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C. FORME DELLA RETRIBUZIONE
1. Tipologia legale
Molteplici sono i criteri di classificazione degli istituti retributivi. La classificazione più generale delle forme
retributive ha fondamento legale in quanto contenuta nell’articolo 2099 c.c., il quale indica la retribuzione a
tempo, la retribuzione a cottimo, la partecipazione agli utili o ai prodotti, provvigione, cui si deve aggiungere
la retribuzione in natura.
La forma retributiva più usata è quella a tempo, determinata in ragione della durata della prestazione di
lavoro ed è l’unica adottata in maniera esclusiva, mentre tutte le altre costituiscono forme di compenso
parziale o elementi della retribuzione complessiva del lavoratore.
La retribuzione a cottimo si distingue da quella a tempo perché la quantificazione del trattamento retributivo
è proporzionale ai risultati prodotti; storicamente il cottimo è stato una forma tipica di corrispettivo del
lavoro autonomo, ma allo sviluppo delle forme di lavoro a cottimo nell’industria questo è stato acquisito
nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. Nella retribuzione a cottimo rileva il rendimento e non
propriamente il risultato il quale può dipendere anche da fattori esterni all’attività del prestatore. Il risultato
può essere prese in considerazione solo quando identifichi in concreto l’attività svolta dal prestatore, mentre
altre volte il risultato non coincide con la quantità dell’attività prestata. L’utilizzo della retribuzione a
cottimo è possibile solo nelle imprese che utilizzino certi modelli organizzativi. Si possono distinguere varie
forfait o a prezzo fatto il cui il compenso è commisurato all’opera finita, cottimo
forme di cottimo: cottimo a
a misura o a prezzo o a tariffa commisurato lla quantità prodotta, cottimo a tempo che considera i ltempo
che il cottimo possa costituire l’unica
risparmiato rispetto al tempo standard. I contratti collettivi escludono
forma di retribuzione, vale a dire cottimo puro, lo si configura come una maggiorazione rispetto ad una paga
base, vale a dire cottimo misto.
L’articolo 2100 cc prevede il cottimo obbligatorio, stabilendo che il lavoratore deve essere retribuito a
cottimo in due di ipotesi, per le quali è comunque la contrattazione a determinare le tariffe:
In conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato ad un certo ritmo produttivo come nella
- catena di montaggio;
- Quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di
lavorazione.
Al lavoratore a cottimo spetta una percentuale minima garantita di retribuzione, superiore a quella prevista
divieto di cottimo nell’aprendistato finalizzato a evitare che l’apprendista sia
per il lavoro a tempo. Vige un
spinto a intensificare il lavoro invece che concentrarsi nell’apprendimento.
Le procedure di fissazione della retribuzione a cottimo spettano all’imprenditore ma nel rispetto di due ordini
di limiti:
- La legge gli impone di comunicare preventivamente ai lavoratori gli elementi costitutivi della tariffa
del cottimo, le lavorazioni da eseguire e il compenso unitario, nonché i dati riguardanti il lavoro
eseguito e il tempo impiegato. Il datore può modificare tali elementi solo nel caso in cui siamo
cambiate le condizioni di lavoro che li giustificano. Il nuovo sistema di cottimo diventa definitivo
dopo un periodo di adattamento previsto dai contratti collettivi con l’intento di proteggere il
lavoratore da alterazioni introdotte unilateralmente dal datore. 48
Di importanza minore sono le altre forme retributive previste dall’articolo 2099:
- Quella in natura è vista con sfavore e addirittura bandita dal legislatore in alcuni Paesi per le forme
di sfruttamento cui dava luogo. Essa ha rilievo in certe forme di lavoro domestico, agricolo, nel
settore della pesca. La sua importanza è oggi legata al riconoscimento dei fringe benefits, cioè
benefici marginali, soprattutto al personale altamente qualificato.
- La provvigiore sia caratterizza per il fatto che il compenso è calcolato in percentuale agli affari
trattati dal lavoratore. È la tipica forma di retribuzione dei lavoratore subordinati preposti ad attività
che si esprimono nella trattazione di affari per il datore di lavoro come viaggiatori e piazzisti.
- La partecipazione ai prodotti è invece usata per lo più nei lavori agricoli e nella pesca come
retribuzione parziale ed è una specie particolare di provvigione; qui il prodotto non è l’affare, ma il
bene fisico oggetto dell’attività di impresa.
- La partecipazione agli utili si ha quando la partecipazione riguarda un elemento ancora più
estrinseco rispetto all’attività lavorativa, come il risultato dell’impresa soggetto a
evidentemente
varie e molteplici influenze in primis del mercato. La partecipazione agli utili tende a perseguire un
coinvolgimento del lavoratore nell’andamento aziendale. Gli utili devono essere determinati, salvo
patto contrario, in base agli utili netti e per le imprese soggette a pubblicazione del bilancio, a quelli
risultanti dal bilancio. Si ritiene che il lavoratore non abbia diritto di controllare l’ammontare degli
da cui dipende il suo compenso, dovendosi attenere ai dati forniti dall’impresa.
utili
Finalità partecipative possono essere perseguite con l’ulteriore strumento della distribuzione di azioni ai
dipendenti. Le ragioni di tale distribuzione vanno ricercate in una pluralità di fattori fra i quali abbiamo la
ricerca di fonti di finanziamento facilmente accessibili, l’obiettivo della flessibilizzazione del costo del
lavoro ed il coinvolgimento dei lavoratori nel buon risultato dell’impresa. Il codice civile prevede che i
lavoratori possano acquisire azioni a titolo gratuito emettendo per lo stesso ammontare speciali categorie di
azioni. La gratuità dell’assegnazione ne fa una disposizione utilizzabile solo in casi marginali. Mentre
l’assegnazione di azioni a titolo oneroso tramite l’aumento del capitale può realizzarsi sia con la
sottoscrizione a titolo oneroso di azioni da parte dei dipendenti, sia con la distribuzione di azioni il cui valore
è conteggiato quale parte della retribuzione. In questa seconda ipotesi si sono sviluppate forme atipiche di
distribuzione di azioni ai dipendenti come le stock options diretti in particolare ai dirigenti ell’azienda per
incentivarne la produttività, e si tratti di piani che attribuiscono ai dipendenti la possibilità di esercitare entro
un determinato periodo di tempo un’opzione di acquisto di proprie azione a un prezzo che dal momento
dell’offerta rimane bloccato per tutto il periodo in cui può essere esercitata l’opzione.
2. La disciplina contrattuale della retribuzione. La proliferazione delle forme retributive.
In materia retributiva la disciplina contrattuale conosce una serie di istituti diversi e che non sempre
corrispondono a particolare caratteri o condizioni di svolgimento della prestazione. Una distinzione
ricorrente è tra retribuzione diretta cioè corrisposta immediatamente al lavoratore nei singoli periodi di
durata del rapporto, e retribuzione differita, cioè corrisposta in modo posticipato rispetto al periodo della
maturazione ad esempio annualmente o alla fine del rapporto.
Il nucleo centrale della retribuzione è la retribuzione tabellare risultante dai CCNL, essa è fissata nei suoi
vari standards e periodicamente aggiornata in rapporto alle diverse categorie e qualifiche di lavoratori. Le
tabelle fissate nei CCNL possono rappresentare il livello standard della retribuzione. Gli incrementi aziendali
di solito non confluiscono nella retribuzione base, ma più spesso sono fissati in forme e con nomi diversi e
contribuiscono a comporre la retribuzione globale. L’ammontare di questi elementi è controllato dalla
contrattazione collettiva in tutte le aziende in cui è presente il sindacato, essendo il controllo del salario un
suo obbiettivo essenziale.
3. Le voci retributive contrattuali.
La retribuzione base è legata alla qualifica ricoperta dal lavoratore e quindi alle mansioni svolte si parla in
questo anche di retribuzione professionale. Fino al 1992 tale voce retributiva è stata comprensiva anche
dell’indennità di contingenza o scala mobile, la cui scomparsa giunse nel 1992. Un anno dopo venne
stipulato l’A.I. che ha trasformata la concertazione sui salari da occasionale in strutturale, prevedendo 49
dunque un incontro tra le parti sociali due volte l’anno per fissare tariffe e livello del debito pubblico. Una
volta archiviata la sclaa mobile proprio per la sua automaticità, la difesa salariale reale veniva affidata ai
CCNL, scandita su due sessioni biennali: la prima con referente di base l’inflazione programmata, la seconda
sociali aveva portato all’introduzione di un
la difesa salariale reale. La preoccupazione delle parti
meccanismo automatico di tutela, collegato all’ipotesi di ritardo nel rinnovo del CCNL , vale a dire
l’indennità di vacanza contrattuale. Tale indennità spettava ai lavoratori dopo il terzo mese dalla scadenza
del contratto collettivo se non fosse stato ancora rinnovato. Costituiva un elemento eventuale della
retribuzione il cui importo era commisurato al 30% del tasso di inflazione programmato.
d’acquisto dei salari e di incentivo al
La funzione di tale indennità era di garanzia per la difesa del potere
regolare svolgersi dell’attività contrattuale, ma era altresì quella di sanzionare infatti in caso di violazione
della clausola di tregua il termine di decorrenza dell’indennità poteva essere anticipato o slittare in avanti.
L’accordo quadro del 2009 ha inteso delineare i principi e i criteri cui dovranno attenersi le fonti contrattuali
in esso richiamate, detto accordo portando a tre anni la durata del CCNL sia er la aprte normativa che per
previsto un nuovo sistema per la salvaguardia del potere d’acquisto dei salari,
quella economica, ha
introducendo un nuovo indicatore sulla crescita dei prezzi al consumo e dimostrando una maggiore fiducia
per la contrattazione decentrata quale strumento di concreta regolamentazione della retribuzione
incentivante. In sostituzione del tasso di inflazione programmata, l’accordo quadro ha previsto l’introduzione
di un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA depurato della dinamica dei prezzi dei beni
importati, e in più sostituisce l’indennità di vacanza contrattuale con l’introduzione di un
energetici
meccanismo che qualora le tempistiche non vengano rispettate, prevede una copertura economica che sarà
stabilita nei singoli contratti collettivi.
Fra gli elementi retributivi compresi nella retribuzione n