6 lezione 11.03
RIPRENDE IL DISCORSO DELLA LEZIONE PRECEDENTE.
La singola obbligazione contributiva deve essere distinta dal
rapporto contributivo, hanno regimi diversi, stanno nel rapporto di
specie a genere, dal rapporto contributivo nascono una pluralità di
obbligazioni contributive che sono contributive nel tempo,
nascono e muoiono continuativamente in ragione del trascorrere
del tempo, estinta un’obbligazione o scaduta ne sorge un’altra.
Delle vicende dell’obbligazione contributiva stiamo analizzando
l’estinzione e un modo particolare di estinzione dei diritti ossia la
prescrizione che non è nient’altro che l’adeguamento della
situazione di diritto a una perdurante situazione di fatto. Il
creditore che non esercita il diritto per il tempo stabilito dalla
legge si comporta come colui il quale non è titolare del diritto e
l’ordinamento lo accontenta. L’istituto della prescrizione si rivela
uno dei caratteri distintivi della previdenza sociale che, come
sappiamo, è un diritto che non ha una sua autonomia.
la prescrizione è un rimedio empio, la legge vuole che sia rimesso
alla scelta del debitore se avvalersi di tale ufficio, l'eccezione di
prescrizione deve essere sollevata la prescrizione trova la sua
disciplina nel codice civile alla quale il diritto della previdenza
sociale talora apporta degli adattamenti, deroghe. Abbiamo
esaminato la disciplina del codice civile e le deroghe previste dalla
legge speciale art.335/1995. Primo adattamento attiene alla
inoperatività della regola della soluti retentio; nel codice civile la
prescrizione estingue il diritto e degrada l’obbligazione da civile a
naturale, cioè il debitore non è tenuto a pagare, ma se paga non ha
diritto alla restituzione. Questo effetto è tipico della prescrizione
perché è un rimedio empio, il debitore non sta opponendo al
creditore che il credito non sussiste o che è già stato soddisfatto, il
credito esiste ma è intervenuta la prescrizione, ecco perché la
legge attribuisce al debitore la scelta se avvalersi di tale rimedio,
non opera d’ufficio. La ricaduta processuale di questo aspetto
della disciplina attiene al fatto che l’eccezione di prescrizione
deve essere sollevata dalla parte nel processo e nei tempi previsti
dal codice, ossia la prima difesa utile nel processo e nessuno può
sostituirsi alla parte nel sollevare l’eccezione di prescrizione e in
particolare non lo può fare il giudice. Se non lo fa il debitore
questo decade dalla facoltà di sollevare l’eccezione. In materia di
previdenza sociale la regola è opposta la troviamo enunciata al 9
co. art.3 legge 335/1995, in cui la formula della legge è perentoria:
le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si
prescrivono e non possono essere versate (regola opposta rispetto
a quella del codice civile) con il decorso dei termini di seguito
indicati. Questa è la prima eccezione. Il correlato processuale di
questa deroga in cosa consiste? La prescrizione del credito
contributivo l’eccezione può essere sollevata d’ufficio dal giudice,
se il giudice nel processo si accorge che è già passato il termine
previsto dalla legge lui stesso ha il dovere di dire che la pretesa
dell’ente di previdenza deve essere rigettata perché il diritto è
prescritto. ( il datore di lavoro viene convenuto in giudizio
dall’ente di previdenza che gli chiede il pagamento dei contributi,
è già spirato il termine di prescrizione, il datore di lavoro non
eccepisce la prescrizione per qualsiasi motivo, questa
dimenticanza non gli impedisce a) se si accorge in ritardo di
sollevare l’eccezione nel corso del processo eventualmente nei
gradi successivi fino alla Cassazione, b) se il giudice si rende
conto che il termine è già spirato egli stesso può, sollevando
l’eccezione rigettare la domanda dell’ente di previdenza.
L’altra grande deroga attiene al termine, la prescrizione
ordinariamente ha un termine di 10 anni, la prescrizione ordinaria
è decennale, lo stesso codice civile prevede per ipotesi particolari
dei termini minori, es. 5 anni per l'azione di danno
extracontrattuale, abbiamo anche termini di 2 anni. Qui abbiamo
una prescrizione ordinaria per i contributi maggiori, minore, 5
anni per quelli minori (lettera A e B comma 9). Il termine di 10
anni ha una particolarità, dal 1° gennaio 96 tale termine è ridotto a
5 anni. L’impronta originaria decennale non viene eliminato,
infatti la riduzione a 5 anni può essere evitata se c’è un atto
particolare che è la denuncia del lavoratore o dei superstiti (già
spiegato lezione precedente). Questo atto evoca l’interruzione
della prescrizione ma se ne differenzia sia strutturalmente che
funzionalmente. L’interruzione della prescrizione è un atto
contraria al presupposto fondamentale della prescrizione, è un atto
con cui il creditore esce dall’inerzia e si attiva nei modi indicati
tassativamente dalla legge e sono la notifica dell’atto interruttivo
del giudizio oppure l’atto idoneo a costituire in mora il debitore ai
sensi dell’art.1219 c.c., ci deve essere una richiesta di
adempimento o specificazione dell’importo e un’intimazione ad
adempiere, cioè un atto con il quale il debitore manifesta la
volontà di essere soddisfatto. La prescrizione è anche interrotta
dall’atto con il quale il debitore riconosce il credito. L’atto
interruttivo quando proviene dal creditore è rivolto al debitore,
inizia a decorrere un termine di prescrizione. L’atto di cui parla il
secondo periodo della lettera A del 9 co. non è un atto interruttivo
della prescrizione né strutturalmente né funzionalmente, non
proviene dal creditore ed è rivolto al debitore, il lavoratore e i suo
i superstiti non sono creditori dell’obbligazione contributiva, ma
lo è l’ente di previdenza e il debitore è il datore di lavoro. Ci
siamo detti che il rapporto contributivo corre parallelo al rapporto
di lavoro sottostante e anche i soggetti sono diversi, le parti di
questo rapporto sono il datore di lavoro e il lavoratore; il rapporto
contributivo che nasce per il fatto solo che c’è stato un rapporto di
lavoro subordinato ha come parti il datore di lavoro che agisce
come sostituto del lavoratore e l’ente di previdenza.
Nella seconda parte della lettera A del 9 comma il soggetto che si
attiva non è all’evidenza il creditore, il lavoratore non è parte del
rapporto contributivo perché per lui è parte il datore di lavoro.
Non è un atto interruttivo della prescrizione, è un atto che
proviene da un non creditore ed è rivolto ad un soggetto che non è
debitore. Non lo è neanche funzionalmente perché l'atto
interruttivo della prescrizione produce il decorso di un nuovo
termine di prescrizione, qui no, perché la denuncia del lavoratore
impedisce che la prescrizione si abbrevi, se c’è la denuncia il
termine di prescrizione da 10 diventa 5. Il lavoratore che decorsi 3
anni da quando è maturato il termine per pagare i contributi, si
accorge che l’ente di previdenza non ha chiesto il pagamento dei
contributi, consultando ad esempio le comunicazioni che gli enti
di previdenza devono inviare agli assicurati. Ciascun assicurato ha
una posizione personale all’interno dell’ente di previdenza. Non
può chiederli al creditore, può avvertire l’ente di previdenza con
l'atto di denuncia che produce due effetti, mette in allerta l'ente di
previdenza, e dà all'ente di previdenza un termine più lungo per
riscuotere i contributi. Entro quando deve essere fatta tale
denuncia? Prima che sia decorso il termine iniziale di 10 anni, se
vuoi ottenere l’allungamento non deve essere trascorso neanche
quello di 5 anni. Questa riduzione opera solo per i contributi
maggiori, per quelli minori è di 5 anni.
comma 10. Il termine abbreviato si applica anche ai contributi
maturati prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Questo
pone un problema di diritto transitorio, per i contributi maturati
prima il termine era di 10 anni in generale, se il contributo è
maturato nel 92, dopo il 96 quei 10 anni diventano 5 e la
prescrizione matura nel 97, sarebbe danneggiato l’ente di
previdenza (già spiegato nella lezione precedente) e se i 5 anni
sarebbero decorsi dal 96 sarebbe stato danneggiato il datore di
lavoro. A risolvere il problema è l’art.252 disp.att.c.c . Quando per
l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione il codice civile
(legge) stabilisce un termine più breve delle leggi anteriori, il
nuovo termine, quello più breve si applica ai diritti sorti
anteriormente, ma il nuovo termine decorre dall’entrata in vigore
del codice(legge) stesso purché a norma della legge anteriore non
rimanga a decorrere un termine minore. Prendiamo il contributo
maturato nel 1992, questo prescriveva in 10 anni, il termine di
prescrizione in vigore era di 10 anni, sarebbe prescritto nel 2002,
entra in vigore la nuova legge, nel 96, il nuovo termine. posso
preferire il vecchio se con questo ci sarebbe un termine minore di
quello nuovo. Se il contributo fosse maturato nel 89, applicando il
vecchio termine sarebbe maturato nel 99, con il nuovo nel 2001,
in questo caso applico il vecchio perché c’è un termine minore a
decorrere.
Questo è un rapporto regolato dal diritto civile, però ha una sua
peculiarità che gli deriva dalla finalizzazione e dalla nascita e
dall'esecuzione del rapporto che sono funzionali a reperire le
risorse per far funzione l'ente di previdenza. A differenza di tutti
gli altri rapporti governati dal diritto civile, la legge ha un
interesse speciale al che l'obbligazione contributiva sia adempiuta.
Nel caso del rapporto contributivo l'interesse dell'adempimento è
un interesse che va al di là di quello dell'ente di previdenza, uno
attiene allo statuto del contributo, i contributi sono imposte, l'ente
di previdenza può costituire il titolo esecutivo in casa senza
passare dal giudice. C'è un interesse pubblico forte, come ci
spieghiamo questa deroga che sembra dannosa per l'ente di
previdenza relativa alla prescrizione, perché l'Ente di previdenza
non può pretendere i contributi prescritti? La ragione sta nel fatto
che la legge privilegia sull'interesse al corretto adempimento
dell'obbligazione contributiva, l'interesse alla certezza dei conti.
l'ammontare delle entrate contributive e indirettamente delle uscite
delle prestazioni deve essere legato a parametri certi e non può
variare a seconda delle scelta del debitore, vi devono essere
entrate certe.
PAGAMENTO DELL’INDEBITO. È collegato al discorso della
prescrizione, l'ente di previdenza fa causa al datore di lavoro e
questo vince al processo, oppure il datore di lavoro paga i
contributi perché non si accorge che sono prescritti, ma questo
obbliga l’ente di previdenza a restituirlo. Il pagamento dei
contributi prescritti è un pagamento indebito e dà luogo alla
restituzione. Analizziamo la disciplina degli indebiti del codice
civile. art.2033 c.c. indebito oggettivo: chi ha eseguito un
pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Questo pagamento dell'indebito rientra tra le fonti di obbligazione
nel nostro ordinamento, qual è il termine di prescrizione
dell'azione per la ripetizione dell'indebito? 10 anni, termine
ordinario. Nel diritto della previdenza sociale rientra una
disciplina speciale, contenuta nel d.P.R. 818/1957 art.8: i
contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto
indebitamente versati per qualsiasi motivo, non sono computabili
agli effetti al diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono
rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al
lavoratore al quale deve essere restituita. Sembrerebbe la
previsione di cui al codice civile, i contributi versati non si
contano nemmeno a fini della pensione perché sono stati restituiti.
Dopo aver confermato la regola generale, vi è un'eccezione:
rimangono acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli
effetti sopra indicati, (non solo non te li restituisco ma li conto a
fini della pensione), i contributi per i quali l'accertamento
dell'indebito versamento sia posteriore di 5 anni alla data in cui il
versamento stesso è stato effettuato. La legge dice io ti devo
restituire quelli di 5 anni prima da cui ho accertato l'indebito, tutti
gli altri rimangono acquisiti alle singole gestioni, se sono stati
pagati dal datore di lavoro perché dovuti nessun problema, se i
contributi non erano dovuti avrà un effetto favorevole per il
lavoratore. se invece non erano dovuti questi. 10 anni fa il datore
di lavoro inizia a pagare i contributi non dovuti, l'ente di
previdenza ti restituisce quelli degli ultimi 5 anni, quelli
precedenti non li considera e li considera ai fini della prestazione
pensionistica. L'accertamento del pagamento di contributi indebiti
può avvenire d'ufficio da parte dell'ente di previdenza, oppure su
denuncia del datore di lavoro che glieli fa notare e glieli chiede
indietro. 1.L’ente di previdenza si accorge che ci sono contributi
indebiti. 2. l'ente se ne accorge perché il datore di lavoro glieli fa
notare a non glieli chiede indietro. 3. il datore di lavoro li fa notare
e li chiede indietro. Partiamo dalla prima ipotesi: l'ente di
previdenza ha il dovere di annullare i contributi maturati nei 5
anni precedenti e il datore di lavoro può pretenderli indietro,
mantiene quelli precedenti. Il datore di lavoro quando l'ente di
previdenza ha annullato i contributi che termine ha per chiedere il
mat
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