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4 settimana previdenza sociale

9 lezione 18.03

Abbiamo esaurito l’argomento del rapporto contributivo, oggi

parliamo della seconda relazione, il rapporto giuridico

previdenziale in base al nome del bene che si scambia all’interno

di questo rapporto. I soggetti sono da una parte gli enti di

previdenza che sono tenuti ad erogare le prestazioni, sono una

pluralità sebbene la funzione previdenziale sia una funzione

monopolistica dello Stato, art. 38 3 co. cost. prevede che ai

compiti di previdenza e assistenza provvedono organi ed istituti

predisposti o integrati dallo Stato. In origine è stata una funzione

assolutamente monopolistica, non solo tendenzialmente e in tempi

recenti si sono affacciati in questo contesto della sicurezza sociale

anche soggetti non pubblici. Abbiamo due grandi enti

previdenziali principali, l’Inps che svolge la quasi totalità delle

funzioni di previdenza e assistenza e l’Inail che svolge funzioni di

tipo assicurativo, si intende tutela contro gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali, mentre l’INPS eroga la generalità delle

prestazioni, di carattere pensionistico ed ereditario cioè

permanenti e temporanee, l’Inail è un ente specializzato, eroga

prestazioni solo in caso di infortuni sul lavoro e malattie

professionali. L’altro soggetto del rapporto è il lavoratore che si

trova in una situazione di bisogno definita dalla legge, non solo il

lavoratore, ma come sappiamo in base all’art.38 cost abbiamo

fatto la differenza tra previdenza e assistenza, beneficiari delle

prestazioni a carico degli enti di previdenza e assistenza sono

prima di tutto i lavoratori che godono delle prestazioni più elevate,

ma anche i cittadini, i quali trovandosi in situazione di specifico

bisogno, cioè essendo inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi per

vivere hanno diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, a

determinate condizioni anche gli extracomunitari che lavorano in

Italia e abbiano regolare permesso di soggiorno. Tra i lavoratori è

importante la distinzione tra lavoratori subordinati e lavoratori

autonomi, beneficiari delle prestazioni sono anche i lavoratori

autonomi, anche se in maniera diversa e minore sia alla misura e

alla varietà delle prestazioni, ad esempio gli artigiani percepiscono

una pensione così come la percepiscono i lavoratori dipendenti,

contribuiscono a due diverse gestioni, i lavoratori dipendenti al

Fondo lavoratori dipendenti, mentre gli artigiani alla loro gestione.

Ma la pensione di vecchiaia è erogata sempre a carico del sistema

invalidità e superstiti che è unico dentro l’Inps, la prestazione

all’artigiano è erogata con criteri dal punto di vista del calcolo

uguali a quella dei lavoratori dipendenti, però ad esempio un

artigiano non ha diritto all’indennità di maternità, cosa a cui ha

diritto il lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda l’oggetto è

dato dalle prestazioni previdenziali, la distinzione fondamentale è

tra prestazioni permanenti e prestazioni temporanee, le prime

sono quelle che spettano per tutta la vita dell’assicurato e che a

determinate condizioni si trasmettono anche agli eredi, quelle

temporanee spettano o una tantum oppure limitatamente a un certo

periodo di tempo definito o definibile, non per tutta la vita

dell’assicurato. Le prestazioni permanenti si chiamano

genericamente pensioni che hanno questa caratteristica di spettare

per tutta la vita, quelle temporanee si chiamano generalmente

indennità. Esiste la pensione di vecchiaia, di invalidità, superstiti

e poi indennità di maternità ecc. Complessivamente considerate le

prestazioni previdenziali in Italia sono perlopiù prestazioni di tipo

pensionistico, la gran parte delle risorse spese tutti gli anni in

sicurezza sociale, circa di 400 miliardi di euro, sono spese in

pensioni, circa 280 miliardi di euro; quindi, solo per le pensioni

abbiamo uno squilibrio di 40 miliardi tra contributi e pensioni

erogate che vengono compensate a carico del pubblico erario. Il

grosso delle prestazioni lo spendiamo in pensioni, abbiamo la

spesa pensionistica più alta di tutti i paesi ox in Italia e il modo più

efficace di misurare la spesa pensionistica è rapportarla al PIL,

abbiamo un’incidenza pari a 5/6 punti in più rispetto alla media

degli altri paesi ox. In Italia molto poco in prestazioni che in altri

sistemi evoluti dei paesi europei sono molto sviluppati, ad

esempio spendiamo circa il 5% per prestazioni idi disoccupazione,

spendiamo poco per quelle di sostegno alla famiglia o per favorire

l’acquisto del bene casa. Questa strutturazione è all’origine di

molti fenomeni sociali, i sistemi che studiamo sono una

caratteristica del nostro stato moderno perché realizzano una

politica di redistribuzione delle risorse e hanno dei risvolti sul

sistema sociale. Se ci chiediamo perché in Italia i figli

abbandonano molto tardi la famiglia, perché molti dei lavori di

cura della famiglia sono devoluti alle donne e perché queste

hanno retribuzioni più basse rispetto alla media europea, la

ragione è legata alla struttura del nostro sistema della sicurezza

sociale, la maggior parte della ricchezza è concentrata nelle

prestazioni pensionistiche, la maggior parte della ricchezza

previdenziale è concentrata negli anziani, mentre se si spende

molto poco in disoccupazione che generalmente è una prestazione

di cui beneficiano i giovani soprattutto nella transizione del

mercato di lavoro, quando perdono il lavoro e ne cercano un altro,

si capisce che molti giovani fanno fatica a staccarsi dal loro

nucleo famigliare perché sanno che avrebbero difficoltà a

mantenere lo stile di vita e da qui il fenomeno della bassa natalità.

E così per i lavori di cura per la famiglia, un sistema che spende

poco negli asili, nei bonus babysitter agg. La struttura dei sistemi

previdenziali ha un’importanza fondamentale nella composizione

della struttura sociale ed influenza i comportamenti sociali dei

cittadini. Di qui una serie di spinte alla modernizzazione del

nostro sistema previdenziale dovrebbe correggere questa

situazione. Abbiamo anticipato che le prestazioni previdenziali

sono rappresentate per la maggior parte da denaro, ma non

esclusivamente, mentre i contributi sono sempre somme di denaro,

quindi le obbligazioni ha carattere sempre pecuniari, nel caso

delle prestazioni previdenziali queste possono consistere in

prestazioni in natura erogati dall’Inail, come stampelle ecc. e

molte delle prestazioni che eroga il servizio sanitario nazionale

sono prestazioni in natura, di ricovero, di somministrazione di

medicinali. Anche a proposito del rapporto giuridico previdenziale

è fondamentale la distinzione tra rapporto che si instaura tra ente e

lavoratore, e l’obbligazione che è il frutto di quel rapporto e da

ogni rapporto derivano una serie di prestazioni previdenziali che

sono ad esecuzione continuata nel tempo, maturano e si

estinguono costantemente in ragione del tempo, questo vale sia

per le prestazioni pensionistiche che per le indennità. Anche il

rapporto giuridico previdenziale è autonomo e indipendente

rispetto al rapporto di lavoro subordinato sottostante, datore di

lavoro e lavoratore non possono tramite i loro accordi influenzare

l’erogazione delle prestazioni previdenziali perché il debitore

della prestazione non è il datore di lavoro. Il principio di

automaticità si pone a cavallo tra il rapporto contributivo e il

rapporto giuridico previdenziale. Come il rapporto contributivo

questo ha natura obbligatoria ed è un rapporto di diritto civile e il

momento della sua nascita è determinato dalla legge in funzione

del verificarsi di un fatto, quando abbiamo parlato del rapporto

contributivo abbiamo detto che esulano i profili volontaristici, la

costituzione del rapporto dipendeva dall’avvio di un lavoro

subordinato o autonomo, anche in questo caso è determinato dal

verificarsi di una situazione di bisogno previste dalla legge.

Verificatosi il fatto l’ente e l’avente diritto alle prestazioni entrano

in un rapporto giuridico, le condotte di uno e dell’altro sono

regolate dal diritto e quindi obbligatorie, in mancanza

dell’adempimento il soggetto inadempiente è soggetto al

risarcimento del danno o in alcuni casi limitati al pagamento di

una sanzione amministrativa o anche in una soggezione ad una

pena. Vi è un altro principio, il principio della domanda, è vero

che la legge richiede la situazione di bisogno ma l’ente di

previdenza eroga la prestazione solo se l’assicurato la chiede, non

c’è alcun automatismo, l’ente non è obbligato a rendersi conto che

si è verificata una situazione di bisogno del lavoratore, vero è che

una volta fatta la domanda la prestazione retroagisce al momento

in cui lo stato di bisogno si è verificato, ma se il lavoratore non fa

la domanda la prestazione non viene erogata. Ha effetti sul

contenzioso, se un lavoratore matura il diritto alla pensione e si

dimette dal lavoro in vista di ottenere l’erogazione della

prestazione, (in Italia chi vuole andare in pensione deve smettere

di lavorare, il rapporto di lavoro a valere del quale sono pagati i

contributi che finanziano la sua pensione deve cessare, si deve

dimettere o il rapporto si scioglie anche in caso di licenziamento e

il lavoratore percepirà la pensione, ma se vuole può riniziare un

altro rapporto di lavoro e si verifica un cumulo tra reddito di

reddito di pensione e reddito di lavoro dipendente, in passato il

cumulo è vietato.) È vietato continuare il rapporto di lavoro da cui

è maturato il diritto alla pensione. Il lavoratore non fa domanda e

passa il tempo e persuaso di aver subito un torto si rivolge al

giudice e chiede che l’ente sia condannato ad erogare la

prestazione pensionistica a cui il lavoratore ritiene di avere diritto,

se non è stata fatta la domanda il giudice dichiara improcedibile

l’azione in giudizio, sospenderà il processo, invita il lavoratore a

fare la domanda e solo qualora l’ente dio previdenza risponde

negativamente alla domanda, il lavoratore può fare domanda e

solo in questo caso il processo va avanti. Questo è il principio

della domanda. Il rapporto una volta nato attraversa varie vicende

e poi si estingue, vicende modificative del rapporto giuridico

previdenziale sono rare, però a volte capita, ad esempio le

prestazioni idi invalidità che si raggiungono prima della vecchiaia,

una volta che interviene questa, quella prestazione si trasforma in

una pensione di vecchiaia. Si può ipotizzare la sospensione

dell’obbligazione in caso di indennità di disoccupazione, il

disoccupato per un periodo di due anni ha diritto a percepire

un’indennità di disoccupazione ,ma se durante la disoccupazione

riprende a lavorare temporaneamente, quindi viene assunto non a

tempo indeterminato, si verifica un fenomeno per cui il rapporto

previdenziale che ha ad oggetto l’erogazione dell’indennità di

disoccupazione si sospende e riprende vigore una volta che il

rapporto di lavoro a termine cessa.

L’estinzione del rapporto si verifica per la cessazione della

situazione di bisogno, se si tratta di prestazioni indennitarie,

temporanee diremo la guarigione del lavoratore oppure la

conclusione del periodo indennizzato come accade per la

disoccupazione, per la pensione quando l’assicurato muore senza

eredi e il rapporto si estingue. Diverse sono le vicende

dell’obbligazione giuridico previdenziale perché questa ha un suo

regime, l’obbligazione ha un’esecuzione continuata nel tempo, la

modalità fondamentale di estinzione è il pagamento, quando

l’ente di previdenza eroga la prestazione alle scadenze stabilite

l’obbligazione si estingue. Abbiamo ancora la compensazione che

al pari di quella dei contributi si ha quando l’ente di previdenza è

contemporaneamente debitore della prestazione e creditore

dell’avente diritto alla prestazione previdenziale. Quando può

succedere? (Quando tu sei debitore l’ente non eroga la

prestazione) la situazione più comune è quella in cui l’ente di

previdenza abbia erogato delle prestazioni non dovute che capita

spesso perché il calcolo delle prestazioni è complesso e può

succedere che venga erogata una prestazione in misura maggiore o

ancora una prestazione non dovuta. Se prendiamo le prestazioni di

disoccupazione, le prestazioni spettano solo se la disoccupazione è

involontaria, ad esempio se il lavoratore si dimette per giusta

causa, se l’ente di previdenza riconosce che c’è la giusta causa e ti

eroga la prestazione e poi scopre che la giusta causa non c’era si

troverebbe nella situazione di recuperare questo pagamento, anche

se in questo caso ci sarebbe la revoca. L’ipotesi è quella delle

prestazioni pensionistiche, come si fa la compensazione? Non si

può recuperare in misura o superiore a 1/10 sull’importo mensile

della pensione se la pensione non supera un certo importo o

superiore a 1/5 se la pensione supera un certo importo. Siccome la

pensione serve a far fonte alle esigenze alimentari dell’assicurato,

l’ente di previdenza che ha sbagliato non può azzerare la pensione

del lavoratore fino a concorrenza. Quindi la compensazione ha

questo limite. Abbiamo poi un altro modo di estinzione

dell’obbligazione, ossia la prescrizione. Per lungo tempo c’è stata

una distinzione fondamentale tra ratei di prestazione liquidate

dall’ente di previdenza e non riscossi dall’avente diritto (c’è stata

la domanda, l’ente di previdenza ha determinato e liquidato

l’ammontare della prestazione, ma il lavoratore non l’ha riscossa)

in questa ipotesi la prescrizione è breve, di 5 anni. Se le

prestazioni non sono neanche liquidate (il soggetto h

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Burundi90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della previdenza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Mastinu Enrico.
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