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DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
formalmente privo di valore vincolante, che aveva però indubbio valore interpretativo. Al suo interno si
ritrovano tutti i diritti sanciti dalla CEDU, oltre che la sostanza dei diritti proclamati dalla Carta sociale europea
del 1961 e tutti quei diritti intorno ai quali risulta costruito, nei Trattati, lo status di cittadino dell’Unione. Molti
di questi sono formulati in modo non pienamente coincidente con quello usato da tali fonti, e in più, accanto
ad essi, è fatta menzione di una serie di nuovi diritti, che si ricollegano ai primi all’interno di una strutturazione
della Carta anch’essa sicuramente innovativa: essa è suddivisa in 6 capitoli (+ uno di disposizioni finali),
ripetitivamente dedicati ai temi della:
-dignità
-libertà
-uguaglianza
-solidarietà
-cittadinanza
-giustizia
La Carta è stata considerata dalla giurisprudenza come ulteriore testo di riferimento, accanto alla CEDU e alle
tradizioni costituzionali comuni, per la ricostruzione dei diritti fondamentali operanti in quanto principi
generali di diritto all’interno dell’ordinamento creato dai Trattati.
Con il Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali è venuta ad acquistare efficacia vincolante=>ha lo
stesso valore giuridico dei Trattati.
Quindi, se prima le sue norme fungevano da ausilio all’interpretazione della CEDU e degli altri strumenti di
tutela di quei diritti, ora la Carta diventa il vero catalogo dei diritti fondamentali dell’Unione e quindi il primo
documento di riferimento per l’individuazione del parametro su cui va commisurato l’effettivo rispetto di tali
diritti da parte dei soggetti che ne sono vincolati.
I soggetti che ne sono vincolati sono le istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di
sussidiarietà, come pure gli Stati membri, seppur, questi ultimi, esclusivamente nell’attuazione del diritto
dell’Unione (art 51 par 1 Carta). I suddetti soggetti ne rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione
nei Trattati.
Secondo una recente sentenza, i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si
applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse. La Corte, inoltre,
non può valutare una normativa nazionale che non si colloca nell’ambito del diritto dell’Unione. Per contro,
una volta che una siffatta normativa rientra nell’ambito di applicazione di tale diritto, la Corte deve fornire
tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità
di tale normativa con i diritti fondamentali di cui essa garantisce il rispetto.
Dall’applicabilità della Carta dei diritti fondamentali alle normative di diritto interno che danno attuazione al
diritto dell’Unione deriva la conseguenza che, nel caso di conflitto tra disposizioni di diritto interno e diritti
garantiti dalla Carta, il giudice nazionale incaricato di applicare le norme di diritto dell’Unione ha l’obbligo di
garantire la piena efficacia di tali norme=>Il giudice deve farlo disapplicando all’occorrenza, di propria
iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne
chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento
costituzionale.
Nel confermare l’inapplicabilità della Carta ai casi in cui la normativa nazionale non è rivolta a dare attuazione
al diritto dell’Unione o rispetto a situazioni giuridiche puramente interne, la Corte ha però sottolineato come
anche in questi casi non venga meno la tutela dei diritti fondamentali dedotti in giudizio, ma cambia
eventualmente lo strumento su cui va parametrata quella tutela.
Nell’interpretare e applicare le disposizioni della Carta si deve tener conto delle Spiegazioni che fin dall’inizio
accompagnano senza valore ufficiale il testo di questa (art 6 par 1 TUE + art 52 par 7 Carta).
Nel caso di diritti che trovano corrispondenza in diritti garantiti dalla CEDU o desunti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, si deve ritenere che il loro significato e la loro portata siano uguali a
quelli propri di quei diritti corrispondenti e che quindi in armonia con essi vadano definiti. Ciò non preclude
tuttavia che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. 36
L’art 53 Carta contiene una del più elevato standard di protezione
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
eventualmente riconosciuto dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali
delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, e in particolare dalla CEDU e dalle costituzioni degli
Stati membri.
Limitazioni ai diritti e alle libertà riconosciute dalla Carta sono possibili purché le stesse siano previste dalla
legge e non pregiudichino il contenuto essenziale di quei diritti e di quelle libertà (art 52 par 1 Carta). Esse
devono inoltre rispondere a effettive finalità di interesse generale perseguite dall’Unione o ad una reale
esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui; e non devono risolversi, considerato lo scopo perseguito, in
un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti.
=>La possibilità di ingerenze o restrizioni ai diritti fondamentali è dunque condizionata al rispetto del principio
di legalità e del principio di proporzionalità.
Nonostante l’art 52 par 1 della Carta sia formulato in termini generali, la Corte ha evidenziato l’esistenza tra
quei diritti di alcuni che non tollerano alcuna restrizione.
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite in Trattati
istitutivi.
Sulla base di un compromesso raggiunto, il Protocollo n. 30 allegato ai Trattati limita apparentemente
l’applicabilità della Carta a Regno Unito e Polonia: esso stabilisce che tanto la Corte di giustizia quanto i
giudici di questi 2 paesi non possono giudicare della conformità di norme o pratiche degli stessi alle
disposizioni della Carta e che, tra tali disposizioni, quelle relative ai diritti sociali non creano diritti azionabili
dinanzi ad un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la
Polonia o il Regno Unito abbiano previsto tali diritti nel rispettivo diritto interno.
La portata effettivamente derogatoria del Protocollo n. 30 è stata però smentita dalla Corte di giustizia, che ha
affermato che tale Protocollo non rimette in questione l’applicabilità della Carta al Regno Unito o alla Polonia.
Oltre a riconoscere alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso valore giuridico dei Trattati, l’art 6 TUE par 2
ha previsto anche l’adesione dell’Unione europea alla CEDU=>Un passo del genere è particolarmente
significativo non ai fini di una maggiore vincolatività delle norme della CEDU per l’Unione, ma per il fatto
che l’adesione comporta la sottoposizione dell’Unione al sistema di controllo previsto dalla CEDU. Con
l’adesione la Corte europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo potrebbe essere chiamata a pronunciarsi sul
rispetto da parte dell’Unione delle norme della CEDU, rafforzando per questa via il controllo già esercitato
dalla Corte di giustizia e, quindi, il livello di protezione dei diritti dell’uomo nell’Unione.
Per l’adesione dell’Unione alle CEDU, si richiede la stipulazione di un apposito accordo, chiamato a garantire,
come richiesto dal Protocollo n. 8, che siano preservate le caratteristiche specifiche dell’ordinamento giuridico
dell’Unione e che l’adesione non incida né sulle competenze dell’Unione, né sulle attribuzioni delle sue
istituzioni.
Il Protocollo indica infatti la necessità che nell’accordo di adesione siano definiti i meccanismi necessari a
individuare il corretto destinatario, tra l’Unione e gli Stati membri, di un ricorso alla Corte EDU=>Si vuole
evitare che la decisione su chi sia responsabile tra questi e l’Unione sia lasciata interamente alla Corte EDU,
perché ciò equivarrebbe a darle il potere di giudicare del riparto di competenze tra di loro, in contrasto con il
monopolio dato al riguardo alla Corte di giustizia dai Trattati.
=>La fondatezza di questa e altre preoccupazioni ha trovato conferma nel parere negativo formulato dalla
Corte di giustizia quanto alla compatibilità del progetto di accordo di adesione, che ha portato alla sospensione
dell’adesione dell’Unione alla CEDU: se essa sarà conclusa, questo avrà riflessi anche sull’organizzazione
della Corte di giustizia.
#Diritto subprimario
Il diritto internazionale e gli accordi internazionali dell’Unione
Un’ulteriore fonte di norme per l’ordinamento dell’Unione è il diritto internazionale e, in particolare, gli
che possono essere conclusi dall’Unione con Stati terzi o organizzazioni
ACCORDI INTERNAZIONALI
internazionali sulla base delle procedure stabilite dall’art 218 TFUE
La Corte di giustizia ha affermato, in via generale, che le norme del diritto consuetudinario internazionale
vincolano le istituzioni e fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, condizionando l’interpretazione
di atti delle istituzioni anche in senso eventualmente limitativo.
Con riguardo specifico agli accordi internazionali, la Corte ha poi precisato che dal momento in cui entrano in
vigore sul piano internazionale gli accordi conclusi con paesi terzi (o organizzazioni internazionali) diventano
parte integrante dell’ordinamento. Si tratta infatti di una conseguenza automatica di quell’entrata in
37
vigore=>Un accordo vincola le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri, operando nell’ordinamento
dell’Unione per il solo fatto di essere stato concluso alle condizioni indicate nei Trattati (art 216 par 2 TFUE).
Il fatto che l’efficacia nell’ordinamento dell’Unione europea dell’accordo internazionale non dipenda da un
atto delle istituzioni non esclude che l’atto con cui il Consiglio decide la conclusione dell’accordo possa
contenere norme di attuazione specifica di singole disposizioni convenzionali.
Possibilità di riconoscere effetti diretti alle disposizioni di una Accordo=>Dal fatto che un accordo con un
paese terzo diventi parte integrante dell’ordinamento dell’Unione, vincolando le istituzioni e gli Stati membri,
non consegue necessariamente che le sue disposizioni possano essere invocate in giudizio da parte dei singoli.
Questa po