogo di culto e quindi la corte

dice che la libertà religiose comprende anche la libertà di culto e quindi la necessità di

luoghi attrezzati per esercitarla, per tanto quando disciplina l’uso del territorio il

legislatore deve tener conto delle necessità di dare risposta a questa esigenza e non

può per tanto ostacolare l’insediamento di attrezzature religiose.

Lezione del 30/03/2021:

MATRIMONIO RELIGIOSO ED ORDINAMENTO CIVILE: LA DELIBERAZIONE DELLE

SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA’ MATRIMONIALE

Prima del 1865 era rilevante il solo matrimonio canonico, conseguenza per i non

cattolici -> incapacità matrimoniale cioè i non cattolici non avevano capacità di

contrarre matrimonio civilmente.

Dopo il 1865 era rilevante il solo matrimonio civile introdotto con il codice civile del

1865, il matrimonio canonico era lecito ma senza valore civile. Situazione ribaltata.

Esigenza di doppia celebrazione, sia in sede civile che in sede canonica.

Dal 1929 tre tipi di matrimonio: per effetto dei patti lateranensi, del concordato venne

introdotta una nuova forma di matrimonio che è quello concordatario cioè il

matrimonio canonico che ai sensi dell’art. 34 acquista rilevanza civile attraverso il

procedimento di trascrizione nei registri civili ad opera dell’ufficiale di stato civile. Il

matrimonio concordatario sotto il profilo dell’atto matrimoniale era sottoposto al diritto

canonico con una riserva dei tribunali della chiesa a giudicare sulla nullità di questo

matrimonio concordatario mentre il matrimonio inteso come diritti ed obblighi

reciproci dei coniugi era disciplinato dal diritto dello stato e quindi da questo punto di

vista erano i giudici dello stato ad avere giurisdizione sulla invalidità di trascrizione di

questo matrimonio e della eventuale separazione dei coniugi. Quindi è un matrimonio

canonico, il sorgere del matrimonio è tutto nell’ambito della chiesa, i giudici dello stato

hanno giurisdizione sulle vicende successive del matrimonio. Esiste per effetto della

legge 1159 anche un’altra forma di matrimonio valida che è quella di fronte ai ministri

dei culti ammessi cioè il matrimonio degli acattolici che era un mero matrimonio civile

celebrato in forma speciale, regolato dalla legge dello stato e sottoposto

completamente alla legge dello stato quindi è un matrimonio civile in forma speciale in

quanto fatto di fronte ai ministri dei culti ammessi. Dopo il 1929 permane il

matrimonio civile.

Quindi il matrimonio civile, matrimonio concordatario, matrimonio civile speciale

configurano le tre tipologie di matrimonio ammesse nell’ordinamento italiano.

Con l’entrata in vigore della Costituzione altera questo sistema perché vengono

introdotti principi in contrasto con l’assetto della disciplina matrimoniale come

regolato post concordato del 1929. Vengono introdotte anche delle riforme sostanziali

sul diritto matrimoniale e sul diritto di famiglia come la legge sul divorzio 1970 che

consentì la cessazione degli effetti civili anche del matrimonio religioso. Vuol dire che

la legge sul divorzio si applica anche ai matrimoni concordatari. Il matrimonio

canonico rimaneva per la chiesa indissolubile mentre gli effetti civili potevano cessare.

Si fece ancora più netta la distinzione tra matrimonio atto e matrimonio rapporto

perché si diceva che mentre il matrimonio atto cioè il momento genetico del

matrimonio è sottoposto al diritto canonico, il matrimonio rapporto è sottoposto alle

regole del matrimonio civile.

L’altro problema che era venuto in rilievo è l’eseguibilità delle sentenze di nullità

matrimoniale canoniche nell’ordinamento italiano perché vigente la disciplina del

concordato del 1929 esisteva una regola di automatica esecutorietà delle sentenze

ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Una sentenza di nullità del matrimonio atto

pronunciata dalla chiesa, automaticamente è efficace nell’ordinamento giuridico

italiano. Questa questione poneva il problema dell’autonomia tra giurisdizione

canonica e civile che diventa uno dei capisaldi del nuovo sistema costituzionale. Per

questo nasceva l’esigenza di un processo di verifica che accertasse che quella

sentenza pronunciata da un giudice non dello stato fosse efficace nell’ordinamento

italiano per cui non era più accettabile un procedimento automatico.

Altro problema della riserva di giurisdizione, chi è competente a pronunciarsi sulla

nullità del matrimonio concordatario? Con la Costituzione e soprattutto con il

concordato del 1984 si è posti il problema del mantenimento della riserva ecclesiastica

di giurisdizione sulla nullità del matrimonio concordatario oppure sul superamento a

favore dello stato. Il concordato del 1984 mette mano alla disciplina del matrimonio

concordatario e un’influenza importante è determinata da alcune sentenze della corte

costituzionale che hanno via via eroso la disciplina matrimoniale come prevista dal

concordato del 1929 perché avevano ravvisato in quella disciplina una serie di profili di

illegittimità costituzionale rispetto ai principi supremi dell’ordinamento. Quindi una

serie di pronunce della corte costituzionale intervengono sulla legge matrimoniale e

sul riconoscimento civile dei provvedimenti e delle sentenze ecclesiastiche in materie

matrimoniali. Intervengono sotto alcuni principi che verranno introdotti dal concordato

del 1984, art. 8, art. 4 del relativo protocollo addizionale.

Quali sono i nuovi principi che orientano la disciplina del matrimonio concordatario?

Rafforzamento dell’elemento volontaristico. I coniugi scegliendo il matrimonio

concordatario si sottopongono alla disciplina per esso prevista ma devono avere la

capacità di intendere e volere per effettuare questa scelta altrimenti il matrimonio

religioso non potrà avere effetti civili. Occorre che i coniugi abbiano anche la volontà

degli effetti civili del matrimonio religioso e questa volontà si traduce in una nuova

disciplina sulla trascrizione del matrimonio canonico che è l’atto che conferisce

efficacia civile al matrimonio religioso.

Chiarezza sugli impedimenti matrimoniali: il concordato ed il protocollo addizionale

introducono una distinzione tra impedimenti derogabili ed inderogabili alla

trascrizione. Il punto 4 ha cercato di fare luce sugli impedimenti matrimoniali quindi le

condizioni ostative previste dal codice civile e quelle previste dal matrimonio

concordatario.

Protocollo addizionale numero 4 che afferma che si intendono come impedimenti

inderogabili la incapacità di intendere e volere, la sussistenza di un precedente

matrimoniale civile, gli impedimenti derivanti da delitto o la affinità in linea retta.

Quindi anche il concordato li considera inderogabili.

Un’altra novità del concordato del 1984 è q

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuly321 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Gianfreda Anna Maria.
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