II.
Funzioni:
- Registrazione ed autorizzazione al commercio dei famaci
- Farmacovigilanza: il controllo dei farmaci in circolo e le segnalazioni di
effetti negativi
Istituti zooprofilattici sperimentali: Si occupano delle malattie veterinarie. Sono enti
pubblici dotati di autonomia. Si occupano di:
Sperimentazione e ricerca in ambito veterinario
Stato di salute degli animali
Famaci veterinari
Livello regionale e locale
Regioni: hanno funzione di indirizzo, regolazione e controllo delle strutture deputate
all’offerta del servizio sanitario nazionale.
Comune: ha ruolo meno determinante, ma comunque contribuisce alle decisioni a livello
locale.
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria 37
Sistema nazionale di prevenzione della salute
Istituto nel 2022. È un sistema di coordinamento dei soggetti che si occupano di salute sul
territorio. È un modello organizzativo a rete perché coinvolge più soggetti, in particolare Ministero
della salute, Istituto superiore di sanità, istituti zooprofilattici, Regioni e ASL, nei reparti che si
occupano di prevenzione.
L’obiettivo di questo sistema è prevenire situazioni che possano mettere in pericolo la
salute, compresi rischi ambientali e climatici.
03/04/2025
Il sistema di governo della salute
L’assetto costituzionale delle competenze
La situazione prima della riforma del 2001 del Titolo V:
o Assistenza sanitaria ed ospedaliera (competenza concorrente delle Regioni).
L’impianto della distribuzione delle competenze post-2001:
l’assistenza è solo una parte della salute,
o Tutela della salute (materia concorrente):
quindi dopo il 2001 si estendono le competenze delle Regioni.
Estensione della competenza regionale: si tratta di una materia che viene estesa, in quanto
inizialmente l’assistenza sanitaria di per sé era una materia molto più ristretta rispetto alla
tutela della salute, che è una materia più ampia rispetto a quella prima.
L’esercizio delle competenze legislative
La nuova materia concorrente della tutela della salute:
o ampliamento del ruolo delle Regioni (Corte Cost. Sent. n. 241/2021)
Altre competenze in materia concorrente:
o alimentazione
o tutela e sicurezza del lavoro
o ricerca scientifica
Competenze residuali:
o commercio
produzione industriale (riguardano anche l’attività farmaceutica)
o
La disciplina statale però ha un potere maggiore rispetto alle Regioni per motivazioni
precise:
1) Cedevolezza delle norme statali: ci sono casi in cui la disciplina statale può avere
maggior rilievo rispetto alle norme regionali.
2) Il condizionamento dei principi generali di competenza statale rafforzati dal
principio di uguaglianza: lo Stato definisce la cornice unitaria a cui le Regioni
devono tendere. Il principio di uguaglianza inoltre è importante per evitare le
disuguaglianze territoriali, soprattutto rispetto all’accesso alla salute. 38
3) Il rapporto tra principi generali di competenza statale e disciplina
dell’organizzazione: ciò sempre nell’ottica dell’uguaglianza tra persone.
4) La determinazione dei livelli essenziali: tale determinazione viene definita per
l’uniformità dei livelli di salute tra Regioni.
garantire In sede di conferenza Stato-
Regioni a volte queste ultime intervengono con pareri sulla determinazione dei LEA,
che vengono determinati tramite DPCM.
5) Le altre materie di competenza esclusiva statale: ci sono materie di competenza
esclusiva dello Stato, che potrebbero aver a che fare anche con la salute.
o concorrenza
tutela dell’ambiente
o
o funzioni fondamentali degli enti locali (es. ordinanze su igiene)
l’ordinamento civile
o
o il coordinamento finanziario
Queste sono materie in cui lo Stato interviene a livello centrale ed esclusivo, che potrebbe
riguardare anche la materia della salute.
Il potere straordinario di sostituzione (art. 120 Cost.): in generale lo Stato interviene al
l’unità giuridica ed economica statale e per sottoscrivere i LEA.
posto delle Regioni per In
quanto è a rischio un diritto fondamentale dei cittadini e la Regioni non legiferano in
maniera adeguato, lo Stato, il Governo, può sostituirsi alla Regione, in via eccezionale.
Esempi di materie ad ampia differenziazione regionale
Organizzazione e articolazione delle ASL e delle AO
Regolazione della sanità privata, compresi i costi di remunerazione delle prestazioni
Sperimentazioni gestionali
Tutela degli utenti
L’assetto amministrativo delle competenze
Il funzionamento del nuovo art. 118 Cost.: il principio di sussidiarietà verticale, afferma
che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni tranne nei casi di esercizio
unitario, per cui la competenza passa dalle Regioni e in caso anche allo Stato.
Il ruolo di Comuni e Regioni: vedi art. 118 Cost.
La chiamata in sussidiarietà: lo Stato in questo caso interviene sulle funzioni
amministrative in materie specifiche.
o ipotesi di prevenzione
o igiene
o profilassi
Il funzionamento del sistema pluriarticolato
Il governo cooperativo della salute: la tutela della salute e la sua complessità fa convenire
una cooperazione tra Stato e Regioni.
o Il patto della salute: accordo triennale raggiunto tra il livello statale e quello
regionale, per cui si tratta di uno strumento negoziale tra questi due livelli di
governo. Tali patti sono stati in realtà elaborati nella prassi in quanto non rinvengono
39
in nessuna base normativa che li disciplina. Tali patti individuano le azioni che Stato
e Regioni devono assumere, le risorse finanziare da avere e le direttive da seguire per
obiettivi specifici. In questo modo, vi è un’assunzione di responsabilità reciproca,
bilanciando anche i vari interessi.
[Es. negli anni è stata individuata la figura organizzativa dell’infermiere di famiglia].
Quindi la cooperazione può basarsi su patti di cooperazione tra Stato e Regioni.
o I piani di rientro: si attua in presenza di difficoltà finanziaria in tema della salute da
parte delle Regioni. In questi casi ci sono piani finanziari che riguardano anche lo
Stato.
origine normativa: L.n. 311/2004, si tratta di piani che hanno un fondamento
normativo e non nascono dalla prassi (come succede per il patto della salute).
accordo mediato da approvazione dei piani regionali da parte dello Stato:
vengono attuati dei piani da parte dello Stato, in accordo sempre con la
Regione, per quanto riguarda le misure per intervenire sul disavanzo
finanziario.
il condizionamento dello Stato: ci sono persone specifiche che intervengono
dell’Economia e delle
in tema, in particolare il Ministero della Salute e
Finanze.
I. gli organismi ad hoc di vigilanza e monitoraggio: inoltre viene
effettuata anche una sorta di controllo da parte dello Stato, che
vengono anche chiamati “tavoli Un modello
tecnici di monitoraggio”.
di amministrazione di controllo per comprendere le azioni da mettere
in atto.
l’inclusione tra l’oggetto di monitoraggio dei LEA:
II. prevale un
bilanciamento tra i LEA, che si ampliano o si riducono in base anche
all’aspetto economico.
I meccanismi a garanzia dell’effettività: il Commissariamento
o Poteri e limiti dei Commissari: viene nominato un Commissario straordinario per far
fronte ad un problema, in particolare nel momento di omissione di presentazione del
piano o di inadempimento della Regione rispetto a quello che è previsto nel piano
approvato.
La “guerra ci sono state
o dei Commissari”: opinioni e soluzioni giurisprudenziali
diverse per la nomina del Presidente della Regione come Commissario, che non si sa
se è obbligatorio o facoltativo. In altre situazioni il Presidente non può essere il
Commissario.
conclusa con Corte Cost. Sent. n. 255/2019: la soluzione della Corte è
ricaduta sulla possibilità facoltativa di nomina del Presidente come
Commissario.
Questi strumenti sono messi a disposizione dall’ordinamento per non rischiare che per problemi di
gestione o finanziari, i diritti, come quella della salute, non vengano goduti. 40
Il regionalismo differenziato
Art. 116, comma 3 della Costituzione: Ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni,
con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata.
La novità introdotta dalla Legge n. 197/2022
La Legge n. 86/24 c.d. Calderoli sulla differenziazione regionale: la Legge Calderoli
prevede un'autonomia differenziata limitata a competenze specifiche, come la sanità, che le
singole regioni richiedono di poter gestire autonomamente. La legge definisce i principi
generali per l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle modalità procedurali di
approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.
(rinvio alla precedente lezione) “L’ineliminabile
Corte Costituzionale n. 192 del 2024
concorrenza e differenza tra regioni e territori, che può anche giovare a innalzare la qualità
delle prestazioni pubbliche, non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le
l’unità giuridica ed economica della Repubblica, l’eguaglianza dei
Regioni e tra Regioni, l’effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni
cittadini nel godimento dei diritti,
diritti civili e sociali e quindi la coesione sociale e l’unità nazionale”.
(Lep) concernenti i
Spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo
istituzionale. La tutela delle esigenze unitarie, in una forma di governo che funziona
la logica maggioritaria, è espressione dell’indirizzo politico della maggioranza e
secondo
del Governo, nel rispetto del quadro costituzionale. Tuttavia, la sede parlamentare consente
un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito
nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di
tutti i cittadini. Il Parlamento deve, inoltre, tute
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