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La distinzione tra quesito interpretativo e quesito di validità

Approfondiamo la distinzione tra il quesito interpretativo e il quesito di validità: questi sono entrambi quesiti che il giudice nazionale, nell'ambito di un proprio giudizio, può sollevare di fronte alla Corte di Giustizia.

Il quesito interpretativo può sostanzialmente avere ad oggetto l'interpretazione di una qualsiasi norma di diritto dell'Unione Europea, qualunque fonte, addirittura anche atti non vincolanti possono essere interpretati dalla Corte di Giustizia a seguito di un rinvio pregiudiziale.

Per quanto riguarda il quesito di validità bisogna tener conto che questo è uno strumento ulteriore mediante il quale può essere fatta valere l'invalidità di un atto di diritto derivato; è importante sottolineare che il quesito di validità, rispetto a quello interpretativo, non può riguardare, per ovvi motivi, le norme contenute all'interno dei trattati istitutivi, perché questi non possono essere invalidati.

possono essere dichiarati invalidi dalla Corte di Giustizia; il quesito di validità quindi potrà riguardare solo atti di diritto derivato, valgono, in proposito, le stesse considerazioni fatte quando si è parlato del ricorso per impugnazione, quello disciplinato dall'art. 263 del TFUE; anche i vizi che possono essere fatti valere sono gli stessi, la disposizione dedicata al rinvio pregiudiziale, l'art. 267 del TFUE, non indica specificamente quali sono i vizi che possono condurre alla dichiarazione di invalidità dell'atto ma si applicano gli stessi vizi che invece sono previsti ai fini del ricorso di impugnazione. Una differenza importante, però, tra il rinvio pregiudiziale di validità e il ricorso per impugnazione, è rappresentata dal fatto che il ricorso di impugnazione deve essere proposto entro un termine di decadenza, ovvero entro il termine di due mesi che, a seconda dei casi, decorrono o dal momento dellapubblicazione in gazzetta ufficiale dell'atto o dalla notificazione dell'atto o comunque dal momento in cui il destinatario ne è venuto a conoscenza se dimostra di non averne prima conoscenza in modo incolpevole. Questo termine di decadenza che è previsto per il ricorso di impugnazione non è, invece, previsto nell'ambito del rinvio pregiudiziale. Il rinvio pregiudiziale è lo strumento attraverso il quale il giudice nazionale può chiedere alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla validità di un atto di diritto derivato, quindi sulla validità di un atto adottato dalle istituzioni dell'Unione Europea e questa richiesta può, tranquillamente, essere sottoposta alla corte anche dopo 2 mesi, dal momento in cui l'atto di diritto derivato sia stato adottato; quindi si ampliano le possibilità di sindacato rispetto a un atto di diritto derivato perché già dal punto di vista del termine viene.data la possibilità di sindacare un atto anche una volta decorsi quei 2 mesi. Certo va detto che la Corte di Giustizia, nella sua giurisprudenza, ha tenuto comunque a precisare che il rinvio pregiudiziale non può essere uno strumento per aggirare il decorso del termine in modo abusivo e ha, quindi, precisato che se è pacifico che una delle parti avrebbe potuto impugnare nel termine di due mesi l'atto e in modo colpevole, per propria colpa, non l'ha fatto, il giudice nazionale non può in qualche modo sopperire a una carenza delle due parti e quindi non può rimettere in termini la parte che ha colpevolmente omesso di impugnare l'atto mediante il ricorso per impugnazione. Questo al fine di evitare che lo strumento in questione venga utilizzato in modo abusivo da parte di una delle due parti. Ad ogni modo è indubbio che il rinvio pregiudiziale di invalidità è uno strumento che permette di accrescere la tutela giuridica didiritto derivato che li riguarda direttamente o individualmente.267 TFUE. Secondo la Corte di Giustizia, un organo giurisdizionale nazionale deve essere indipendente, avere carattere permanente, applicare il diritto dell'Unione in modo obbligatorio e avere la possibilità di adottare decisioni vincolanti. Inoltre, l'organo giurisdizionale nazionale deve essere competente per risolvere controversie di diritto dell'Unione e il rinvio pregiudiziale deve essere necessario per la decisione della causa. In conclusione, il rinvio pregiudiziale è sollevato dagli organi giurisdizionali nazionali, che devono rispettare determinati requisiti per essere considerati tali ai fini dell'art. 267 TFUE. Questa nozione di organo giurisdizionale nazionale può differire da quella adottata a livello nazionale, poiché è una nozione autonoma propria del diritto dell'Unione Europea.

267 TFUE, requisiti che l'organo deve possedere per essere in grado di sollevare un rinvio pregiudiziale. I requisiti in questione sono:

  1. La Corte richiede che sussista l'origine legale, cioè che questo organo abbia origine legale, quindi deve trattarsi di un organo istituitosi per legge e disciplinato da essa;
  2. Deve essere un organo a carattere permanente e quindi non regolato ad hoc per una singola controversia;
  3. Deve avere giurisdizione obbligatoria, ciò vuol dire che la sua giurisdizione non è volontaria, non dipende da una scelta delle parti;
  4. Deve essere un organo a carattere indipendente;
  5. Deve essere un organo che rispetta nell'ambito del proprio procedimento il principio del contraddittorio tra le parti, quindi le parti devono aver diritto di esercitare i loro diritti di difesa;
  6. L'organo in questione deve risolvere controversie applicando norme giuridiche.

La Corte di Giustizia, nella propria giurisprudenza, ha applicato questi requisiti.

non sempre in modo rigido in relazione a un determinato organo, a volte si è soffermato su alcuni di essi e non su altri, si tratta di una che quindi la Corte ha sviluppato, ma con una certa elasticità; inoltre, non sempre, in occasione di un rinvio pregiudiziale, la Corte verifica se l'organo che ha sollevato il rinvio pregiudiziale è un organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE. La giurisprudenza della Corte di Giustizia non sempre è rigida ma può essere considerata flessibile proprio perché la Corte ha interpretato con una certa elasticità i criteri in questione. Alla luce di questi criteri si sono posti poi, nella prassi, vari casi, ad esempio, la Corte di Giustizia ha avuto a che fare con rinvii pregiudiziali sollevati da pubblici ministeri, che non possono essere considerati completamente un organo giurisdizionale nazionale intanto perché magistrati e per di più.per risolvere eventuali controversie si rivolgano a un collegio arbitrale anziché ad un tribunale. In questo caso, la decisione presa dal collegio arbitrale avrà lo stesso valore di una sentenza emessa da un tribunale. Tuttavia, è importante sottolineare che questa scelta deve essere fatta volontariamente da entrambe le parti coinvolte nel contratto e che l'arbitrato non è sempre possibile o appropriato per tutte le tipologie di controversie.qualsiasi loro futura controversia, in relazione all'applicazione di quel contratto venga deferita a un arbitro o a un collegio arbitrale. I collegi arbitrali hanno sollevato dei rinvii pregiudiziali alla Corte, ma questi innanzitutto mancano di carattere permanente perché vengono istituiti ad hoc per risolvere una determinata controversia; poi anche l'obbligatorietà della giurisdizione, ma la giurisdizione deriva dal consenso dalle parti più che essere obbligatoria; quindi anche i collegi arbitrali non sono staticonsiderati organi giurisdizionali nazionali. Un altro caso si è posto con riferimento al consiglio nazionale forense che è l'organo di vertice dell'avvocatura che ha diverse competenze, ma tra queste vi è anche quella di decidere sulle impugnazioni rispetto a provvedimenti presi dagli ordini degli avvocati a seguito di provvedimenti disciplinari emessi nei confronti dei singoli avvocati. Gli ordini hanno poi tra lelorocompetenze la possibilità di irrogare provvedimenti disciplinari nei confronti di avvocati appartenenti aquel foro che non rispettino le norme deontologiche. Nel caso in cui il destinatario di questoprovvedimento disciplinare intenda impugnare il provvedimento del consiglio dell’ordine deve farlo difronte al consiglio anzionale forense, quindi questo agisce come giudice di secondo grado; non è quindiun vero e proprio giudice, nell’ambito di questa competenza la Corte di Giustizia ha affermato che quindianche il consiglio nazionale forense è un organo da considerare in grado di sollevare rinvii pregiudiziali difronte alla Corte di Giustizia. Una serie di questioni particolari si sono poste con riferimento alla CorteCostituzionale italiana e ci si è anche chiesti se la stessa possa essere considerata o meno organogiurisdizionale nazionale. Quale è il problema o l’ostacolo rispetto al considerare la Corte Costituzionaleitaliana unale non è un organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE. La Corte Costituzionale non risolve direttamente le controversie, ma può sollevare questioni di legittimità costituzionale. La controversia viene invece risolta dal giudice a quo. Tuttavia, è importante tenere presente che la Corte Costituzionale ha un ruolo fondamentale nel sistema giuridico nazionale e può influenzare l'interpretazione e l'applicazione delle leggi.
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Publisher
A.A. 2022-2023
159 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher costanna03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Marinai Simone.