4 settimana previdenza sociale
9 lezione 18.03
Abbiamo esaurito l’argomento del rapporto contributivo, oggi
parliamo della seconda relazione, il rapporto giuridico
previdenziale in base al nome del bene che si scambia all’interno
di questo rapporto. I soggetti sono da una parte gli enti di
previdenza che sono tenuti ad erogare le prestazioni, sono una
pluralità sebbene la funzione previdenziale sia una funzione
monopolistica dello Stato, art. 38 3 co. cost. prevede che ai
compiti di previdenza e assistenza provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato. In origine è stata una funzione
assolutamente monopolistica, non solo tendenzialmente e in tempi
recenti si sono affacciati in questo contesto della sicurezza sociale
anche soggetti non pubblici. Abbiamo due grandi enti
previdenziali principali, l’Inps che svolge la quasi totalità delle
funzioni di previdenza e assistenza e l’Inail che svolge funzioni di
tipo assicurativo, si intende tutela contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, mentre l’INPS eroga la generalità delle
prestazioni, di carattere pensionistico ed ereditario cioè
permanenti e temporanee, l’Inail è un ente specializzato, eroga
prestazioni solo in caso di infortuni sul lavoro e malattie
professionali. L’altro soggetto del rapporto è il lavoratore che si
trova in una situazione di bisogno definita dalla legge, non solo il
lavoratore, ma come sappiamo in base all’art.38 cost abbiamo
fatto la differenza tra previdenza e assistenza, beneficiari delle
prestazioni a carico degli enti di previdenza e assistenza sono
prima di tutto i lavoratori che godono delle prestazioni più elevate,
ma anche i cittadini, i quali trovandosi in situazione di specifico
bisogno, cioè essendo inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi per
vivere hanno diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, a
determinate condizioni anche gli extracomunitari che lavorano in
Italia e abbiano regolare permesso di soggiorno. Tra i lavoratori è
importante la distinzione tra lavoratori subordinati e lavoratori
autonomi, beneficiari delle prestazioni sono anche i lavoratori
autonomi, anche se in maniera diversa e minore sia alla misura e
alla varietà delle prestazioni, ad esempio gli artigiani percepiscono
una pensione così come la percepiscono i lavoratori dipendenti,
contribuiscono a due diverse gestioni, i lavoratori dipendenti al
Fondo lavoratori dipendenti, mentre gli artigiani alla loro gestione.
Ma la pensione di vecchiaia è erogata sempre a carico del sistema
invalidità e superstiti che è unico dentro l’Inps, la prestazione
all’artigiano è erogata con criteri dal punto di vista del calcolo
uguali a quella dei lavoratori dipendenti, però ad esempio un
artigiano non ha diritto all’indennità di maternità, cosa a cui ha
diritto il lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda l’oggetto è
dato dalle prestazioni previdenziali, la distinzione fondamentale è
tra prestazioni permanenti e prestazioni temporanee, le prime
sono quelle che spettano per tutta la vita dell’assicurato e che a
determinate condizioni si trasmettono anche agli eredi, quelle
temporanee spettano o una tantum oppure limitatamente a un certo
periodo di tempo definito o definibile, non per tutta la vita
dell’assicurato. Le prestazioni permanenti si chiamano
genericamente pensioni che hanno questa caratteristica di spettare
per tutta la vita, quelle temporanee si chiamano generalmente
indennità. Esiste la pensione di vecchiaia, di invalidità, superstiti
e poi indennità di maternità ecc. Complessivamente considerate le
prestazioni previdenziali in Italia sono perlopiù prestazioni di tipo
pensionistico, la gran parte delle risorse spese tutti gli anni in
sicurezza sociale, circa di 400 miliardi di euro, sono spese in
pensioni, circa 280 miliardi di euro; quindi, solo per le pensioni
abbiamo uno squilibrio di 40 miliardi tra contributi e pensioni
erogate che vengono compensate a carico del pubblico erario. Il
grosso delle prestazioni lo spendiamo in pensioni, abbiamo la
spesa pensionistica più alta di tutti i paesi ox in Italia e il modo più
efficace di misurare la spesa pensionistica è rapportarla al PIL,
abbiamo un’incidenza pari a 5/6 punti in più rispetto alla media
degli altri paesi ox. In Italia molto poco in prestazioni che in altri
sistemi evoluti dei paesi europei sono molto sviluppati, ad
esempio spendiamo circa il 5% per prestazioni idi disoccupazione,
spendiamo poco per quelle di sostegno alla famiglia o per favorire
l’acquisto del bene casa. Questa strutturazione è all’origine di
molti fenomeni sociali, i sistemi che studiamo sono una
caratteristica del nostro stato moderno perché realizzano una
politica di redistribuzione delle risorse e hanno dei risvolti sul
sistema sociale. Se ci chiediamo perché in Italia i figli
abbandonano molto tardi la famiglia, perché molti dei lavori di
cura della famiglia sono devoluti alle donne e perché queste
hanno retribuzioni più basse rispetto alla media europea, la
ragione è legata alla struttura del nostro sistema della sicurezza
sociale, la maggior parte della ricchezza è concentrata nelle
prestazioni pensionistiche, la maggior parte della ricchezza
previdenziale è concentrata negli anziani, mentre se si spende
molto poco in disoccupazione che generalmente è una prestazione
di cui beneficiano i giovani soprattutto nella transizione del
mercato di lavoro, quando perdono il lavoro e ne cercano un altro,
si capisce che molti giovani fanno fatica a staccarsi dal loro
nucleo famigliare perché sanno che avrebbero difficoltà a
mantenere lo stile di vita e da qui il fenomeno della bassa natalità.
E così per i lavori di cura per la famiglia, un sistema che spende
poco negli asili, nei bonus babysitter agg. La struttura dei sistemi
previdenziali ha un’importanza fondamentale nella composizione
della struttura sociale ed influenza i comportamenti sociali dei
cittadini. Di qui una serie di spinte alla modernizzazione del
nostro sistema previdenziale dovrebbe correggere questa
situazione. Abbiamo anticipato che le prestazioni previdenziali
sono rappresentate per la maggior parte da denaro, ma non
esclusivamente, mentre i contributi sono sempre somme di denaro,
quindi le obbligazioni ha carattere sempre pecuniari, nel caso
delle prestazioni previdenziali queste possono consistere in
prestazioni in natura erogati dall’Inail, come stampelle ecc. e
molte delle prestazioni che eroga il servizio sanitario nazionale
sono prestazioni in natura, di ricovero, di somministrazione di
medicinali. Anche a proposito del rapporto giuridico previdenziale
è fondamentale la distinzione tra rapporto che si instaura tra ente e
lavoratore, e l’obbligazione che è il frutto di quel rapporto e da
ogni rapporto derivano una serie di prestazioni previdenziali che
sono ad esecuzione continuata nel tempo, maturano e si
estinguono costantemente in ragione del tempo, questo vale sia
per le prestazioni pensionistiche che per le indennità. Anche il
rapporto giuridico previdenziale è autonomo e indipendente
rispetto al rapporto di lavoro subordinato sottostante, datore di
lavoro e lavoratore non possono tramite i loro accordi influenzare
l’erogazione delle prestazioni previdenziali perché il debitore
della prestazione non è il datore di lavoro. Il principio di
automaticità si pone a cavallo tra il rapporto contributivo e il
rapporto giuridico previdenziale. Come il rapporto contributivo
questo ha natura obbligatoria ed è un rapporto di diritto civile e il
momento della sua nascita è determinato dalla legge in funzione
del verificarsi di un fatto, quando abbiamo parlato del rapporto
contributivo abbiamo detto che esulano i profili volontaristici, la
costituzione del rapporto dipendeva dall’avvio di un lavoro
subordinato o autonomo, anche in questo caso è determinato dal
verificarsi di una situazione di bisogno previste dalla legge.
Verificatosi il fatto l’ente e l’avente diritto alle prestazioni entrano
in un rapporto giuridico, le condotte di uno e dell’altro sono
regolate dal diritto e quindi obbligatorie, in mancanza
dell’adempimento il soggetto inadempiente è soggetto al
risarcimento del danno o in alcuni casi limitati al pagamento di
una sanzione amministrativa o anche in una soggezione ad una
pena. Vi è un altro principio, il principio della domanda, è vero
che la legge richiede la situazione di bisogno ma l’ente di
previdenza eroga la prestazione solo se l’assicurato la chiede, non
c’è alcun automatismo, l’ente non è obbligato a rendersi conto che
si è verificata una situazione di bisogno del lavoratore, vero è che
una volta fatta la domanda la prestazione retroagisce al momento
in cui lo stato di bisogno si è verificato, ma se il lavoratore non fa
la domanda la prestazione non viene erogata. Ha effetti sul
contenzioso, se un lavoratore matura il diritto alla pensione e si
dimette dal lavoro in vista di ottenere l’erogazione della
prestazione, (in Italia chi vuole andare in pensione deve smettere
di lavorare, il rapporto di lavoro a valere del quale sono pagati i
contributi che finanziano la sua pensione deve cessare, si deve
dimettere o il rapporto si scioglie anche in caso di licenziamento e
il lavoratore percepirà la pensione, ma se vuole può riniziare un
altro rapporto di lavoro e si verifica un cumulo tra reddito di
reddito di pensione e reddito di lavoro dipendente, in passato il
cumulo è vietato.) È vietato continuare il rapporto di lavoro da cui
è maturato il diritto alla pensione. Il lavoratore non fa domanda e
passa il tempo e persuaso di aver subito un torto si rivolge al
giudice e chiede che l’ente sia condannato ad erogare la
prestazione pensionistica a cui il lavoratore ritiene di avere diritto,
se non è stata fatta la domanda il giudice dichiara improcedibile
l’azione in giudizio, sospenderà il processo, invita il lavoratore a
fare la domanda e solo qualora l’ente dio previdenza risponde
negativamente alla domanda, il lavoratore può fare domanda e
solo in questo caso il processo va avanti. Questo è il principio
della domanda. Il rapporto una volta nato attraversa varie vicende
e poi si estingue, vicende modificative del rapporto giuridico
previdenziale sono rare, però a volte capita, ad esempio le
prestazioni idi invalidità che si raggiungono prima della vecchiaia,
una volta che interviene questa, quella prestazione si trasforma in
una pensione di vecchiaia. Si può ipotizzare la sospensione
dell’obbligazione in caso di indennità di disoccupazione, il
disoccupato per un periodo di due anni ha diritto a percepire
un’indennità di disoccupazione ,ma se durante la disoccupazione
riprende a lavorare temporaneamente, quindi viene assunto non a
tempo indeterminato, si verifica un fenomeno per cui il rapporto
previdenziale che ha ad oggetto l’erogazione dell’indennità di
disoccupazione si sospende e riprende vigore una volta che il
rapporto di lavoro a termine cessa.
L’estinzione del rapporto si verifica per la cessazione della
situazione di bisogno, se si tratta di prestazioni indennitarie,
temporanee diremo la guarigione del lavoratore oppure la
conclusione del periodo indennizzato come accade per la
disoccupazione, per la pensione quando l’assicurato muore senza
eredi e il rapporto si estingue. Diverse sono le vicende
dell’obbligazione giuridico previdenziale perché questa ha un suo
regime, l’obbligazione ha un’esecuzione continuata nel tempo, la
modalità fondamentale di estinzione è il pagamento, quando
l’ente di previdenza eroga la prestazione alle scadenze stabilite
l’obbligazione si estingue. Abbiamo ancora la compensazione che
al pari di quella dei contributi si ha quando l’ente di previdenza è
contemporaneamente debitore della prestazione e creditore
dell’avente diritto alla prestazione previdenziale. Quando può
succedere? (Quando tu sei debitore l’ente non eroga la
prestazione) la situazione più comune è quella in cui l’ente di
previdenza abbia erogato delle prestazioni non dovute che capita
spesso perché il calcolo delle prestazioni è complesso e può
succedere che venga erogata una prestazione in misura maggiore o
ancora una prestazione non dovuta. Se prendiamo le prestazioni di
disoccupazione, le prestazioni spettano solo se la disoccupazione è
involontaria, ad esempio se il lavoratore si dimette per giusta
causa, se l’ente di previdenza riconosce che c’è la giusta causa e ti
eroga la prestazione e poi scopre che la giusta causa non c’era si
troverebbe nella situazione di recuperare questo pagamento, anche
se in questo caso ci sarebbe la revoca. L’ipotesi è quella delle
prestazioni pensionistiche, come si fa la compensazione? Non si
può recuperare in misura o superiore a 1/10 sull’importo mensile
della pensione se la pensione non supera un certo importo o
superiore a 1/5 se la pensione supera un certo importo. Siccome la
pensione serve a far fonte alle esigenze alimentari dell’assicurato,
l’ente di previdenza che ha sbagliato non può azzerare la pensione
del lavoratore fino a concorrenza. Quindi la compensazione ha
questo limite. Abbiamo poi un altro modo di estinzione
dell’obbligazione, ossia la prescrizione. Per lungo tempo c’è stata
una distinzione fondamentale tra ratei di prestazione liquidate
dall’ente di previdenza e non riscossi dall’avente diritto (c’è stata
la domanda, l’ente di previdenza ha determinato e liquidato
l’ammontare della prestazione, ma il lavoratore non l’ha riscossa)
in questa ipotesi la prescrizione è breve, di 5 anni. Se le
prestazioni non sono neanche liquidate (il soggetto h
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto della previdenza sociale
-
Riassunto esame Diritto della Previdenza Sociale, prof. Aimo, libro consigliato Diritto della Previdenza Sociale di…
-
Diritto della previdenza sociale
-
Diritto della previdenza sociale