I rapporti tra ordinamento sportivo e statale
È fondamentale fare una piccola introduzione per quanto riguarda un argomento così complesso. Partiamo da due ordinamenti che risultano essere fondamentali per questo tema.
- Statale: si intendono tutte quelle norme che sono sotto il dominio dello stato.
- Ordinamento sportivo: quelle norme/regole che rispondono esclusivamente alle federazioni e all’ambiente sportivo.
Questi due ordinamenti sono in reciproca interferenza. La giurisprudenza e la legittimità già da tempo sono giunti ad affermare che il rapporto tra ordinamento giuridico statale e giuridico sportivo è di riconoscimento: ovvero, riconoscimento da parte dell’ordinamento statale dell’ordinamento sportivo già autonomamente esistente e perciò originario, perché l’ordinamento sportivo è collegato all’ordinamento giuridico internazionale.
Autonomia dell'ordinamento sportivo
L’ordinamento sportivo è dotato di una originaria, che tuttavia non è abilitata a potestà normativa disciplinare in via esclusiva tutto ciò che riguarda il fenomeno dello sport. I rapporti tra i due ordinamenti sono regolati in base al principio di autonomia.
Legge 280/2003, art. 1: la repubblica riconosce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale facente capo al CIO. Al comma 2 parla di rapporti tra ordinamento statale e sportivo che sono regolati in base al principio dell’autonomia ed interferenza. All’art. 2 è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina avente oggetto osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione e applicazione delle relative sanzioni.
Lo sport è riconosciuto dallo stato perché risulta essere un’entità che si eleva al di sopra delle nazioni stesse, avendo una derivazione di carattere sovranazionale. Non solo, infatti come citato negli articoli n°2-32-18 risulta essere di fondamentale importanza per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo del singolo individuo.
- N°2 art: sviluppo della personalità attraverso lo sport che agisce come uno strumento.
- N°32 art: lo sport porta ad una condizione fisica, mentale, di salute e benessere.
- N°18 art: libertà di associazione.
Ordinamento sportivo è autonomo, in quanto detta le proprie regole e norme che garantiscono il corretto svolgimento delle attività sportive. A volte però si palesano delle occasioni che possono essere di interesse comune tra lo sport e stato (si intende i rispettivi ordinamenti), in queste occasioni entrambe le ordinanze hanno il permesso di dire la loro.
Illecito sportivo
Entrando un po’ più nello specifico andiamo a dare una definizione: "Illecito sportivo": violazione delle regole tecniche inerenti allo sport che viene in rilievo. Vi è un’autonomia totale dell’ordinamento sportivo in merito alle questioni disciplinari, le quali restano del tutto irrilevanti per lo stato. Sono norme atte a garantire il buon funzionamento delle federazioni e delle organizzazioni sportive, nonché a disciplinare lo svolgimento delle singole competizioni. Le sanzioni consistono in provvedimenti inerenti alla competizione sportiva di riferimento ovvero di condanna a somme di denaro.
Abbiamo però una differenza nel Codice di giustizia sportiva della FIGC, all’interno del quale, per illecito sportivo, si intende: Alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione oppure di assicurare a taluno un vantaggio in classifica.
Tipi di violazioni
Possiamo distinguere le violazioni in senso ampio e le violazioni in senso stretto. Con le prime si intendono semplicemente quelle condotte sportive scorrette che però risultano essere giustificatili (es: fallo di gioco). Con le violazioni in senso stretto si rilevano le azioni che vanno al di là delle semplici condotte (es: corrompere un direttore di gara).
Vincolo di giustizia sportiva
Vincolo di giustizia sportiva: obbligo di non differire la controversia al tribunale di stato. Quindi non si può ricorrere ad un tribunale civile per ribaltare ciò che ha stabilito dal tribunale sportivo. L’autonomia dell’ordinamento sportivo impedisce al giudice statale di annullare gli atti emessi dagli organi di giustizia sportiva senza, tuttavia, privare chi in forza di tali atti abbia subito una lesione di una propria condizione giuridica soggettiva di domandare il risarcimento del danno.
Tutela risarcitoria e caducatoria
Il vincolo di giustizia sportiva può comportare una rinuncia preventiva della tutela caducatoria, ma non anche della tutela risarcitoria, la quale rappresenta un minimo che l’ordinamento statale deve necessariamente garantire e rispetto al quale non può accettare un’abdicazione da parte dei soggetti comunque sottoposti alla sua sovranità.
Responsabilità sportiva e civile
Abbiamo la responsabilità oggettiva per i sodalizi sportivi e la responsabilità soggettiva che riguarda gli associati-atleti. Il concetto di responsabilità è molto delicato. Le società rispondono degli illeciti commessi da dipendenti per il semplice fatto di essersi avvalsi di loro. Gli individui rispondono delle proprie azioni solo se in dolo o in colpa.
- Dolo: compio un fatto consapevole di una conseguenza diretta e lo svolgo con intenzione.
- Colpa: un’azione che si realizza per negligenza, imprudenza, imperizia.
- Negligenza: essere trascurati e non aver messo attenzione nelle cose.
- Imprudenza: aver osato troppo.
- Imperizia: non essere abbastanza esperto per compiere determinati atti.
(Art. 3 Codice giustizia sportiva FIGC: gli associati rispondono solo in situazione di dolo o colpa) Per le società si tratta di responsabilità oggettiva, per essersi avvalsi di tali individui. Art. 2049 parla della responsabilità dei padroni, è questo lo schema che viene ripreso dall’ordinamento sportivo.
Principi fondamentali e responsabilità
Importante è che il gesto illecito sia stato commesso nelle incombenze, nel nesso di occasionalità necessaria (diciamo sul posto di lavoro o mentre si stava lavorando). L’ordinamento sportivo non può contraddire i principi fondamentali della costituzione, tra cui vi rientra anche il principio di personalità della responsabilità. La responsabilità oggettiva nasce per dare maggior tutela al danneggiato. D’altra parte, però se la società si è dimostrata propositiva e ha messo a disposizione le giuste restrizioni per la prevenzione, l’ordinanza sportiva ne dovrà tenere conto, andando a diminuire la sanzione.
Responsabilità sportiva: si viola una norma dell’ordinamento sportivo; Responsabilità civile: si viola una norma dell’ordinamento statale. Illecito civile in ambito sportivo: art. 2043 qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno (responsabilità civile sportiva). La peculiarità del fenomeno sportivo dovrebbe già andare ad escludere l’applicazione delle regole generali in tema di responsabilità, al fine di dare piena attuazione ai principi generali informatori dell’ordinamento sportivo.
Risarcimento del danno
Risarcimento del danno: si riferisce alla “riduzione in pristino” (es: se l’individuo danneggiato stava in una situazione X e dopo il danno risulta essere X-1, il risarcimento dovrà far sì che l’offeso ritorni alla situazione iniziale) (es: se il danneggiato si trova di fronte ad un infortunio permanente, allora, dovrà ricevere un risarcimento che gli permetta di vivere come se ciò non fosse mai accaduto).
Non vi è alcuna ragione per negare che l’art 2043 c.c debba trovare piena applicazione anche qualora il fatto doloso o colposo produttivo di un danno ingiusto si verifichi in occasione della pratica di uno sport.
Illecito civile in ambito sportivo
Dunque, un illecito civile in ambito sportivo è una condotta che è stata considerata oltre il limite, e per la quale bisognerà risponderne in ambito civile e penale. Quando il danno risulta essere ingiusto? In caso di mancanza di una causa di giustificazione o quando vi è un interesse giuridicamente protetto del danneggiato. Quando il danno risulta essere giustificato? Se ci fosse il consenso dell’avente diritto o se stesse praticando un esercizio di un diritto.
Fenomeno sportivo e rischio
Fenomeno sportivo: ha un’essenza fondamentale in cui vi è un rischio di lesione dell’incolumità fisica dell’atleta. Infatti, l’atleta a seconda dello sport praticato, deve mettere in preventivo quali rischi esso potrebbe comportare. Di fatto abbiamo una classificazione degli sport: sport estremi, sport a contatto necessario, sport a contatto eventuale e sport a nessun contatto.
Danno ingiusto o giustificato
Scriminante sportiva: significa letteralmente togliere il crimine, si giustificano quei danni che sono stati commessi nell’esercizio dell’attività sportiva. Toglie il carattere illecito dall’azione commessa. Scriminante sportiva deriva dal consenso dell’avente diritto. Si presta il consenso che il soggetto possa ricevere un danno all’incolumità. È anche vero che il consenso può arrivare sino ad un certo punto; non posso acconsentire e autorizzare a subire un danno permanente o addirittura, la perdita della vita.
Per il Codice penale, ad esempio, nel caso di un omicidio, il colpevole verrà processato per omicidio colposo, a prescindere dal consenso. Con l’unica differenza che trattandosi di un omicidio consenziente la pena risulterebbe leggermente ridotta. Per il Codice civile invece non è possibile col consenso scriminare comportamenti con cui si cagionino diminuzioni permanenti dell’integrità fisica.
Principio di non contraddizione
Principio di non contraddizione: lo sport rappresenta l’esercitazione ad un diritto, quindi a seconda delle circostanze non sono obbligato a risarcire. Questo vale sino a quando si parla di competizioni di gara ufficiali e riconosciute o sempre?; se non valesse in ogni caso, avremmo di fronte a noi un caso di “disparità”, per questo la nostra costituzione non può permetterlo.
La scriminante sportiva ha una sua autonomia e questo deriva dall’interesse che lo stato ha per la diffusione del fenomeno sportivo. In altre parole, chiunque pratichi uno sport deve aderire alle regole tecniche che lo riguardano e agli eventuali rischi che potrebbe comportare. Per regole tecniche si intendono:
- Regole di gioco o di gare: disciplinano il corretto svolgimento del gioco: quelle per preservare l’incolumità fisica degli atleti e quelle legate per preservare la natura stessa dello sport.
- Regole di organizzazione: riguardano il rapporto tra l’atleta e la società, il funzionamento degli organi e delle istituzioni.
Responsabilità dell'atleta
Quando si parla di responsabilità dell’atleta bisogna analizzare la sua condotta. Le regole di gioco e di gara hanno come scopo quello di proteggere l’incolumità dell’avversario, di un terzo e lo scopo di salvaguardare la natura dello sport. Solo quando si intacca l’integrità fisica o mentale dell’avversario o di un terzo si risponde in ambito civile/penale. (oltre al risarcimento)
Quando si paga?
Esiste un rapporto tra il rispetto dell’attività sportiva e la responsabilità civile. Possiamo descriverlo attraverso 3 chiavi di lettura:
- Rapporto di sovrapposizione: violare la regola tecnica vuol dire esporsi a rispondere anche in ambito civile. Giacché lo stato ha autorizzato quella condotta lesiva attraverso il riconoscimento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo; d’altro canto, il danneggiante non potrebbe ritenersi in colpa, vista la non esigibilità di una condotta più diligente di quella che ha tenuto rispettando le regole tecniche.
- Nonostante si rispettino regole tecniche, a volte, non ci si può considerare esenti dalla responsabilità civile poiché l’atleta sarebbe anche tenuto a fare ciò che gli è possibile per salvaguardare l’incolumità fisica degli avversari e dei terzi.
- Se di norma si rispettano le regole e non si va oltre dal punto di vista della foga o dell’esagerazione non si dovrebbero risarcire i danni (quella più corretta).
Con la violazione della norma sportiva non risulta automatico il risarcimento. Se vi è un collegamento tra la violazione e la finalità di gioco non si avrà l’obbligo del risarcimento. Detto “rischio consentito”. La scriminante sportiva, dunque, opera qualora siano state rispettate le regole tecniche nonché qualora, pur a fronte delle violazioni di quest’ultime si siano osservati i principi di lealtà e correttezza, permanendo nell’area del rischio tollerabile.
Classificazione del rischio
Classificazione del rischio in base allo sport o per condizioni soggettive: Il rischio non è immutabile. Ci sono diversi sport: sport estremi, di contatto, di contatto eventuale e senza contatto. In ordine la propensione al rischio è decrescente. Per quanto riguarda le prime due forme di sport, la probabilità di riscontrare una lesione è molto elevata. (in alcuni casi si mette a repentaglio la vita). Negli sport a contatto eventuale si deve contemplare che, talune lesioni, si verifichino di conseguenza del normale impeto delle azioni di gioco. Chi pratica uno sport a contatto vietato è di base completamente avverso al rischio e dovrà accettare soltanto quei danni che derivino da possibili errori di esecuzione.
Ritorniamo agli sport estremi e di contatto, qui, il rispetto delle regole tecniche è fondamentale perché segna lo spartiacque tra il rischio consentito e quello non consentito. In uno sport di combattimento la foga agonistica non può giustificare una violazione delle norme di gioco, perché l’atleta è ben consapevole del pericolo che siffatta violazione verosimilmente comporterà una menomazione dell’integrità fisica dell’avversario superiore a quella accettata.
Condizione soggettiva dei partecipanti
Il rischio varia a seconda del fatto che i soggetti siano dei professionisti, dilettanti o dei ragazzi. Non solo, anche a seconda delle circostanze in cui ci troviamo, (es: in una gara di Champions League o in un’amichevole tra ragazzi). Il rischio consentito è proporzionale all’importanza della competizione.
Responsabilità per soggetti che non sono atleti
Art. 27 l’atleta, persona fisica, deve risarcire se ha commesso il danno con dolo o colpa. Risponde al principio di colpevolezza. Il principio di colpevolezza non vale per gli altri soggetti che non siano atleti, per loro si parla di titolo di responsabilità, che per gli atleti è la propria colpa. I danni prodotti devono essere risarciti da quanti ne hanno tratto profitto.
- Calcolo costi-benefici: lo si fa prima di avviare un’attività d’impresa pensando ai danni che questa possa comportare. Se le conseguenze negative sono inferiori rispetto ai profitti, questo è un incentivo per portare avanti un’attività d’impresa.
Responsabilità degli insegnanti e degli istruttori
Responsabilità degli insegnanti e degli istruttori: sono responsabili dei danni cagionati dai propri allievi ad altri allievi, o a terzi (art. 2048). Non solo ma anche dei danni che gli allievi causano a sé stessi (art. 1218 e sul contatto sociale). Gli insegnanti devono dimostrare che non hanno potuto impedire l’accaduto, nonostante abbiano preso tutte le misure necessarie (art. 2048 comma 3). Invece, se si parla del danno che un allievo può fare a sé stesso, si sta parlando del fenomeno “contatto sociale”. L’alunno si è fatto del male essendo un ragazzo fragile, inesperto e insicuro. L’istruttore o insegnante deve riuscire a captare questa situazione di fragilità e aiutare l’alunno, controllandolo più accuratamente.
Sodalizi sportivi e responsabilità
Sodalizi sportivi: art. 2049 esistono altre forme di responsabilità che dipendono dallo sport che si pratica e anche dalla presenza di animali. Art. 2052 danno cagionato da animali: il proprietario dell’animale è responsabile dei danni commessi. Vige questa legge anche negli impianti sportivi, nelle piscine, nelle palestre e negli impianti sciistici dove la probabilità di infortuni è alta. Spesso causata dagli attrezzi. Altri esempi di attività pericolose possono essere le manifestazioni automobilistiche o motociclistiche. Non meno rilevante appare anche la possibilità di una responsabilità da cose in custodia, che è stata spesso invocata e talvolta ritenuta configurabile in relazione alla gestione di impianti sportivi, soprattutto sciistici, ma anche di altra natura.
Nel settore in esame, assume un particolare rilievo la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, alla quale talvolta la giurisprudenza ha ricondotto la fattispecie di organizzazione delle attività sportive, sia quando queste presentino un intrinseco tasso di rischiosità sia quando tale tasso derivi da talune circostanze concrete. Questa responsabilità acquisisce un’importanza fondamentale in relazione al rischio cui sono esposti i terzi non partecipanti alle competizioni sportive. Appare pacifico che questi terzi non accettano alcun rischio nella benché minima misura e in nessuna situazione.
Responsabilità civile dell'atleta
Responsabilità civile dell’atleta: devono risarcire se cagionano dei danni che superano la soglia dell’illeceità. Si sostiene che l’atleta che partecipa ad una manifestazione sportiva si espone consapevolmente a quegli incidenti di cui è prevedibile la verificazione e, in relazione a questi, accetta il rischio di subire lesione alla propria incolumità fisica. Nonostante si compia un gesto del tutto ammesso dalle regole tecniche, se avvenuto con una foga eccessiva o in maniera troppo esagerata, si può parlare di illecito civile. Così, se da un lato il rispetto delle regole della gara non può dirsi sufficiente al fine di escludere l’applicabilità delle responsabilità, dall’altro, eccedendo nelle proprie azioni si accetta di dover rispondere delle conseguenze.
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