Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
P.L.
La prima intesa che viene stipulata dal Governo e da una chiesa è detta
INTESA VALDESE (1985): sulla falsariga dell'accordo di V.M., dà l'imprinting per le intese che
verranno con le altre religione.
Nascono dalla volontà delle religioni di emanciparsi dalla l.1159/1929 (soprattutto per quanto
riguarda i finanziamenti pubblici).
Per l'intesa valdese è stata seguita una procedura di tipo internazionale.
L'intesa viene presentata al Parlamento con una LEGGE DI ESECUZIONE. Per quanto concerne
tutte le altrw intese è stata eseguita una procedura di tipo amministrativo.
Rigidità del sistema fondato per legge dalla Cositituzione: il Parlamento non può modificarle.
Non si può considerare intesa qualsiasi accordo tra le rappresentanze di un culto e un organo
amministrativo dello Stato.
CONTRATTAZIONE TRA RAPPRESENTANZA RELIGIOSA E GOVERNO.
Ad una prima intesa stipulata ne può seguire un'altra modificativa o integrativa della precedente.
Seppur rimanendo la chiara distinzione tra concordato e intesa, quest'ultima rende le religioni
soggetto di diritto costituzionale con capacità contrattualr legislativa nei confronti del governo.
1. strrumento normativo
2. soggetto di diritto.
INTESA COME ATTO POLITICO.
L'esecutivo tende a far valere la propria posizione politica, perché è il governo che siede, discute e
conclude. Tale visione non tiene conto del carattere costituzionale e quindi duraturo del documento,
e del punto due detto sopra.
INTESA COME NEGOZIO GIURIDICO DI DIRITTO ESTERNO.
Lo Stato tratta con un ordinamento al pari non precisato ma confessionale. Tale situazione vede
l'intesa come negozio di diritto esterno (o anche estero), mettendo tale diritto alla pari di quello
canonico. Questa visione non tiene conto invece del fatto che le confessioni religiose sono però
interne allo stato.
INTESA COME CONTRATTO DI DIRITTO INTERNO (dottrins valida).
Questa dottrina sottolinea l'interiorità della confessione, la vincolatività del documento e il ruolo
istituzionle della confessione nel diritto pubblico.
PROCEDIMENTO DI REDAZIONE.
Una commissione del governo apposita per le intese valuta la richiesta della confessione. Questo
passaggio segna l'inizio delle trattative.
Allorquando venga raggiunto l'accordo, questo viene firmato dal rappresentante della confessione e
dal Sottosegretario del Presidente del Consiglio che, in quest'ambito, ha competenz)
a specifica.
Il documento viene presentato alle camere, ma, a differenza del Concordato, non deve essere
approvata per forza, in quanto non si tratta di un trattato di diritto internazionale (quale invece è il
Concordato).
La legge di approvazione (che non è "di esecuzione" come quella che fu per l'intesa valdese), crea
degli obblighi nei confronti del governo.
L'art. 8, che prevede le intese, stabilisce anche che vi deve essere, tra legge e intesa,
CONFORMITA', non identità. Fino ad oggi tuttavia, si è optato per una conformità assoluta, in
modo da evitare qualunque appiglio per una possible istanza di illegittimità costituzionale.
Una volta presentato al Parlamento, questo non può emendarlo. Il parlamento approva o respinge.
Può, respingendo, annotare delle criticità che riscontra nel progetto.
Una volta approvata, l'intesa non può essere modificata unilateralmente, per non violare ovviamente
il basilare principio di bilateralità, specificato dalla legge, secondo l'articolo 8.
L'intesa gode di una straordinaria resistenza passiva: l'art. 8 infatti, garantisce la legittimità
costituzionale della legge da emanare (parametro di conformità costituzionale).
Le intese finora stipulaate prevedono esse stesse meccanismi di controllo e verifica: solitamente è
previsto un riesame dopo dieci anni da parte di ambo le parti. Ad oggi nessuna intesa è stata
stipulata in modifica di precedenti. La parte che desideri modificare può comuque riaprire le
trattative quando crede.
Quello di stipulare intese è un diritto per la confessione o un obbligo per lo stato?
Finora lo Stato non ha negato a nessuna confessione la possibilità di fare trattative, ha invece negato
a priori il requisito di confessione religiosa (ad es. All'unione atei ed agnostici). Il problema si pone
per il futuro, in cui molte religioni probabilmente andranno a chidere intese. Se da un lato no è un
obbligo per lo Stato, questo, ex art.8 co.3, non può essere indifferente alle religioni, perché rischia
di denigrarle.
09/04
ART. 20 COST.
ENTI ECCLESIASTICI: enti della Chiesa Cattolica con finalità di culto a cui è data anche la
possibilità di chiedere il riconoscimento civile.
E le altre religioni? Come sono discilpinati?
l.1159/1929: ENTI ACATTOLICI, stante questa definizione, l'art. 20 non garantirebbe copertura per
questi enti.
Ovviamente tale distinzione risulta anacronistica. Infatti, a seguito dell'accordo V.M., è stata
promulgata la l. 222/1985. Tale legge attribuisce agli enti cattolici la qualità di ENTI
ECCLESIASTICI CIVLMENTE RICONOSCIUTI. Per altri enti si dice ENTI (nome religione:
ebrei, valdesi etc.) CIVILMENTE RICONOSCIUTI.
Se ne deduce che il termine ecclesiastico è solo per gli enti cattolici. Tuttavia ad oggi, alla luce delle
nuove normative, in particolare europee, dobbiamo ritenere che il termine ecclesiastico sia da
interpretare in maniera estensiva riferendolo a tutte le confessioni.
Rientrano comunque nella definizione dell'art. 20, sia enti meramente confessionali, sia enti che
abbiano carattere religioso pur occupandosi di altro. A tali destinatari è rivolta la previsione
legislativa dell'art. 20.
1. RESTRIZIONI LEGISLATIVE ove lo stato voglia imporre gravami
2. TUTELA ESTESA PER TUTTA LA DURATA DELL'ENTE
a) costituzione: es. Diritto al nome
b) capacità giuridica: limitazioni agli organi
c) ogni forma di attività
la tutela del punto 2. è ovviamente da intendersi in senso ampio perciò, a tutto il corso dell'attività
dell,ente.
È evidente che questi soggetti siano regolati da una disciplina speciale. E nell'ambito di tale
categoria si intendono soggetti personali, patrimoiniali e istituzionali (es. Diocesi).
TUTTI GLI ENTI ECCLESIASTICI HANNO PERSONALITA' GURIDICA
1. TRADIZIONE: vi sono enti tradizionalmente riconosciuti che mantengono il
riconoscimento per antico possesso di stato: Santa Sede, Tavola Valdese e altri,
2. LEGGE: per legge sono stati riconosciuti enti quali: la CEI, l'ente ebraico, l'istituto
avventista di cultura pubblica e altri,
3. PROCEDIMENTO ABBREVIATO: ex l. 222/1985, viene riconosciuta la personalità
giuridica ad enti che fanno parte della gerarchia della chiesa e hanno necessità di meno
controlli, come diocesi, parrocchie, clero.
4. ALTRI ENTI: vengono riconosciuti con decreto del Ministero dell'Interno enti che abbiano i
seguenti requisiti:
a) sede in Italia
b) collegamento diretto con la religione (tant'è che la domanda può essere presentata anche
dall'autorità religiosa)
c) fini di culto in maniera sostanziale.
I requisiti a) e b) sono formali, il requisito c) è sostanziale.
Il requisito c) dipende anche dalla discrezionalità della PA. La norma prevede che deve essere
COSTITUTIVO ed ESSENZIALE ma non ne estrinseca le modalità. (art. 16 l. 22271985).
Esaminiamo quindi quanto previsto dalla norma:
per "costitutivo" si intende che:
al requisito c) corrispondono gli enti che rientrino nella PRIMA delle due seguenti categorie:
I) Attività che possono essere considerate aventi fine di culto
II) attività che NON possono essere considerste aventi fine di culto (beneficienza, scuola,
sanità, e qualunque attività che abbia un fine commerciale)
per "essenziale" si intende che:
l'attività NON religiosa ci può essere, ma non deve prevaricare la finalità religiosa con cui l'ente si
costituisce. Ad esempio, un monastero che venda prodotti agricoli è comunque considerato ente
religioso, perchè l'attività commerciale è MARGINALE rispetto a quella religiosa.
Emerge quindi che i requisiti di costituzionalità e di essenzialità sono naturalmente diversi
dall'esclusività. E quindi in questo ambito rientra il margine di discrezionalità della PA.
Tale visione è diversa da quella dell'ordinamento religioso che ovviamente vede i propri enti tutti
come enti ecclesiastici.
Continua lezione successiva
14/04
Lo Stato ha però l'obbligo di motivare il mancato riconoscimento dell'ente.
L'ente che abbia ricevuto il riconoscimento può però mutare il proprio status e lo stato può
procedere con la revoca del riconoscimento.
L'art. 7 della l. 222/1985 prevede che gli enti che non abbiano ricevuto il riconoscimento, siano
sottoposti alla normativa comune.
Lo stato è tuttavia soggetto al divieto di discriminazione da parte dello stato per gli enti
ecclesiastici.
L'iscrizione deve avvenire insieme al decreto ministeriale che dà il riconoscimento.
DIRITTO E RELIGIONE A LIVELLO EUROPEO.
Con la II Guerra Mondiale, l'esempio delle garanzie di libertà (Weimar) ha visto un brutale
fallimento. In quest'ottica, la coscienza internazionale si muove verso il riconoscere la necessità di
una garamzia dei diritti fondamentali.
1945: Nazioni Unite
1948: Dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino. (tale didchiarazione aveva il
difetto di non essere coercibile, e quindi di non prevedere un mecanismo sanzionatorio).
1950: CEDU, a Roma: dichiarazione dei diritti con un meccanismo di coercibilità.
L'Italia aderisce alla CEDU, anche mediante il richiamo del 117 Cost.
Gli stati membri mostrano così di avere una coscienza collettiva europea che ha consentito uno
sviluppo sovrannazionale, cstruendo degli obiettivi comuni direzionati in questo senso.
Il Trattato di Lisbona, che è quello di cui ci si andrà ad occupare in questa sede, vede principi
costituzionali ripresi e nuovi principi dedotti dalla coscienza comune europea.
Dal Trattato di Nizza le Chiese europee (in particolare la S. Sede) volevano un richiamo espresso
alle radici cristiano-giudaiche dell'UE.
Direttiva 84/2004: con il termine religione si devono prevedere anche le confessioni non teiste,
ateiste, ed altri atti di fede. Inoltre, l'istanza delle chiese violava l'art. 22 della Carta dei Dritti
fondamentali. Allora il compromesso si trova quando il legislatore UE menziona nel Preambolo del
Trattato di Lisbona le radici "storico-culturali" d'Europa, includendo tutto.
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.