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CONTESTO NORMATIVO POLACCO:
- Art. 179 Costituzione Polacca: il PdR nomina i giudici su proposta del KRS a tempo
indeterminato. Tale organo, assimilabile al CSM, è garante dell’indipendenza degli
organi giurisdizionali. La sua composizione prevede giudici eletti dalla Corte
suprema e dalla Dieta.
NUOVA LEGGE SULLA CORTE SUPREMA:
Nel 2018 entra in vigore la disposizione relativa all’abbassamento dell’età per il
pensionamento dei giudici del Corte suprema, non più 70 anni ma 65 a riposo, salvo
che essi rendano una dichiarazione indicante la loro volontà di continuare ad
esercitare le loro funzioni e il PDR autorizzi tale proroga. Prima di concedere tale
autorizzazione il PDR deve chiedere il parere del KRS.
Tale legge istituisce una nuova sezione chiamata sezione disciplinare, cui
competenze (esclusive: primo grado e appello) sono specificate dall’art. 27.1:
- Controversie disciplinari:
a. Si occupa dei giudici della Corte suprema.
b. Del pensionamento obbligatorio dei giudici della Corte.
c. In materia di diritto del lavoro e previdenza sociale dei giudici ordinari.
Legge relativa all’organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi. Le stesse
normative relativa alla Corte suprema si applicano anche agli organi amministrativi.
LEGGE SULLA KRS.
La KRS è disciplinata da una legge che reca modifiche sul suo apparato, in particolare
l’art. 9 bis dice che la Dieta non elegge più 4 membri ma 15 per un mandato
congiunto della durata di quattro anni → novità.
Inoltre un gruppo composto da tre membri della KRS adotta una posizione sulla
valutazione dei candidati alle funzioni di giudice; il candidato può proporre
impugnazione dinanzi alla Corte Suprema in caso di illegittimità della decisione mentre
in caso di controversie concernenti la nomina (inalienabile e inamovibile) è precluso il
ricorso davanti la Corte suprema.
PROCEDIMENTI PRINCIPALI E QUESTIONI PREGIUDIZIALI.
A.K è un giudice della Corte suprema, e pertanto un giudice amministrativo, che
voleva continuare l’esercizio della sua funzione e al compimento dei 65 anni, prima
della entrata in vigore della nuova legge, presenta una proroga che però viene
bocciata dalla KRS. L’uomo allora fa ricorso davanti la Corte suprema (in particolare
davanti la sezione del lavoro e previdenza sociale), specificando che il suo
collocamento a riposo anticipato violasse l’art. 19.1. TFUE, l’art. 47 della Carta, e
l’art.9 della direttiva.
In parallelo, sono annesse due cause (CP e DO): si tratta di giudici che, come nel caso
A.K., hanno compiuto 65 anni di età prima della entrata in vigore della nuova legge
sulla Corte suprema ma, a differenza invece, continuano ad esercitare le proprie
funzioni di giudici e non presentano nessuna domanda di proroga; tuttavia Il PdR
prende atto che siano stati collocati a riposo, e davanti questa divergenza (infatti nella
pratica ciò non era mai accaduto) i giudici in questione lamentano una violazione
dell’art.2.1 della direttiva, che vieta discriminazioni sull’età, e si rivolgono alla Corte
suprema (sempre sezione per il lavoro e previdenza sociale).
Per quale motivo è chiamata a pronunciarsi la sezione lavoro e previdenza sociale? Il
giudice del rinvio sostiene che tale sezione era stata chiamata a pronunciarsi quando
la sezione disciplinare non era ancora stata costituita. Ufficialmente tale sezione
disciplinare entra in vigore nel 2019.
AK:
1. Se l’art.267 co.3, letto in combinato con gli art. 19.2 TUE e art. 47 della Carta,
debba essere interpretato nel senso che la sezione disciplinare sia un organo
indipendente ai sensi del diritto dell’Unione→ la sezione disciplinare è
indipendente?
1. Se la corte ritiene che la sezione disciplinare non sia un organo indipendente allora
è necessario rispondere al secondo quesito: se la sezione del lavoro e previdenza
sociale della Corte suprema possa in base al diritto dell’Unione, disapplicare le
disposizioni nazionali che escludono la sua competenza in quanto i casi AK, CP, DO
erano stati presentati davanti tale sezione ma la nuova legge escludeva tale
competenza, attribuendola in via esclusiva alla sezione disciplinare (ai sensi
dell’art.27 della nuova legge) → se è indipendente, come si risolve la
sovrapposizione di competenze?
CP E DO:
1. In base all’art.47 della Carta e l’art.9.1 della direttiva, la sezione per il lavoro e
previdenza sociale può per garantire la tutela dei diritti dell’Unione disapplicare le
disposizioni nazionali che attribuiscono la competenza della sezione disciplinare
non ancora operativa.
Si nota in questo contesto, che la seconda e terza domanda coincidono quelle
preposte da A.K. e che la prima appena elencata sia molto simile alla seconda dal caso
A.K.
PROCEDIMENTO DAVANTI LA CORTE.
Innanzitutto, l’attenzione viene spostata alla prima questione dei casi CP E DO. Tutto
sta nel ricordare che poco tempo dopo la proposta delle domande il PdR ha proceduto
alla nomina dei giudici della sezione disciplinare, che realizzata ha statuito un non
luogo a statuire (ora era operativa e non aveva più senso porre tale interrogativo) e
per tale motivo una risposta era irrilevante.
Successivamente l’attenzione viene spostata verso la prima e la seconda questione
pregiudiziale del caso A.K (che coincide con la 2 e 3 domanda del caso CP E DO).
Il primo punto riguarda la competenza della Corte, in particolare il governo polacco e il
procuratore generale avevano contestato la competenza della CG su una questione
del genere in quanto si trattava di capire chi e cosa potesse essere definito un organo
giurisdizionale indipendente, che non è una questione prettamente legata al diritto
dell’unione ( se non ambita nell’art.47, con il suo diritto molto più generico).
La CG è di tutto altro parere, ritiene di essere competente in quanto la normativa
contestata è in realtà una normativa che richiama il diritto dell’unione: se il problema
è di decidere sul divieto di discriminazione fondato sull’età in materia di occupazione o
anche di soggetti lesi di ricorrere davanti un giudice, si tratta chiaramente di diritto
dell’Unione; pertanto, essa si reputa competente.
Inoltre il procuratore generale, a sostegno della sua tesi, invocò anche la sentenza
C64-16 (ASJP) e il protocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno Unito. Nonostante ciò, la
Corte ritiene che gli elementi non siano pertinente e che essa è competente ad
interpretare l’art. 47 della Carta e l’art.19.1.
La KRS, il procuratore generale e il governo polacco rifiutano l’intervento della CG e
invocano un non luogo a statuire, affermano infatti che a partire dal 1/01/2019 sono
entrate in vigore nuove modifiche della legge della Corte suprema che hanno
comportato l’abrogazione di alcuni paragrafi degli art.37 e dell’art. 111. In base a
queste modifiche si osserva come le disposizioni che prevedono il pensionamento
all’età di 65 anni, si applichino solo a quei giudici che entrano in servizio dopo il 1
gennaio 2019 mentre tutti coloro che hanno iniziato a svolgere le loro funzioni di
giudici prima di quella data non dovranno rispettare queste disposizioni, si manterrà
infatti la legge che prevedeva il pensionamento a 70 anni; inoltre, con tale
abrogazione, si fa si che i giudici della corte suprema collocati a riposo vengano
reintegrati della loro funzione e che i procedimenti instaurati ai sensi dell’art.37 e 111
sono archiviati.
Pertanto, secondo la KRS, il procuratore generale e il governo polacco i giudici nel caso
di specie ora sono stati reintegrati nei loro organi giurisdizionali fino al compimento dei
70 anni e DUNQUE NON HA Più SENSO OCCUPARSI DI QUESTE QUESTIONI.
Nonostante ciò la Corte si rivolge al giudice di rinvio per sapere se egli ha bisogno
delle risposte alle questioni pregiudiziali presentate e il giudice del rinvio risponde in
modo affermativo: la risposta delle questioni è necessaria per risolvere problemi
preliminare di natura procedurale (la nomina della sezione disciplinare)
Si osserva poi che con tali modifiche si vada a reintegrare coloro che avevano sospeso
l’attività al raggiungimento dei 65 anni ma non è questa l’ipotesi di CP E DO; pertanto
le modifiche non risolvono tutte queste questioni. Tuttavia, A.K. viene reintegrato e
quindi la Corte non deve più pronunciarsi sulle questioni sollevate da questo → la Corte
si deve occupare solo della 2 e 3 questione sollevate da CP E DO.
Il governo polacco sostiene che queste due domande siano irricevibili in quanto prive
di oggetto dato che i procedimenti pendenti di fronte alla sezione del lavoro sono
viziati da nullità perché in violazione delle norme sulla competenza degli organi
giurisdizionali che appunto attribuiscono la competenza alla sezione disciplinare;
comunque secondo il governo polacco anche nel caso in cui la Corte dovesse
rispondere la sezione del lavoro non potrebbe assumere la competenza su cause che
spettano alla sezione disciplinare.
Ovviamente la Corte non accoglie queste obiezioni e anzi afferma che le questioni
presentate dal giudice del rinvio ruotino proprio attorno all'esistenza, nonostante le
norme nazionali, di un obbligo per il giudice del rinvio di disapplicare, in base al diritto
dell'unione, le norme nazionali e di assumere una competenza rispetto ai procedimenti
principali. E se effettivamente dovesse intervenire una sentenza della Corte di questo
tipo allora l'esistenza di un obbligo si imporrebbe al giudice del rinvio
indipendentemente diciamo dalla disposizione delle norme nazionali→ la Corte dice
che è inutile negargli di rispondere perché tanto la sezione per il lavoro e previdenza
sociale non è competente, perché se io dico che questa è competente nulla importa
sulla disposizione nazionale (primato del diritto dell’unione).
Una volta che la Corte ha risposto circa la ricevibilità delle questioni può finalmente
passare all’esame del merito della seconda e terza questione di CP E DO. L’analisi
parte da una considerazione generale, partendo dall’art. 47 con la sua tutela
giurisdizionale effettiva e poi effettua un paragone con l’art.6 CEDU (cui presenta
stesso contenuto); la Corte osserva come la Corte EDU nell’interpretare l’art.6 CEDU
conferma la lettura fornita dalla CG rispetto l’art. 47.
Per quanto riguarda il contenuto di tale articolo 47, secondo comma, dalla
formulazione stessa di tale disposizione emerge che il diritto fondamentale a un
ricorso effettivo da essa sancito implica, in particolare, il diritto di ogni persona a che
la