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POSSIAMO DIRE CHE IL RAGIONAMNETO PROBATORIO HA DUE DIMENSIONI :
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1. Elaborare un’ipotesi sulla base di prove dalle prove alle ipotesi , le inferenze in questo caso sono
soprattutto abduttive (vedi sotto)
2. Verificare / falsificare l’ipotesi formulata con una volta con una forma di ragionamento
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probatorio dalle ipotesi alle prove (o controprove) . Qui le inferenze sono deduttive quando
verificano o falsificano un’ipotesi mentre sono abduttive quando rafforzano o indeboliscono
l’ipotesi senza provarla conclusivamente
facciamo la distinzione tra :
- Inferenze deduttive : inferenza la cui conclusione non può mai essere falsa se le premesse sono
vere . E’ CERTA
- Inferenze non deduttive : è l’inferenza la cui conclusione può essere falsa benchè le premesse siano
vere . E’ INCERTA .
Le inferenze non deduttive si distinguono a loro volta in :
a) Induttive : generalizzano le nostre esperienze
b) Abduttive : formulano delle ipotesi esplicative
Entrambe non garantiscono la correttezza delle rispettive conclusioni . Nel ragionamneto
probatorio le più ricorrenti sono le inferenze abdutive che spiegano la connessione e la dinamica
tramite un’ipotesi ( appunto l’abduzione) .
si possono formare modelli su come il ragionamento probatorio DEBBA essere condotto :
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- MODELLO DEDUTTIVO Paolo Comanducci ha pensato un modello garantista e il suo modello
richiede all’enunciato che costituisca la premessa minore del sillogismo di soddisfare queste 3
condizioni :
a) Sia un enunciato fattuale
b) Vero
c) Giustificato
Il garantismo sta nel rendere penalmente rilevante solo una condotta ben definita ed esternamnete
percepibile .
Tale modello ha comunque generato perplessità in quanto la certezza deduttiva potrebbe rimanere
il limite ideale del ragionamneto probatorio e delle sue dinamiche , con la consapevolezza che quasi
sempre è un limite irraggiungibile . Tale modello chiede troppo
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- MODELLO INDUTTIVO modello di Ferrajoli , dice ferrajoli : come in tutte le inferenze induttive le
conclusioni sono solo di tipo probabilistico e spetta al giudice scegliere l’ipotesi più probabile/
plausibile o in caso di subbio l’ipotesi più favorevole all’accusato. Un modello di questo genere
rischia però di chiedere troppo poco poiché spesso al giustificazione epistemica offerta da singole
inferenze induttive o abduttive è troppo modesta . →
- MODELLO DELL’INFERENZA ALLA MIGLIOR SPIEGAZIONE occorre dunque che non vi sia un
modello unico (deduttivo o induttivo) ma misto che prenda atto della complessità del
ragionamento . La sola abduzione non basta a giustificare un esito processuale ma assieme
all’inferenza induttiva e la deduttiva SI. Si tratta di un processo inferenziale complesso che consiste
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nello scegliere fra le varie ipotesi quella che rende conto dei fatti noti nel migliore dei modi non
vi è un’ipotesi migliore in assoluto ma relativamente a quelle discusse.
Un caso sorprendete : madre e figlia sono state uccise in modo brutale una creatura non umana
ha compiuto il delitto : inferenza alla miglior spiegazione dopo un’analisi dettagliata
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Sorprendente caso della penna a sfera incidente non è stato il figlio .
ESAMINIAMO DUE TESI TEORICHE CIRCA LE PROVE GIURIDICHE IN GENERALE :
2 TESI : →
A) TESI DELL’OSTENSIONE la prova è oggetto di ostensione ovvero l’atto del mostrare esibire a
qualcuno in un dato contesto. Ciò implica che la prova può essere percepita non solo da chi la
propone ma anche dai soggetti a cui è mostrata . Non può essere prova dunque un documento
bruciato o illeggibile . Così nel suo essere materiale la prova giuridica differisce da altri tipi di
prova come la prova puramente intellettuale
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B) TESI DELL’INFERENZA la prova è oggetto di inferenza , vale a dire che la prova deve costituire
il contenuto di una premessa che assieme ad altre premesse conduce ad una conclusione in
merito dei fatti d’esame. L’oggetto della prova deve dunque essere tradotto in termini
concettuali in modo da divenire il contenuto di una premessa questo implica un linguaggio
comune in quanto senza linguaggio comune un’ostensione non produce alcuna prova
Queste sono due componenti imprescindibili della prova giuridica→ senza linguaggio l’ostensione
non produce alcuna prova , senza un’ostensione il linguaggio non produce alcuna prova.
LE PROVE CIVILI
La prova verte su fatti giuridici da cui si ricavano le decisioni giudiziali .
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Circa i fatti giuridici vi è una distinzione tra fatti principali e secondari i primi sono normativamente
rilevanti (il danno da cui dipende il risarcimento ) i secondi sono inferenzialmente rilevanti ( fatti che se
provati possono dedurre i fatti principali es. danno risarcibile) . i primi hanno una qualificazione giuridica
che non è propria dei secondi →
A tale distinzione si è sovrapposta la Diff tra fatti da provare e fatti probanti i primi sono il fatto
principale(è sempre un fatto da provare) i secondi fatti secondari che però anche questi ultimi possono
essere oggetto di prova , al fine di inferire da essi il fatto principale quando non sia possibile provarlo
direttamnete
Nel nostro ordinamneto civile domina il principio dispositivo (art 115) Salvi i casi previsti dalla legge, il
giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero
nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (FATTI PACIFICI). viene conferito al
giudice il potere di ritenere provati, accanto ai fatti notori, anche quelli che non sono stati specificamente
contestati dalla controparte nè direttamente nè indirettamente. La ratio di tale riforma è dettata
dall'esigenza di attuare il disposto normativo di cui agli artt.2697. che impongono a chi voglia far valere
un fatto in giudizio di provarne i fatti che ne sono a fondamento: è il principio dell'onere della prova.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che
rientrano nella comune esperienza (si tratta dei c.d. FATTI NOTORI)
Principio di acquisizione processuale→ principio secondo cui una volta acquisita una prova , questa può
essere fatta valere dal giudice anche contro la parte che l’ha prodotta , contraddicendone le intenzioni.
L’utilizzo dell’elemento diventa dunque competenza del giudice che valuta e dispone.
Distinzioni di prove civili (perlopiù teoriche) :
- Prove tipiche vs prove atipiche :(taruffo preferisce le secondo per la diffusione che vi è delle
seconde. Si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei
mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. L’elencazione delle prove civili contenuta nel
codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia
probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. All’interno del
nostro ordinamento CIVILE manca una norma generale che disciplini le prove atipiche come quella
prevista all’interno dell’ordinamneto penale (art 189 cpp). Le prove atipiche, trovano ingresso nel
processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e
nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
- Prove precostituite e costituende: . es, delle prime atti pubblici , es per le seconde testimonianza
- Prove storiche e critiche : tale distinzione riguarda il valore delle prove . le prime rappresewntano
direttamente il fatto accaduto ; le seconde lo rappresentano indirettamente (presunzioni) con le
prove critiche il fatto viene abdotto mentre con le prime viene dedotto
- Prove dirette vs prove indirette circa la modalità cognitiva altri invece la relazionano circa
l’oggetto (diretta quando attiene al fatto principale , indiretta al fatto secondario) x taruffo coglie
la distinzione come relativa all’oggetto . Taruffo opera una classificazione di prove
a) Prova diretta
b) Prova indiretta
c) Inferenze a cascata : quando la conferma di un’ipotesi viene da una catena di passaggi
inferenziali
d) Prove convergenti: quando diversi elementi di prova tendono tutti a produrre lo stesso
risultato
- Prova in senso ampio vs in senso stretto : la prima designa in modo indifferente tutto ciò che nel
processo può servire per la conoscenza e l’accertamento dei fatti , la seconda designa solo una
parte di ciò che rientra nel processo
→
Le presunzioni art 2727 cc si distinguono in :
1. Semplici : abduzioni lasciate al libero apprezzamento del giudice, si hanno in presenza di elementi
probatori GRAVI , PRECISI E CONCORDANTI , esse ammettono prova contraria
2. Legali : consistono in conseguenze stabilite dalla legge stessa . Si distinguono in assolute e
relative , assolute Non ammettono prova contraria , relative SI . le presunzioni relative
comportano un’inversione dell’onere della prova . esempio di presunzione relativa : il figlio
concepito durante il matrimonio si presume concepito dal marito della madre .
Le presunzioni sono conseguenze LOGICHE.
LE PRESUNZIONI LEGALI SONO INFERENZE NORMATIVE MENTRE QUELLE SEMPLICI SONO EPISTEMICHE .
Si possono anche distinguere i livelli di forza delle presunzioni :
a) Forti : sono vinte solo da prove conclusive del contrario
b) Deboli : sono vinte da qualunque prova
c) Intermedie : sono vinte da prove buone
LE PROVE PENALI E LA LORO NOMENCLATURA
Ubertis fa cinque distinzioni di prove penali:
1) PER ELEMENTO DI PROVA intendiamo ciò che, introdotto nel procedimento, può essere utilizzato
dal giudice come fondamento della sua successiva attività inferenziale (dichiarazione testimoniale,
caratteristica dell’oggetto sequestrato, espressione contenuta in un documento, e così via)
2) PER FONTE DI PROVA intendiamo il soggetto o l’oggetto “da cui può derivare al procedimento
almeno un elemento di prova”
3) PER MEZZO DI PROVA intendiamo l’attività “attraverso cui viene introdotto nel procedimento
almeno un elemento di prova” (testimonianza, confronto, perquisizione, intercettazione telefonica)
4) PER RISULTATO DI PROVA intendiamo l’esito del procedimento intellettivo operato dal giudice
sulla base degli elementi di prova (in particolare il procedimento inferenziale in caso di prove
indirette→ INDIZI)
5) PER CONCLUSIONE PROBATORIA intendiamo l’esito della valutazione probatoria operata dal
giudice.
INDIZI
Anche all’interno dell’ordinamneto penale vi è la distinzione tra prove in senso lato/ stretto e prove
tipiche e atipiche . Le prove atipiche in ambito penale