25/09/2023
“Normativa” sito internet
Il rapporto di lavoro giuridicamente nasce da un contratto individuale di lavoro.
Il contratto per il diritto privato: accordo che presuppone la PARITA’ delle parti, i 2
soggetti siano in una posizione di parità “stessa forza negoziale”, siano sullo stesso
piano.
FINZIONE: il rapporto di lavoro subordinato è sbilanciato: potere e soggezione della
persona!
Il contratto fa “finta” che le due parti abbiano la stessa forza; non è così, il datore è il
soggetto “forte”, il lavoratore soggetto “debole”; c’è un dislivello che nasce già dal
mercato (c’è disoccupazione).
Retribuzione: mezzo di sostentamento. Il lavoro è uno strumento di realizzazione,
identità personale. Sul mercato del lavoro la persona che lavora offre una parte della
persona in una condizione di svantaggio socioeconomico e giuridico. 2086 il datore è il
capo dell’impresa.
26/09/2023 EVOLUZIONE STORICA DEL DIRTTO DEL LAVORO
Il DL è un diritto “giovane”, nato con la nascita delle fabbriche, con la rivoluzione
industriale; diritto che ha poco + di 1 secolo.
Statuto dei diritti dei lavoratori.
Diritto “giovane” e “vibrante”, che cambia a seconda del contesto di riferimento,
realtà economico e sociale a cui è calato. È un diritto che è molto politicizzato, una
delle prime bandiere sventolate da ogni governo: è intervento sul mercato del lavoro
(decreto lavoro emanato dalla Meloni).
Diritto che risente molto delle opzioni ideologiche della forza lavoro.
Equilibrio tra tutela del lavoratore e libertà del datore è instabile, dipende dalle
situazioni politiche e ideologiche dei governi.
Biagi, Dantona, Tarantelli
Diritto del lavoro in senso lato: al suo interno ci sono 3 diverse materie:
1. DIRITTO DEL RAPPORTO INDIVIDUALE di lavoro: relazione tra singolo datore e
singolo lavoratore
2. DIRITTO SINDACALE o delle relazioni collettive industriali: le regole sulla
dimensione collettiva del lavoro, organizzazioni collettive
3. Il diritto della PREVIDENZA sociale: previdenza è quella protezione che viene sul
piano della mutualità sociale.
PREISTORIA del DL: epoca liberale: il diritto “selvaggio” (lasciato alle forze selvagge) e
la “QUESTIONE SOCIALE”.
Assenza di regole, di questo fenomeno non c’è traccia, non c’è menzione. In questo
contesto il salario è liberamente indicato dalle regole del mercato, incrocio tra
domanda e offerta di lavoro.
1
Questa epoca viene definita “epoca liberale”, le regole erano minimali e prese a
prestito da un codice che si occupava del commercio, che disciplinava la concorrenza
nel mercato del lavoro. Le regole erano determinate dall’autonomia privata, c’era una
netta preminenza delle esigenze del datore di lavoro (era il datore di lavoro che
fissava il salario, le condizioni…).
Codice penale albertino (c.d. sardo) varato 1859- esteso nel1861
Repressione penale delle attività sindacale (=reato)
Codice civile del 1865 riconduzione dell’attività lavorativa entro lo schema della:
- Locatio operis (locazione di un opera) considerato l’antenato del lavoro autonomo
- Locatio operarum lavoro subordinato: art 1628 illeceità dell’obbligo di effettuare
una prestazione di lavoro senza prefissione del termine. (contratto di locazione di
opere al plurale, è l’antenato dell’attuale lavoro subordinato).
All’inizio le prime forze lavoro: donne, ragazze, fanciulli (sfruttamento delle forze che
tutt’ora sono le + deboli).
Emerge una questione sociale: si fanno indagini parlamentari e ci si accorge che lo
sfruttamento enorme, e si interviene con una legislazione speciale con leggi mirate
per proteggere, tutelare i lavoratori + deboli a partire dalle donne e dai fanciulli.
I. liberalismo e “legislazione sociale”
1 condizione del alvoro che è asintomatica dello sfruttamento è quello dell’orario di
lavoro, durata eccessiva del alvoro. La preoccupazione è la sopravvivenza delle
persone che lavorano.
È una legislazione sociale per proteggere i soggetti + deboli sul mercato del lavoro.
Nel diritto sindacale: parola chiave divieti. C’è un atteggiamento di ostruzionismo da
parte dello stato.
Erano vietate le azioni di lotta: nel 800 lo sciopero era considerato un reato.
Codice Zanardelli del 1889 elimina il reato di coalizione, limitandosi a
reprimere solo le violenze e le minacce lesive della libertà di lavoro
eventualmente commesse in occasione di conflitto (art. 165-166).
C.d. “legislazione sociale” per contrastare:
- Sfruttamento delle “mezze forze di lavoro” (donne e fanciulli)
- Trasferimento del costo economico degli infortuni e delle malattie professionali sul
spalle dei soli lavoratori lesi.
L.
a mano a mano che si arriva agli inizi del 900 c’è una tolleranza, cambia il contesto
socioeconomico e si diffonde un clima di tolleranza vs questi fenomeni; rimangono
osteggiati ma non vengono repressi, nascono i primi fenomeni sindacati.
A livello previdenziale sulla fine dell’800 viene varata la tutela contro gli infortuni,
l’assicurazione è obbligatoria contro gli inforntunio dell’industria; varata sugli studi di
Carnelutti (nato a Udine).
2 II. Il diritto corporativo (Con inizi 900 ventennio fascista)
Diritto corporativo: del lavoro si è occupato il diritto corporativo. Se nella prima fase
(liberale c’era astensione fenomeno sindacale, lui invece si concentra sul fenomeno
sindacale.
In quegli anni nasceva l’OIL e l’IT voleva esservi ammessa; per essere ammessi
occorreva all’interno del paese riconoscere il fenomeno sindacale; il regime fascista
riconobbe i sindacati ma l’incorpora dentro gli organi dello stato, il sindacato diventa
un ente pubblico ha personalità giuridica, è controllato dallo stato ed è un sindacato
unico; c’è un monopolio dell’attività sindacale.
Nel contempo il codice penale rocco del 1930 tutt’ora vigente, ritorna a censurare le
attività sindacali (sciopero come reato e anche la serrata).
L’ideologia fascista non riconosce il conflitto tra capitale e lavoro. L’idea è che
lavoratori e datori hanno lo stesso scopo comune ed è quello nazionale, scopo che
riguarda il paese, essi devono collaborare nell’interesse della produzione nazionale.
Corporazioni rapporto cooperativo coatto fra datori e lavorazioni in vista
dell’interesse dell’impresa e della produzione nazionale
Creazione dello stato fascista-corporativo con la L.n. 563/1926:
- Corporazioni con personalità giuridica di diritto pubblico
- Contratti collettivi con efficacia erga omnes (era equiparato ad una legge).
L’attività del sindacato equiparata a quella del parlamento
- Magistratura del lavoro
L.n.
Legge del “DIVIDE ET IMPERA”: obbiettivo di spezzare fronte comune dei lavoratori.
Con questa legge si riconoscono dei diritti ma solo a certi lavoratori, agli impiegati del
settore privato (non agli operari).
Sancisce 2 separazioni: tra lavoro pubblico e tra lavoro privato e sancisce separazione
tra operai e impiegati. Oggi sono in via di superamento tali separazioni.
Il R.D.L. n. 1825/1924 Disposizioni relativo al contratto di impiego privato.
ART.1
Il contrato d’impiego privato, di cui nel presente decreto, è quello per il quale una
società o un privato, gestori di un’azienda, assumono al servizio dell’azienda stessa
normalmente a tempo indeterminato, l’attività professionale dell’altro contraente, con
funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni
prestazione che sia semplicemente di mano d’opera inderogabilità.
Il consiglio di stato: regole speciali per i lavoratori pubblici. Oggi il lavoratore pubblico
si rivolge al tribunale ordinario.
Il LAVORO nel Codice civile del 1942 (modello taylorista fordista)
Libro V “del lavoro”
Lavoro dell’imprenditore individuale e collettivo
3 Lavoro subordinato e autonomo
Gerarchia della comunità di lavoro finalizzata all’interesse dell’impresa e a quello
superiore della produzione nazionale
Non è ammesso il conflitto, sciopero e serrata ritornano a essere reati; capitale e
lavoro devono collaborare.
Si attribuisce al datore poteri + penetranti: che vanno al di là delle regole del diritto
privato.
2118-2119 recessione del lavoro, momento in cui si scioglie il contratto, pongono delle
regole uguali sia al recesso del datore (licenziamento), sia al recesso del lavoratore
(dimissioni).
Finzione: considerata adeguato lo strumento del diritto privato.
III. Costituzione (1948): i principi FONDAMENTALI
Il DL diritto del lavoro post costituzionale, dimostra la diversa importanza del lavoro.
Menzionato varie volte nei principi fondamentali.
Principi FONDAMENTALI (valore sacro)
Art1 la repubblica è fondata sul lavoro di tutti/e= FORMANTE DELLO STATO
Art.2 diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali/doveri inderogabili di
solidarietà
Art3–> UGUAGLIANZA
1 comma: uguaglianza formale, «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». nasconde le differenze
c2: uguaglianza sostanziale «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese».
Stabilisce la pari opportunità, costituisce il fondamento del diritto diseguale; si
riconosce e si tutela la differenza.
art4. —> diritto/ dovere al lavoro (si condanna l’ozio)
Art 32 diritto alla salute (principio fondamentale)
III. COSTITUZIONE (1948): IL NUOVO DL POST-COST
TIT. III RAPPORTI ECONOMICI: Art. 36
4 1 comma diritto alla retribuzione proporzionata (correlata alla quantità e qualità del
lavoro svolto) e sufficiente (la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad
assicurare al lavoratore e alla sua famiglia, un’esistenza libera dal bisogno e
dignitosa),
nel nostro paese non c’è una legge ordinaria che indica i limite entro il quale la
retribuzione è sufficiente. Il sindacato nel momento in cui negozia per i lavoratori
coltiva questa idea di garantire una retribuzione sufficiente. I giudici utilizzano delle
tecniche per far applicare a tutti i livelli di retribuzione previsti dai contratti collettivi.
In pratica in questo momento storico la contrattazione collettiva riesce a garantire una
copertura di quasi 90% della retribuzione. Il problema nasce dal fatto che nel nostro
paese si sono diffusi molti lavori atipici/non stabili/non a tempo pieno, precari,
intermittenti, lavori che finiscono per poter essere considerati lavori “poveri”
povertà nonostante il lavoro.
La criticità è accentuata dalla stipulazione dei contratti “pirata”, sindacati non
maggiormente rappresentativi e che accettano retribuzioni basse. Vi è un ritardo nel
rinnovo dei contratti.
Da 30 anni le retribuzioni italiane sono piatte, non sono aumentate, il salario reale non
è aumentato, l’Italia ha difronte un grosso problema relativo ad una retribuzione
sufficiente.
Nel nostro paese c’è anche il problema del cuneo fiscale (differenza tra costo che
datore affronta per voce retribuzione e il compenso netto dei lavoratori); è probabile
che il governo intervenga riducendo questo cuneo.
vincolo legale alla giornata di lavoro, 2 comma TEMPO DI LAVORO, la durata
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Nel 1923 si era stabilito
giornata è di 8 ore lavorative; è stata modificata nel 2003 nel senso di rendere +
flessibile l’orario di lavoro, oggi la giornata massima di lavoro dura 12 ore e 50.
La costituzione chiede di fissare un tetto alla giornata di lavoro. I sindacati si sono
concentrati sulla settimana di lavoro.
(3 comma) disciplina il TEMPO DI NON LAVORO, prevede il diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, per recuperare le forze (visto come una
declinazione al diritto di salute dei lavoratori, e il datore non può rinunziarvi)
Art. 37 tutela per LA DONNA LAVORATRICE E MINORI.
—> Co.1 stabilisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a partita di lavoro le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Riconosce un’eccezione: le condizioni di lavoro devono consentire alla donna
lavoratrice l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione».
Sancisce la parità tra uomo e donna. Vi è anche una tutela del padre lavoratore.
—> Co. 2 «la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato».
—>Co. 3: «la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione».
La legge deve stabilire l’età minima per lavorare; i minori possono essere assunti solo
con l’apprendistato (contratto che prevede anche una quota di formazione), garantito
parità di retribuzione.
5
Art. 38 contiene i pilastri dell’assistenza e previdenza sociale (cittadini che hanno
perso il lavoro),
Art. 39, c. 1 riconosce la libertà di organizzazione sindacale vi è una pluralità di
sindacati vi sono poche norme, il diritto lascia che i sindacati concordino le regole da
soli.
Art. 40 diritto di sciopero, (nel regime corporativo considerato reato, ora viene
elevato al rango di diritto), è un diritto dei lavoratori
Art. 46 diritto dei lavoratori a COLLABORARE alla gestione delle aziende, la
cosiddetta partecipazione (norma inattuata, non è molto coltivata nel nostro paese).
III. I LAVORI NELLA COSTITUZIONE
TITI. III RAPPORTI ECONOMICI:
Art. 35
c.1 la Repubblica TUTELA il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni
c.2 cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori
Art. 41
LIBERTA’ d’iniziativa economica privata purché non contrasto con l’utilità sociale e
non rechi danno a sicurezza, libertà, dignità umana
III.2022 AMBIENTE E SALUTE
NUOVO Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
+ Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future
generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
NUOVO Articolo 41
1. L'iniziativa economica privata è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
e ambientali."
6 III. NOVITÀ: LA TUTELA COST. DELL’AMBIENTE
Nuovi PRINCIPI:
1. L’attività di impresa deve essere COMPATIBILE con la salute umana e
L’AMBIENTE
2. Richiamo ai DIRITTI delle FUTURE generazioni
3. Prima modifica dei PRINCIPI FONDAMENTALI a larga maggioranza (senza
referendum)
… ORA TOCCA AL LEGISLATORE ORDINARIO TRADURRE IN PRATICA QUESTE
DISPOSIZIONI
27/09/2023
In seguito alla caduta del regime, vi è stata
■ Una Rilettura “CONFORME” degli artt. 2094 ss. cod. civ. (CORTE COST)
■ E vi è un Nuovo equilibrio tra capitale e lavoro stabilito dalla Costituzione
Tuttavia, Diritto della
Tecnica protettiva/ diritto redistributivo di produzione
garanzie e risorse
1942: siamo nel regime fascista, nasce il Codice civile
1948: nasce la Costituzione, Corte costituzionale ha il ruolo di una rilettura delle
norme vigenti in un ordinamento, si chiede di vigliare che le norme siano conformi con
i principi costituzionali.
La corte ha iniziato ad operare nel 1956, il primo decennio di entrata vigore della
costituzione è stato duro, la realtà di lavoro nelle fabbriche non era poi così cambiata
rispetto agli anni precedenti.
IV. Il DL post-Costituzione: anni ‘50 e ’
60 (paternalismo individualista)
■ Vi è un Astensionismo legislativo sul piano collettivo
■ Interventismo sul piano individuale:
1959 c.d. legge Vigorelli
1958 legge sul lavoro a domicilio
1960 sull’intermediazione di manodopera
1962 sul contratto a termine
viene istituita la legge sul divieto di licenziamento per causa di matrimonio
63 legge sui licenziamenti individuali
1966 Anni ’
70: Boom e culmine dei diritti
Periodo autunno caldo. Stagione di grande lotte operaie, scioperi, che ha portato al
periodo + alto del riconoscimento dei diritti dei lavoratori.
Fu un periodo di grande crescita economica forza sindacale Che portò
all’ottenimento dello statuto del diritto dei lavoratori il 20 maggio 1970 con la legge
n.300 (legge simbolica).
■ Statuto dei diritti dei lavoratori ha una doppia natura/anima:
7 1. GARANTISTA-COST. – Cittadinanza del lavoratore (rende + profondi i limiti del
datore di lavoro). Art 18 raf
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