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Estratto del documento

P.L.

La prima intesa che viene stipulata dal Governo e da una chiesa è detta

INTESA VALDESE (1985): sulla falsariga dell'accordo di V.M., dà l'imprinting per le intese che

verranno con le altre religione.

Nascono dalla volontà delle religioni di emanciparsi dalla l.1159/1929 (soprattutto per quanto

riguarda i finanziamenti pubblici).

Per l'intesa valdese è stata seguita una procedura di tipo internazionale.

L'intesa viene presentata al Parlamento con una LEGGE DI ESECUZIONE. Per quanto concerne

tutte le altrw intese è stata eseguita una procedura di tipo amministrativo.

Rigidità del sistema fondato per legge dalla Cositituzione: il Parlamento non può modificarle.

Non si può considerare intesa qualsiasi accordo tra le rappresentanze di un culto e un organo

amministrativo dello Stato.

CONTRATTAZIONE TRA RAPPRESENTANZA RELIGIOSA E GOVERNO.

Ad una prima intesa stipulata ne può seguire un'altra modificativa o integrativa della precedente.

Seppur rimanendo la chiara distinzione tra concordato e intesa, quest'ultima rende le religioni

soggetto di diritto costituzionale con capacità contrattualr legislativa nei confronti del governo.

1. strrumento normativo

2. soggetto di diritto.

INTESA COME ATTO POLITICO.

L'esecutivo tende a far valere la propria posizione politica, perché è il governo che siede, discute e

conclude. Tale visione non tiene conto del carattere costituzionale e quindi duraturo del documento,

e del punto due detto sopra.

INTESA COME NEGOZIO GIURIDICO DI DIRITTO ESTERNO.

Lo Stato tratta con un ordinamento al pari non precisato ma confessionale. Tale situazione vede

l'intesa come negozio di diritto esterno (o anche estero), mettendo tale diritto alla pari di quello

canonico. Questa visione non tiene conto invece del fatto che le confessioni religiose sono però

interne allo stato.

INTESA COME CONTRATTO DI DIRITTO INTERNO (dottrins valida).

Questa dottrina sottolinea l'interiorità della confessione, la vincolatività del documento e il ruolo

istituzionle della confessione nel diritto pubblico.

PROCEDIMENTO DI REDAZIONE.

Una commissione del governo apposita per le intese valuta la richiesta della confessione. Questo

passaggio segna l'inizio delle trattative.

Allorquando venga raggiunto l'accordo, questo viene firmato dal rappresentante della confessione e

dal Sottosegretario del Presidente del Consiglio che, in quest'ambito, ha competenz)

a specifica.

Il documento viene presentato alle camere, ma, a differenza del Concordato, non deve essere

approvata per forza, in quanto non si tratta di un trattato di diritto internazionale (quale invece è il

Concordato).

La legge di approvazione (che non è "di esecuzione" come quella che fu per l'intesa valdese), crea

degli obblighi nei confronti del governo.

L'art. 8, che prevede le intese, stabilisce anche che vi deve essere, tra legge e intesa,

CONFORMITA', non identità. Fino ad oggi tuttavia, si è optato per una conformità assoluta, in

modo da evitare qualunque appiglio per una possible istanza di illegittimità costituzionale.

Una volta presentato al Parlamento, questo non può emendarlo. Il parlamento approva o respinge.

Può, respingendo, annotare delle criticità che riscontra nel progetto.

Una volta approvata, l'intesa non può essere modificata unilateralmente, per non violare ovviamente

il basilare principio di bilateralità, specificato dalla legge, secondo l'articolo 8.

L'intesa gode di una straordinaria resistenza passiva: l'art. 8 infatti, garantisce la legittimità

costituzionale della legge da emanare (parametro di conformità costituzionale).

Le intese finora stipulaate prevedono esse stesse meccanismi di controllo e verifica: solitamente è

previsto un riesame dopo dieci anni da parte di ambo le parti. Ad oggi nessuna intesa è stata

stipulata in modifica di precedenti. La parte che desideri modificare può comuque riaprire le

trattative quando crede.

Quello di stipulare intese è un diritto per la confessione o un obbligo per lo stato?

Finora lo Stato non ha negato a nessuna confessione la possibilità di fare trattative, ha invece negato

a priori il requisito di confessione religiosa (ad es. All'unione atei ed agnostici). Il problema si pone

per il futuro, in cui molte religioni probabilmente andranno a chidere intese. Se da un lato no è un

obbligo per lo Stato, questo, ex art.8 co.3, non può essere indifferente alle religioni, perché rischia

di denigrarle.

09/04

ART. 20 COST.

ENTI ECCLESIASTICI: enti della Chiesa Cattolica con finalità di culto a cui è data anche la

possibilità di chiedere il riconoscimento civile.

E le altre religioni? Come sono discilpinati?

l.1159/1929: ENTI ACATTOLICI, stante questa definizione, l'art. 20 non garantirebbe copertura per

questi enti.

Ovviamente tale distinzione risulta anacronistica. Infatti, a seguito dell'accordo V.M., è stata

promulgata la l. 222/1985. Tale legge attribuisce agli enti cattolici la qualità di ENTI

ECCLESIASTICI CIVLMENTE RICONOSCIUTI. Per altri enti si dice ENTI (nome religione:

ebrei, valdesi etc.) CIVILMENTE RICONOSCIUTI.

Se ne deduce che il termine ecclesiastico è solo per gli enti cattolici. Tuttavia ad oggi, alla luce delle

nuove normative, in particolare europee, dobbiamo ritenere che il termine ecclesiastico sia da

interpretare in maniera estensiva riferendolo a tutte le confessioni.

Rientrano comunque nella definizione dell'art. 20, sia enti meramente confessionali, sia enti che

abbiano carattere religioso pur occupandosi di altro. A tali destinatari è rivolta la previsione

legislativa dell'art. 20.

1. RESTRIZIONI LEGISLATIVE ove lo stato voglia imporre gravami

2. TUTELA ESTESA PER TUTTA LA DURATA DELL'ENTE

a) costituzione: es. Diritto al nome

b) capacità giuridica: limitazioni agli organi

c) ogni forma di attività

la tutela del punto 2. è ovviamente da intendersi in senso ampio perciò, a tutto il corso dell'attività

dell,ente.

È evidente che questi soggetti siano regolati da una disciplina speciale. E nell'ambito di tale

categoria si intendono soggetti personali, patrimoiniali e istituzionali (es. Diocesi).

TUTTI GLI ENTI ECCLESIASTICI HANNO PERSONALITA' GURIDICA

1. TRADIZIONE: vi sono enti tradizionalmente riconosciuti che mantengono il

riconoscimento per antico possesso di stato: Santa Sede, Tavola Valdese e altri,

2. LEGGE: per legge sono stati riconosciuti enti quali: la CEI, l'ente ebraico, l'istituto

avventista di cultura pubblica e altri,

3. PROCEDIMENTO ABBREVIATO: ex l. 222/1985, viene riconosciuta la personalità

giuridica ad enti che fanno parte della gerarchia della chiesa e hanno necessità di meno

controlli, come diocesi, parrocchie, clero.

4. ALTRI ENTI: vengono riconosciuti con decreto del Ministero dell'Interno enti che abbiano i

seguenti requisiti:

a) sede in Italia

b) collegamento diretto con la religione (tant'è che la domanda può essere presentata anche

dall'autorità religiosa)

c) fini di culto in maniera sostanziale.

I requisiti a) e b) sono formali, il requisito c) è sostanziale.

Il requisito c) dipende anche dalla discrezionalità della PA. La norma prevede che deve essere

COSTITUTIVO ed ESSENZIALE ma non ne estrinseca le modalità. (art. 16 l. 22271985).

Esaminiamo quindi quanto previsto dalla norma:

per "costitutivo" si intende che:

al requisito c) corrispondono gli enti che rientrino nella PRIMA delle due seguenti categorie:

I) Attività che possono essere considerate aventi fine di culto

II) attività che NON possono essere considerste aventi fine di culto (beneficienza, scuola,

sanità, e qualunque attività che abbia un fine commerciale)

per "essenziale" si intende che:

l'attività NON religiosa ci può essere, ma non deve prevaricare la finalità religiosa con cui l'ente si

costituisce. Ad esempio, un monastero che venda prodotti agricoli è comunque considerato ente

religioso, perchè l'attività commerciale è MARGINALE rispetto a quella religiosa.

Emerge quindi che i requisiti di costituzionalità e di essenzialità sono naturalmente diversi

dall'esclusività. E quindi in questo ambito rientra il margine di discrezionalità della PA.

Tale visione è diversa da quella dell'ordinamento religioso che ovviamente vede i propri enti tutti

come enti ecclesiastici.

Continua lezione successiva

14/04

Lo Stato ha però l'obbligo di motivare il mancato riconoscimento dell'ente.

L'ente che abbia ricevuto il riconoscimento può però mutare il proprio status e lo stato può

procedere con la revoca del riconoscimento.

L'art. 7 della l. 222/1985 prevede che gli enti che non abbiano ricevuto il riconoscimento, siano

sottoposti alla normativa comune.

Lo stato è tuttavia soggetto al divieto di discriminazione da parte dello stato per gli enti

ecclesiastici.

L'iscrizione deve avvenire insieme al decreto ministeriale che dà il riconoscimento.

DIRITTO E RELIGIONE A LIVELLO EUROPEO.

Con la II Guerra Mondiale, l'esempio delle garanzie di libertà (Weimar) ha visto un brutale

fallimento. In quest'ottica, la coscienza internazionale si muove verso il riconoscere la necessità di

una garamzia dei diritti fondamentali.

1945: Nazioni Unite

1948: Dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino. (tale didchiarazione aveva il

difetto di non essere coercibile, e quindi di non prevedere un mecanismo sanzionatorio).

1950: CEDU, a Roma: dichiarazione dei diritti con un meccanismo di coercibilità.

L'Italia aderisce alla CEDU, anche mediante il richiamo del 117 Cost.

Gli stati membri mostrano così di avere una coscienza collettiva europea che ha consentito uno

sviluppo sovrannazionale, cstruendo degli obiettivi comuni direzionati in questo senso.

Il Trattato di Lisbona, che è quello di cui ci si andrà ad occupare in questa sede, vede principi

costituzionali ripresi e nuovi principi dedotti dalla coscienza comune europea.

Dal Trattato di Nizza le Chiese europee (in particolare la S. Sede) volevano un richiamo espresso

alle radici cristiano-giudaiche dell'UE.

Direttiva 84/2004: con il termine religione si devono prevedere anche le confessioni non teiste,

ateiste, ed altri atti di fede. Inoltre, l'istanza delle chiese violava l'art. 22 della Carta dei Dritti

fondamentali. Allora il compromesso si trova quando il legislatore UE menziona nel Preambolo del

Trattato di Lisbona le radici "storico-culturali" d'Europa, includendo tutto.

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Publisher
A.A. 2015-2016
33 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atropina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Martinelli Enrica.