Estratto del documento

6 lezione 11.03

RIPRENDE IL DISCORSO DELLA LEZIONE PRECEDENTE.

La singola obbligazione contributiva deve essere distinta dal

rapporto contributivo, hanno regimi diversi, stanno nel rapporto di

specie a genere, dal rapporto contributivo nascono una pluralità di

obbligazioni contributive che sono contributive nel tempo,

nascono e muoiono continuativamente in ragione del trascorrere

del tempo, estinta un’obbligazione o scaduta ne sorge un’altra.

Delle vicende dell’obbligazione contributiva stiamo analizzando

l’estinzione e un modo particolare di estinzione dei diritti ossia la

prescrizione che non è nient’altro che l’adeguamento della

situazione di diritto a una perdurante situazione di fatto. Il

creditore che non esercita il diritto per il tempo stabilito dalla

legge si comporta come colui il quale non è titolare del diritto e

l’ordinamento lo accontenta. L’istituto della prescrizione si rivela

uno dei caratteri distintivi della previdenza sociale che, come

sappiamo, è un diritto che non ha una sua autonomia.

la prescrizione è un rimedio empio, la legge vuole che sia rimesso

alla scelta del debitore se avvalersi di tale ufficio, l'eccezione di

prescrizione deve essere sollevata la prescrizione trova la sua

disciplina nel codice civile alla quale il diritto della previdenza

sociale talora apporta degli adattamenti, deroghe. Abbiamo

esaminato la disciplina del codice civile e le deroghe previste dalla

legge speciale art.335/1995. Primo adattamento attiene alla

inoperatività della regola della soluti retentio; nel codice civile la

prescrizione estingue il diritto e degrada l’obbligazione da civile a

naturale, cioè il debitore non è tenuto a pagare, ma se paga non ha

diritto alla restituzione. Questo effetto è tipico della prescrizione

perché è un rimedio empio, il debitore non sta opponendo al

creditore che il credito non sussiste o che è già stato soddisfatto, il

credito esiste ma è intervenuta la prescrizione, ecco perché la

legge attribuisce al debitore la scelta se avvalersi di tale rimedio,

non opera d’ufficio. La ricaduta processuale di questo aspetto

della disciplina attiene al fatto che l’eccezione di prescrizione

deve essere sollevata dalla parte nel processo e nei tempi previsti

dal codice, ossia la prima difesa utile nel processo e nessuno può

sostituirsi alla parte nel sollevare l’eccezione di prescrizione e in

particolare non lo può fare il giudice. Se non lo fa il debitore

questo decade dalla facoltà di sollevare l’eccezione. In materia di

previdenza sociale la regola è opposta la troviamo enunciata al 9

co. art.3 legge 335/1995, in cui la formula della legge è perentoria:

le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si

prescrivono e non possono essere versate (regola opposta rispetto

a quella del codice civile) con il decorso dei termini di seguito

indicati. Questa è la prima eccezione. Il correlato processuale di

questa deroga in cosa consiste? La prescrizione del credito

contributivo l’eccezione può essere sollevata d’ufficio dal giudice,

se il giudice nel processo si accorge che è già passato il termine

previsto dalla legge lui stesso ha il dovere di dire che la pretesa

dell’ente di previdenza deve essere rigettata perché il diritto è

prescritto. ( il datore di lavoro viene convenuto in giudizio

dall’ente di previdenza che gli chiede il pagamento dei contributi,

è già spirato il termine di prescrizione, il datore di lavoro non

eccepisce la prescrizione per qualsiasi motivo, questa

dimenticanza non gli impedisce a) se si accorge in ritardo di

sollevare l’eccezione nel corso del processo eventualmente nei

gradi successivi fino alla Cassazione, b) se il giudice si rende

conto che il termine è già spirato egli stesso può, sollevando

l’eccezione rigettare la domanda dell’ente di previdenza.

L’altra grande deroga attiene al termine, la prescrizione

ordinariamente ha un termine di 10 anni, la prescrizione ordinaria

è decennale, lo stesso codice civile prevede per ipotesi particolari

dei termini minori, es. 5 anni per l'azione di danno

extracontrattuale, abbiamo anche termini di 2 anni. Qui abbiamo

una prescrizione ordinaria per i contributi maggiori, minore, 5

anni per quelli minori (lettera A e B comma 9). Il termine di 10

anni ha una particolarità, dal 1° gennaio 96 tale termine è ridotto a

5 anni. L’impronta originaria decennale non viene eliminato,

infatti la riduzione a 5 anni può essere evitata se c’è un atto

particolare che è la denuncia del lavoratore o dei superstiti (già

spiegato lezione precedente). Questo atto evoca l’interruzione

della prescrizione ma se ne differenzia sia strutturalmente che

funzionalmente. L’interruzione della prescrizione è un atto

contraria al presupposto fondamentale della prescrizione, è un atto

con cui il creditore esce dall’inerzia e si attiva nei modi indicati

tassativamente dalla legge e sono la notifica dell’atto interruttivo

del giudizio oppure l’atto idoneo a costituire in mora il debitore ai

sensi dell’art.1219 c.c., ci deve essere una richiesta di

adempimento o specificazione dell’importo e un’intimazione ad

adempiere, cioè un atto con il quale il debitore manifesta la

volontà di essere soddisfatto. La prescrizione è anche interrotta

dall’atto con il quale il debitore riconosce il credito. L’atto

interruttivo quando proviene dal creditore è rivolto al debitore,

inizia a decorrere un termine di prescrizione. L’atto di cui parla il

secondo periodo della lettera A del 9 co. non è un atto interruttivo

della prescrizione né strutturalmente né funzionalmente, non

proviene dal creditore ed è rivolto al debitore, il lavoratore e i suo

i superstiti non sono creditori dell’obbligazione contributiva, ma

lo è l’ente di previdenza e il debitore è il datore di lavoro. Ci

siamo detti che il rapporto contributivo corre parallelo al rapporto

di lavoro sottostante e anche i soggetti sono diversi, le parti di

questo rapporto sono il datore di lavoro e il lavoratore; il rapporto

contributivo che nasce per il fatto solo che c’è stato un rapporto di

lavoro subordinato ha come parti il datore di lavoro che agisce

come sostituto del lavoratore e l’ente di previdenza.

Nella seconda parte della lettera A del 9 comma il soggetto che si

attiva non è all’evidenza il creditore, il lavoratore non è parte del

rapporto contributivo perché per lui è parte il datore di lavoro.

Non è un atto interruttivo della prescrizione, è un atto che

proviene da un non creditore ed è rivolto ad un soggetto che non è

debitore. Non lo è neanche funzionalmente perché l'atto

interruttivo della prescrizione produce il decorso di un nuovo

termine di prescrizione, qui no, perché la denuncia del lavoratore

impedisce che la prescrizione si abbrevi, se c’è la denuncia il

termine di prescrizione da 10 diventa 5. Il lavoratore che decorsi 3

anni da quando è maturato il termine per pagare i contributi, si

accorge che l’ente di previdenza non ha chiesto il pagamento dei

contributi, consultando ad esempio le comunicazioni che gli enti

di previdenza devono inviare agli assicurati. Ciascun assicurato ha

una posizione personale all’interno dell’ente di previdenza. Non

può chiederli al creditore, può avvertire l’ente di previdenza con

l'atto di denuncia che produce due effetti, mette in allerta l'ente di

previdenza, e dà all'ente di previdenza un termine più lungo per

riscuotere i contributi. Entro quando deve essere fatta tale

denuncia? Prima che sia decorso il termine iniziale di 10 anni, se

vuoi ottenere l’allungamento non deve essere trascorso neanche

quello di 5 anni. Questa riduzione opera solo per i contributi

maggiori, per quelli minori è di 5 anni.

comma 10. Il termine abbreviato si applica anche ai contributi

maturati prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Questo

pone un problema di diritto transitorio, per i contributi maturati

prima il termine era di 10 anni in generale, se il contributo è

maturato nel 92, dopo il 96 quei 10 anni diventano 5 e la

prescrizione matura nel 97, sarebbe danneggiato l’ente di

previdenza (già spiegato nella lezione precedente) e se i 5 anni

sarebbero decorsi dal 96 sarebbe stato danneggiato il datore di

lavoro. A risolvere il problema è l’art.252 disp.att.c.c . Quando per

l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione il codice civile

(legge) stabilisce un termine più breve delle leggi anteriori, il

nuovo termine, quello più breve si applica ai diritti sorti

anteriormente, ma il nuovo termine decorre dall’entrata in vigore

del codice(legge) stesso purché a norma della legge anteriore non

rimanga a decorrere un termine minore. Prendiamo il contributo

maturato nel 1992, questo prescriveva in 10 anni, il termine di

prescrizione in vigore era di 10 anni, sarebbe prescritto nel 2002,

entra in vigore la nuova legge, nel 96, il nuovo termine. posso

preferire il vecchio se con questo ci sarebbe un termine minore di

quello nuovo. Se il contributo fosse maturato nel 89, applicando il

vecchio termine sarebbe maturato nel 99, con il nuovo nel 2001,

in questo caso applico il vecchio perché c’è un termine minore a

decorrere.

Questo è un rapporto regolato dal diritto civile, però ha una sua

peculiarità che gli deriva dalla finalizzazione e dalla nascita e

dall'esecuzione del rapporto che sono funzionali a reperire le

risorse per far funzione l'ente di previdenza. A differenza di tutti

gli altri rapporti governati dal diritto civile, la legge ha un

interesse speciale al che l'obbligazione contributiva sia adempiuta.

Nel caso del rapporto contributivo l'interesse dell'adempimento è

un interesse che va al di là di quello dell'ente di previdenza, uno

attiene allo statuto del contributo, i contributi sono imposte, l'ente

di previdenza può costituire il titolo esecutivo in casa senza

passare dal giudice. C'è un interesse pubblico forte, come ci

spieghiamo questa deroga che sembra dannosa per l'ente di

previdenza relativa alla prescrizione, perché l'Ente di previdenza

non può pretendere i contributi prescritti? La ragione sta nel fatto

che la legge privilegia sull'interesse al corretto adempimento

dell'obbligazione contributiva, l'interesse alla certezza dei conti.

l'ammontare delle entrate contributive e indirettamente delle uscite

delle prestazioni deve essere legato a parametri certi e non può

variare a seconda delle scelta del debitore, vi devono essere

entrate certe.

PAGAMENTO DELL’INDEBITO. È collegato al discorso della

prescrizione, l'ente di previdenza fa causa al datore di lavoro e

questo vince al processo, oppure il datore di lavoro paga i

contributi perché non si accorge che sono prescritti, ma questo

obbliga l’ente di previdenza a restituirlo. Il pagamento dei

contributi prescritti è un pagamento indebito e dà luogo alla

restituzione. Analizziamo la disciplina degli indebiti del codice

civile. art.2033 c.c. indebito oggettivo: chi ha eseguito un

pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.

Questo pagamento dell'indebito rientra tra le fonti di obbligazione

nel nostro ordinamento, qual è il termine di prescrizione

dell'azione per la ripetizione dell'indebito? 10 anni, termine

ordinario. Nel diritto della previdenza sociale rientra una

disciplina speciale, contenuta nel d.P.R. 818/1957 art.8: i

contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto

indebitamente versati per qualsiasi motivo, non sono computabili

agli effetti al diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono

rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al

lavoratore al quale deve essere restituita. Sembrerebbe la

previsione di cui al codice civile, i contributi versati non si

contano nemmeno a fini della pensione perché sono stati restituiti.

Dopo aver confermato la regola generale, vi è un'eccezione:

rimangono acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli

effetti sopra indicati, (non solo non te li restituisco ma li conto a

fini della pensione), i contributi per i quali l'accertamento

dell'indebito versamento sia posteriore di 5 anni alla data in cui il

versamento stesso è stato effettuato. La legge dice io ti devo

restituire quelli di 5 anni prima da cui ho accertato l'indebito, tutti

gli altri rimangono acquisiti alle singole gestioni, se sono stati

pagati dal datore di lavoro perché dovuti nessun problema, se i

contributi non erano dovuti avrà un effetto favorevole per il

lavoratore. se invece non erano dovuti questi. 10 anni fa il datore

di lavoro inizia a pagare i contributi non dovuti, l'ente di

previdenza ti restituisce quelli degli ultimi 5 anni, quelli

precedenti non li considera e li considera ai fini della prestazione

pensionistica. L'accertamento del pagamento di contributi indebiti

può avvenire d'ufficio da parte dell'ente di previdenza, oppure su

denuncia del datore di lavoro che glieli fa notare e glieli chiede

indietro. 1.L’ente di previdenza si accorge che ci sono contributi

indebiti. 2. l'ente se ne accorge perché il datore di lavoro glieli fa

notare a non glieli chiede indietro. 3. il datore di lavoro li fa notare

e li chiede indietro. Partiamo dalla prima ipotesi: l'ente di

previdenza ha il dovere di annullare i contributi maturati nei 5

anni precedenti e il datore di lavoro può pretenderli indietro,

mantiene quelli precedenti. Il datore di lavoro quando l'ente di

previdenza ha annullato i contributi che termine ha per chiedere il

mat

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 22
Diritto della previdenza sociale  Pag. 1 Diritto della previdenza sociale  Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della previdenza sociale  Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della previdenza sociale  Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della previdenza sociale  Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della previdenza sociale  Pag. 21
1 su 22
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Burundi90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della previdenza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Mastinu Enrico.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community