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Estratto del documento

CONTENUTO DELLA DIRETTIVA

La direttiva "più favorevoli" stabilisce i limiti massimi che possono essere trasposti dagli stati in ambito di libera circolazione/soggiorno. Tuttavia, ogni stato può decidere di abbassarli o anche di non applicare nulla, ma non più di quanto stabilito dalla direttiva.

I requisiti, dettati dalla direttiva, che possono ma non devono essere richiesti per l'esercizio della circolazione e soggiorno dipendono dal tempo di soggiorno:

  1. ESERCIZIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO MENO/FINO 3 MESI: Per questo caso la direttiva dice che "il diritto dei cittadini dell'unione è un diritto assoluto", cioè non ci sono limiti e non possono essere imposti requisiti per un soggiorno di questo tempo. L'unica richiesta che si può fare (ma che non è un requisito vero e proprio) è utile per provare la "qualità di cittadino dell'Unione".

Il documento d'identità valido è il requisito principale per godere dei diritti di cittadinanza europea. La Corte di Giustizia ha stabilito che anche un documento d'identità scaduto o un altro tipo di documento può essere accettato come prova della cittadinanza europea.

Per quanto riguarda l'esercizio della libera circolazione e del soggiorno per più di 3 mesi, si applicano ancora le discriminazioni in materia economica previste dall'Atto Unico Europeo del 1989. In questo caso, il documento d'identità da solo non è sufficiente per ottenere i diritti di libera circolazione e soggiorno. Tuttavia, i paesi non sono obbligati ad applicare queste restrizioni.

Perché ancora oggi abbiamo questo tipo di discriminazione? I paesi dell'Unione Europea hanno sistemi di assistenza sociale e sanitaria diversi e possono avere preoccupazioni riguardo all'accesso a tali servizi da parte dei cittadini di altri paesi membri.

sociale/sussidi/previdenza nonuniforme tra loro, quindi il rischio del garantire un diritto di soggiorno illimitato porterebbe chi è in difficoltà ad andare a soggiornare nel paese che garantisce le migliori prestazioni di assistenza/sussidi, questo porterebbe lo stato accogliente ad essere obbligato a dare le prestazioni assistenziali riconosciute ai propri cittadini, ma sappiamo che diventerebbe una cosa non sostenibile, quindi i requisiti richiesti servono proprio per assicurarsi che colui che si stabilisce per più di 3 mesi possa provvedere ai propri bisogni, almeno in parte, da solo, in modo che non sia completamente a carico dello stato ospitante in caso di bisogno.

Requisiti:

  • LAVORO: non hanno bisogno di nessun altro tipo di requisito coloro che lavorano perché si presume siano stabili.
  • SENZA LAVORO: in questa categoria rientrano gli studenti/soggetti che portano avanti una formazione professionale/coloro che non fanno nulla, a loro vengono richiesti
dei requisiti:
  • risorse economiche sufficienti: questo parametro viene deciso dallo stato in modo autonomo, viene scelto anche in base al costo della vita in quel paese (in Italia è uguale all'assegno sociale cioè 3000 euro l'anno), ovviamente non è una somma che garantisce la piena autonomia, ma fa almeno in modo che il soggetto non sia del tutto a carico dello stato.
  • possesso di un'assicurazione per le malattie: se un cittadino che ha la sanità pubblica si ammala in un paese con la sanità pubblica, verrà curato gratuitamente, se invece dovesse andare in un paese in cui la sanità è a pagamento, dovrà pagarla "parità di trattamento rispetto al cittadino", se invece un cittadino di un paese che ha la sanità privata dovesse essere curato in uno stato in cui è gratuita, dovrà pagarla.

Il sito per cercare atti normativi aggiornati è NORMATTIVA22/03/22.

Il cittadino

Dell'unione che si ferma più di 3 mesi non ha necessità di richiedere il permesso di soggiorno, quello che si può richiedere è:

  • ISCRIZIONE ANAGRAFICA → cioè il dichiarare alle pubbliche autorità dello stato ospitante la propria presenza, iscrivendosi al registro anagrafico della popolazione residente, questa cosa per la corte di giustizia è legittima perché è utile per la pubblica sicurezza (dire dove si è domiciliati nel periodo dei 3 mesi) ↓ La corte di giustizia ha dichiarato che le limitazioni rispetto all'esercizio della libertà, devono essere interpretate nel modo in cui vadano a limitare il meno possibile la libertà -> la corte afferma che se non venisse seguito l'obbligo dell'iscrizione anagrafica, la persona non potrebbe essere espulsa, l'unica cosa a cui potrebbe portare può essere una sanzione amministrativa.
  • CITTADINO CHE RISIEDE LEGITTIMAMENTE NEL PAESE
OSPITANTE PERALMENO 5 ANNI: queste persone acquisiscono il diritto di soggiorno permanente (se la permanenza è di 5 anni ininterrotti), che è a tempo indeterminato→esso fa sì che la persona possa vivere senza termini sul territorio del paese. Questo diritto, per il diritto dell'unione, corrisponde a una totale equiparazione del soggetto migrante con il soggetto nazionale "principio di parità di trattamento".↓Dopo svariati anni si può decidere di lasciare questo soggiorno e richiedere la cittadinanza, l'unica cosa che il diritto dell'unione dice è che bisogna concedere la cittadinanza ai cittadini dell'unione a condizioni privilegiate rispetto ai cittadini di stati terzi→infatti poi gli stati membri decidono in modo discrezionale a quali condizioni concedere la cittadinanza. Es. in Italia dopo 4 anni si può fare la richiesta della cittadinanza (se si è cittadino di un paese).dell'unione)↓però si può anche decidere di rimanere con il diritto di soggiorno permanente e non richiedere la cittadinanza→dal momento in cui si acquisisce si ha anche il diritto al ricongiungimento familiare (nel caso di soggiorno tra i 3-5 anni e il soggiorno permanente superiore a 5 anni):
  • familiare extra europeo: deve richiedere la carta di soggiorno per il familiare del cittadino dell'unione europea, però potrebbero essere richiesti altri requisiti
  • familiare europeo: non è prevista la richiesta della carta di soggiorno
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE La libera circolazione è propedeutica al ricongiungimento, anche esso viene previsto dal regolamento 2004/38 (disciplina la circolazione e soggiorno dei cittadini, ma anche il ricongiungimento)→queste regole hanno delle eccezioni Es. pandemia che possono limitare il diritto di circolazione e soggiorno (Art. 1 afferma che ovviamente ci devono essere dei motivi dietro rilevanti alla)pubblica sicurezza).
ovviamente sappiamo che il ricongiungimento familiare è un diritto accessorio rispetto al diritto di circolazione e soggiorno»gode del diritto al ricongiungimento familiare il cittadino dell’unione che si sposta da un paese all’altro, ma non ne gode colui che non si sposta
Es. un cittadino italiano richiede il ricongiungimento con il suo coniuge brasiliano, il problema è che il diritto dell’unione non si applica per le situazioni interne perché per esse è il diritto nazionale (testo unico delle norme relative all’immigrazione 96 del 98)» questo articolo dice proprio questo Art. 3: " qualunque cittadino dell’unione che si arrechi o soggiorni in”uno stato membro diverso da cui ha la cittadinanza↓così venne introdotto il regolamento 1612/68 che però qui ha generato delle problematiche diverse»Es. la nozione di coniuge non è cambiata, ma prima non era

La problematica, ora è diventata complicata da interpretare. Il primo problema davanti alla corte di giustizia: il diritto al ricongiungimento vale per un familiare che sia già entrato nell'unione in modo legittimo, oppure per chi deve ancora entrare per la prima volta? Così la corte di giustizia, con la sentenza Metock del 2008 dice: "il godimento di diritti di tale genere non può dipendere da un previo soggiorno legale, di uno che non si è fatto coniuge, in un altro stato membro" → così consente di far entrare anche soggetti che non sono mai entrati nell'unione a titolo di familiari. Chi sono però questi familiari che possono essere ricongiunti Art. 2 (direttiva 2004/38): "Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro 2) "familiare": a) il coniuge b) il partner che abbia contratto con il cittadino

dell'Unione un'unione registrata sullabase della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Statomembro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto dellecondizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c)i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge opartner di cui alla lettera b)

d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

3) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si recaal fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno."

● alle lettere A,C,D la direttiva riprende il regolamento del 1968(il problema può essereinterpretativo e basta).

● la novità è nella lettera B,questo perché afferma che è familiare anche un individuoche nel 68 "non esisteva"(nel 68 questo punto

mancava)↓questa direttiva è del 2004 e in Italia è stata trasposta con il decreto legislativo 30/2007→inItalia nel 2007 la lettera B non è stata applicata perchè non venivano ancora riconosciute le unioni civili/registrate (vennero introdotte con la legge Cirinnà del 2016), questo perché rispetta le scelte prese a livello nazionale (la lettera B quindi venne applicata solo agli stati che avevano già introdotto le unioni civili). Spieghiamo le lettere più in dettaglio: ● b) PARTNER: la B si applica solo se: ○ "è stata contratta unione civile sulla base della legislazione di uno stato membro" ○ "deve essere equiparata al matrimonio negli effetti, non come un istituto di secondo piano o subordinato al matrimonio, ma equiparato" → questa cosa in Italia è stata fatta con la legge 76 Cirinnà, infatti c'è un richiamo alle previsioni del codice civile per l'istituto

matrimoniale, tutto quello che non viene previsto

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara381 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell’unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Pesce Francesco.