ESAME DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (Manuale di diritto dell’Unione europea, Adam-
Tizzano, 2017)
INTRODUZIONE
CAPITOLO II: Origini e sviluppi del processo di integrazione europea
Il processo di integrazione europea: dalle origini all’Atto unico europeo
Con la fine della 2GM prende il via una nuova epoca politica: si diffonde in Europa la convinzione della
necessità di una nuova dimensione politica tra gli Stati, ispirata ad una diffusa cooperazione tra di essi, da
realizzarsi attraverso la creazione di una serie di enti internazionali operanti in campi diversi e con geometrie
differenti.
A queste iniziative, si affianca anche l’idea di una collaborazione più stretta da porre in essere tra solo alcuni
paesi europei, capace di portare ad un’integrazione tra di essi a partire dai rispettivi mercati ed economie.
L’idea viene declinata in termini funzionalisti e graduali da Robert Schumann (ministro degli Esteri francese)
in una sua Dichiarazione del 9 maggio 1950. La Dichiarazione riconosce innanzitutto che l’Europa non potrà
farsi in una sola volta e tutta insieme e indica come primo passo da compiere in vista di quell’obiettivo la
creazione di un’organizzazione aperta ad altri paesi europei, che metta sotto una comune Alta Autorità la
produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio.
Questo primo passo verso il processo di integrazione tra gli Stati europei viene realizzato il 23 luglio 1952,
con l’entrata in vigore del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA),
firmato da: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
Il 25 marzo 1957 gli stessi 6 Stati firmano a Roma i Trattati istitutivi della Comunità economica europea
(CEE) e della Comunità europea per l’energia atomica (CEEA o Euratom).
Attraverso queste 3 Comunità prendeva le mosse un disegno unitario volto principalmente a dar vita, nel
territorio dei 6 Stati fondatori, ad un mercato comune basato sulla libera circolazione delle persone, delle merci,
dei servizi e dei capitali e caratterizzato da condizioni di concorrenza non falsate.
A questo obiettivo principale si affiancava la previsione di alcune politiche comuni, quali la politica agricola,
quella commerciale, quella dei trasporti, nonché dai settori di competenza della CECA e dell’Euratom (i
prodotti carbosiderurgici e l’energia nucleare).
L’apparato istituzionale si presentava per certi versi simile in tutte e tre le Comunità originarie, registrando
ciascuna di esse la presenza di 4 istituzioni principali, che si configuravano:
-2 come organi di governo delle Comunità, con natura e funzioni diverse nelle 3 Comunità:
a)Nella CECA, l’istituzione chiave del sistema, detentrice in via esclusiva del potere normativo ed
esecutivo dell’ente, era l’Alta Autorità (organo indipendente dai governi e portatore dell’interesse generale),
mentre l’istituzione tipicamente intergovernativa, il Consiglio speciale dei Ministri degli Stati membri, si
trovava in una condizione formalmente secondaria, avendo come compiti quello di armonizzare l’azione
dell’Alta Autorità con quella dei Governi nazionali attraverso la formulazione di pareri e la trasmissione di
informazioni sull’attività della stessa Alta Autorità
b)Nella CEE e nella CEEA, al contrario, il centro del sistema era rappresentato dal Consiglio, mentre
alla Commissione era riservato sì un ruolo essenziale di impulso normativo e di controllo, ma certamente non
paragonabile a quello della sua omologa della CECA
-2 come organi di controllo delle prime due, con natura e funzioni omogenee nelle 3 Comunità:
a)Parlamento europeo: esercizio di un controllo politico + poteri consultivi nel quadro del processo
decisionale
b)Corte di giustizia: funzione di controllo giurisdizionale
Ciò non ha impedito che l’apparato istituzionale delle 3 Comunità abbia finito per unificarsi progressivamente
nei suoi elementi costitutivi.
Negli anni 80 prende il via un vero e proprio processo di riforma del sistema=>Il primo passo viene compiuto
con l’Atto Unico europeo (AUE), del 17-28 febbraio 1986, che da luogo per la prima volta a una revisione
significativa dei Trattati originari, orientata in 3 direzioni:
1)Viene semplificata la presa di decisione del Consiglio, sostituendo l’unanimità con la maggioranza
qualificata come regola di voto per le sue deliberazioni in alcuni settori importanti per lo sviluppo del processo
di integrazione europea;
2)Viene per la prima volta riconosciuto al Parlamento europeo un ruolo più incisivo nella formazione degli atti
della Comunità;
3)Viene introdotta formalmente, nel processo di integrazione europea, una prima forma di cooperazione
politica in materia di politica estera 1
Il Trattato di Maastricht e la creazione dell’Unione europea
Uno sviluppo ben più significativo del processo di integrazione europea si ha con la firma, il 7 febbraio 1992
a Maastricht, del Trattato sull’Unione europea (TUE), in vigore dal 1º novembre 1993.
Questo Trattato non prosegue solo nell’opera di ampliamento delle competenze delle Comunità e di
perfezionamento dei loro meccanismi di funzionamento, ma dà anche luogo ad una profonda mutazione della
costruzione avviata nel 1957.
Viene istituita l’Unione europea, della quale le Comunità europee, senza perdere formalmente la loro identità,
diventano parte costituente accanto a 2 nuovi settori di cooperazione tra gli Stati membri:
1)Cooperazione in materia di politica estera e sicurezza comune (PESC)
2)Cooperazione in materia di giustizia e affari interni (GAI)
Il processo di integrazione europea viene così ad identificarsi, a partire da Maastricht, con questo nuovo
edificio, l’Unione europea, che si regge su 3 pilastri:
1)Primo pilastro (pilastro comunitario): composto dalle Comunità europee
2)Secondo pilastro: PESC (politica estera e sicurezza comune)
3)Terzo pilastro: GAI (giustizia e affari interni)
Con il Trattato di Maastricht, la CEE vede ulteriormente attenuata l’esclusività della sua originaria
caratterizzazione economico-commerciale=>verrà ridenominata in Comunità europea (CE).
Nel relativo Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) viene inserita, per la prima volta, la nozione di
cittadinanza dell’Unione, quale status comune a tutti i cittadini degli Stati membri, che si aggiunge alla
cittadinanza nazionale arricchendola di propri specifici diritti.
Si ampliano le competenze della Comunità a materie quali l’istruzione e la formazione professionale, le reti
transeuropee, l’industria, la sanità, la cultura, la cooperazione allo sviluppo, la tutela dei consumatori; e si
rafforzano quelle già esistenti in materia di politica sociale, coesione economica e sociale, ricerca e sviluppo
tecnologico, ambiente.
Vengono modificati alcuni meccanismi di funzionamento introducendo, a scapito della procedura di
cooperazione, la procedura di codecisione con il Parlamento europeo, che dà a quest’ultimo un ruolo paritario
con il Consiglio per l’adozione di taluni atti comunitari.
Viene infine creata l’unione economica e monetaria in vista del successivo passaggio ad una moneta unica.
Il disegno istituzionale di Maastricht viene perfezionato cinque anni dopo, il 2 ottobre 1997, con la firma del
Trattato di Amsterdam.
I principi di libertà, democrazia e di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, oltre che dello
Stato di diritto vengono consacrati nel TUE come valori fondanti dell’Unione (art 6 paragrafo 1), una cui
violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro può portare a sanzioni da parte del Consiglio.
Per la prima volta si procede ad una semplificazione dei Trattati attraverso l’abrogazione di disposizioni
divenute obsolete e la rinumerazione degli articoli.
Parte del terzo pilastro creato a Maastricht viene trasferito nel TCE, comunitarizzando, cioè assoggettando ai
meccanismi e alle regole di questo, la materia dei visti, asilo e immigrazione e la cooperazione giudiziaria in
materia civile.
Viene infine prevista la possibilità che gruppi di Stati membri siano autorizzati dal Consiglio ad avviare tra
loro cooperazioni rafforzate in un determinato settore o materia, utilizzando le istituzioni, le procedure ed i
meccanismi previsti dai Trattati.
Il numero degli Stati membri si è raddoppiato passando dai 6 fondatori a 15: nel 1973 avevano aderito Regno
Unito, Irlanda e Danimarca, nel 1981 la Grecia, nel 1986 Spagna e Portogallo, nel 1995 Austria, Finlandia e
Svezia.
L’allargamento e il cammino verso il Trattato di Lisbona
L’allargamento diventa il tema dominante dei successivi sviluppi dell’integrazione europea.
La caduta nel 1989 del Muro di Berlino e la dissoluzione del blocco sovietico avevano aperto la prospettiva di
un ulteriore ampliamento dell’Unione, prospettiva concretizzatasi, in coincidenza con la conclusione del
Trattato di Amsterdam, con la decisione del Consiglio europeo del dicembre 1997 di avviare il processo di
adesione di altri 10 nuovi Stati, nella gran parte provenienti da quel blocco: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania,
Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria.
Da qui la necessità di adattare i meccanismi di funzionamento dell’Unione all’incremento degli Stati membri.
Un protocollo allegato al Trattato di Amsterdam annunciava la convocazione (almeno un anno prima che il
numero degli Stati membri sia superiore a 20) di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati
2
membri per un riesame globale delle disposizioni dei Trattati concernenti la composizione e il funzionamento
delle istituzioni.
Il riesame portò al Trattato di Nizza firmato nel 2001, entrato in vigore il 1º febbraio 2003, che si limitava a
intervenire sulla composizione di alcuni organi tra cui la Commissione, sulle modalità di formazione e
sull’estensione del voto a maggioranza qualificata del Consiglio e sull’ambito di applicazione della procedura
di codecisione. Il risultato è che, mentre si da luogo ad una modifica dei Trattati, già se ne prefigura una nuova.
Durante un percorso negoziale tra rappresentanti dei governi, dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo
e della Commissione, nel 2004 viene firmato a Roma il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
destinato a rimpiazzare integralmente i Trattati esistenti.
L’obiettivo è quello di inserire l’intero processo di integrazione in un quadro che evochi a livello non solo
della sua titolazione, ma anche di taluni dei suoi meccanismi di funzionamento, un carattere costituzionale
della costruzione europea (gli atti denominati leggi e leggi quadro europee, la rappresentanza esterna
dell’Unione affidata ad un ministro degli esteri, bandiera, inno, motto, moneta e festa dell’Europa come
simbolo dell’unione).
Il disegno formale per realizzarlo è quello di dare vita ad una nuova Unione europea, che riassuma in sé, nel
quadro di un’unica entità giuridica, sia il pilastro comunitario che il secondo e il terzo pilastro (con la sola
eccezione della CEEA).
Lo strumento giuridico è quello di un nuovo ed unico Trattato, piuttosto lungo (448 articoli), cui fanno da
cornice una serie di protocolli riproducenti sia parte di quelli preesistente, sia le disposizioni ancora vigenti dei
diversi Trattati di adesione.
I 448 articoli del testo risultano ripartiti in 4 parti concernenti:
1)I principi, gli obiettivi e le regole generali di funzionamento dell’Unione
2)La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
3)Le norme di dettaglio, sostanzialmente riprese dai Trattati precedenti, sulle politiche ed il funzionamento
dell’Unione
4)Le disposizioni generali e finali, riguardanti in particolare le procedure di modifica e di entrata in vigore del
Trattato
Il nuovo Trattato si prospetta quindi come interamente sostitutivo dei Trattati allora in vigore, così come
l’Unione europea da esso creata è formalmente una nuova entità rispetto alle Comunità e all’Unione creata dal
Trattato di Maastricht, pur nella continuità del diritto e della giurisprudenza precedenti.
Mentre l’Unione si appresta a passare a 27 Stati membri (nel 2007 entrano Bulgaria e Romania), l’entrata in
vigore del Trattato costituzionale viene bloccata da 2 referendum negativi in Francia e Paesi Bassi, che ne
bocciano la ratifica.
Dopo due anni il progetto di Trattato costituzionale è abbandonato, ma i suoi contenuti diventano la base di
partenza di una nuova Conferenza intergovernativa che, apertasi nel 2007, conduce rapidamente alla redazione
ed alla firma a Lisbona di un nuovo trattato di revisione, il Trattato di riforma, noto come Trattato di Lisbona.
Anche il processo di ratifica di questo nuovo trattato avrà un percorso travagliato. La prospettiva di una sua
entrata in vigore nel 2009 viene vanificata dal risultato negativo, nel 2008, di un referendum della Repubblica
d’Irlanda. Nonostante il no irlandese, la procedura di ratifica prosegue negli altri Stati membri, mentre si cerca
di trovare una soluzione che consenta al Governo irlandese di riconvocare gli elettori per un secondo
referendum. La soluzione viene trovata con l’approvazione da parte dei Capi di Stato e di governo degli Stati
membri di una serie di garanzie giuridiche intese a rispondere alle preoccupazioni del popolo irlandese,
creando le premesse per una nuova loro consultazione sul Trattato. Tali garanzie consistono in una serie di
rassicurazioni esplicite richieste dal Governo irlandese circa l’assenza di qualsiasi impatto del Trattato di
Lisbona su talune questioni politicamente sensibili in Irlanda (politica fiscale, diritto alla vita, all’istruzione e
alla famiglia, neutralità dello Stato, politica sociale e diritti dei lavoratori). Il nuovo referendum nel 2009 ha
esito positivo e il Trattato di Lisbona entra in vigore nel 1° dicembre 2009.
Dall’attuazione del Trattato di Lisbona al referendum sulla Brexit
Era aspettativa diffusa che, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione si sarebbe potuta
concentrare negli anni immediatamente successivi principalmente sulla sua attuazione.
I lavori al riguardo si sono in effetti avviati quasi immediatamente dopo l’insediamento delle nuove figure
istituzionali e delle istituzioni che da queste figure erano direttamente interessate.
Tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010 vengono nominati il nuovo Presidente eletto del Consiglio europeo e
l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, consentendo sia al Consiglio europeo, che
3
alla Commissione, di cui l’Alto rappresentante è membro con rango di Vicepresidente, di iniziare ad operare
nella pienezza della composizione e dei poteri loro attribuiti con il Trattato di Lisbona.
Iniziano quindi ad essere formalizzati una serie di provvedimenti di attuazione di talune novità rilevanti
introdotte da quel Trattato.
Tuttavia, nello stesso lasso di tempo in cui si apre questa serie di cantieri applicativi di Lisbona, l’Unione viene
investita dalla grave crisi finanziaria ed economica scoppiata negli Stati Uniti nel 2008. Proprio in coincidenza
con l’entrata in vigore del nuovo Trattato, questa crisi si propaga in Europa, a cominciare dalla Grecia.
Si fermano quindi i lavori di attuazione del Trattato in quanto la risposta da dare alla crisi impone, da un lato,
la messa in campo di strumenti di solidarietà finanziaria nei confronti degli Stati più colpiti, per evitare che la
stessa crisi metta a rischio la stabilità dell’intera zona euro, dall’altro una revisione profonda dei meccanismi
di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri.
Dai primi mesi del 2010, il tema della crisi e delle misure per farvi fronte diventa il tema dominante delle
riunioni del Consiglio europeo.
A crisi economica e finanziaria non ancora risolta, poi, l’Unione si trova a fronteggiare un’altra crisi dovuta al
numero sempre crescente di richiedenti asilo e di migranti economici che soprattutto nel 2014 si riversano
attraverso il mediterraneo sulle coste della Grecia e dell’Italia, per poi spostarsi verso gli altri Stati membri.
La nuova crisi viene a porsi al centro dell’agenda europea in maniera ancora più drammatica di quella
precedente, o quantomeno, come tale viene percepita dalle opinioni pubbliche di tutti i paesi.
Questa situazione, non solo finisce per rendere più difficile la ricerca di soluzioni comuni da parte delle
istituzioni dell’Unione, ma induce anzi molti governi a rimettere in discussione i principi fondamentali del
processo di integrazione europea, come la libera circolazione delle persone e l’abolizione dei controlli alle
frontiere interne.
Non può quindi meravigliare che in questi stessi anni si siano viste crescere, in molti Stati membri, posizioni
politiche improntate all’euroscetticismo, se non addirittura favorevoli all’uscita dall’Unione.
Messo alla prova di una consultazione sulla permanenza o meno nell’Unione, voluta per motivi puramente
interni dal premier David Cameron nel 2013, l’elettorato del Regno Unito ha votato in maggioranza per la
Brexit nel referendum tenutosi il 23 giugno 2016.
Il governo britannico ha dato seguito all’esito del referendum notificando quasi un anno dopo, il 29 marzo
2017, la sua intenzione di recedere dall’Unione europea. Si è pertanto avviato il periodo di 2 anni entro il quale
il Regno Unito e l’Unione dovrebbero arrivare alla conclusione di un accordo di recesso al fine dell’effettiva
uscita del primo dalla seconda. 4
L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UNIONE
CAPITOLO I: Profili generali
Struttura e contenuti dei Trattati istitutivi dopo Lisbona
Pur senza riprendere le prospettive “costituzionali” del progetto di Trattato che adottava una Costituzione per
l’Europa, il Trattato di Lisbona ha portato a un risultato in buona parte simile, dal punto di vista della sostanza,
a quello immaginato nel 2004
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