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CONTESTO NORMATIVO POLACCO:

- Art. 179 Costituzione Polacca: il PdR nomina i giudici su proposta del KRS a tempo

indeterminato. Tale organo, assimilabile al CSM, è garante dell’indipendenza degli

organi giurisdizionali. La sua composizione prevede giudici eletti dalla Corte

suprema e dalla Dieta.

NUOVA LEGGE SULLA CORTE SUPREMA:

Nel 2018 entra in vigore la disposizione relativa all’abbassamento dell’età per il

pensionamento dei giudici del Corte suprema, non più 70 anni ma 65 a riposo, salvo

che essi rendano una dichiarazione indicante la loro volontà di continuare ad

esercitare le loro funzioni e il PDR autorizzi tale proroga. Prima di concedere tale

autorizzazione il PDR deve chiedere il parere del KRS.

Tale legge istituisce una nuova sezione chiamata sezione disciplinare, cui

competenze (esclusive: primo grado e appello) sono specificate dall’art. 27.1:

- Controversie disciplinari:

a. Si occupa dei giudici della Corte suprema.

b. Del pensionamento obbligatorio dei giudici della Corte.

c. In materia di diritto del lavoro e previdenza sociale dei giudici ordinari.

Legge relativa all’organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi. Le stesse

normative relativa alla Corte suprema si applicano anche agli organi amministrativi.

LEGGE SULLA KRS.

La KRS è disciplinata da una legge che reca modifiche sul suo apparato, in particolare

l’art. 9 bis dice che la Dieta non elegge più 4 membri ma 15 per un mandato

congiunto della durata di quattro anni → novità.

Inoltre un gruppo composto da tre membri della KRS adotta una posizione sulla

valutazione dei candidati alle funzioni di giudice; il candidato può proporre

impugnazione dinanzi alla Corte Suprema in caso di illegittimità della decisione mentre

in caso di controversie concernenti la nomina (inalienabile e inamovibile) è precluso il

ricorso davanti la Corte suprema.

PROCEDIMENTI PRINCIPALI E QUESTIONI PREGIUDIZIALI.

A.K è un giudice della Corte suprema, e pertanto un giudice amministrativo, che

voleva continuare l’esercizio della sua funzione e al compimento dei 65 anni, prima

della entrata in vigore della nuova legge, presenta una proroga che però viene

bocciata dalla KRS. L’uomo allora fa ricorso davanti la Corte suprema (in particolare

davanti la sezione del lavoro e previdenza sociale), specificando che il suo

collocamento a riposo anticipato violasse l’art. 19.1. TFUE, l’art. 47 della Carta, e

l’art.9 della direttiva.

In parallelo, sono annesse due cause (CP e DO): si tratta di giudici che, come nel caso

A.K., hanno compiuto 65 anni di età prima della entrata in vigore della nuova legge

sulla Corte suprema ma, a differenza invece, continuano ad esercitare le proprie

funzioni di giudici e non presentano nessuna domanda di proroga; tuttavia Il PdR

prende atto che siano stati collocati a riposo, e davanti questa divergenza (infatti nella

pratica ciò non era mai accaduto) i giudici in questione lamentano una violazione

dell’art.2.1 della direttiva, che vieta discriminazioni sull’età, e si rivolgono alla Corte

suprema (sempre sezione per il lavoro e previdenza sociale).

Per quale motivo è chiamata a pronunciarsi la sezione lavoro e previdenza sociale? Il

giudice del rinvio sostiene che tale sezione era stata chiamata a pronunciarsi quando

la sezione disciplinare non era ancora stata costituita. Ufficialmente tale sezione

disciplinare entra in vigore nel 2019.

AK:

1. Se l’art.267 co.3, letto in combinato con gli art. 19.2 TUE e art. 47 della Carta,

debba essere interpretato nel senso che la sezione disciplinare sia un organo

indipendente ai sensi del diritto dell’Unione→ la sezione disciplinare è

indipendente?

1. Se la corte ritiene che la sezione disciplinare non sia un organo indipendente allora

è necessario rispondere al secondo quesito: se la sezione del lavoro e previdenza

sociale della Corte suprema possa in base al diritto dell’Unione, disapplicare le

disposizioni nazionali che escludono la sua competenza in quanto i casi AK, CP, DO

erano stati presentati davanti tale sezione ma la nuova legge escludeva tale

competenza, attribuendola in via esclusiva alla sezione disciplinare (ai sensi

dell’art.27 della nuova legge) → se è indipendente, come si risolve la

sovrapposizione di competenze?

CP E DO:

1. In base all’art.47 della Carta e l’art.9.1 della direttiva, la sezione per il lavoro e

previdenza sociale può per garantire la tutela dei diritti dell’Unione disapplicare le

disposizioni nazionali che attribuiscono la competenza della sezione disciplinare

non ancora operativa.

Si nota in questo contesto, che la seconda e terza domanda coincidono quelle

preposte da A.K. e che la prima appena elencata sia molto simile alla seconda dal caso

A.K.

PROCEDIMENTO DAVANTI LA CORTE.

Innanzitutto, l’attenzione viene spostata alla prima questione dei casi CP E DO. Tutto

sta nel ricordare che poco tempo dopo la proposta delle domande il PdR ha proceduto

alla nomina dei giudici della sezione disciplinare, che realizzata ha statuito un non

luogo a statuire (ora era operativa e non aveva più senso porre tale interrogativo) e

per tale motivo una risposta era irrilevante.

Successivamente l’attenzione viene spostata verso la prima e la seconda questione

pregiudiziale del caso A.K (che coincide con la 2 e 3 domanda del caso CP E DO).

Il primo punto riguarda la competenza della Corte, in particolare il governo polacco e il

procuratore generale avevano contestato la competenza della CG su una questione

del genere in quanto si trattava di capire chi e cosa potesse essere definito un organo

giurisdizionale indipendente, che non è una questione prettamente legata al diritto

dell’unione ( se non ambita nell’art.47, con il suo diritto molto più generico).

La CG è di tutto altro parere, ritiene di essere competente in quanto la normativa

contestata è in realtà una normativa che richiama il diritto dell’unione: se il problema

è di decidere sul divieto di discriminazione fondato sull’età in materia di occupazione o

anche di soggetti lesi di ricorrere davanti un giudice, si tratta chiaramente di diritto

dell’Unione; pertanto, essa si reputa competente.

Inoltre il procuratore generale, a sostegno della sua tesi, invocò anche la sentenza

C64-16 (ASJP) e il protocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno Unito. Nonostante ciò, la

Corte ritiene che gli elementi non siano pertinente e che essa è competente ad

interpretare l’art. 47 della Carta e l’art.19.1.

La KRS, il procuratore generale e il governo polacco rifiutano l’intervento della CG e

invocano un non luogo a statuire, affermano infatti che a partire dal 1/01/2019 sono

entrate in vigore nuove modifiche della legge della Corte suprema che hanno

comportato l’abrogazione di alcuni paragrafi degli art.37 e dell’art. 111. In base a

queste modifiche si osserva come le disposizioni che prevedono il pensionamento

all’età di 65 anni, si applichino solo a quei giudici che entrano in servizio dopo il 1

gennaio 2019 mentre tutti coloro che hanno iniziato a svolgere le loro funzioni di

giudici prima di quella data non dovranno rispettare queste disposizioni, si manterrà

infatti la legge che prevedeva il pensionamento a 70 anni; inoltre, con tale

abrogazione, si fa si che i giudici della corte suprema collocati a riposo vengano

reintegrati della loro funzione e che i procedimenti instaurati ai sensi dell’art.37 e 111

sono archiviati.

Pertanto, secondo la KRS, il procuratore generale e il governo polacco i giudici nel caso

di specie ora sono stati reintegrati nei loro organi giurisdizionali fino al compimento dei

70 anni e DUNQUE NON HA Più SENSO OCCUPARSI DI QUESTE QUESTIONI.

Nonostante ciò la Corte si rivolge al giudice di rinvio per sapere se egli ha bisogno

delle risposte alle questioni pregiudiziali presentate e il giudice del rinvio risponde in

modo affermativo: la risposta delle questioni è necessaria per risolvere problemi

preliminare di natura procedurale (la nomina della sezione disciplinare)

Si osserva poi che con tali modifiche si vada a reintegrare coloro che avevano sospeso

l’attività al raggiungimento dei 65 anni ma non è questa l’ipotesi di CP E DO; pertanto

le modifiche non risolvono tutte queste questioni. Tuttavia, A.K. viene reintegrato e

quindi la Corte non deve più pronunciarsi sulle questioni sollevate da questo → la Corte

si deve occupare solo della 2 e 3 questione sollevate da CP E DO.

Il governo polacco sostiene che queste due domande siano irricevibili in quanto prive

di oggetto dato che i procedimenti pendenti di fronte alla sezione del lavoro sono

viziati da nullità perché in violazione delle norme sulla competenza degli organi

giurisdizionali che appunto attribuiscono la competenza alla sezione disciplinare;

comunque secondo il governo polacco anche nel caso in cui la Corte dovesse

rispondere la sezione del lavoro non potrebbe assumere la competenza su cause che

spettano alla sezione disciplinare.

Ovviamente la Corte non accoglie queste obiezioni e anzi afferma che le questioni

presentate dal giudice del rinvio ruotino proprio attorno all'esistenza, nonostante le

norme nazionali, di un obbligo per il giudice del rinvio di disapplicare, in base al diritto

dell'unione, le norme nazionali e di assumere una competenza rispetto ai procedimenti

principali. E se effettivamente dovesse intervenire una sentenza della Corte di questo

tipo allora l'esistenza di un obbligo si imporrebbe al giudice del rinvio

indipendentemente diciamo dalla disposizione delle norme nazionali→ la Corte dice

che è inutile negargli di rispondere perché tanto la sezione per il lavoro e previdenza

sociale non è competente, perché se io dico che questa è competente nulla importa

sulla disposizione nazionale (primato del diritto dell’unione).

Una volta che la Corte ha risposto circa la ricevibilità delle questioni può finalmente

passare all’esame del merito della seconda e terza questione di CP E DO. L’analisi

parte da una considerazione generale, partendo dall’art. 47 con la sua tutela

giurisdizionale effettiva e poi effettua un paragone con l’art.6 CEDU (cui presenta

stesso contenuto); la Corte osserva come la Corte EDU nell’interpretare l’art.6 CEDU

conferma la lettura fornita dalla CG rispetto l’art. 47.

Per quanto riguarda il contenuto di tale articolo 47, secondo comma, dalla

formulazione stessa di tale disposizione emerge che il diritto fondamentale a un

ricorso effettivo da essa sancito implica, in particolare, il diritto di ogni persona a che

la

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ileniahdu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Dani Alessandro.