Diritti e libertà
Temi in programma già trattati a lezione
- Distinzione tra diritti sociali e diritti di libertà
- Distinzione tra principio di eguaglianza in senso formale (art. 3, comma 1, Cost.) e sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.)
- Principio di sussidiarietà "orizzontale" (tra sfera privata e pubblica) e suo rapporto con eguaglianza sostanziale
- Principio pluralista (art. 18 Cost.): diritto di associarsi, delle associazioni, nelle associazioni
- Distinzione tra profilo positivo e negativo delle libertà (diritto di associarsi ma anche di non associarsi, di riunirsi, ma anche di non riunirsi, ecc.)
- Diritti "inviolabili": non eliminabili neppure con legge di revisione costituzionale
- Garanzie:
- Riserva di legge (assoluta, relativa, rinforzata)
- Riserva di giurisdizione (RATIO: indipendenza del giudice)
- Diritto di azione in giudizio (art. 24, comma 1, Cost.) se mi viene riconosciuto un diritto devo avere un giudice che mi difenda il diritto
Rimane, quindi, da accennare ai singoli diritti di libertà (articoli da 13 a 21 Cost.).
Libertà personale (art. 13 Cost.)
Tutela la libertà fisica della persona contro possibili costrizioni da parte di altri (istituzioni o soggetti). È il primo articolo sui diritti di libertà perché è un presupposto ineludibile per l’esercizio di molte altre libertà (es: circolazione, riunione).
Comma 1 → “La libertà personale è inviolabile.” non è eliminabile neppure con legge di revisione costituzionale.
Comma 2 “Non è ammessa forma alcuna di detenzione (1), di ispezione (2) o perquisizione personale (3), né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.”
La Costituzione identifica tre modi di restrizione della libertà personale:
- Detenzione: si tratta del caso più importante. È una forma di costrizione della persona che ne impedisce la libertà di movimento (es: incarceramento). Laddove ho impossibilitata la mia libertà di movimento, ho una forma di detenzione;
- Ispezione: indagine compiuta direttamente sul corpo del soggetto per cercare, per esempio, prove del reato;
- Perquisizione personale: indagine compiuta sugli indumenti della persona (es: controllo aereo).
Le limitazioni delle libertà personale possono avvenire:
- a) “nei soli casi e modi previsti dalla legge”: riserva assoluta di legge, in astratto (solo una legge può trattare tutta la materia), perché si tratta di una materia molto importante;
- b) con “atto motivato dell’Autorità giudiziaria”: esiste, in materia, anche una riserva di giurisdizione. Non basta che la materia sia trattata solo in astratto da una legge, che preveda i casi in cui può essere limitata, ma nella norma deve intervenire anche (ed esclusivamente) l’autorità giudiziaria.
Comma 3 “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.”
In generale, è previsto che intervenga un giudice ma in certi casi urgenti non è possibile. In casi di necessità e di urgenza (es: un ladro sta rubando, una persona minaccia di sparare ad un’altra) non si può attendere il provvedimento di un giudice. I casi in cui può essere applicato tale principio devono essere previsti dalla legge e, in più, l’autorità di pubblica sicurezza (poliziotto) deve comunicare all’autorità giudiziaria (giudice) il suo provvedimento, entro un limite di tempo.
Quindi: l’autorità amministrativa può disporre ispezioni o perquisizioni domiciliari anche senza un provvedimento del giudice solo per motivi di sanità ed incolumità pubblica o fini economici e fiscali. In ipotesi del genere, quindi, interviene direttamente l’autorità di pubblica sicurezza (non altri soggetti) ma:
- nei soli casi “indicati tassativamente dalla legge” (scompare la riserva di giurisdizione, perché il giudice interviene dopo, ma permane la riserva di legge);
- con provvedimento restrittivo della libertà personale provvisorio (massimo 48 + 48 = 96 ore). Entro 48 ore il provvedimento (provvisorio) preso dall’autorità di pubblica sicurezza deve essere comunicato e successivamente il giudice ha altre 48 ore di tempo per decidere.
In totale sono quindi 96 ore, nelle quali il soggetto deve vedere convalidato o no il proprio arresto e, se è convalidato, significa che nel frattempo è stata trovata qualche prova di colpevolezza.
- RATIO: La costituzione è così specifica perché i costituenti volevano evitare che riaccadesse, come nel ventennio fascista, che i presunti colpevoli venissero arrestati e lasciati in carcere per molti mesi in attesa.
Libertà di riunione (art. 17 Cost.)
Comma 1 “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi”.
- Per qualunque scopo
- Due tipi di riunioni vietate:
- Riunione non pacifica: mette in pericolo l’integrità fisica di persone o cose;
- Riunione armata: sono presenti armi, non portate da persone che si sono aggregate per caso alla riunione.
Comma 2 La Costituzione poi distingue implicitamente tre luoghi in cui può tenersi la riunione:
- Luogo privato: si può accedere solo col consenso del proprietario;
- Luogo aperto al pubblico: aperto a tutti per volontà del proprietario, spesso dopo il pagamento di un biglietto (es: cinema);
- Luogo pubblico: al quale tutti possono accedere liberamente (es: piazza).
Solo nell’ultimo caso la costituzione prevede che gli organizzatori debbano dare preavviso della riunione alle autorità (la legge prevede: almeno tre giorni prima) il preavviso non è una autorizzazione (quindi i cittadini possono riunirsi a meno di espresso divieto).
- Il divieto può essere adottato “soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Libertà di associazione (art. 18 Cost.)
L’associazione non va confusa con la riunione:
- Essa è un rapporto sociale duraturo nel tempo;
- La riunione è invece un fatto materiale puntuale nel tempo.
Comma 1 “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (es: associazione a delinquere)”.
È espressione del principio pluralista: libertà di associarsi (e di non farlo), libertà delle associazioni e nelle associazioni.
Comma 2 “Sono proibite le associazioni segrete (A) e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (B)”.
(A) Una legge del 1982 ha stabilito che sono segrete (e quindi vietate dalla costituzione) quelle associazioni che:
- Nascondono la loro esistenza, ovvero la loro finalità e le loro attività sociale, ovvero le loro azioni ed i loro componenti;
- Svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali o di enti pubblici.
(B) Le organizzazioni di carattere militare si riconoscono dalla gerarchia interna, dalla presenza di uniformi, gradi ecc. Per essere vietate queste associazioni devono perseguire “scopi politici” (es: camicie nere).
Magistratura
(Titolo IV della parte II della Costituzione, artt. 101-113). Parleremo della funzione giurisdizionale e dell’ordine giudiziario.
Funzione giurisdizionale
È una funzione statale che ha lo scopo di decidere liti tra due