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L’allungamento dei tempi è anche dovuto al particolare esame che l’autorità competente deve svolgere →

esame della condizione individuale della persona.

Il ricorso, che spesso avviene, è un'ulteriore causa di allungamento dei tempi.

Esistono tre argomenti principali quando si parla di immigrazione, che sono tra loro fortemente collegati

1. Immigrazione regolare

2. Immigrazione irregolare

3. Diritto di asilo e protezione internazionale

Per esempio, a seconda di come uno stato disciplina un ambito della migrazione regolare,

automaticamente si avrà un’immigrazione più o meno alta.

Stessa cosa avviene con il diritto di asilo → i nostri costituenti avevano in mente un soggetto tipo che

presenta domanda di asilo, completamente differente dal nostro. Per i costituenti colui che faceva

domanda di protezione internazionale era solitamente un rifugiato politico che fugge da un regime

autoritario (come gli stessi costituenti furono durante il fascismo). Oggi il soggetto tipo è la persona

normale che fugge dal proprio paese a causa di persecuzioni di carattere religioso, etnico ecc. Il richiedente

fa spesso il lungo viaggio per portarlo in Europa, tentando anche la traversata del Mediterraneo,

esattamente come fa il migrante irregolare (da circa 10 anni, il 90% delle domande di asilo avviene da

persone che entrano nel paese in modo irregolare).

Nella difficile gestione dei flussi migratori, spesso si tende ad adottare politiche che vanno contro ciò che

sono i diritti fondamentali della persona, che spettano ad ognuna in quanto tale.

La situazione è peggiorata dopo l’11 settembre 2001 → si passa da politiche migratorie a politiche di tutela

della sicurezza pubblica.

La disciplina della cittadinanza funge da spartiacque tra ciò che riguarda le migrazioni e non. Di fatto chi

acquisisce la cittadinanza è cittadino italiano e non più migrante.

La cittadinanza è l’ultimo step di quelle che vengono definite politiche di integrazione (politiche che

favoriscono i processi di integrazione del migrante regolare o del rifugiato). È ancora un tema complicato

per le differenze culturali, religiose ecc.

XXXI Rapporto Immigrazione 2022, Caritas e Migrantes (al 1 gennaio 2022)

1. Il numero di migranti internazionali è stimato in 281 milioni (3,6% della popolazione), 9 milioni in

più del 2019 → la principale causa è l’acuirsi e il protrarsi del numero di contesti di crisi registrati a

livello mondiale

2. In Italia risiedono regolarmente 5,1 milioni di cittadini stranieri. Le principali regioni di residenza

sono Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto (è più rilevante al nord a causa delle migliori

condizioni economico-lavorative). Prevalgono i rumeni (20,8%), albanesi (8,4%), marocchini (8,3%),

cinesi (6,4%) e ucraini (4,6%)

3. Gli stranieri sono mediamente più giovani degli italiani → i minorenni rappresentano circa il 20%. I

nati in Italia da genitori stranieri sono oltre 1 milione (il 23% ha acquisito la cittadinanza italiana).

Sono in aumento anche i minori stranieri non accompagnati, arrivati 14mila

Diritto dell’immigrazione

4. I migranti hanno un alto livello di occupabilità dovuto alla disponibilità a ricoprire lavori manuali

non qualificati, spesso poveramente pagati → etnicizzazione di alcuni settori occupazionali, come il

lavoro di cura

5. Diminuzione degli stranieri provenienti dall’Europa dell’Est, a fronte di un incremento degli africano

6. Gli studenti con cittadinanza non italiana sono in totale il 10% → sul podio la Lombardia con

220mila studenti. Nello scorso decennio si è avuta una crescita del 62% degli iscritti negli atei

italiani di studenti stranieri

7. Le disuguaglianze nei profili sanitari degli immigrati segnalano l’urgenza di un miglioramento della

capacità di presa in carico dei bisogni di salute dell'intera popolazione, non solo di quella migrante.

8. I cittadini stranieri cristiani rappresentano il 53% (2,8 milioni), i musulmani il 30% (1,5 milioni)

Decreto flussi → decreto del governo che attesta il numero di persone che quell’anno potranno entrare

regolarmente. Il problema è che fino ad oggi è stato usato più come sanatoria per gli irregolari già presenti

nel paese, che come strumento di accoglienza di nuovi stranieri.

Al 15 settembre 2023 sono sbarcati in Italia 127 mila migranti, circa il doppio rispetto al 2022 e il triplo

rispetto al 2021. La maggior parte di questi avviene su imbarcazioni di medie e grandi dimensioni, ai quali

bisogna aggiungere le piccole imbarcazioni che spesso non vengono conteggiate nel totale, per la loro

difficile rintracciabilità.

Le regioni con il maggior numeri di migranti accolti sono Lombardia e Sicilia (rispettivamente 12% e 10% del

totale), seguite da Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio.

Le nazionalità di provenienza sono principalmente Guinea (12%), Costa d’Avorio (11%), Tunisia (9%), Egitto

(7%) e Bangladesh (6%).

I minori stranieri non accompagnati sono all’11 settembre 11mila; in tutto il 2022 ne erano sbarcati 14mila.

Le richieste di asilo nel 2022 sono in aumento del 57% rispetto al 2021, passando da 53mila a 84mila, di cui

67mila uomini e 16mila donne. Le richieste avvengono principalmente da migranti provenienti dal

Bangladesh, dal Pakistan, dall’Egitto, dalla Tunisia e dalla Nigeria. Gli aumenti più consistenti sono di

migranti ucraini (+420%), peruviani (+397%), colombiani (+354%), turchi (+232%) ed egiziani (+228%).

Per quanto riguarda gli esiti delle richieste di asilo il 56% ha avuto esito negativo (diniego), il 13% ha

ottenuto lo status di rifugiato, il 12% la protezione sussidiaria e il 19% la protezione speciale.

Il totale delle decisioni è aumentato nel 2022, passando da 51mila del 2021, a 58mila.

A seguito del diniego si apre la procedura di espulsione, ma in Italia vengono poco rispettate, in quanto solo

il 30% viene espulso. Diritto dell’immigrazione

2. Diritti fondamentali e Costituzione italiana

Straniero → termine utilizzato nella costituzione, indica chi non ha la cittadinanza italiana

Nell’antichità le comunità erano tendenzialmente ridotte ai soli membri della stessa, lasciando fuori lo

straniero

1. Nell’antica Grecia, il cittadino ateniese possedeva determinati diritti, ma lo straniero no, limitando

anche la sua partecipazione alla vita della polis.

2. Gli abitanti dell’Impero Romano possedevano la cittadinanza, che lo straniero non aveva possibilità

di acquisire

Questo processo andrà avanti per secoli, non facendo godere ai cittadini senza cittadinanza di determinati

diritti. Un primo evento di rottura avviene con le rivoluzioni americana e francese, che porteranno alla

creazione di costituzioni liberali, nelle quali si afferma che esistono dei diritti fondamentali della persona

che spettano alla persona in quanto tale, a prescindere dal possesso della cittadinanza. Lo straniero ottiene

il diritto alla libertà di culto, di associazione e di proprietà (per esempio nella costituzione americano viene

utilizzata l’espressione “any person” al posto di cittadino; la costituzione francese nel primo articolo precisa

come tutte le persone nascono e rimangono libere e uguali, non è quindi ammessa distinzione tra cittadini

e non cittadini).

Questi valori vengono archiviati per tutto il periodo che intercorre tra prima e seconda guerra mondiale,

ma sono proprio gli orrori di questi periodo che porteranno a ripristinare i valori delle rivoluzioni,

modernizzandoli e estendendoli. Passaggio fondamentale è rappresentato dalla Carta dei diritti dell’uomo

del 1948, dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato e da molti altri trattati che hanno in comune

i diritti dell’uomo indipendentemente dalla cittadinanza.

In Europa nel 1950 viene creata la Corte europea dei diritti dell’uomo che tutela i diritti dell’uomo in

quanto tale. La corte può sanzionare uno stato europeo che ostacola un diritto della persona, attraverso

sentenze e sanzioni.

Con la nascita dell’Unione Europa la difesa dei diritti umani diventa tema comunitario grazie alla Corte di

giustizia. Con il Trattato di Nizza del 2001 viene istituita la Carta dei diritti fondamentali dell’UE che diventa

vincolante con il Trattato di Lisbona (si parla anche del diritto di asilo).

Articolo 10 Cost. → “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati

internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite

dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite

dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”

Essendo stato scritto nel 1947 non è dettagliato, anche perché l’Italia era in quegli anni paesi di emigrazioni

e non di immigrazione (non era un priorità per il paese). Era invece importante per il costituente perché

l’immigrato era prevalentemente il migrante politico, diretta esperienza del fascismo.

La riserva di legge che regola le condizioni dello straniero è relativa perché spetta al legislatore disciplinare

la materia, ma una fonte secondaria (il governo) può intervenire.

L’articolo 10 non è a sé, ma è strettamente legato agli altri articoli, alle norme, ai trattati internazionali

1. Articolo 2 Cost. → “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. È presente il principio personalista,

indipendentemente dalla cittadinanza e il principio solidarista, in materia economica, politica e

sociale.

2. Articolo 3 Cost. → “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e

sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

Diritto dell’immigrazione

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e

sociale del Paese”. Parla solo di cittadini, ma leggendo l’articolo 2 si capisce che anche gli stranieri

hanno gli stessi diritti.

3. Articolo 11 Cost. → “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ruben.merletti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell’immigrazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Scuto Filippo.
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