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PATTO DI OPZIONE
Può essere sia in favore della società sia a favore dell'atleta. Sin da subito si dà il consenso al rinnovo del contratto, sempre che il contratto originario più il prolungamento/rinnovo non superino il quinquennio. Alla scadenza del contratto il calciatore può cambiare sodalizio o interrompere la sua carriera. È assolutamente vietato il patto di prelazione. In ogni qual tipo di contratto possono emergere delle controversie che devono essere risolte in modo rapido e coinciso. A risolvere determinate controversie è proprio il collegio arbitrale, composto da diverse figure. Gli arbitri (3) sono giudici privati che devono risolvere le controversie che possono derivare dall'interpretazione di un contratto o l'applicazione delle clausole.FORMA CONTRATTO
Il contratto deve possedere una forma scritta per la validità (art.1325 l.n.4). Questa svolge una protezione del prestatore del lavoro sportivo. La sceltalegislativa deve essere coniugata con la previsione di cui all'art 2126 c.c., che impedisce alla nullità di operare nel periodo in cui il contratto è stato eseguito e lascia impregiudicati i diritti maturati del lavoratore, in primo luogo il diritto alla retribuzione. La forma si unisce con la formalizzazione, ossia si deve verificare la conformità del contratto specifico al contratto tipo. La peculiarità del contratto-tipo di diritto sportivo consiste nel rapporto quasi simbiotico che unisce il singolo contratto individuale alle previsioni generali del contratto collettivo, avente natura di contratto normativo, nell'ottica di armonizzare il contenuto del regolamento negoziale.
CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVA
Abbiamo 4 fasi dell'iter procedurale:
- forma scritta
- Conferma del singolo contratto che è stato predisposto dalla federazione e dai rappresentanti delle categorie
- Deposito del contratto presso la federazione competente
- Approvazione
da parte di quest’ultima
Le prime due formalità attengono alla validità del contratto, le altre due invece all’efficacia dellostesso. Il deposito del contratto avviene presso la lega di appartenenza e in seguito latrasmissione da parte della lega della copia del contratto alla federazione. Il deposito è funzionalead un duplice controllo:
- controllo di sostenibilità economica del contratto: verificare la situazione finanziaria dellasocietà e confrontarla con l’impegno economico preso nei confronti dell’atleta.
- Controllo conformità giuridica: conformità al tipo
Il deposito è un obbligo che incombe sulla società e deve essere risolto in un determinato tempo. Al deposito può provvedere il giocatore in caso di inerzia della società.
APPROVAZIONE TACITA
Se la federazione non dice nulla oltre il termine di scadenza, il contratto è considerato valido. In caso di mancata approvazione del
Contratto si ha una massima tutela per l'operatore sportivo per causa a lui non imputabile, dunque l'atleta ha possibilità ad equo indennizzo. Una disciplina regola anche il trattamento dei tecnici, degli allenatori e dei direttori sportivi, con la particolarità che, per questi ultimi è previsto il diritto all'indennizzo anche in caso di mancata ammissione o partecipazione della società al campionato di competenza.
DIRITTO DEL CALCIATORE DI EQUO INDENNIZZO
Diritto di ricevere una somma di danaro poiché il calciatore si è ritrovato di punto in bianco senza lavoro. Si deve tener conto sia del compenso promesso, sia degli emolumenti che il giocatore ha percepito o percepirà in virtù di ulteriori contratti regolarmente approvati dalla federazione.
Il diritto dell'indennizzo vale anche per gli allenatori e direttori tecnico-sportivi, anche nell'ipotesi di mancata ammissione o mancata partecipazione al campionato.
della società con cui il contratto è stato stipulato. DIRITTI SPORTIVI PROFESSIONISTI Il rapporto di prestazione sportiva è un rapporto a titolo oneroso, costituito da una parte fissa e da una variabile (connessa ai risultati raggiunti dal singolo o dalla squadra o risultati raggiunti in un ambito diverso rispetto a quello agonistico). L'articolo 36 della Costituzione prevede dei principi per il compenso: - principio alla qualità e quantità del lavoro prestato - Livello minimo di retribuzione: deve assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa La retribuzione deve essere espressa al lordo di contributi e oneri previdenziali. In contratti pluriennali la misura deve essere indicata annualmente. Per la tracciabilità la retribuzione deve avvenire tramite bonifico in un conto corrente bancario prescritto dal calciatore. Sono vietati accordi non formalizzati con cui si prevedono somme aggiuntive non indicate nel contratto. QuestiAccordi prevedono un livello minimo della retribuzione fissa, è previsto anche un livello massimo della retribuzione variabile. (non può superare il 50% della quota fissa). Il tetto salariale ha a che fare con la sostenibilità dei bilanci del club. Questo "tetto salariale" si ritrova non in serie A ma in B dal 2013/2014. Questo vuol dire che una squadra può superare il tetto, ma così facendo, verrà esclusa dall'incentivo dato dalla lega. Nel basket troviamo anche un meccanismo automatico di adeguamento al ribasso della retribuzione in caso di retrocessione della squadra.
SCADENZA DEL CONTRATTO: Scade quando siamo di fronte al termine prefissato.
TFR: trattamento di fine rapporto; i calciatori non hanno diritto alle indennità di fine carriera da parte delle società. Questo perché, i fondi vengono versati al fondo di accantonamento di fine carriera oppure quando abbandona il professionismo, tesserandosi per un club.
dilettantistico.
DIRITTI DEI GIOCATORI
Ogni giocatore ha il diritto ad un giorno libero ogni settimana, diritto alle ferie, diritto al congedo matrimoniale e diritto allo studio. Deve però eseguire le prestazioni in condizioni ottimali. Inoltre, il materiale tecnico deve essere adeguato allo stile professionistico.
Diritto alle sedute di allenamento e di preparazione, infatti la sistematica esclusione del calciatore da delle sedute, può costituire il cosiddetto mobbing. Sono comportamenti sistematicamente vessatori posti in essere dal gruppo di lavoro o dal suo responsabile, allo scopo di emarginare un soggetto, per ottenere un vantaggio. Questi appaiono lesivi per la dignità del lavoratore e per la corretta prosecuzione della sua attività sportiva. Di solito le società si difendono dicendo che è per scelta tecniche. In realtà però non funziona così, dato che non puoi comprimere il diritto di partecipare ad allenamenti e a
preparazioni.
RITARDI NEI PAGAMENTI
Il ritardo prolungato per almeno 20 giorni nella corresponsione dell'emolumento abilita il calciatore alla messa in mora della società attraverso una formale comunicazione raccomandata a/r o PEC.
Se dopo ulteriori 20 giorni non si è stati ancora pagati, allora ci si potrà rivolgere al collegio arbitrale per la risoluzione del contratto. Il collegio qui installa un provvedimento basato sul principio del contraddittorio. In caso di adempimento del sodalizio si ha la risoluzione del contratto con lodo del collegio. Per le retribuzioni non corrisposte ci si può rivolgere al tribunale del lavoro.
Fondamentale è la "regolarità dei pagamenti e degli emolumenti": per la FIGC è fondamentale.
Nasce, proprio a questo scopo, la "licenza nazionale", con la quale si certifica la regolare retribuzione da parte delle società, con innumerevoli sanzioni non solo economiche, nel caso queste non
- Si rischia anche di essere esclusi dal campionato.
- RECESSO ANTICIPATO/ CLAUSOLA RESCISSORIA (termine scorretto sotto il profilo giuridico)
Si afferma che il contratto di lavoro sportivo subordinato riveste una natura speciale per una molteplicità di motivazioni. Il professionista assume un vincolo di tesseramento con la federazione e, al tempo stesso, stipula col club affiliato un contratto di lavoro, realizzando un intreccio di rapporti obbligatori che non trova corrispondenza in nessun'altra forma contrattuale subordinata.
Notiamo delle differenze con il lavoro classico:
- il vincolo del lavoratore subordinato è più allentato nel contratto sportivo
- Differenze sul piano dei premi e dei bonus
Non può essere applicato lo statuto dei lavoratori (l.n.604/66 dei licenziamenti individuali) (l.308/2001 sul contratto del termine).
Art.7 dello statuto dei lavoratori riguarda l'obbligo di preventiva contestazione scritta del comportamento.
Ritenuto illecito disciplinare. Questo articolo non è applicabile al contratto di lavoro sportivo. Nonostante ciò, le federazioni hanno ritenuto utile il suo contenuto. Nel caso ci siano delle sanzioni afflittive vi è il ricorso al collegio arbitrale.
INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Sul versante dell'interruzione del rapporto, si segnala l'inapplicabilità degli art 1-8 l.n.604/1966 che, per validità del licenziamento, postulano la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Il rapporto lavorativo in questione può manifestarsi tanto nello schema a tempo indeterminato, quanto nella più diffusa versione di lavoro a termine.
Nel primo caso è concesso lo scioglimento del rapporto per recesso unilaterale (art 2118/2119). La volontà di esercitare il recesso deve essere comunicata all'altra parte con un congruo preavviso ovvero si dà corso al pagamento di un'indennità.
parametrata alla retribuzione per il periodo dimancato preavviso. L'onere del preavviso viene meno allorché l'interruzione del rapporto sia avvenuta per giusta causa. Nell'ipotesi di contratto a lavoro determinato opera esclusivamente l'art 2119 e quindi, il rapporto può essere interrotto per volontà comune delle parti oppure per recesso sorretto da una giusta causa che ne impedisca la prosecuzione, anche provvisoria.
Art.2119 afferma che si può recedere solo per giusta causa o solo se si ha il consenso di entrambi. Questo funge come prevenzione.
- giusta causa per il giocatore: escluso dalla prima squadra e messo nelle riserve
- Giusta causa per il sodalizio: condotta ingiuriosa del tesserato nei confronti della società, così come abilita il recesso del calciatore la sua sistematica esclusione dalla prima squadra e l'assegnazione a quella delle riserve.
In questi casi si possono presentare danni economici e morali.
calciatore ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto quando la società abbia violato i suoi obblighi contrattuali.