EDIFICI E GOVERNO DEL TERRITORIO:
Ci sono state una serie di evoluzione normative che qualificano gli edifici di culto quali
edifici di interesse comune volti al soddisfacimento delle esigenze religiose della
popolazione. In particolare il legislatore statale ha qualificato i mobili destinati al culto
quali opere di urbanizzazione secondaria cioè quelle opere che nei piani regolatori
comunali sono orientate a soddisfare determinati bisogni dei cittadini. Cosa vuol dire
che gli edifici di culto sono qualificati come opere di urbanizzazione secondaria? Vuol
dire che i comuni nella predisposizione dei piani regolatori devono destinare una parte
del territorio a fini religiosi ed è possibile concedere in favore della costruzione di
edifici di culto contribuiti a carico del fondo Bucalossi che prevede un fondo finalizzato
ad opere di urbanizzazione primaria e secondario creato sulla base delle concezioni
edilizie. Art. 74 legge 222 ha previsto un richiamo all’art. 48 che disciplina l’8 per mille
irpef che possono essere destinate per esigenze di culto della popolazione.
Le competenze in tema di urbanistica riguardano le regioni che devono definire le
quote degli standard di urbanizzazione in relazione alle esigenze della popolazione e
devono regolamentare l’utilizzo di queste quote di urbanizzazione. Le regioni possono
prevedere quote di finanziamento diretto alla costruzione di luoghi di culto attraverso
o prestiti o destinando espressamente quote del proprio piano regolatore e finanziando
direttamente la costruzione. Il problema è se le regioni possono finanziare tutte le
confessioni religiose, solo quelle con intese o alcune si e altre no. Il problema è quello
dell’incostituzionalità di alcune leggi regionali che hanno riservato i finanziamenti alle
sole confessioni con intesa come l’Abruzzo e la Lombardia. Con due sentenze molto
simili la corte costituzionale hanno detto che sono incostituzionali quelle norme
regionali che limitano la concessione di finanziamenti alle sole confessioni di intesa
perché la libertà di culto è un diritto costituzionale che non può essere subordinato
all’assetto tra stato e confessioni religiose.
Quindi finanziamento regionale a tutte le confessioni religiose ma nel 2015 la legge
regionale della Lombardia pur prevedendo il finanziamento prevedeva dei requisiti più
stringenti per le confessioni senza intesa che volessero avere il finanziamento e quindi
è intervenuta nuovamente la corte costituzionale che dice che sono fondate le
questioni di legittimità costituzionale per violazione degli art. 3, 8, 19 e 117 della
Costituzione. La corte costituzionale dice che in virtù delle modifiche nel campo
dedicato agli edifici di culto distingue 3 enti destinatari: enti cattolici, enti di
confessione religiose con cui lo stato ha approvato intese religiose ed enti di tutte le
altre confessioni religiose quindi uguaglianza ripristinata ma la regione Lombardia a
questa terza categoria da dei requisiti per cui sono previsti i finanziamenti. Una
regione però non può prevedere dei requisiti più stringenti per una confessione
religiosa. Altra questione riguarda il Veneto che correttamente individua tutte le
categorie di enti ma la regione Veneto dice che per l’apertura e il finanziamento dei
luoghi di culto prive di intesa subordina questi interventi di apertura e finanziamento
all’utilizzo della lingua italiana in questi luoghi. La corte costituzionale dice che la
regione non è competente a regolare motivi di sicurezza dell’ordine pubblico che sono
di competenza dello stato.
Ultima sentenza sulla legge regionale Lombardia che prevede il par = piano per le
attrezzature religiose che doveva essere approvato per beneficiare dei finanziamenti al
luogo di culto. Siccome il par poteva essere solo insieme al piano di governo del
territorio, se la regione non poneva il par non si apriva il luogo di culto e quindi la corte
dice che la libertà religiose comprende anche la libertà di culto e quindi la necessità di
luoghi attrezzati per esercitarla, per tanto quando disciplina l’uso del territorio il
legislatore deve tener conto delle necessità di dare risposta a questa esigenza e non
può per tanto ostacolare l’insediamento di attrezzature religiose.
Lezione del 30/03/2021:
MATRIMONIO RELIGIOSO ED ORDINAMENTO CIVILE: LA DELIBERAZIONE DELLE
SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA’ MATRIMONIALE
Prima del 1865 era rilevante il solo matrimonio canonico, conseguenza per i non
cattolici -> incapacità matrimoniale cioè i non cattolici non avevano capacità di
contrarre matrimonio civilmente.
Dopo il 1865 era rilevante il solo matrimonio civile introdotto con il codice civile del
1865, il matrimonio canonico era lecito ma senza valore civile. Situazione ribaltata.
Esigenza di doppia celebrazione, sia in sede civile che in sede canonica.
Dal 1929 tre tipi di matrimonio: per effetto dei patti lateranensi, del concordato venne
introdotta una nuova forma di matrimonio che è quello concordatario cioè il
matrimonio canonico che ai sensi dell’art. 34 acquista rilevanza civile attraverso il
procedimento di trascrizione nei registri civili ad opera dell’ufficiale di stato civile. Il
matrimonio concordatario sotto il profilo dell’atto matrimoniale era sottoposto al diritto
canonico con una riserva dei tribunali della chiesa a giudicare sulla nullità di questo
matrimonio concordatario mentre il matrimonio inteso come diritti ed obblighi
reciproci dei coniugi era disciplinato dal diritto dello stato e quindi da questo punto di
vista erano i giudici dello stato ad avere giurisdizione sulla invalidità di trascrizione di
questo matrimonio e della eventuale separazione dei coniugi. Quindi è un matrimonio
canonico, il sorgere del matrimonio è tutto nell’ambito della chiesa, i giudici dello stato
hanno giurisdizione sulle vicende successive del matrimonio. Esiste per effetto della
legge 1159 anche un’altra forma di matrimonio valida che è quella di fronte ai ministri
dei culti ammessi cioè il matrimonio degli acattolici che era un mero matrimonio civile
celebrato in forma speciale, regolato dalla legge dello stato e sottoposto
completamente alla legge dello stato quindi è un matrimonio civile in forma speciale in
quanto fatto di fronte ai ministri dei culti ammessi. Dopo il 1929 permane il
matrimonio civile.
Quindi il matrimonio civile, matrimonio concordatario, matrimonio civile speciale
configurano le tre tipologie di matrimonio ammesse nell’ordinamento italiano.
Con l’entrata in vigore della Costituzione altera questo sistema perché vengono
introdotti principi in contrasto con l’assetto della disciplina matrimoniale come
regolato post concordato del 1929. Vengono introdotte anche delle riforme sostanziali
sul diritto matrimoniale e sul diritto di famiglia come la legge sul divorzio 1970 che
consentì la cessazione degli effetti civili anche del matrimonio religioso. Vuol dire che
la legge sul divorzio si applica anche ai matrimoni concordatari. Il matrimonio
canonico rimaneva per la chiesa indissolubile mentre gli effetti civili potevano cessare.
Si fece ancora più netta la distinzione tra matrimonio atto e matrimonio rapporto
perché si diceva che mentre il matrimonio atto cioè il momento genetico del
matrimonio è sottoposto al diritto canonico, il matrimonio rapporto è sottoposto alle
regole del matrimonio civile.
L’altro problema che era venuto in rilievo è l’eseguibilità delle sentenze di nullità
matrimoniale canoniche nell’ordinamento italiano perché vigente la disciplina del
concordato del 1929 esisteva una regola di automatica esecutorietà delle sentenze
ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Una sentenza di nullità del matrimonio atto
pronunciata dalla chiesa, automaticamente è efficace nell’ordinamento giuridico
italiano. Questa questione poneva il problema dell’autonomia tra giurisdizione
canonica e civile che diventa uno dei capisaldi del nuovo sistema costituzionale. Per
questo nasceva l’esigenza di un processo di verifica che accertasse che quella
sentenza pronunciata da un giudice non dello stato fosse efficace nell’ordinamento
italiano per cui non era più accettabile un procedimento automatico.
Altro problema della riserva di giurisdizione, chi è competente a pronunciarsi sulla
nullità del matrimonio concordatario? Con la Costituzione e soprattutto con il
concordato del 1984 si è posti il problema del mantenimento della riserva ecclesiastica
di giurisdizione sulla nullità del matrimonio concordatario oppure sul superamento a
favore dello stato. Il concordato del 1984 mette mano alla disciplina del matrimonio
concordatario e un’influenza importante è determinata da alcune sentenze della corte
costituzionale che hanno via via eroso la disciplina matrimoniale come prevista dal
concordato del 1929 perché avevano ravvisato in quella disciplina una serie di profili di
illegittimità costituzionale rispetto ai principi supremi dell’ordinamento. Quindi una
serie di pronunce della corte costituzionale intervengono sulla legge matrimoniale e
sul riconoscimento civile dei provvedimenti e delle sentenze ecclesiastiche in materie
matrimoniali. Intervengono sotto alcuni principi che verranno introdotti dal concordato
del 1984, art. 8, art. 4 del relativo protocollo addizionale.
Quali sono i nuovi principi che orientano la disciplina del matrimonio concordatario?
Rafforzamento dell’elemento volontaristico. I coniugi scegliendo il matrimonio
concordatario si sottopongono alla disciplina per esso prevista ma devono avere la
capacità di intendere e volere per effettuare questa scelta altrimenti il matrimonio
religioso non potrà avere effetti civili. Occorre che i coniugi abbiano anche la volontà
degli effetti civili del matrimonio religioso e questa volontà si traduce in una nuova
disciplina sulla trascrizione del matrimonio canonico che è l’atto che conferisce
efficacia civile al matrimonio religioso.
Chiarezza sugli impedimenti matrimoniali: il concordato ed il protocollo addizionale
introducono una distinzione tra impedimenti derogabili ed inderogabili alla
trascrizione. Il punto 4 ha cercato di fare luce sugli impedimenti matrimoniali quindi le
condizioni ostative previste dal codice civile e quelle previste dal matrimonio
concordatario.
Protocollo addizionale numero 4 che afferma che si intendono come impedimenti
inderogabili la incapacità di intendere e volere, la sussistenza di un precedente
matrimoniale civile, gli impedimenti derivanti da delitto o la affinità in linea retta.
Quindi anche il concordato li considera inderogabili.
Un’altra novità del concordato del 1984 è q
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