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DIRITTO DEL LAVORO IN SENSO STRETTO
La struttura dello Statuto dei Lavoratori
Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore (artt. 1-13)
Titolo II - Della libertà sindacale (artt. 14-18)
Titolo III - Dell'attività sindacale (artt. 19-27)*
Titolo IV - Disposizioni varie e generali (artt. 28-32)
Titolo V - Norme sul collocamento (artt. 33-34)
Titolo VI - Disposizioni finali e penali (artt. 35-41)
L’art. 1 (Libertà di opinione) stabilisce che i lavoratori possono manifestare liberamente il loro
pensiero, nel luogo di lavoro, nel rispetto della Costituzione e della presente legge. Questo articolo
deve essere messo in connessione con l’obbligo di riservatezza del c.c. e con la normativa che deve
rendere possibile al lavoratore denunciare fatti illeciti senza poi che sia perseguito o discriminato [Il
whistleblowing*].
L’art. 2 (Guardie giurate) rientra invece nell’ambito della tutela della del lavoratore
dignità
perché consente l'utilizzo delle guardie giurate solo ed esclusivamente a tutela del patrimonio
può sull'attività
aziendale. Quindi il datore di lavoro non adibire alla vigilanza lavorativa le guardie
attività,
di giurate: non possono accedere nei locali dove si svolge tale durante lo svolgimento della
stessa, se non eccezionalmente per tutelare il patrimonio aziendale (ad es. se un lavoratore sta
rubando). In caso di inosservanza di questo divieto da parte di una guardia giurata, l'Ispettorato del
più
lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, e nei casi gravi viene
revocata la licenza.
L’art. 3 (Personale di vigilanza) stabilisce che i lavoratori interessati devono sapere i nominativi e
dell'attività
le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza lavorativa (personale che
vigila sui lavoratori nel luogo di lavoro quindi è diverso dalle guardie giurate).
è perché
L’art. 4 (Impianti audiovisivi) cambiato molto da quello che era nel 1970 oggi limitarsi al
è è
discorso degli audiovisivi ormai obsoleto e infatti nel 2015 vi stata una riforma di tale articolo.
Esso stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo dai quali derivi anche la
possibilità dell'attività
di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente
per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del
patrimonio aziendale e possono essere installati solo previo accordo collettivo stipulato dalla rsu o
unità
dalle rsa (nel caso di imprese con produttive ubicate in diverse province della stessa regione o
più può più
in regioni, tale accordo essere stipulato dalle associazioni sindacali rappresentative sul
piano nazionale). In mancanza di accordo serve l’autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del
però
lavoro. Gli impianti non possono essere impiegati per controllare il lavoratore; indirettamente
può attività
capitare che determinati impianti controllino le del lavoratore (ad es. il gps su un
è
camion per motivi di sicurezza finisce per controllare il camionista). E dunque si posto il
problema se con gli strumenti audiovisivi si possa contestare un eventuale inadempimento del
lavoratore (ad es. se il camionista va al mare). Infatti è per questo che l’art. 4 è stato modificato:
è
nel comma 2 stabilito che gli impianti audiovisivi non possono essere impiegati, in ogni
caso (con o senza accordo), agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e neanche per registrare gli accessi e le presenze.
37 è
nel comma 3 stabilito che le informazioni derivanti dagli impianti possono essere
però
utilizzate anche per contestare un inadempimento il lavoratore deve essere
delle modalità d'uso degli strumenti.
informato è
Nell’art. 5 (Accertamenti sanitari) stabilito che gli accertamenti sulla e sulla
idoneità
può
per malattia o infortunio del lavoratore dipendente non essere fatta dal datore di
infermità può
lavoro ma essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali
è
competenti (su richiesta del datore di lavoro) che sono enti pubblici specializzati. Questa norma
volta ad impedire che ci sia un medico pagato dal datore di lavoro che verifichi che il lavoratore
però
possa lavorare o meno a seconda del suo stato fisico o mentale. Il medico competente c’è al
solo scopo di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori (rientra negli obblighi del datore di
lavoro imposti dal t.u. relativo alla prevenzione sul luogo di lavoro). è
Nell’art. 6 (Visite personali di controllo) vengono disciplinate le perquisizioni: la regola che
però
sono vietate ci sono delle eccezioni. Possono essere effettuate nei casi in cui siano
qualità
indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla degli
strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti (ad es. un'azienda che produce gioielli
facilmente occultabili può perquisire i lavoratori), però: dignità
potranno essere effettuate soltanto all'uscita dei luoghi di lavoro salvaguardando la
e la riservatezza del lavoratore;
modalità
le di perquisizione devono essere concordate dal datore di lavoro con le rsa o la
l’accordo
rsu; se non c’è provvede l'Ispettorato del lavoro (come nell’art. 4).
L’art. 7 prevede una procedura che il datore di lavoro deve rispettare per irrogare Sanzioni
disciplinari e questo articolo nasce per vietare il licenziamento illegittimo (*L’art. 7 SL).
L’art. 8 (Divieto di indagini sulle opinioni) vieta al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione e nel
corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini (direttamente o a mezzo di
terzi) sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore.
L’art. 9 (Tutela della salute e dell’integrità fisica) ha un'importanza storica. Nel 1970 il diritto
è già
all’integrità psicofisica previsto nell’art. 2087 c.c. ponendo un obbligo in capo al datore di
però
lavoro il singolo lavoratore fa fatica a lamentarsi direttamente contro il datore di lavoro in caso
dà possibilità
di mancata tutela dell’integrità fisica nel luogo di lavoro. Infatti l’art. 9 la al singolo
lavoratore di denunciare i fatti al sindacato che hanno il diritto poi di controllare l'applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie (ancora non si era acquisito il diritto
alla salute come diritto soggettivo assoluto perfetto: il servizio sanitario nazionale è del 1978).
dà dei diritti ai lavoratori studenti (di istituti riconosciuti):
L’art. 10 (Lavoratori studenti)
avere dei turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi (hanno diritto a 150 ore a meno
che non sia previsto diversamente dal CC) e la preparazione agli esami;
non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o prestazioni durante i riposi
settimanali;
38 quando devono sostenere prove di esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri
retribuiti.
Naturalmente il datore di lavoro potrà richiedere le certificazioni necessarie.
Il titolo II SL
L’art. 14 (Diritto di associazione e di sindacale) attribuisce a tutti i lavoratori il diritto di
attività attività
costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere sindacale all'interno dei luoghi di
lavoro. Questo articolo consente di distinguere l'attività sindacale concessa a tutti e in tutti i
attività è unità
luoghi di lavoro dalla sindacale che invece concessa solo a rsa e all'interno di
produttive con un numero minimo di lavoratori. Quindi questo articolo non ha un costo indiretto sul
datore di lavoro (diversamente dal Titolo III*).
prevede che è nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
L’art. 15 (Atti discriminatori)
1. subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad
una associazione sindacale o cessi di farne parte;
2. licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della
sua affiliazione o attività sindacale o della sua partecipazione ad uno sciopero; età
fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di o
o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali. attività
In origine, nel 1970, ci si era concentrati sulla discriminazione relativa ad un sindacale poi
con il tempo, grazie alla produzione normativa e giurisprudenziale europea, sono stati aggiunti degli
è
eventuali motivi su cui vietato discriminare (dal sesso in poi) diventando una norma generale di
divieto degli atti discriminatori.
L’art. 16 vieta la concessione da parte del datore di trattamenti economici collettivi
più
discriminatori, ossia quei trattamenti favorevoli corrisposti a gruppi di lavoratori in ragione del
“premi”
loro comportamento sindacale (ad es. sono vietati corrisposti a lavoratori che non abbiano
scioperato).
L’art. 17 vieta ai datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari associazioni
sindacali di lavoratori (c.d. sindacati di comodo o sindacati gialli).
(più avanti*).
L’art. 18 tutela il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
è rappresentatività
Il titolo III [*I diritti delle rsa] limitato ai sindacati che abbiano una determinata
e alle aziende che hanno più di 15 dipendenti per unità produttiva.
Il titolo IV SL
Invece l’articolo 28 (Repressione della condotta antisindacale) che apre il titolo IV (Disposizioni
varie e generali) ha un altro campo di applicazione: il divieto di comportamento antisindacale
Però può
riguarda qualunque datore di lavoro. questo divieto essere fatto valere solo dagli
organismi locali dei sindacati nazionali che ne abbiano interesse [Il procedimento di repressione
è
dell’attività antisindacale*]. Quindi questa limitazione molto meno importante di quella del titolo
terzo.
39
Gli artt. 30, 31 e 32 si riferiscono ai permessi e alle aspettative [*I diritti delle rsa]: l’art. 30 fa
riferimento al sindacato, mentre invece gli artt. 31 e 32 fanno riferimento alla tutela di soggetti che
sono chiamati a funzioni pubbliche elettive. I lavoratori che hanno funzioni pubbliche (ad es. il
consigliere comunale, il deputato) hanno delle tutele: hanno diritto, appunto, ad una aspettati