DIRITTO DEL LAVORO 2
SUBORDINAZIONE E CONTRATTO DI LAVORO
Origini: legislazione sociale
Il diritto del lavoro nasce con l’industrializzazione, che in Italia è stata tardiva. Nel periodo
1876-1898 furono eliminati migliaia di piccoli lavoratori e fabbrichette. La grande fabbrica
era già presente sul territorio nazionale, seppur quantitativamente concentrata al Nord, aveva
già prodotto la divisione del lavoro su base territoriale, con la specializzazione delle varie
zone di produzione di un solo prodotto. La giornata lavorativa media si aggirava intorno alle
12 ore di lavoro effettivo, tuttavia nelle filande, dove lavoravano soprattutto donne e bambini
(parte più indifesa della classe operaia), la giornata media era di 15/16 ore di lavoro effettivo.
I salari erano bassissimi.
Le condizioni inumane di vita e di lavoro degli operai suscitavano sentimenti di indignazione.
L’esigenza di varare una legislazione sociale era invocata da più parti e sempre con maggiore
insistenza, ma le leggi tardavano ad intervenire a causa dell’opposizione degli industriali.
La prima fase della storia della legislazione in Italia si esaurì con l’approvazione della l. n.
3657/1886 sul lavoro dei fanciulli, legge incompleta e poverissima nei contenuti.
La prima legge sul lavoro delle donne, “legge Carcano” del 1902, venne parzialmente modifica
del 1907, poi confluita nel T.U. sul lavoro delle donne e dei fanciulli. La cassa di maternità
venne istituita nel 1910.
Nell’ultimo ventennio del XIX secolo, il capitolo principale è rappresentato dalla l. n. 80/1898
sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Per quanto riguarda la vecchiaia
e l’invalidità degli operai; l’assicurazione che era volontaria, divenne obbligatoria per i soli
lavoratori in modeste condizioni economiche. Molto più tarda la tutela della malattia dei
lavoratori, la prima assicurazione è quella relativa alla tubercolosi (1927); l’assicurazione
obbligatoria venne introdotta solo in epoca corporativa.
Contratto di lavoro tra compravendita e locazione
La legislazione sociale era carente e il diritto ottocentesco non forniva al lavoro industriale
una forma giuridica specifica e adeguata. Il codice civile conteneva solo scarne disposizioni
alle quali il giurista potesse fare appello, per trovare una cornice dentro la quale comprendere
e spiegare le discipline di diversa fonte che in concreto regolavano i rapporti tra industriali e
operai salariati.
Nell’ambito dello schema della locatio (godimento temporaneo di una cosa in cambio del
prezzo), l’art. 1570 definiva la locazione delle opere come «contratto per cui una delle parti si
obbliga a fare per l’altro una cosa mediante la pattuita mercede». L’art. 1627 prevedeva tre
principali specie di locazione di opere d’industria: quella per cui le persone obbligano la
propria opera all’altrui servizio; quella dei vetturini per terra come per acqua, che si
incaricano del trasporto delle persone e delle cose; quella dell’imprenditore di opere ad
appalto o cottimo. Il successivo articolo vietava la perpetuità del vincolo obbligatorio,
disponendo che nessuno potesse obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo
operano una determinata impresa.
Il codice faceva proprio la distinzione tra la locatio operarum (delle opere) e la lacatio operis
(dell’opera).
La locatio operarum era definita come scambio tra le prestazioni di un soggetto e la merce
pattuita. Il datore di lavoro si appropria delle prestazioni, assumendosi il rischio del
rendimento e della utilità di esse; il prestatore di opere, cioè di lavoro, si vincola a mettere le
proprie energie lavorative all’altrui servizio: la dipendenza, o soggezione, del prestatore
diviene l’elemento caratterizzante il tipo contrattuale della locatio operarum. La locatio operis
era definita come scambio tra l’opus promesso e il compenso, che matura solo con la
realizzazione del risultato promesso. Il rischio connesso alla produzione del risultato è a
carico del prestatore, che produce tale risultato all’altrui servizio, ma in condizioni di
(relativa) autonomia.
Contratto di impiego privato
Un importante passo verso la costruzione del contratto di lavoro come contratto nominato fu
segnato dal R.d.l. n. 1825/1924 (legge sull’impiego privato): con esso il rapporto di impiego
venne definitivamente distaccato dalla matrice della locatio operarum.
L’iter parlamentare era iniziato nel 1912, quando già il rapporto di impiego privato godeva di
una regolamentazione organica nei contratti, elaborata dalle camere di commercio in base agli
usi delle varie piazze. Tale regolamentazione dava conto dell’avvenuto consolidamento nelle
aziende della presenza di impiegati, il cui ruolo si andava caratterizzando per la continuità del
rapporto, l’infungibilità delle mansioni, i legami di fedeltà e di collaborazione con i datori di
lavoro. Obiettivo maggiore del progetto era separare i lavoratori in due categorie, secondo la
partizione nell’impresa tra funzioni produttive e funzioni organizzative, realizzando così la
ricomposizione di tutti coloro che con l’imprenditore collaboravano nell’organizzazione
dell’impresa. L’obiettivo era in sostanza quello di rilanciare una distinzione tra impiegati e
operai che già esisteva, ma interessava solo una parte del ceto impiegatizio, contrapponendo
questa volta tutti gli impiegati, collaboratori dell’imprenditore, agli operai, meri prestatori di
forza-lavoro.
In base all’art. 1, R.d.l. n. 1825/1924, è impiegato (privato) colui il quale venga assunto a
svolgere nell’azienda, a tempo normalmente indeterminato, attività professionale, con
funzione di collaborazione tanto di concetto che di ordine, accentuata pertanto ogni
prestazione che sia semplicemente di manodopera. La definizione si compone di tre elementi,
o requisiti: la professionalità; la collaborazione; il carattere intellettuale, o almeno non
meramente manuale, della prestazione. La professionalità aveva il significato della deduzione
in esclusiva nel rapporto dell’energie di lavoro dell’impiegato. Tale significato venne però
accantonato presto, poiché si ammetteva la possibilità, per lo stesso impiegato, di essere
contemporaneamente e legittimamente titolare di più rapporti di lavoro. Più durevole il
significato degli altri due requisiti: la collaborazione, da intendersi come integrazione
dell’opera personale dell’imprenditore, ovvero come partecipazione dell’attività di
organizzazione dell’impresa, e intellettualità della prestazione. Mentre gli impiegati
risultavano individuati dai tre requisiti, gli operai (o salariati) erano definiti in negativo, come
lavoratori non intellettuali, e come non collaboratori. Dalla definizione in negativo degli
operai emergevano almeno due indicazioni che servivano a differenziare gli operai dagli
impiegati, questi ultimi scarsamente sindacalizzati e soggetti alla libera contrattazione
individuale. Il rinvio implicito alla contrattazione collettiva non rappresentava un salto nel
buio. Per quanto prevalente fosse ancora la parte salariale, la contrattazione collettiva
regolava anche il cottimo, l’orario di lavoro, il licenziamento con e senza preavviso, le sanzioni
risarcitorie per gli inadempimenti e di comportamenti scorretti dei lavoratori.
Quando, nel 1919 entrò in vigore la prima disciplina del lavoro impiegatizio, modificata nel
1924, anche il lavoro operaio aveva, in alcuni settori dell’industria, un minimo di disciplina
contrattuale. Mancava però una regolamentazione del lavoro operaio che fornisse la cornice
legale per la formazione, l’esecuzione, la cessazione dei rapporti di lavoro. L’iniziativa di dare
anche agli operai una disciplina giuridica del rapporto di lavoro si assunse con il regime
fascista. La realizzazione venne affidata ai sindacati di diritto pubblico, cui spettava
contrattare, oltre che i salari, anche gli aspetti normativi del rapporto di lavoro operaio,
garantendo, grazie all’efficacia erga omnes dei contratti collettivi, la generalizzazione dei
risultati contrattuali: la natura pubblica dei sindacati assicurava inoltre la conformità dei
risultati contrattuali alle direttive politiche del regime. La relativa uniformità della disciplina
giuridica dei rapporti di lavoro non toccava però il principio della divisione tra impiegati
operai, resta insuperabile dalle scelte operate della legge sindacale.
Art. 2094 e nozione di subordinazione
Il compito di intervenire nella dicotomia della disciplina dei rapporti di lavoro è toccato al
codice civile che, negli articoli da 2096 a 2129, dava una regolamentazione uniforme ai
momenti fondamentali del rapporto di lavoro. La classificazione dei lavoratori in tre categorie
(dirigenti, impiegati operai) ed il rinvio alle norme corporative per la definizione dei criteri di
appartenenza ad esse esprimevano la volontà di preservare la divisione tra i lavoratori e
dunque la sopravvivenza di una disciplina specifica del rapporto di impiego. Apportatrice di
innovazioni rilevanti rispetto ai criteri di definizione delle categorie dei lavoratori fino ad
allora vigenti poteva essere ritenuta la definizione del prestatore di lavoro contenuta nell’art.
2094 c.c., in questa disposizione, che introduce la disciplina unitaria del rapporto di lavoro e
precede la norma sulla divisione dei prestatori di lavoro in categorie, il legislatore definisce
“prestatore di lavoro subordinato” colui che si obbliga mediante retribuzione a «collaborare
nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale, manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore».
L’art. 2094 c.c. collega l’obbligazione del prestatore di lavoro ad un contratto di scambio: la
fonte del rapporto di lavoro è dunque il contratto, e non l’incorporazione del lavoratore in una
situazione ordinata su base gerarchica. Tale articolo ha tipizzato la subordinazione come
criterio di qualificazione del contratto; il contratto di lavoro subordinato è ora un diverso
autonomo tipo contrattuale. La protezione del lavoratore contraente debole è affidata alle
fonti inderogabili di disciplina del rapporto di lavoro: la legge e il contratto collettivo
corporativo. La disciplina del contratto di lavoro infatti è affidata per gran parte alle norme
inderogabili della legge o del contratto collettivo, la cui violazione non comporta l’unità
parziale del contratto ma la sostituzione di diritto delle clausole difformi.
L’immissione nel contratto della considerazione della sostanziale diseguaglianza del
lavoratore, e l’accentuazione del profilo personalistico che già possiamo leggere nel codice
civile, hanno acquistato ben altra rilevanza con l’entrata in vigore della Costituzione (1
gennaio 1948).
L’art. 37 Cost. sancisce l’eguaglianza senza distinzione di sesso nelle condizioni di lavoro: un
diritto fondamentale della persona. L’art. 36 Cost. sancisce il diritto del lavoratore ad una
retribuzione proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, in ogni caso
sufficiente a garantire condizioni di vita libera e dignitosa. La retribuzione resta pur sempre il
corrispettivo della prestazione lavorativa, ma la determinazione del prezzo del lavoro non è
lasciata esclusivamente al mercato, perché la tutela di un diritto del lavoratore interferisce
con il valore di scambio.
Una nuova fase del diritto del lavoro è stata assegnata dallo Statuto dei lavoratori (l. n.
300/1970), nel quale domina la considerazione del lavoratore subordinato come titolare dei
diritti fondamentali della persona. Lo Statuto può essere considerato come un Bill of Rights,
una carta dei diritti fondamentali è indisponibili, garantiti a tutti i lavoratori. Esso
ridistribuisce all’interno del contratto di scambio, poteri ed obblighi, riscrivendo il contenuto
del contratto: i diritti sono garantiti al lavoratore subordinato, nell’ottica di un riassetto del
contratto di scambio determinato dalla tutela della persona, la cui libertà e dignità devono
restare al riparo dall’esercizio dei poteri datoriali.
Subordinazione e autonomia
La distinzione tra subordinazione e autonomia a una rilevanza cruciale. Si potrebbe dire che
l’origine è la stessa ragion d’essere del diritto del lavoro è rappresentata dalla subordinazione
del lavoratore.
La qualificazione di un rapporto come lavoro subordinato, peraltro, apro o chiude molte porte
per accedere all’applicazione di specifiche discipline legali. Tutte le disposizioni del codice
civile relative al rapporto di lavoro, così come tutte le disposizioni contenute nelle leggi
speciali che hanno significativamente integrato la disciplina lavori, hanno come destinatario
esclusivo il lavoro subordinato, è più propriamente il prestatore di lavoro subordinato. La
distinzione tra lavoro subordinato e non appare fondamentale per individuare il campo di
applicazione della disciplina lavoristica.
La nozione di autonomia, e dunque di lavoratore autonomo, e desumibile dall’art. 2222 c.c. nel
quale la fattispecie contratto d’opera è definita al fine di individuare il campo di applicazione
delle discipline contenute nelle disposizioni successive. La definizione di lavoratore autonomo
presenta tratti caratteristici propri, ma anche tratti distintivi rispetto al lavoro subordinato. Il
prestatore d’opera, o lavoratore autonomo, è colui che si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del mittente. Il principale criterio discretivo tra rapporti di
lavoro riconducibili a due distinti tipi contrattuali e dunque la subordinazione.
Secondo l’art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato che si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale manuale alle
dipendenze sotto la direzione dell’imprenditore. La collaborazione, di per sé, non rappresenta
un elemento esclusivo della subordinazione: anche il lavoratore autonomo collabora, ed ancor
di più il collaboratore coordinato e continuativo. Pare opportuno rilevare come la
collaborazione di cui l’art. 2094 si distingue dalle altre in forza del suo carattere subordinato.
La dipendenza può essere intesa come situazione di indipendenza socio-economica del
prestatore, parte debole di un contratto tipicamente di monocommittenza, nel quale i mezzi e
gli strumenti per realizzare il bene o il servizio oggetto dell’attività imprenditoriale sono nella
disponibilità del datore, al quale imputato il rischio economico dell’impresa così come il
rischio della mancata utilità o proficuità del lavoro acquisito o utilizzato. Si può ritenere che la
dipendenza rappresenta un tratto tipico del lavoro subordinato, si può anche affermare che
rappresenti la ragione stessa degli interventi del legislatore in materia di lavoro subordinato.
Subordinazione giuridica
Secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza, un rapporto di lavoro è
riconducibile al tipo contrattuale “lavoro subordinato“ quando si ravvisi subordinazione in
senso gerarchico, ovvero sia apprezzabile una situazione di assoggettamento personale del
prestatore di lavoro ai poteri del datore di lavoro. La subordinazione è ricondotta in genere
alla nozione di etero-determinazione o etero-direzione della prestazione lavorativa, formulata
in termini molto ampi. Una consolidata massima della Cassazione afferma che la nozione
giuridica di subordinazione consiste nell’assoggettamento della prestazione lavorativa al
potere del datore di lavoro di disporne secondo le mutevoli esigenze di tempo e luogo di
determinarne le concrete modalità con l’imposizione decisioni istruzioni alle quali il
lavoratore è obbligato ad attenersi, nella permanenza dell’obbligazione del medesimo di
mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative. La Corte
precisa che il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici oltre
che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle
prestazioni lavorative.
L’assoggettamento al potere direttivo rappresenta oggi il discrimen tra subordinazione e
autonomia. Il potere direttivo, secondo la Cassazione, pur nelle multiformi manifestazioni che
presenta in concreto a seconda del contesto in cui si esplica e nelle diverse professionalità
coinvolte, si sostanze nell’emanazione di ordini specifici, inerenti alla particolare attività
svolta e diversi dalle direttive d’indole generale, in una direzione assidua e cogente, una
vigilanza e in un controllo costanti, in un’ingerenza, idonea a svilire l’autonomia del
lavoratore.
il potere direttivo dell’imprenditore, generalmente ritenuto il criterio tipizzato ante il lavoro
subordinato, con l’evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro, diviene sempre meno
indicativo della subordinazione, per l’impossibilità di un controllo pieno e diretto delle
diverse fasi dell’attività lavorativa prestata. questa situazione si verifica in due casi, quando le
modalità di svolgimento della prestazione rendono impossibili o comunque impraticabile un
controllo continuo e ravvicinato; quando l’attività dei prestatori di lavoro sia caratterizzata da
un’ampia autonomia operativa.
Il problema che si pone, sostanzialmente, è quello di individuare la subordinazione in tutte le
possibili forme di lavoro a distanza, che si svolge al di fuori dell’impresa.
Occorre considerare la definizione di lavoratore subordinato a domicilio, contenuta nella l. n.
877/1973: «è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri
della sua famiglia conviventi a carico, ma con esclusione di manodopera salariata di
apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime
accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di
terzi». Se pure manca il controllo diretto e immediato, permane invece l’assoggettamento al
potere direttivo, esercitato attraverso la comunicazione delle direttive dell’imprenditore circa
le modalità di esecuzione, le caratteristiche e requisiti del lavoro da svolgere.
Guardando nell’attualità e al futuro prossimo, rilevano come esempio di lavoro a distanza il
telelavoro e il cosiddetto lavoro agile. Il telelavoro non costituisce un tipo contrattuale, ma
solo una forma di lavoro (subordinato) a distanza che si avvale in modo sistematico e
strutturale delle tecnologie dell’informazione della comunicazione (ICT). il telelavoro può
essere svolto da casa, in forma mobile, intere centri di lavoro, con modalità offline, on way
line, online, in forma esclusiva o mista. Espressamente e puntualmente disciplinato nel settore
pubblico, il telelavoro ha trovato una disciplina anche nel settore privato, grazie all’Accordo
quadro europeo del 2002 e al successivo Accordo interconfederale. Il legislatore ha
recentemente mostrato il suo favor verso il telelavoro quale strumento di conciliazione tra
vita lavorativa e privata/familiare: il d.lgs. n. 80/2015 prevede, all’art.23 che «i datori di
lavoro privati che facciano il ricorso all’istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i
lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituiti».
L’art. 18 della l. n. 81/2017 allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro promuove il lavoro agile quale modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche
con forme di organizzazione per fasi, cicli e obbiettivi e senza precisi vincoli di orari o di
luoghi di lavoro, con lil possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento
dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali
aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima
dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti alla legge e dalla contrattazione
collettiva. Anche in questo caso non si tratta di un nuovo tipo contrattuale, bensì di una
variegata possibilità di organizzazione spazio-temporale della prestazione che si avvale di
strumenti tecnologici ed è svolta, almeno in parte, all’esterno della struttura fisica
dell’organizzazione del datore di lavoro.
Ci concentriamo adesso sull’ipotesi in cui l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo
del datore di lavoro risulta carente o dubbio, a causa dei margini di autonomia e
discrezionalità del prestatore. Seconda la Cassazione la maggiore autonomia della prestazione
riduce la rilevanza in sé del potere direttivo e, ai fini dell’accertamento della subordinazione, è
la destinazione dell’opera prestata ai fini propri dell’impresa, perseguiti con una data
organizzazione, ad assumere invece il valore determinante. Quando si sia in presenza di ampi
margini di autonomia del lavoratore ci si chiede se assuma importanza determinante, ai fini
della nozione di subordinazione giuridica, l’inserimento stabile della prestazione lavorativa
nell’organizzazione del datore di lavoro, anziché l’esecuzione di direttive specifiche del datore
di lavoro.
Si afferma che l’inserimento nell’organizzazione imprenditoriale è solo il riflesso della
subordinazione: riflesso che da una parte non è necessario, potendo mancare; e d’altro canto
non è sufficiente, potendo essere presente e tuttavia, in assenza dell’assoggettamento del
prestatore di lavoro alle direttive specifiche del datore di lavoro e al suo potere disciplinare, di
vigilanza, e di controllo, non integrare la struttura su
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