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ARTICOLO F
1. L'Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri, i cui sistemi di governo si fondano
sui principi democratici.
2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto
principi generali del diritto comunitario.
3. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a
compimento le sue politiche.
Già nel momento in cui si affacciano le candidature di stati non esattamente allineati al principio
democratico, stato di diritto, qualche reazione da parte delle istituzioni dell’UE c’è.
La preoccupazione che nel momento in cui uno stato entra rispetti questo DNA del processo di
integrazione
È impensabile che entrino stati che non rispettino questi tre principi:
principio democratico
- stato di diritto
- rispetto dei principi fondamentali
-
-
Il problema diventa più urgente dopo il trattato di Maastricht perché questo cade quasi in
corrispondenza del muro di Berlino, soprattutto in corrispondenza dello smembramento
dell’unione sovietica, dal quale nascono una serie di stati che si affacciano al processo di
integrazione, prima con degli accordi associativi che sono normalmente lo step precedente dal
momento in cui viene presentata la candidatura o quasi concomitante, che porta lo stato a
rispettare determinati criteri, come i tre elencati sopra
Solo che questi nuovi stati non sono come ad esempio il regno unito o la Francia, dove i diritti
fondamentali vengono rispettati da lungo tempo.
Ma non sono nemmeno quegli stati che hanno conosciuto dittature, ma che hanno un passato
democratico-liberale 18
Quando entrano, perciò, e si prepara l’adesione che si concluderà nel 2004, alcuni stati membri
con fare paternalistico cominceranno ad obiettare, sollevando il rischio che nel processo di
adesione che questi stati una volta entrati non vadano più a rispettare i principi fondamentali
I principali stati membri hanno paura di un ritorno al passato, non in linea con i loro principi
Perciò introducono con il trattato di Amsterdam una norma nel’art.6 in cui specificano:
L’unione rispetta i diritti fondamentali, CEDU, prevenzioni costituzionali (par. 2)
comuni…
L’unione si fonda sui principi di libertà democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali dello stato di diritto, principi comuni agli stati membri (par.1)
Il paragrafo 2 arriva alla fine di un percorso, dove i diritti fondamentali vengono inseriti da parte
della corte di giustizia e aventi come obbiettivo l’esercizio del controllo sull’unione che poi verrà
esteso a certe condizioni anche agli stati membri
Con l’aggiunta del paragrafo 1 si ha un solo obiettivo: gli stati membri
Questa norma vuole ricordare agli stati membri, soprattutto a quelli che entreranno nel 2004,
che una volta entrati bisogna continuare a rispettare i principi
Il trattato di Amsterdam mira ad inserire un meccanismo di controllo previsto dall’art.7.
Questo serve ad esercitare un controllo politico sugli stati membri in relazione al rispetto del
paragrafo 1 dell’art. 6
Questa procedura prevede la constatazione del consiglio della grave e persistente violazione di
quei principi da parte di uno stato membro e la conseguente revoca di alcuni tipici diritti o
prerogative della membership, tra cui il diritto di voto
Sospensione vuol dire che lo stato continua ad essere vincolato dall’unione, però non
partecipando
Rispetto alle ipotesi già analizzate ed aperte dalla sentenza ERT:
Questi principi si applicano qualunque sia la competenza che lo stato esercita; quindi, a
- differenza che nell’ipotesi della sentenza ERT se lo stato viola lo stato di diritto, nelle sue
competenze sta violando l’art. 6, con conseguente applicazione dell’art.7
nel caso della sentenza ERT ciò non è applicabile, in quanto non sta attuando il diritto
dell’unione
Una violazione comune non è intercettabile, riguarda solo violazione gravi e persistenti,
- quindi non è applicabile l’art.7
-
Linea di demarcazione più importante è che questa procedura è completamente apolitica, la
corte di giustizia non ha alcun ruolo
Nella procedura dell’art.7 il problema viene sollevato da Commissione, Parlamento Europeo ed
1/3 degli stati membri (Questi ultimi sono quelli che devono prendere l’iniziativa da portare al
consiglio)
Sia qua che nell’infrazione l’iniziativa spetta alla commissione, ma nel secondo caso la
commissione si rivolge alla corte che darà una risposta e non è un organo politico
Nel primo caso la commissione si rivolge al consiglio europeo, il quale potrebbe non
pronunciarci poiché non è un giudice e quella presentatagli è solo una proposta 19
Nel caso in cui desse seguito alla proposta le valutazioni del consiglio saranno politiche
Quindi mentre la corte giudicherà se uno stato sta violando o meno i diritti fondamentali, il
consiglio potrebbe prestarsi a logiche diverse, evitando di prendere una decisione
Problema: se le due procedure riguardassero violazioni completamente diverse non ci sarebbero
problemi, ma le due procedure riguardano violazioni pressoché identiche perché riguardano
entrambe stato di diritto, principio democratico e principi fondamentali
Solo che una deve essere grave e persistente, l’altra non necessariamente
Diventa fondamentale capire la differenza poiché il giorno in cui la commissione si trova di
fronte ad uno stato che sta violando lo stato di diritto valuterà le opzioni sulla base delle
differenze sopra elencate
Infrazione: strettamente legata alla sentenza ERT, lo stato deve attuare il diritto dell’unione e la
procedura è giurisdizionale
Art.7: procedura strettamente politica e legata all’art.6, la corte di giustizia non ha alcun ruolo
Es: Se sono uno stato e il consiglio mi ha rivolto un’accusa dicendo che ho violato in maniera
grave e persistente i principi dell’unione, non posso impugnare tale accusa davanti alla corte di
giustizia. Può impugnarla solo affermando, ad esempio, che il consiglio ha votato con una
maggioranza diversa rispetto a quella prevista
Esempio: qualche anno fa fu commissionato uno studio per cercar e di capire, soprattutto
all’inizio degli sbarchi in Italia, per capire come fermare i barconi
Le soluzioni erano due:
● Siluro intelligente, siluro pieno di filamenti di ferro sparato all’altezza del timone,
bloccandolo mandando, ci conseguenza, la barca alla deriva
● Raggio paralizzante, un fascio che aumenta istantaneamente il calore corporeo di molti
gradi provocando uno shock
Se viene sparato sul barcone i passeggeri cadranno in mare con conseguente deriva del
barcone
Questa è una violazione grave poiché non è occasionale. Non succede per caso, per circostanze
contingenti il riportare il barcone alle autorità libiche. È fatto sistematicamente, una politica
dello stato. In questo caso vi si può applicare l’art.7
Siccome la procedura è politica, il consiglio non può occuparsi di ogni violazione
Esempio: questa norma viene applicata prima del 2004, perché alla fine degli anni 90 in Austria,
un partito xenofobo, razzista e dichiaratamente tale, riesce a salire al governo con due
rappresentanti
A quel punto alcuni stati membri, soprattutto la Francia, cominciano a preoccuparsi della
possibile posizione in rotta di collisione dell’Austria con i principi dell’Unione
L’unica opzione disponibile è di una gravità estrema
Se uno stato sta facendo qualcosa di grave contro lo statuto per riportarlo sulla giusta strada è
meglio tenerlo all’interno dell’organizzazione piuttosto che fuori 20
Ciò evita che quel determinato stato possa effettivamente agire senza limiti.
La norma viene perciò definita nucleare, in quanto dovrebbe avere puramente una forza
deterrente
Nel momento in cui questa dovesse effettivamente essere applicata, la situazione si
complicherebbe molto. Ecco perché è stata applicata solo in rarissimi casi, non nelle nazioni
unite (Unico caso recente è quello della federazione russa che però recede a causa del consiglio)
Per il caso dell’Austria gli stati decidono di nominare una commissione con il compito di
indagare per cercare di scoprire se vi sono i presupposti per attivare l’art.7
La vicenda si conclude con la commissione nominata che afferma il non pericolo dell’Austria,
suggerendo, invece, una modifica, l’introduzione di una seconda opzione
Con il Trattato di Nizza si arriverà a quella che è attualmente la versione dell’art.7
È prevista una procedura di preallarme (1/3 degli stati membri o la commissione o il
parlamento si recano in consiglio dove votano i 4/5 decidendo su un rischio di una violazione
grave)
Iniziativa presa da: 1/3 degli stati membri o la commissione (manca il parlamento europeo)
In questo caso non decide il consiglio, ma il Consiglio Europeo all’unanimità (molto difficile)
Le due procedure non sono legate l’una all’altra, la differenza è che solo l’opzione nucleare dà la
possibilità al consiglio di adottare sanzioni
Se il consiglio constata un eventuale rischio può solo fare delle raccomandazioni allo stato
interessato
Recap differenze tra le due violazioni
1. Infrazione nei confronti di uno stato per violazione dei diritti fondamentai ha tre
caratteristiche:
Comune, quindi una semplicissima violazione
- Deve cadere nell’attuazione del diritto dell’unione
- È di natura giudiziaria
-
2. Invece lo stato esercita qualsiasi tipo di competenza, anche quella esclusiva
La violazione deve essere
Grave
- Persistente
- Discorso puramente politico
-
Esempio: Caso Polacco
Nel 2014 un partito di nome “diritto e giustizia” va al potere.
Partito molto più che conservatore, ultracattolico e soprattutto sovranista, non felice di subire i
dictat dell’Unione Europea.
Questo partito per cominciare a prendere le distanze dai propri obblighi europei, fa una riforma
costituzionale. Questa
prevenziona tutti i giudici della Corte costituzionale, cambia il sistema di nomina che diventa
solo governativo, rimane la possibilità, per il ministro della giustizia di mantenere i vecchi
21
giudici della Corte costituzionale a discrezione personale.
Questa riforma contrasta in maniera plateale con lo stato di diritto (dove tutti siamo sottoposti
alle norme giuridiche).