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25/09/2023

“Normativa” sito internet

Il rapporto di lavoro giuridicamente nasce da un contratto individuale di lavoro.

Il contratto per il diritto privato: accordo che presuppone la PARITA’ delle parti, i 2

soggetti siano in una posizione di parità “stessa forza negoziale”, siano sullo stesso

piano.

FINZIONE: il rapporto di lavoro subordinato è sbilanciato: potere e soggezione della

persona!

Il contratto fa “finta” che le due parti abbiano la stessa forza; non è così, il datore è il

soggetto “forte”, il lavoratore soggetto “debole”; c’è un dislivello che nasce già dal

mercato (c’è disoccupazione).

Retribuzione: mezzo di sostentamento. Il lavoro è uno strumento di realizzazione,

identità personale. Sul mercato del lavoro la persona che lavora offre una parte della

persona in una condizione di svantaggio socioeconomico e giuridico. 2086 il datore è il

capo dell’impresa.

26/09/2023 EVOLUZIONE STORICA DEL DIRTTO DEL LAVORO

Il DL è un diritto “giovane”, nato con la nascita delle fabbriche, con la rivoluzione

industriale; diritto che ha poco + di 1 secolo.

Statuto dei diritti dei lavoratori.

Diritto “giovane” e “vibrante”, che cambia a seconda del contesto di riferimento,

realtà economico e sociale a cui è calato. È un diritto che è molto politicizzato, una

delle prime bandiere sventolate da ogni governo: è intervento sul mercato del lavoro

(decreto lavoro emanato dalla Meloni).

Diritto che risente molto delle opzioni ideologiche della forza lavoro.

Equilibrio tra tutela del lavoratore e libertà del datore è instabile, dipende dalle

situazioni politiche e ideologiche dei governi.

Biagi, Dantona, Tarantelli

Diritto del lavoro in senso lato: al suo interno ci sono 3 diverse materie:

1. DIRITTO DEL RAPPORTO INDIVIDUALE di lavoro: relazione tra singolo datore e

singolo lavoratore

2. DIRITTO SINDACALE o delle relazioni collettive industriali: le regole sulla

dimensione collettiva del lavoro, organizzazioni collettive

3. Il diritto della PREVIDENZA sociale: previdenza è quella protezione che viene sul

piano della mutualità sociale.

PREISTORIA del DL: epoca liberale: il diritto “selvaggio” (lasciato alle forze selvagge) e

la “QUESTIONE SOCIALE”.

Assenza di regole, di questo fenomeno non c’è traccia, non c’è menzione. In questo

contesto il salario è liberamente indicato dalle regole del mercato, incrocio tra

domanda e offerta di lavoro.

1

Questa epoca viene definita “epoca liberale”, le regole erano minimali e prese a

prestito da un codice che si occupava del commercio, che disciplinava la concorrenza

nel mercato del lavoro. Le regole erano determinate dall’autonomia privata, c’era una

netta preminenza delle esigenze del datore di lavoro (era il datore di lavoro che

fissava il salario, le condizioni…).

Codice penale albertino (c.d. sardo) varato 1859- esteso nel1861

Repressione penale delle attività sindacale (=reato)

 Codice civile del 1865 riconduzione dell’attività lavorativa entro lo schema della:

- Locatio operis (locazione di un opera) considerato l’antenato del lavoro autonomo

- Locatio operarum lavoro subordinato: art 1628 illeceità dell’obbligo di effettuare

una prestazione di lavoro senza prefissione del termine. (contratto di locazione di

opere al plurale, è l’antenato dell’attuale lavoro subordinato).

All’inizio le prime forze lavoro: donne, ragazze, fanciulli (sfruttamento delle forze che

tutt’ora sono le + deboli).

Emerge una questione sociale: si fanno indagini parlamentari e ci si accorge che lo

sfruttamento enorme, e si interviene con una legislazione speciale con leggi mirate

per proteggere, tutelare i lavoratori + deboli a partire dalle donne e dai fanciulli.

I. liberalismo e “legislazione sociale”

1 condizione del alvoro che è asintomatica dello sfruttamento è quello dell’orario di

lavoro, durata eccessiva del alvoro. La preoccupazione è la sopravvivenza delle

persone che lavorano.

È una legislazione sociale per proteggere i soggetti + deboli sul mercato del lavoro.

Nel diritto sindacale: parola chiave divieti. C’è un atteggiamento di ostruzionismo da

parte dello stato.

Erano vietate le azioni di lotta: nel 800 lo sciopero era considerato un reato.

Codice Zanardelli del 1889 elimina il reato di coalizione, limitandosi a

 reprimere solo le violenze e le minacce lesive della libertà di lavoro

eventualmente commesse in occasione di conflitto (art. 165-166).

C.d. “legislazione sociale” per contrastare:

- Sfruttamento delle “mezze forze di lavoro” (donne e fanciulli)

- Trasferimento del costo economico degli infortuni e delle malattie professionali sul

spalle dei soli lavoratori lesi.

L.

a mano a mano che si arriva agli inizi del 900 c’è una tolleranza, cambia il contesto

socioeconomico e si diffonde un clima di tolleranza vs questi fenomeni; rimangono

osteggiati ma non vengono repressi, nascono i primi fenomeni sindacati.

A livello previdenziale sulla fine dell’800 viene varata la tutela contro gli infortuni,

l’assicurazione è obbligatoria contro gli inforntunio dell’industria; varata sugli studi di

Carnelutti (nato a Udine).

2 II. Il diritto corporativo (Con inizi 900 ventennio fascista)

Diritto corporativo: del lavoro si è occupato il diritto corporativo. Se nella prima fase

(liberale c’era astensione fenomeno sindacale, lui invece si concentra sul fenomeno

sindacale.

In quegli anni nasceva l’OIL e l’IT voleva esservi ammessa; per essere ammessi

occorreva all’interno del paese riconoscere il fenomeno sindacale; il regime fascista

riconobbe i sindacati ma l’incorpora dentro gli organi dello stato, il sindacato diventa

un ente pubblico ha personalità giuridica, è controllato dallo stato ed è un sindacato

unico; c’è un monopolio dell’attività sindacale.

Nel contempo il codice penale rocco del 1930 tutt’ora vigente, ritorna a censurare le

attività sindacali (sciopero come reato e anche la serrata).

L’ideologia fascista non riconosce il conflitto tra capitale e lavoro. L’idea è che

lavoratori e datori hanno lo stesso scopo comune ed è quello nazionale, scopo che

riguarda il paese, essi devono collaborare nell’interesse della produzione nazionale.

Corporazioni rapporto cooperativo coatto fra datori e lavorazioni in vista

 dell’interesse dell’impresa e della produzione nazionale

Creazione dello stato fascista-corporativo con la L.n. 563/1926:

- Corporazioni con personalità giuridica di diritto pubblico

- Contratti collettivi con efficacia erga omnes (era equiparato ad una legge).

L’attività del sindacato equiparata a quella del parlamento

- Magistratura del lavoro

L.n.

Legge del “DIVIDE ET IMPERA”: obbiettivo di spezzare fronte comune dei lavoratori.

Con questa legge si riconoscono dei diritti ma solo a certi lavoratori, agli impiegati del

settore privato (non agli operari).

Sancisce 2 separazioni: tra lavoro pubblico e tra lavoro privato e sancisce separazione

tra operai e impiegati. Oggi sono in via di superamento tali separazioni.

Il R.D.L. n. 1825/1924 Disposizioni relativo al contratto di impiego privato.

ART.1

Il contrato d’impiego privato, di cui nel presente decreto, è quello per il quale una

società o un privato, gestori di un’azienda, assumono al servizio dell’azienda stessa

normalmente a tempo indeterminato, l’attività professionale dell’altro contraente, con

funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni

prestazione che sia semplicemente di mano d’opera inderogabilità.

Il consiglio di stato: regole speciali per i lavoratori pubblici. Oggi il lavoratore pubblico

si rivolge al tribunale ordinario.

Il LAVORO nel Codice civile del 1942 (modello taylorista fordista)

Libro V “del lavoro”

 Lavoro dell’imprenditore individuale e collettivo

3 Lavoro subordinato e autonomo

 Gerarchia della comunità di lavoro finalizzata all’interesse dell’impresa e a quello

 superiore della produzione nazionale

Non è ammesso il conflitto, sciopero e serrata ritornano a essere reati; capitale e

lavoro devono collaborare.

Si attribuisce al datore poteri + penetranti: che vanno al di là delle regole del diritto

privato.

2118-2119 recessione del lavoro, momento in cui si scioglie il contratto, pongono delle

regole uguali sia al recesso del datore (licenziamento), sia al recesso del lavoratore

(dimissioni).

Finzione: considerata adeguato lo strumento del diritto privato.

III. Costituzione (1948): i principi FONDAMENTALI

Il DL diritto del lavoro post costituzionale, dimostra la diversa importanza del lavoro.

Menzionato varie volte nei principi fondamentali.

Principi FONDAMENTALI (valore sacro)

Art1 la repubblica è fondata sul lavoro di tutti/e= FORMANTE DELLO STATO

Art.2 diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali/doveri inderogabili di

solidarietà

Art3–> UGUAGLIANZA

1 comma: uguaglianza formale, «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». nasconde le differenze

c2: uguaglianza sostanziale «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del

Paese».

Stabilisce la pari opportunità, costituisce il fondamento del diritto diseguale; si

riconosce e si tutela la differenza.

art4. —> diritto/ dovere al lavoro (si condanna l’ozio)

Art 32 diritto alla salute (principio fondamentale)

III. COSTITUZIONE (1948): IL NUOVO DL POST-COST

TIT. III RAPPORTI ECONOMICI: Art. 36

4 1 comma diritto alla retribuzione proporzionata (correlata alla quantità e qualità del

 lavoro svolto) e sufficiente (la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad

assicurare al lavoratore e alla sua famiglia, un’esistenza libera dal bisogno e

dignitosa),

nel nostro paese non c’è una legge ordinaria che indica i limite entro il quale la

retribuzione è sufficiente. Il sindacato nel momento in cui negozia per i lavoratori

coltiva questa idea di garantire una retribuzione sufficiente. I giudici utilizzano delle

tecniche per far applicare a tutti i livelli di retribuzione previsti dai contratti collettivi.

In pratica in questo momento storico la contrattazione collettiva riesce a garantire una

copertura di quasi 90% della retribuzione. Il problema nasce dal fatto che nel nostro

paese si sono diffusi molti lavori atipici/non stabili/non a tempo pieno, precari,

intermittenti, lavori che finiscono per poter essere considerati lavori “poveri”

povertà nonostante il lavoro.

La criticità è accentuata dalla stipulazione dei contratti “pirata”, sindacati non

maggiormente rappresentativi e che accettano retribuzioni basse. Vi è un ritardo nel

rinnovo dei contratti.

Da 30 anni le retribuzioni italiane sono piatte, non sono aumentate, il salario reale non

è aumentato, l’Italia ha difronte un grosso problema relativo ad una retribuzione

sufficiente.

Nel nostro paese c’è anche il problema del cuneo fiscale (differenza tra costo che

datore affronta per voce retribuzione e il compenso netto dei lavoratori); è probabile

che il governo intervenga riducendo questo cuneo.

vincolo legale alla giornata di lavoro, 2 comma TEMPO DI LAVORO, la durata

 massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Nel 1923 si era stabilito

giornata è di 8 ore lavorative; è stata modificata nel 2003 nel senso di rendere +

flessibile l’orario di lavoro, oggi la giornata massima di lavoro dura 12 ore e 50.

La costituzione chiede di fissare un tetto alla giornata di lavoro. I sindacati si sono

concentrati sulla settimana di lavoro.

(3 comma) disciplina il TEMPO DI NON LAVORO, prevede il diritto al riposo

 settimanale e a ferie annuali retribuite, per recuperare le forze (visto come una

declinazione al diritto di salute dei lavoratori, e il datore non può rinunziarvi)

Art. 37 tutela per LA DONNA LAVORATRICE E MINORI.

—> Co.1 stabilisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a partita di lavoro le

stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Riconosce un’eccezione: le condizioni di lavoro devono consentire alla donna

lavoratrice l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e alla madre e al

bambino una speciale adeguata protezione».

Sancisce la parità tra uomo e donna. Vi è anche una tutela del padre lavoratore.

—> Co. 2 «la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato».

—>Co. 3: «la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad

essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione».

La legge deve stabilire l’età minima per lavorare; i minori possono essere assunti solo

con l’apprendistato (contratto che prevede anche una quota di formazione), garantito

parità di retribuzione.

5

Art. 38 contiene i pilastri dell’assistenza e previdenza sociale (cittadini che hanno

perso il lavoro),

Art. 39, c. 1 riconosce la libertà di organizzazione sindacale vi è una pluralità di

sindacati vi sono poche norme, il diritto lascia che i sindacati concordino le regole da

soli.

Art. 40 diritto di sciopero, (nel regime corporativo considerato reato, ora viene

elevato al rango di diritto), è un diritto dei lavoratori

Art. 46 diritto dei lavoratori a COLLABORARE alla gestione delle aziende, la

cosiddetta partecipazione (norma inattuata, non è molto coltivata nel nostro paese).

III. I LAVORI NELLA COSTITUZIONE

TITI. III RAPPORTI ECONOMICI:

Art. 35

 c.1 la Repubblica TUTELA il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni

c.2 cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori

Art. 41

 LIBERTA’ d’iniziativa economica privata purché non contrasto con l’utilità sociale e

 non rechi danno a sicurezza, libertà, dignità umana

III.2022 AMBIENTE E SALUTE

NUOVO Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

+ Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future

generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

NUOVO Articolo 41

1. L'iniziativa economica privata è libera.

2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno

alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità

umana.

3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività

economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

e ambientali."

6 III. NOVITÀ: LA TUTELA COST. DELL’AMBIENTE

Nuovi PRINCIPI:

1. L’attività di impresa deve essere COMPATIBILE con la salute umana e

L’AMBIENTE

2. Richiamo ai DIRITTI delle FUTURE generazioni

3. Prima modifica dei PRINCIPI FONDAMENTALI a larga maggioranza (senza

referendum)

… ORA TOCCA AL LEGISLATORE ORDINARIO TRADURRE IN PRATICA QUESTE

DISPOSIZIONI

27/09/2023

In seguito alla caduta del regime, vi è stata

■ Una Rilettura “CONFORME” degli artt. 2094 ss. cod. civ. (CORTE COST)

■ E vi è un Nuovo equilibrio tra capitale e lavoro stabilito dalla Costituzione

Tuttavia, Diritto della

Tecnica protettiva/ diritto redistributivo di produzione

garanzie e risorse

1942: siamo nel regime fascista, nasce il Codice civile

1948: nasce la Costituzione, Corte costituzionale ha il ruolo di una rilettura delle

norme vigenti in un ordinamento, si chiede di vigliare che le norme siano conformi con

i principi costituzionali.

La corte ha iniziato ad operare nel 1956, il primo decennio di entrata vigore della

costituzione è stato duro, la realtà di lavoro nelle fabbriche non era poi così cambiata

rispetto agli anni precedenti.

IV. Il DL post-Costituzione: anni ‘50 e ’

60 (paternalismo individualista)

■ Vi è un Astensionismo legislativo sul piano collettivo

■ Interventismo sul piano individuale:

1959 c.d. legge Vigorelli

 1958 legge sul lavoro a domicilio

 1960 sull’intermediazione di manodopera

 1962 sul contratto a termine

viene istituita la legge sul divieto di licenziamento per causa di matrimonio

63 legge sui licenziamenti individuali

1966 Anni ’

70: Boom e culmine dei diritti

Periodo autunno caldo. Stagione di grande lotte operaie, scioperi, che ha portato al

periodo + alto del riconoscimento dei diritti dei lavoratori.

Fu un periodo di grande crescita economica forza sindacale Che portò

all’ottenimento dello statuto del diritto dei lavoratori il 20 maggio 1970 con la legge

n.300 (legge simbolica).

■ Statuto dei diritti dei lavoratori ha una doppia natura/anima:

7 1. GARANTISTA-COST. – Cittadinanza del lavoratore (rende + profondi i limiti del

datore di lavoro). Art 18 raf

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Bulfon513 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Brollo Marina.
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