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La disciplina contrattuale della convivenza

Se i conviventi vogliono decidere di lasciare qualcosa di loro al proprio convivente lo possono fare per testamento oppure durante il periodo della vita le disposizioni economiche reciproche potrebbero essere contenute all'interno di un contratto di convivenza che prevede di regolare i reciproci rapporti soprattutto quelli di natura patrimoniale relativi alla cessazione della convivenza quindi stabilire che cosa spetterà a chi nel momento in cui la convivenza dovesse venire meno. Se si tratta in un contratto, colui che da contratto a diritto per es. un assegno di mantenimento potrà agire utilizzando il contratto come titolo esecutivo sulla base del quale far valere in giudizio i propri diritti. Dal punto di vista successorio invece l'unica strada resta quella del testamento.

Abusi familiari

Il fenomeno dei maltrattamenti familiari è un fenomeno molto diffuso e purtroppo spesso sommerso; i soggetti deboli (bambini, anziani,...

donne) sono ipiù colpiti

Il fatto che l'abuso venga all'interno dell'ambito familiare dovrebbe essere una aggravante e non un'attenuante come per tanti anni è stata considerata.

Ad oggi le forme di tutela dal punto di vista penale nei confronti degli abusifamiliari sono:

  • il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 del Codice Penale) prevede che gli atti compiuti verso un familiare compreso un convivente che siano lesivi della sua integrità fisica e morale, della sua libertà, del suo onore e del suo decoro consistenti tanto in una violenza fisica che psicologica. quindi la norma punisce tutti quegli atti che siano compiuti per un familiare o convivente che sono lesivi per la persona
  • la legge 4 del 2018 sugli omicidi all'interno della famiglia e sulla protezione degli orfani di tali crimini aggrava la pena per l'omicidio del coniuge anche legalmente separato, unito o stabilmente convivente. evoluzione che per anni si era stata
sollecitata- la previsione della dello stalking = atto persecutorio con la previsione di "salvo che il fatto costituisca più grave" cui all'articolo 612-bis stabilisce: reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d'ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita." È previsto un aumento della pena: se il fatto è commesso da un coniuge o ex coniuge; se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità. Dal punto di vista del diritto CIVILE i abbiamo gli ordini di protezione. Il giudice civile può pronunciare un ordine di protezione quando lacondotta abusiva appartengano alla stessa famiglia. Inoltre, è necessario che la condotta abusiva causi un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà di un altro componente della famiglia. Per poter chiedere e ottenere un ordine di protezione, è necessario presentare una richiesta al giudice competente. La richiesta può essere presentata dalla vittima stessa o da un rappresentante legale, come ad esempio un avvocato. La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione, come ad esempio una descrizione dettagliata degli episodi di abuso subiti e delle prove disponibili. Il giudice, valutate le circostanze e le prove presentate, può emettere un ordine di protezione che impone all'autore dei maltrattamenti di astenersi da determinate condotte o di mantenere una distanza dalla vittima. L'ordine di protezione può essere temporaneo o permanente, a seconda della gravità della situazione. È importante sottolineare che l'ordine di protezione non risolve definitivamente il problema degli abusi familiari, ma rappresenta uno strumento per proteggere la vittima e prevenire ulteriori danni. È fondamentale che la vittima cerchi anche altre forme di supporto, come ad esempio consulenza legale o psicologica, per affrontare la situazione in modo adeguato.vittima appartengono entrambi allastessa famiglia e al momento dei maltrattamenti convivano (presuppostoconvivenza > criticità della previsione) il presupposto della convivenza–presenti delle criticità perché l’abuso potrebbe essere fatto anche a danni dipersone che magari non siano più conviventi perché gli ordini di produzioneche non prevedono solamente l’allontanamento dalla comune residenzafamiliare ma prevedono anche l'obbligo dell'abusante di non recarsi più neiluoghi frequentati dell’abusato. L’applicazione della norma è estesa a tutti icomponenti del nucleo familiare: quindi può essere destinatario di un ordine diallontanamento anche un figlio violento, se minorenne può essere affidato alservizio sociale con funzione rieducativa

PROCEDIMENTO

La richiesta di emissione di un ordine di protezione parte dalla vittima, nonnecessariamente assistita da un avvocato: la richiesta viene

composizione monocratica, cioè con un solo giudice che prende il provvedimento tramite decreto. Questo decreto può essere impugnato davanti allo stesso tribunale, ma in collegio, cioè con la presenza di tre giudici. Il Tribunale ordinario non è il tribunale per i minorenni, e questa è una delle criticità di questa normativa. Infatti, l'abusato può essere un adulto ma anche un minore, e spesso vengono abusati insieme minori e adulti. In questo caso si crea un problema di coordinamento tra i provvedimenti che vengono presi a favore dei minori. Per gli adulti si ha un procedimento che si svolge davanti al tribunale ordinario, mentre i provvedimenti per i minori vengono presi davanti al Tribunale dei Minorenni. Sarebbe una buona prassi che il tribunale ordinario e il tribunale dei minorenni trovino un coordinamento, ma non sempre questo accade. Il procedimento si svolge in camera di consiglio.

La composizione monocratica significa che l'udienza non è pubblica ma a porte chiuse. Il provvedimento viene assunto con decreto il quale potrà essere impugnato dinanzi allo stesso tribunale che deciderà se confermare il provvedimento o respingerlo. Questo avviene in collegio, quindi saranno 3 giudici a decidere sulla eventuale impugnativa.

In caso di urgenza (durante il lockdown, ad esempio) il giudice può agire d'urgenza e adottare il provvedimento senza convocare per l'ascolto l'accusato, basandosi sulle sommarie informazioni assunte dai vicini o dalle forze dell'ordine; in tal caso entro 15 giorni deve essere fissato termine per la comparizione delle parti davanti a sé per la conferma (o revoca) del provvedimento.

CONTENUTO DELL'ORDINE:

Ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli e di allontanamento dalla casa familiare (eventualmente con intervento della forza pubblica) quindi se il soggetto abusante non è disposto ad

Allontanarsi otemperando volontariamente all'ordine del giudice possono essere richieste l'intervento delle forze dell'ordine che dovrebbe poi agire. Possono essere prescritte anche limitazioni di movimento, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (luogo di lavoro, scuole dei figli etc.)

Può essere ordinato il pagamento di una somma di denaro (assegno mensile) al convivente che resti privo di mezzi di sostentamento (in caso anche ordine di distrazione dallo stipendio)

Deve essere indicata la durata; in ogni caso non può durare più di un anno e prolungato solo per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario

Può essere prevista l'assistenza del servizio sociale e delle organizzazioni che operano nel settore

ABUSI SUI FIGLI (violenza diretta o assistita) non rileva solamente la violenza diretta quindi l'abuso che viene commesso e perpetrato ai danni di minore ma molto grave è

La violenza assistita è il fatto che il minore assista ad atti di violenza che vengono perpetrati ai danni dell'altro genitore o di altri membri della famiglia.

- ORDINE DI PROTEZIONE 342 BIS

- PROVVEDIMENTO SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 333

- TRIBUNALE ORDINARIO

- TRIBUNALE PER I MINORENNI

- PROVVEDIMENTI TEMPORALI ASSISTITI DA MISURE ECONOMICHE

Non hanno termine finale prefissato e non sono assistiti da misure economiche.

Quei procedimenti che vanno a limitare l'esercizio della responsabilità genitoriale in cui il genitore si macchia di comportamenti che possono danneggiare il minore, in questo caso la competenza per questo tipo di provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale è la limitano o viene eliminata. Questi provvedimenti vengono assunti dal tribunale dei minorenni mentre quelli degli adulti nel tribunale ordinario. Inoltre, i provvedimenti relativi agli abusi sui figli sono provvedimenti temporali e non possono essere prolungati.

oltre un 1 anno eventualmente possono essere rinnovati ma solo per gravi motivi, quindi ad un certo punto decadono, mentre i provvedimenti sui minori non hanno un termine finale prefissato ma ci sarà una pronuncia giudiziaria che revoca il provvedimento. Il problema dei provvedimenti assunti dal tribunale minorenni è che non è prevista la misura economica, quindi per far operare misure economiche di mantenimento bisogna ricorrere ad altre leggi. Vi sono lacune e delle esigenze di coordinamento che devono essere svolte da autorità giudiziarie diverse. FILIAZIONE LEGALE Il rapporto di filiazione è un rapporto che si crea tra il genitore e il figlio e dal punto di vista naturale nasce e deriva dalla filiazione biologica o genetica. Il figlio è naturale della persona ed è colui che porta un patrimonio genetico che deriva da quei soggetti rispetto ai quali si crea poi quella relazione che anche giuridicamente gli attribuisce uno status di.

La filiazione è un rapporto relazionale di diritti e doveri che riguarda i genitori legalmente e giuridicamente riconosciuti. Non sempre il legame naturale coincide con la filiazione legale, ad esempio quando si tratta di situazioni in cui un figlio nasce attraverso la procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa, cioè utilizzando materiale genetico maschile o femminile proveniente da un donatore terzo. In questo caso si ha una separazione della filiazione genetica, poiché il legame biologico con una delle due parti è con un soggetto donatore, mentre la filiazione legale viene costituita con un soggetto con il quale c'è un legame di natura biologica genetica. Un'altra situazione in cui la filiazione legale può differire da quella naturale è l'adozione. Questi sono gli elementi fondamentali attorno ai quali si costruisce la filiazione legale.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
71 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ale.oo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Irti Claudia.