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Diritto e religione A.A. 2021 / 2022

Lezione 0 – 28 / 02

Introduzione al corso

Il corso non si intitola diritto ecclesiastico, ma diritto e religione. I due termini sono due chiavi di lettura che accompagneranno i discorsi. La prof. aggiungerebbe un terzo lemma: laicità. Questi termini sintetizzano gli argomenti che tradizionalmente sono stati indagati dai cultori del diritto ecclesiastico e fungono da sintesi per gli argomenti principali. Il fenomeno religioso, nelle sue diverse e possibili declinazioni, riguarda dimensioni profonde del nostro modo di vivere, delle scelte che ciascuno compie quotidianamente, perché tutti noi siamo quotidianamente posti di fronte alla dimensioni del potere civile e religioso che, attraverso il diritto, costruisce regole e sistemi di lavoro.

Nella vita concreta, il diritto si incontra con la volontà di ciascuno; ciò dà luogo a una insopprimibile armonia tra la dimensione etica (valori morali, della coscienza) e le regole proposte e imposte dal diritto. Non è solo un incontro, ma talvolta può essere uno scontro e da qui estraiamo l’importanza della laicità: è opportunità di fruire, nell’incontro tra dimensione etico morale e del giuridico, un metodo laico che sappia armonizzare questo momento, comporre o prevenire un possibile conflitto o scontro.

Il diritto ecclesiastico assume straordinaria attualità, importanza nel contemporaneo della società globalizzata. I cultori stessi del diritto ecclesiastico si interrogano se la materia del diritto ecclesiastico debba essere aggiornata, difatti nasce la proposta di nominarlo: diritto e religione. Ciò a partire da una definizione del diritto anglosassone law and religion. Non per caso il termine viene usato solo in Italia. La questione non è solo nominalistica, ma sostanziale perché esprime la necessità di cambiare l’identità della disciplina: contenuti e metodo che deve essere usato nell’approccio alla materia.

Sorge una tensione tra il dovere di obbedire alla propria legge interiore, e l’obbligo di obbedire alla legge dello Stato. Esempio. Legge che consente interruzione volontaria di gravidanza: ci sono due posizioni opposte, una il cui imperativo categorico interiore coincide con quello dello Stato che consente con l’interruzione di gravidanza, la seconda riguarda l’imperativo categorico morale che per ragioni religiose e non sono contrarie alla legge dello Stato.

Fino a un trentennio fa, l’Italia era un territorio culturalmente omogeneo: la religione cattolica era la religione prevalente, con minoranze confessionali marginali e marginalizzate, come quelle ebraiche, valdesi, cristiani riformati e comunità ortodosse nel sud. In una situazione del genere, le norme prodotte dallo Stato non si ponevano quasi mai distanti dal comune sentire. Fino al 1970, anno in cui è stata emanata la legge 898 sul divorzio, il matrimonio era indissolubile; oggi la situazione non è più questa.

Le società come la nostra, cosiddetta multi-etnica, in quanto portano con sé varietà culturale e religiosa, sono contraddistinte da una varietà di modi di sentire, vedere, temi eticamente sensibili, nonché temi che arrivano a toccare la coscienza e sfera intima di ciascuno di noi. Questo fenomeno ha accentuato anche il senso di individualità personale: l’individuo singolo di discosta dalle comunità religiose, con le quali esso non si identifica più, in quanto sviluppa un modo singolo di sentire, prospettare, ragionare.

Perciò, più la società è variegata, più si rafforza questo senso di individualità personale, fino a giungere ad un divario tra ciò che in coscienza è considerato giusto, imperativo, obbligatorio (valore assoluto della coscienza) e ciò che è giusto secondo la legge, imperativo secondo essa, ciò che il cittadino è chiamato ad osservare perché un precetto normativo.

Un’altra ragione per la quale diritto e religione è più appropriata è che nella società contemporanea, la religione assume spazi più estesi di quanto non accadesse in passato. Appare come una contraddizione, in quanto si è portati a pensare che la religione non sia la prima fonte di consultazione, eppure così non è. La dimensione religiosa è passata da un ambito privato, ad uno pubblico, emergendo nella nostra società postmoderna, successiva alla secolarizzazione (separazione tra sacro e profano).

Oggi torniamo a riflettere sull’importanza e visibilità della religione, in quanto essa influisce e determina l’agire collettivo, condiziona anche le decisioni politiche di sfera addirittura internazionale. In qualche modo, il divenire della storia ha dato torto a tutti coloro che aveva decretato la morte di Dio. Attraverso la globalizzazione che ha segnato lo sgretolamento dei confini nazionali, in quanto società transnazionale, che ha favorita una perdita dei caratteri identitari di popolazioni, assistiamo ad una “rivincita del sacro” e rinnovato bisogno di religiosità.

Parlare di religioni significa parlare anche di dimensioni istituzionali che hanno un diritto, non solo fattori tradizionali-culturali: qualunque religione si esprime anche attraverso regole e diritto. Questo apparato normativo ha acquistato carattere pubblico che sfocia in un processo convergente che si affaccia nella sfera economica. Basti pensare alla rilevanza delle comunità di fede nel gestire un welfare al posto dello Stato nell’attuale situazione pandemica; più lo Stato è meno presente, più le comunità intervengono con il loro diritto e con il loro sforzo economico.

Qualcosa di analogo avviene anche nei rapporti tra religione e scienza, come accade nella medicina. Basti pensare al rilievo delle questioni bio-etiche. Altrettanto, ciò accade anche in ambito scolastico, nella questione della pretesa di una laicità neutrale; ma è vera? O da relegare nella mitologia? E questa formazione apparentemente neutrale è davvero la forma migliore, più appropriata? È evidenza che l’area della influenza della religione ha ripreso spazio.

Il pluralismo confessionale che viviamo attualmente è frutto di sistemi inarrestabili, flussi migratori, popolazione che si spostano, attraversano confini e al contempo, è frutto della libertà nella ricerca della dimensione spirituale del singolo, dell’individuo. Nemmeno le religioni del libro (si rifanno all’Antico Testamento: islam, cristianesimo, ebraismo) sono le protagoniste: sono presenti religioni antiche che si affacciano con sempre più insistenza. Ciò è accentuato anche dalla rete che consente la diffusione e conoscenza, deviata o falsata, di qualunque messaggio religioso.

In questa situazione merge l’incapacità di convivenza e armonizzazione di patrimoni simbolici che i popoli hanno custodito e tramandato attraverso i secoli mediante tradizioni e cultura; si parla di patrimoni simbolici perché molta parte della religione si basa su di essi. Ecco perché si parla di rivincita del sacro che smentisce la profezia di totale laicizzazione.

Tra i fattori che attualmente contribuiscono a determinare centralità della dimensione religiosa sono gli attori globalizzati. Essi sono gli attori di governance, dimostrati incapaci: al punto di vista economico, che non è sufficiente ad assicurare armonia sociale, non si è mai affiancato un pensiero unico, quindi globalizzato, in chiave sociale e politica. La dimensione economica ha marginalizzato la morale, religione, politica; ha stravolto questi elementi che sono gli unici che possono guidare, in senso corretto, anche il processo di globalizzazione che non può degenerale in un processo immorale.

Significativamente, la religione dà un appoggio a chi ha perso tutto. In più, la presenza di una concettualizzazione ideologica radicalizzata: riguarda la pretesa salvifica dell’unica fede, della fede giusta che può salvare l’uomo; tutte hanno questa pretesa che può arrivare. La prof. non vuole portare come esempio la fede dell’Islam, ma esempi meno noti, considerati forse sorprendenti: esiste una espressione di Buddhismo radicale e nella sua forma più radicata perseguita la minoranza musulmana della Rovinghia che fuggono dal Myanmar; esiste anche l’Induismo radicale che vorrebbe impedire alle comunità cristiane dell’India l’esercizio dei diritti costituzionali; la matrice Ortodossa radicale sta invece esplodendo in alcuni paesi della ex Unione Sovietica, escludendo tutte le altre confessioni religiose.

Questi fenomeni sono accentuati dalla ignoranza, da parte di una religione, della conoscenza delle religioni affiancate. Siamo di fronte a una diversificata offerta di religioni e ciò genera tensioni che si insidiano nella convivenza dell’una accanto all’altra di queste religioni che hanno tutte la propria pretesa universalistica. Il fenomeno religioso è divenuto, quindi, protagonista eccessivo e in ambito politico ciò rischia di sfociare in polemica e ostacola il sentimento di cittadinanza condivisa.

Quale tipo di aiuto possono offrire le religioni, a questa situazione e per quale motivo ci stiamo occupando di questo rapporto tra il diritto e le religioni? Se esaminiamo la questione sotto un profilo sociologico, non dogmatico, le religioni offrono possibilità infinite di raggiungere l’obiettivo della cittadinanza condivisa. Il contesto sociale attuale è un contesto definito di democrazia difficile (come sono quelle occidentali), ma la prof. crede che più appropriatamente si potrebbe parlare di democrazie deludenti.

Difatti, di fronte alla diversificazione, le democrazie non hanno tenuto fede ai principi di libertà, uguaglianza, fratellanza. Siamo particolarmente esposti ad un rischio di cattivo pluralismo, in quanto è privo di confronto tra gruppi identitari: i gruppi sono chiusi in se stessi come tanti ghetti, sono anzi indifferenti e tra loro quasi ostili, secondo un modello di multiculturalismo a mosaico, come tante tessere di un mosaico che sono giustapposte le une alle altre per comporre un disegno che tra loro non interagiscono, sono immobili.

Ciò riflette la paura del nostro tempo, ovvero quella di un pericolo incarnato nel tutto unico globale che spaventa perché fa perdere l’identità e come reazione ne ha una quasi ossessiva, identitaria, delle piccole patrie: “Io mi riconosco, mi identifico e sono confermata nei miei tratti salienti per il fatto di appartenere a questa comunità; faccio parte di questa piccola patria e mi rifugio nella mia appartenenza etica.” Secondo questo percorso, chiaramente, non si arriva a comporre un pluralismo efficace.

Per una integrazione vera occorre passare attraverso un processo di alfabetizzazione religiosa della società che deve portare a conoscere l’altro, chi è diverso da noi. Conoscendolo si passa attraverso una fase in cui ci si riconosce e quindi ciò stempera l’ansietà che viene provocata dal trovarsi davanti all’estraneo. Si parla di conoscenza delle dinamiche che stanno alla base delle società religiose, in quanto si promuove la conoscenza dell’alieno e mitiga la paura di mescolarsi.

Ciò si lega con il tema della libertà religiosa con un intreccio di scelte culturali ed educative. Occorre che vengano trasmessi valori delle culture religiose che rappresentano il nuovo patrimonio della società globale. Questo è un compito dello Stato laico (e democratico) che non è distante al fenomeno religioso, come si potrebbe pensare, ma guarda con accoglienza al fenomeno religioso.

Esistono confessioni religiose che si traducono in una ortoprassi (corretto modo di agire secondo una fede), anziché ortodossia: con questo termine si parla di condotte conformi alle regole, ai precetti, ai divieti che debbono essere osservati. Un esempio è l’Islam, con i cinque pilastri della fede, o l’Ebraismo.

Concludendo il discorso, ci soffermiamo sulla integrazione sociale che rappresenta un termine polisemico e implica diverse forme di acculturazione, modalità di trattamento della diversità e si può svolgere in tre ipotesi sostanziali di base:

  • Assimilazione: Vuol dire rendere simili a sé, modificare il diverso da noi perché sia simile a noi cosicché possa essere riconosciuto come simile solo ciò che siamo in grado di riconoscere.
  • Multiculturalismo: Possibilità incompiuta di integrazione, in quanto riconosce e rispetta la differenza, ma non risolve i problemi di convivenza tra culture e religioni diverse.
  • Interculturalismo: È un processo educativo che parte dal riconoscimento della diversità come valore e come ricchezza della società attuale. Nessuno è troppo ricco per poter non guadagnare qualcosa all’altro e nessuno è troppo povero per non avere nulla da offrire all’altro. È una occasione privilegiata di apertura a tutte le differenze che contribuiscono ad un arricchimento generale della società. Questa strada è la migliore.

Lezione 1 – 01 / 03

È in corso un progressivo cambiamento nei confronti del fenomeno migratorio, dato dal diverso clima del sistema internazionale. Soprattutto verso il fenomeno migratorio che deriva dal mondo musulmano: da parte di alcuni paesi europei si è verificata una chiusura, in forza dell’impennarsi della mixofobia. Occorre ora cercare di delineare con più precisione l’oggetto attuale della materia in questione...

Diritto ecclesiastico: origini e superamento

È diritto dello Stato, a tutti gli effetti e perciò non ha alcuna relazione con lo ius ecclesiasticum. Tratta di norme prodotte dallo Stato, a volte create unilateralmente, quindi è il legislatore che in autonomia pone in essere la norma, senza alcuna collaborazione della realtà confessionale, altre bilaterale, quindi unitamente alle confessioni religiose. Per questa ragione, diritto e religione è stato, in passato, concepito prevalentemente come sistema di regole e norme che andavano a disciplinare i rapporti tra Stato e chiesa cattolica.

Ecco perché a lungo tempo si è parlato di diritto ecclesiastico, con riferimento ad art. 1 dei Patti Lateranensi che definiva quale fosse la religione di Stato, dando preminenza alla religione cattolica. In Italia si parlava di “diritto ecclesiastico” mentre i tedeschi parlavano di “diritto della chiesa e dello Stato”.

Il dialogo tra Stato e chiesa segue uno schema simile al diritto internazionale, ecco perché si parla di rapporti interordinamentali, in quanto la chiesa cattolica è sempre stata concepita come ordinamento, dotato di caratteristiche di originarietà, indipendenza, autonomia e sovrano. Questa è una impostazione verticale o verticistica, in quanto la sua architettura si basa sull’incontro, al vertice della piramide, di due entità, Stato e chiesa cattolica, che godono entrambe della piena soggettività di diritto internazionale.

Si tratta di una condizione unica: una tale sovranità e soggettività di diritto internazionale, come è riconosciuta alla chiesa cattolica, non è riconosciuta alle altre religioni. Nonostante alcuni studiosi cerchino di attribuire alle altre confessioni la caratteristica di ordinamenti, non arrivano a dare ad essi la stessa soggettività. Ciò emerge soprattutto da un dato: gli atti postulati insieme hanno assunto il nome di “concordati” ed hanno la stessa valenza di trattati internazionale.

Questo non significa che questo sistema non presenti delle criticità. È necessario difatti porsi una domanda che riguarda la discriminazione di confessioni religiose di minoranza diverse da quella cattolica che non possono agire sullo stesso piano, nella possibilità di entrare in contatto con lo Stato. Per superare questa criticità qualche ordinamento, come quello tedesco, ha equiparato le confessioni religiose a soggetti di diritto pubblico, non pari allo Stato, ma dialoganti con esso, capaci di negoziare le regole, la disciplina della loro attività all’interno dell’ordinamento giuridico.

Bisogna però trovare collocazione alle norme che derivano da ciò, difatti l’ordinamento tedesco ha pensato di individuare un terzo ordinamento che non è esattamente quello internazionale, bensì uno simile che giustifica l’impianto bilaterale e colloca queste norme, frutto dell’incontro, in una sorta di ordinamento ulteriore e che si costituisce per l’occasione: ogni volta che viene stipulato un accordo (non concordato, mi raccomando), nonché un incontro di volontà che disciplina i rapporti tra le due entità, si crea un ordinamento chiamato “ordinamento della coordinazione”.

È un ordinamento specifico, caratterizzato dalla reciproca collaborazione, creato ad hoc. In ogni caso, il diritto che ne deriva è diritto dello Stato a tutti gli effetti ed essendo tale, bisogna tener presente che, nel corso della storia, l’emanazione delle regole statuali relative al fattore religioso è stata sempre studiato in una logica verticistica che in parte è ancora presente: non è cessato il ricorso allo strumento del concordato, né il ricorso allo strumento delle intese.

Questa caratteristica risale al passato e si basa sulle materie miste: materie che, in maniera oggettiva, ricoprono l’interesse contestuale sia dello Stato, quindi della legge civile, sia delle confessioni religiose; interessando entrambi gli ordinamenti, queste materie non possono essere disciplinate se non di accordo, di intesa. Il primo concordato che fu stipulato è di Worms.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher margherita.montalto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Martinelli Enrica.
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