Diritto del lavoro
Francesca Mutti
Definizione e evoluzione
Diritto del lavoro = complesso di norme destinati al lavoratore dipendente e al datore di lavoro. Tradizionalmente, il diritto del lavoro ha riguardato il rapporto di lavoro subordinato e mai il lavoro autonomo.
- Rispetto all'impostazione tradizionale del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (modello legale), si sono verificati nuovi fenomeni:
- Nuove tipologie di lavoro subordinato (categoria non più monolitica): part-time, tempo determinato, intermittente... Conseguenza: problemi di adattamento della disciplina generale e di sistemazione concettuale.
- Diffusione di forme di lavoro autonomo. Conseguenza: nuova regolazione legislativa.
Fonti del diritto del lavoro
- Libro V c.c.
- Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970)
- Jobs Act (l.d. 183/2014): riforma importante per rendere più flessibile la disciplina del rapporto di lavoro e rafforzare la sicurezza dei lavoratori nel mercato di lavoro, in particolare per quanto attiene la tutela del reddito e il reimpiego di chi si trova in stato di disoccupazione.
- L. 81/2017: misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e regolazione del lavoro agile. Attenzione: in realtà già prima di questa legge si conoscevano degli accordi collettivi per la regolazione del lavoro agile (= smart working) in via autonoma.
Il codice per la regolazione del diritto del lavoro prende come modello il modello dell'impresa in quanto il più tipico (sulla base della teoria istituzionalistica del rapporto di lavoro: il rapporto di lavoro non trae origine da un contratto ma dall’inserimento del lavoratore nell’impresa). Attenzione: le norme sul modello d'impresa si devono estendere fuori dall'impresa solo quando la norma è compatibile con la specifica situazione del rapporto di lavoro.
Rapporto di lavoro subordinato (Art. 2094 c.c.)
- Lavoratore dipendente/subordinato: colui il quale si obbliga a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, il lavoratore è quindi assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro o di chi esercita all'interno dell'azienda il ruolo di datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni (eterodirezione).
- Il datore di lavoro può essere anche una persona giuridica che agisce e opera per mezzo di persone fisiche. La giurisprudenza prevalente ritiene che per subordinazione si intende l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro. Il potere del datore di lavoro è anche potere di responsabilità quindi può dare direttive riguardo i comportamenti che si devono o non si devono tenere all'interno del luogo di lavoro.
Lavoro intellettuale vs manuale: non è una distinzione che al giorno d’oggi ha significato dirimente, lo aveva all’epoca perché esisteva una legge precedente che regolava sotto diversi profili il lavoro degli impiegati cioè il lavoro intellettuale a differenza degli operai cioè dei lavoratori manuali. Nei contratti collettivi infatti le mansioni non sono più qualificate con questi criteri, ma ci sono vari livelli in base ai titoli richiesti e all’esperienza nel campo del lavoratore.
Determinazione del lavoro subordinato
Come si dimostra che il lavoratore è dipendente e non autonomo? L’Art. 2222 c.c. (= contratto d’opera) ci imbroglia perché quali sono i fatti che dicono che non c’è un vincolo di subordinazione? La terminologia è generica, sono indicazioni insufficienti a tracciare il confine con il lavoratore dipendente. La giurisprudenza ha elaborato gli indici della subordinazione/indici sussidiari per dimostrare l'assoggettamento al potere direttivo (metodo tipologico: la giurisprudenza verifica se nel caso concreto ci sia un'approssimazione o meno rispetto alla figura socialtipica di lavoratore subordinato).
- Lavoratore subordinato colui che:
- È assoggettato ad un orario di lavoro: il lavoratore è tenuto a lavorare nell'orario indicato dal datore di lavoro.
- Svolge l’attività lavorativa nel luogo di lavoro (diverso dal lavoro a domicilio) e in modo continuativo.
- Percepisce periodicamente una retribuzione in relazione non al risultato ma al tempo che il lavoratore dedica all'attività.
- Non è proprietario degli attrezzi di lavoro: utilizza gli attrezzi di lavoro messi a disposizione del datore di lavoro.
Questi indici devono essere dimostrati con fatti e sono sempre più utilizzati dalla giurisprudenza per risolvere i casi concreti in quanto negli ultimi tempi la “zona grigia” tra lavoro autonomo e subordinato è diventata più ampia. Perché si tratta di lavoro dipendente, che peso ha la volontà delle parti? La volontà delle parti non riveste portata rilevanza dirimente. La volontà delle parti deve essere ricavata dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto perché le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, possono aver simulatamente dichiarato di voler un rapporto autonomo per eludere la disciplina legale in materia. Il nomen iuris dato dalle parti, quindi, viene talvolta valorizzato dal giudice ma solo quando le concrete modalità di svolgimento del rapporto siano compatibili sia con la subordinazione sia con l’autonomia (in opposizione alla precedente attitudine della giurisprudenza di operare una sorta di presunzione di lavoro subordinato nei casi dubbi).
La giurisprudenza ammette che si può in alcuni casi parlare di subordinazione anche nei casi di subordinazione attenuata, cioè nel caso in cui il vincolo della subordinazione si presenta in maniera maggiormente sfumata a causa della particolare creatività caratterizzante la prestazione lavorativa (ex: lavoro giornalistico) oppure per la natura intellettuale di questa (ex: operatore grafico) o ancora per gli ampi margini di autonomia di cui gode il lavoratore (ex: dirigente). In questi casi è sufficiente l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa o la soggezione ad indicazioni generali di carattere programmatico.
Modello legale
Contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Costituzione del rapporto di lavoro
- 2 modalità:
- Contratto di lavoro: contratto bilaterale dove vi è un legame funzionale tra le posizioni giuridiche soggettive delle parti (caratteristica della reciprocità). Attenzione: il codice non definisce il contratto di lavoro, bensì il prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 c.c.). Il contratto di lavoro a differenza di altri non è un contratto per il quale la legge richiede formalità particolari. Le sole formalità richieste dalla legge sono sempre a favore del lavoratore con funzione probatoria (Ex: obbligo del datore di iscrivere il lavoratore agli enti previdenziali) perché il lavoratore è il contraente debole del contratto (asimmetria di potere tra le parti). Caratteristiche del contratto:
- Oggetto: dal lato del lavoratore si tratta dell’attività lavorativa mentre dal lato del datore di lavoro si tratta della retribuzione come corrispettivo della prestazione di lavoro. L’attività del lavoratore deve essere lecita, possibile, determinata e determinabile. L’oggetto del contratto di lavoro è determinato o determinabile? Nemmeno il datore di lavoro può sapere ciò di cui avrà bisogno in futuro, quindi l’oggetto deve essere determinabile. Abbiamo delle coordinate determinate che ci consentono di arrivare a realizzare la determinabilità: sono le mansioni cioè l’insieme dei compiti che il lavoratore si è obbligato a compiere in forza del contratto di lavoro, è l’assegnazione al lavoratore di una qualifica che gli deriva dal fatto di appartenere ad una certa categoria (non quello che il datore fa ogni giorno, perché quello è determinato giorno per giorno dal datore di lavoro).
- Causa:
- Clausole del contratto di lavoro che richiedono la forma per iscritto: la legge pretende l’utilizzo della forma scritta quando ritiene che quella clausola incidentale sia una clausola che è pregiudizievole degli interessi del lavoratore ex:
- Contratto a tempo determinato: apposizione di una clausola che stabilisce il termine al contratto di lavoro (perché il contratto di lavoro si presuppone a tempo indeterminato quindi non ha una scadenza predeterminata). La possibilità di apporre al contratto un termine è una delle leggi nazionali più contestate perché il contratto a termine si presta ad un utilizzo al contrario/distorto da parte dell’impresa, soprattutto nei nostri mercati in cui la domanda di lavoro è poco elastica (ci sono poche possibilità di trovare occasioni di lavoro). Per questa ragione la legge vuole che la clausola che stabilisce il termine sia apposta per iscritto (ad eccezione nel caso di durata del rapporto di lavoro inferiore a 12 giorni) quindi in difetto di forma, viene meno la clausola e non cade l’intero contratto (in questo caso il contratto rimane a tempo indeterminato).
- Contratto a tempo parziale: contratto nel quale il lavoratore si impegna a lavorare sulla base di un orario che ha una durata inferiore rispetto alla durata normale dell’orario d’azienda. Questa clausola deve farsi per iscritto ai fini della prova e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. In mancanza della prova della stipulazione a tempo parziale il giudice dichiara, su richiesta del lavoratore, la sussistenza di un lavoro a tempo pieno; in mancanza invece della collocazione temporale dell’orario, il giudice può determinare egli stesso le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con valutazione equitativa. In entrambi casi il lavoratore ha diritto ad una retribuzione per le prestazioni rese oltre che al risarcimento del danno.
- Accordo che si realizza per fatti concludenti: la dichiarazione non è né verbale né scritta ma è implicita nel comportamento delle parti perché il comportamento delle parti è di per sé idoneo a rendere univoca la volontà. Nell’ambito del lavoro accade quando una persona presta un lavoro e l’altra parte la retribuisce senza alcun contratto.
Requisiti per la stipulazione di un contratto di lavoro
- Capacità di essere parte di un contratto: capacità di essere vincolato da un contratto di lavoro si acquista in generale ai 15 anni d’età per tutti i lavoratori mentre per la materia dello spettacolo si acquisisce ad un’età inferiore.
- Capacità di stipulare un contratto: si acquista con la maggiore età.
Si può essere parte di un contratto di lavoro in un'età in cui non si è ancora capaci di stipulare un contratto di lavoro ex: i bambini che fanno gli attori sono vincolati dal contratto di lavoro ma non lo hanno stipulato loro, bensì chi ha la patria potestà.
Inderogabilità generale della disciplina protettiva del lavoratore
Ratio: tutela del lavoratore che è il contraente debole.
Mansioni
Insieme dei compiti che il lavoratore è obbligato, in forza del contratto di lavoro, ad eseguire. Le mansioni servono per inquadrare il lavoratore nello schema di classificazione professionale previsto dalla legge e dai contratti collettivi. Categorie legali (Art. 2095 c.c.):
- Dirigenti: coloro che costituiscono l’alter ego dell’imprenditore o che sono preposti alla direzione dell’intera impresa o di un ramo importante e autonomo di essa in quanto godono di piena autonomia nell’ambito delle direttive generali dell’imprenditore. Con l’evoluzione del mondo di lavoro, la figura del dirigente si è allargata fino a comprendere addirittura lavoratori privi di poteri direzionali e di autonomia ma che sono in possesso, ad esempio, di un’alta qualificazione che li pone al vertice della scala professionale nel mercato del lavoro.
- Quadri: figura intermedia tra impiegati e dirigenti introdotta nel 1985. Coloro che non appartengono alla categoria dei dirigenti ma svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa. La legge opera un rinvio ai contratti collettivi per la definizione dei requisiti e della disciplina della categoria dei quadri e in mancanza di disciplina specifica si applica la disciplina degli impiegati. Un altro criterio di differenziazione dei quadri rispetto alle altre categorie consiste nell’obbligo di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi che per i quadri è senza condizioni mentre per le altre categorie è condizionato alla tipologia di mansioni svolte.
- Impiegati: colui che svolge attività professionale con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano d’opera (r.d.l. 1825/1924). 3 elementi qualificanti la qualifica di “impiegato”: collaborazione, professionalità, non manualità/intellettualità della prestazione. Problemi: la collaborazione non è un criterio di per sé dirimente perché anche gli operai, come ogni lavoratore subordinato, per definizione collabora con l’imprenditore anche se l’operaio collabora nell’impresa mentre l’impiegato collabora all’impresa; anche gli operai svolgono un’attività professionali cioè abituale/non occasionale; con l’avanzamento della società anche gli operai svolgono la giurisprudenza, premessa la genericità dei 3 criteri del r.d.l. 1825/1924, ha elaborato un suo criterio di qualificazione per cui rileva il tipo di collaborazione richiesta al prestatore di lavoro che per l’impiegato deve implicare un minimo livello di autonomia e discrezionalità.
- Operai
La suddivisione dei lavoratori nelle categorie legali è importante per la determinazione della disciplina da applicare in quanto la legge e i contratti collettivi prevedono delle differenziazioni di trattamento a seconda della categoria.
I contratti collettivi ordinano le mansioni e le figure professionali secondo una scala classificatoria in base al settore merceologico suddiviso in qualifiche/livelli di inquadramento. L’adozione di questa scala ha la funzione principale di determinazione del livello retributivo dei lavoratori nel rispetto del principio costituzionale per cui la retribuzione deve essere sufficiente e proporzionata non solo alla quantità ma anche alla qualità del lavoro svolto (Art. 36 Cost.). L’appartenenza ai livelli è determinata in forza di declaratorie generali contenenti una serie di profili professionali individuati secondo gruppi di mansioni professionalmente omogenee ma contenenti anche l’esemplificazione di mansioni tipiche rientranti nei vari livelli.
Il potere direttivo del datore di lavoro si esercita proprio all’interno dell’oggetto del contratto nell’ambito delle mansioni dedotte nel contratto.
Distinto dal potere direttivo è lo jus variandi. Ius variandi (Art. 2103 c.c.): potere del datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore cioè l’oggetto del contratto (deroga al diritto comune per cui è necessario l’accordo delle parti):
- Co. 1: il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito (può essere che qualche volta il lavoratore passa di livello perché acquisisce autonomia e responsabilità) ovvero a mansioni riconducibili allo stello livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (ci può essere anche uno spostamento orizzontale nello stesso livello e categoria perché non tutte le mansioni hanno nello stesso livello il medesimo contenuto di competenze professionali). Tutte le posizioni di lavoro che rientrano nello stesso livello di inquadramento sono potenzialmente ricopribili dal lavoratore, con l’unico limite della salvaguardia della categoria legale di inquadramento non si può assumere un lavoratore senza definire l’oggetto, anche se generalmente individuato attraverso le mansioni.
- Modifica delle mansioni “in peius”/ad un livello inferiore:
- Co. 2: in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali (ristrutturazione aziendale) che incide sulla posizione del lavoratore, il lavoratore stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore purché queste mansioni rientrino nella stessa categoria legale (Ex: non si può passare da dirigente ad impiegato). Come deve essere fatto il mutamento di mansioni appartenenti a livello di inquadramento inferiore ma rientrante nella stessa categoria legale (co. 5)? Deve essere comunicato per iscritto a pena di nullità e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, ad eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
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