DIRITTO DI FAMIGLIA
Quando parliamo di diritto di cosa parliamo?
Il diritto è un insieme di regole che servono a regolamentare il nostro vivere
sociale, ma se pensiamo alla nostra vita non sono solo le regole giuridiche che
permettono una buona convivenza ma anche a regole religiose e regole morali
o di costume, quest’ultime influiscono molto l’influenza del passare del tempo
nella società la quale si evolve in maniera molto rapidamente. Oltre al tempo le
regole morali di costume sono soggetti anche all’influenza di tipo geografica
perché a seconda del luogo in cui queste regole vengono applicare si ha un
sistema valoriale molto diverso.
Possiamo raggruppare queste tre regole (religiosa, morale o di costume e
giuridiche) in un un’unica regola che è la regola sociale perché ci servono per
una convivenza sociale pacifica.
Quindi per ritornare alla domanda iniziale è importante sottolineare che
parliamo di un complesso di regole e ci riporta alla frase latina “ubi societas ibi
ius” ovvero ovunque ci sia una società li c’è diritto e regole che servono a
creare dei rapporti che siano di rispetto reciproco.
Non sempre le norme sono chiare a necessitano di essere interpretate gli deve
essere dato un contenuto che servirà per specificare l’operatività della regola
che passerà dallo scritto alla realtà pratica. Ciò interpreti sono tutti gli operatori
giuridici, sia coloro che sono chiamati ad applicare la regola di diritto, i giudici
ma anche tutti i cittadini che devono sapere come comportarsi e per farlo
devono richiamarsi alle regole.
Nel diritto di famiglia la forte interferenza delle regole religiose, di morale e di
costume a quelle giuridiche è fortemente sentita. Il diritto cerca di laicizzarsi,
abbandonare tinte moralistiche e religiose e di creare regole che siano di
valenza prettamente giuridica. Una regola giuridica non è a-valoriale ma è
evidente che anch’esse si innescano e trovano la loro ragione d’essere
all’interno di un sistema di valore condiviso nella società che quelle regole
pone. È chiaro che es: la regola del non uccidere è un comandamento, è una
regola morale ma è anche regola giuridica punita penalmente. In alcuni casi le
regole giuridiche devono essere regole che prescindono dai condizionamenti
derivati da un concetto ed elementi valoriali che possono riguardare un certo
tipo di persone e non tutta la comunità sociale che si riconosce all’interno di
quel sistema giuridico.
La «sacralità» della disciplina giuridica della famiglia è stato un fenomeno
molto diffuso nel passato, in diversi paesi del mondo,oggi superato ma di cui
restano alcuni retaggi.
Che cosa si intende per diritto di famiglia?
Sono quelle regole giuridiche preposte alla regolamentazione quel gruppo
sociale riconosciuto come famiglia. La famiglia ha subito nel corso del tempo
cambiamenti e oggi alcuni importanti giuristi italiani che si occupano di diritto
di famiglia hanno smesso di parlare di famiglia al singolare ma hanno dato
attenzione alle famiglie, plurale. La famiglia viene aggettivizzato: famiglia
monoparentale, ricomposta, unipersonale, allargata, nucleare … non è più un
unico concetto di famiglia ma abbiamo tante famiglie.
La FAMIGLIA NUCLEARE Un gruppo sociale ristretto caratterizzato da una
convivenza stabile sotto lo stesso tetto e dalla condivisione di beni strumentali
alla sopravvivenza del nucleo condivisi dai membri del nucleo stesso. Quando
facciamo rifermento ad essa facciamo riferimento alla coppia formata da
persone adulte legate per libera una relazione affettiva e sessuale con
eventuali figli, uno o più ascendenti e parenti stretti. Questo lo identifichiamo
come NUCLEO.
Nel nostro ordinamento giuridico riconosce le coppie omosessuali ed è stato
concesso loro di sposarsi in maniera simile al matrimonio attraverso l’unione
civile ma non è stato accattato che loro abbiano dei figli non è consentita la
procreazione assistita quindi dal punto di vista strutturale l’ordinamento
riconosce le coppie omosessuali ma non va oltre, perché questa procreazione
non viene legittimata giuridicamente la successione possibile dal punto di vista
tecnico-scientifico. Ci sono paesi in cui ciò invece è possibile.
La FAMIGLIA MONOPARENTALE composta da figli e presenza di un unico
genitore avvenuta per causa naturale (morte) o per separazione/divorzio. È
stato introdotto l’affidamento condiviso però essa quando i figli sono molto
piccoli si ha bisogno di avere un nucleo centrale consolidato e la
frequentazione dell’altro genitore avviene sulla base di calendari, visite.
La FAMIGLIA RICOMPOSTA riguarda situazioni in cui le famiglie si sono
ricomposte attraverso la creazione di nuovi nuclei familiari.
La FAMIGLIA UNIPERSONALE questa è il single e può essere riconosciuto
famiglia su caratteristiche di carattere amministrativo.
La FAMIGLIA ALLARGATA famiglia in cui vengono fatti rientrare tutti soggetti
che sono legati a:
- VINCOLI DI PARENTELA Unisce tutte le persone che discendono per
generazione da una stessa persona (capostipite)
- VINCOLI DI AFFINITA’ una persona con i parenti del suo
Uniscono
coniuge. Sorgono con il matrimonio, non con l’unione civile.
C’è una differenza tra matrimonio e unione civile, questa unione ha delle
differenze cioè non sono stati richiamati all’interno delle disposizioni che
estendo le previsioni del matrimonio quelle norme che riguardano la creazione
dei vincoli di affinità. Quindi all’interno dell’unione civile se due persone si
uniscono non si crea il vincolo di affinità il quale rileva il diritto agli alimenti o
ad alcuni impedimenti alla conclusione di nuovi matrimoni e unioni civili,
perché non è possibile tra gli impedimenti che sorgono nella creazione di un
legame matrimoniale è il vincolo di affinità cioè le persone che si vogliono
sposare non possono essere tra di loro affini, le persone unite civilmente invece
si. Se cessa l’unione ciascun membro della coppia può eventualmente
contrarre una nova unione civile anche con quella che era il parente del suo ex
unito.
FONTI EUROPEE E FONTI INTERNE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
L’unione europea nasce nella metà degli anni 50 del secolo scorso con obiettivi
di tipo economico creando una circolazione di mercato unico che ha permesso
la diffusione di modelli economici e giuridici tra i paesi che appartengono a
questo grande contesto sovranazionale alla quale oggi tendiamo a riconoscerci
come cittadini che condividono un unitario percorso storico che ha portato alla
condivisione di principi guida. Il diritto di famiglia i quanto tale non è un ambito
di legislazione diretta da parte dell’Europa quindi al di là dei regolamenti che
riguardano la circolazione degli status, dei certificati, del riconoscimento diretto
dei regimi patrimoniali fra i coniugi per l’organizzazione di base del diritto di
famiglia viene regolamenta all’interno dei singoli stati. Diritto legato alle
tradizioni culturali, sociali e religiose del paese quindi già in Europa nonostante
ci sia una larga condivisione dei principi esistono ancora differenze culturali.
La fonte è lo strumento di produzione della norma giuridica quindi i testi
normativi prodotti dagli organi preposti a produrre le norme giuridiche
all’interno del contesto di riferimento.
Stato italiano il sistema legislativo è in capo al parlamento il quale produce i
testi normativi che poi vengono promulgati e poi diventano legge all’interno
dello stato. Noi facciamo parte dell’unione europea e il nostro stato italiano ha
in parte delegato il proprio potere sovrano all’europea e alle autorità europea
che sono proposte alle regolamentazioni di alcune materia e quindi anche
l’europea produce norme che trovano applicazione all’interno degli stati
membri dell’Europa.
Alcuni principi di diritto di famiglia li troviamo:
Fonti europee vengono prodotte da organismi europei con meccanismi
diversi, a seconda dei settori queste leggi vengono preposte e poi votato dal
consiglio di Europa e dalla commissione europea.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (‘Carta di Nizza’,
2000) riguardano l’ambito delle relazioni e rapporti familiari.
I principi che riguardo il diritto di famiglia all’interno questa carta sono:
Art. 7 rispetto della vita familiare
Art. 9 diritti di sposarsi e di costituire una famiglia (non fa riferimento al
matrimonio)
Art. 21 divieto di discriminazione (anche per orientamento sessuale)
Art. 24 sui diritti dei minori: cura, protezione, espressione delle loro opinioni,
diritto all’ascolto, diritto alla bi-genitorialità
Art. 25 diritti degli anziani ad una vita dignitosa e alla partecipazione sociale e
culturale
Art. 26 diritti delle persone disabili
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU, 1950) CEDU:
ART. 8 Rispetto della vita privata e familiare
- Gruppo di persone legate da relazioni interpersonali affettive ed
esistenziali
- Il matrimonio non è considerato elemento fondante della famiglia
- l'art. 12 sancisce il diritto di contrarre matrimonio
All’interno di questo arti si slega il concetto di vita famigliare al concetto di
matrimoni, la famiglia può esserci anche senza matrimonio.
ART. 12 Diritto di sposarsi e di fondare una famiglia
ART. 14 Divieto di discriminazione
Corte europea dei diritti dell’uomo (ha sede a Strasburgo) ed è
chiamata a legiferare rispetto all’applicazione dei principi contenuti nella
convenzione stessa.
Fonti interne vengono prodotte dal parlamento che ha il potere legislativo
nello stato italiano.
Costituzione con la Corte Costituzionale la quale ha lo scopo di
regolamentare i rapporti fra i vari organi dello stato, se si creano conflitti di
competenza o giurisdizione all’interno dei vari organi essa è legittimata a
dirimere questi conflitti. Ma anche su conflitti tra norme statati e regionali.
Ruolo fondamentale è di fare in modo che le norme non siano contrarie alla
costituzione come: codice civili o leggi e decreti leggi. Se sono contrarie
interviene la corte costituzione che sancisce l’incostituzionalità abrogando alla
norma incostituzionale oppure può darle una lettura costituzionalmente
orientata cioè interpreta quella norma in modo tale che quella norme osta nella
sua applicazione pratica non contravvenga al principio fissato all’interno della
corte costituzionale. È possibile interpretare una norma conformemente a
costituzione o in contrasto che verrà dichiara incostituzionale creando anche, in
alcuni casi una lacuna che dovrà essere colmato con una nuova legge. Spesso
la corte costituzionale rinviene una lacuna legata al fatto che quella norma è
interpretata nel rispetto dei principi costituzionali ci sono delle fattispecie che
non restano coperte da quella norma lacune sopravvenute cioè situazione
che l’ordinamento giuridico che prima non conosceva perché l’evoluzione nel
tempo ha portato a nuove esigenze e quindi non c’è una legge da applicare.
La carta costituzionale contienitene molti principi, i primi articoli riguardano i
principi fondamentali dell’individuo e sono principi che trovano all’applicazione
al singolo individui che si riverbano alle formazioni sociali (famiglia.
La carta costituzionale i principi di riferimento del diritto di famiglia:
Art. 29 comma I definisce la famiglia una società naturale fondata sul
matrimonio
Art. 29 comma II proclama il principio di uguaglianza morale e giuridica dei
componenti della coppia.
Art. 30 i genitori hanno il diritto e il dovere di mantenere, educare e istruire i
figli
Codice civile 1942 (Libro Primo: ‘Delle persone e della famiglia’, artt.
1-455) è una legge ordinaria dello stato. Qui troviamo la separazione il divorzio
nelle leggi e decreti leggi.
Codice civile è composto da 6 libri noi ci occuperemo di studiare le norme
contenute all’interno del libro primo: persona e della famiglia. ma il sistema
civile del diritto privato e di famiglia non è regolamentato solo dal codice civile
ma ci sono molte legge che sono state emanate che interessano questo
ambito.
La carta costituzionale è successiva al codice civile!
Leggi e decreti legge (ad es. la L. 180/1970 sul divorzio)
Corte di Cassazione
GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO INTERNO
Fonti interne o statuali:
C O ST IT U Z I
O N E 1 9 58
artt. 1-12
(Principi
fondam ent
ali)
art. 13-54
(Diritti
civili,
politici,
econom ici e
sociali)
art. 55 e ss.
Fon ti prim arie :
(O rganizzaz
Legge form ale ordinaria (C odice civile 1 94 2 ),
ione
istituzionale
Decreto Legge di urgenza (art. 77 C ost.),
)
D ecreto Legislativo D elegato (art. 76 C ost.),
Leggi regionali (art. 117 C ost.)
Fon ti secon darie :
regolam enti governativi (d.p.r. 396/2000 stato civile)
usi e consuetudine
Ciò che ha affermato il vertice non può essere contraddetto da quello che viene
affermato nelle fonti primarie e secondarie, tutto quello che viene
promulgarono deve rispettare i principi di natura costituzionale. Ciò che viene
promulgato dalle fonti secondarie non possono contravvenire con le fonti
primarie. Questo controllo avviene con la corte costituzionale. La carta
costituzionale è successiva al codice civile!
Fonti europee (art. 11 Cost. è la norma di apertura che ha permesso
all’ordinamento italiano di rinunciare in condizioni di parità e per perseguire
finalità di pace con altri stati del mondo, di aderire a convenzioni internazionali
e ad organismi internazionali che poi promuovono queste convinzioni. Se
vengono sottoscritte da molti stati diventano scelte pattizie. Se lo stato italiano
aderisce a queste convinzioni internazionali deve rispettare i principi che
vengono emanati).
Fonti originarie o primarie
Utilizzando questa chiava offerto dall’art.11 della carta costituzionale, l’Italia
aderisce ad una serie di organizzazioni internazionali:
Trattato sull’Unione Europea (TUE) 1992 – già CE 1957
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) – 2007
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (‘Carta di Nizza’,
2000)
Queste organizzazioni internazionali producono a loro volta una serie di principi
e norme vengono sanciti in trattati e convenzioni che poi trovano applicazioni
negli stati che aderiscono a quelle stesse organizzazioni.
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU, 1950) essa non è espressione dell’unione
europea ma del consiglio di Europa e questo è un’altra organizzazione
internazionale di cui fanno parte quasi tutti i paesi europei. È un trattato
internazionale sottoscritto da tutti i Paesi europei e alcuni paesi extraeuropei
che è stato promosso dal Consiglio d’Europa, una organizzazione
internazionale con competenza in materia di protezione dei diritti fondamentali
dell’uomo di cui fanno parte 47 Paesi appartenenti all’area geografica europea.
Le norme della CEDU sono interpretate e applicate dalla giurisprudenza della
Corte CEDU che ha sede a Strasburgo.
DIFFERENZA: trattati europei, unione europea e la corte di giustizia europea
che si occupa di quei trattati e dell’applicazione e quindi della legislazione di
fonte dell’unione europea e la convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali.
Funzionamento dell’unione europea si basa su tre strumenti: parlamento
europeo, commissione europea e il consiglio. Il consiglio europeo come
organismo dell’unione europea non ha nulla a che fare con il consiglio di
Europa
Fonti derivate o secondarie
- Regolamenti, Direttive, Decisioni
- Raccomandazioni, Pareri
Convenzione sui diritti del minore del 1989 ratificata dall’Italia nel 1991
citata spesso come la convenzione di New York E’ un trattato internazionale
sottoscritto da molti Paesi che contiene alcuni principi fondamentali sulla
condizione giuridica dei minori. Stabilisce il principio della priorità dell’interesse
del minore in tutte le decisioni che lo riguardano assunte da istituzioni
pubbliche e private.
Riconosce al minore, in quanto essere umano, tutti i diritti fondamentali
dell’individuo, tra i quali:
Il diritto ad essere registrato immediatamente dopo la nascita con nome
e cognome e cittadinanza, riferimenti identitari
Il diritto di conoscere i propri genitori e di essere allevato da loro; di non
esserne separato salvo che non nel suo migliore interesse
Il diritto al rispetto della vita familiare e ad essere protetto da ogni forma
di violenza
Il diritto all’ascolto
Sono clausole generali cioè delle norme molte ampie che devono essere
riempiti di contenuto all’atto pratico al momento dell’applicazione concreta.
Qual è il migliore interesse del minore e il prioritario interesse del minore e chi
è in grado di dire ciò?
Minore viene considerato fino al compimento del 18 anni ma ci sono delle
differenze che anche il nostro ordinamento giuridico fa, in altri ordinamento
come quelle francesi viene individuato al compimento del 12 anno di età la
differenza. Adesso abbiamo dei indici, si fa riferimento alla capacità di
discernimento cioè coscienza di sé stesso ed essere in grado di capire il suo
vero interesse nel quale gli adulti ch
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