REPRESSIONE ANTISINDACALE
la protezione della libertà e dell’attività
1.ART.28= è la norma che consente di realizzare nel modo più ampio ed e ettivo
sindacale in azienda e del diritto di sciopero, tramite uno speciale procedimento giurisdizionale repressivo
della condotta antisindacale del datore di lavoro.
Ha la funzione di strumento giudiziario volto alla garanzia dell’ e ettività del principio di libertà sindacale e
diritti previsti dallo statuto dei lavoratori
= è la vera norma di chiusura di tutto l’impianto normativo dello statuto dei lavoratori
antisindacale:
-Condotta “Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare
l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo (oggi giudice del lavoro) ove è posto in essere il
comportamento denunziato, nei due giorni successivi (non sarà mai cosi veloce), convocate le parti ed assunte
sommarie informazioni, qualora ritenga presente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro
con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione
degli e etti”.
-Il comportamento è individuato in relazione alla lesione dei 3 beni protetti:
-libertà sindacale
-attività sindacale
-diritto di sciopero
-Questo procedimento è destinato a tutelare il sindacato (non il singolo lavoratore) da tutti quei comportamenti del
datore di lavoro tali da ledere, ingiusti catamente, le prerogative del sindacato stesso.
-Vi rientrano anche i meri comportamenti materiali del datore (intimidazioni, minacce, indagini antisindacali, ecc.) e gli
atti omissivi del datore di lavoro (numero maggiore di lavoratori per attivare RSU).
-Si vuole dare velocità perché permettere la continuazione di comportamenti antisindacali potrebbe provocare tensioni
ancora più grandi (es. sciopero) e inoltre si andrebbero a ledere alcuni diritti costituzionali.
-il comportamento continuato anche dopo l’intervento del giudice comporta sanzioni penali quindi il datore deve
decidere se rendere possibile per i sindacati un luogo dove assemblarsi o incorrere a un procedimento penale.
CONDOTTA ANTISINDACALE
-Ogni comportamento (atto materiale che ha e etto sui lavoratori / omissivo, che non permette ai sindacati di svolgere
alcune attività e quindi fare ostruzione) diretto ad “impedire o limitare l’esercizio della libertà o dell’attività sindacale
nonché del diritto di sciopero”
-non conta se il datore voleva o no danneggiare il sindacato; basta che il suo comportamento abbia l’e etto di
ostacolare questi diritti
una de nizione strutturalmente aperta e solo teleologicamente determinata:
-è -aperta= il giudice valuta caso per caso, non c’è un elenco di tutti i comportamenti antisindacali
-Teleologica= guarda il ne della norma, ovvero proteggere l’attività sindacale
-Il legislatore de nisce, cioè, il comportamento illegittimo sulla base dell’idoneità a ledere i beni protetti (diritti sindacali,
attività sindacale e diritto di sciopero), nella consapevolezza che non sia possibile tipizzarli a priori.
-Coloro che possono essere danneggiati da una condotta antisindacale sono:
-Interesse collettivo di cui è portatore il sindacato= perché non riesce a fare la sua attività
-Interesse individuale del singolo lavoratore= se viene colpito personalmente (es. con un trasferimento)
-I soggetti attivi nella condotta antisindacale sono= il datore di lavoro o i suoi collaboratori (dirigente, quadro,
responsabile di un u cio) che, secondo l’organizzazione dell’azienda, svolgono attività imputabili a nome del datore.
-L’illecito è solo imputabile al datore di lavoro.
LIMITI DELL’ANTISINDACALITA’
con ne tra condotta legittima e condotta antisindacale:
-esiste un
-non tutti i comportamenti datoriali antagonistici sono da ritenersi antisindacali
-è normale che ci possano essere con itti di interesse tra azienda e sindacato, dato che il datore vuole ridurre i costi
e i sindacati vogliono difendere i diritti
comportamento del datore diventa antisindacale quando:
-il -supera i limiti del lecito
-Impedisce/ostacola in modo illegittimo l’attività sindacale/diritto di sciopero
-Cerca di reprimere il sindacato
-Il datore di lavoro non può giusti carsi per un azione che viola diritti dicendo che agisce per interesse aziendale
-La reazione del datore di lavoro,riguardo ad uno sciopero, può diventare antisindacale se lo sciopero è stato fatto
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rispettando le regole (nei limiti imposti da giurisprudenza,legge e contrattazione collettiva
-Non è antisindacale la prassi delle trattative a tavoli separati (decisione del datore di non trattare la stipulazione di
contratti collettivi).
-È antisindacale il comportamento che vede il datore di lavoro trattare direttamente con i lavoratori “scavalcando” le
Rappresentanze aziendali (RSA, RSU)= è un tentativo di raggirare i loro diritti.
-E’ antisindacale il comportamento che lede i diritti previsti dalla contrattazione collettiva: diritti di informazione, diritto
del sindacato di essere consultato prima di attuare speci che procedure (licenziamento collettivo).
PROCEDIMENTO ART.28 = è un procedimento urgente per difendere i diritti sindacali durante azioni antisindacali
-istruttoria minima (audizione delle parti e assunzione di sommarie informazioni)
-in tempi brevi
-dovrebbe essere e ettivo entro un termine di due giorni ma non attuato
Funzionamento:
1. il sindacato fa ricorso al tribunale del lavoro nel luogo dove è avvenuto il fatto
-Se il comportamento è tenuto in diverse attività produttive, in diversi luoghi con diversi tribunali ci dovrà essere un
procedimento attuato per ogni tribunale
2. Il giudice convoca le parti (datore e sindacato) e raccoglie le informazioni necessarie
3. La legge dice che il giudice dovrebbe decidere entro due giorni (spesso ci vuole più tempo)
4. Il giudice sanziona la condotta antisindacale tramite un decreto motivato
5. Il decreto è immediatamente esecutivo
6. Se il giudice dà ragione al sindacato, ordina: di smettere subito il comportamento illegittimo, cancellare gli e etti
causati e pagare le spese legali
7. È ammessa entro 15 giorni l’opposizione del datore, davanti al tribunale che menerà una sentenza (di rigetto o
accoglimento), sempre immediatamente esecutiva
-Durante l’opposizione, i comportamenti cessati precedentemente rimangono sospesi
-Contro tale sentenza si può presentare appello davanti alla corte di appello secondo il rito del processo del lavoro
Chi è legittimato a presentare ricorso?
-Le organizzazioni sindacali nazionali e gli organismi locali cittadine/provinciali/regionali
(no RSA/RSU che devono andare dei loro referenti locali e chiedere di attivarsi per loro)
-per evitare che organizzazioni sindacali piccole pur di farsi legittimare a livello locale possano iniziare a far partire
questo procedimento dell’art. 28= bisogna stipulare il contratto collettivo nazionale di categoria o aver
partecipato anche con scioperi a quel negoziato + preservare il giudice da troppo lavoro
CASI:
il Tribunale di Roma 22/4/2017
1. ha emesso un decreto motivato dove riconosceva l’antisindacalità del
comportamento del datore di lavoro
= perché un comportamento del datore sia considerato antisindacale, non basta che il datore sia contro il sindacato,
è necessario che il suo comportamento limiti la capacità del sindacato di fare il proprio lavoro
es. negando assemblee, negando i permessi dei dirigenti sindacali, negando il diritto di a ssione, trasferta
continuativa di un sindacalista (lo invio continuamente in altre sedi se previsto dal suo contratto, in questo
modo ha molto meno tempo per parlare con i propri colleghi), ecc..
Libro tribunale di Milano
2. ha a ermato che è antisindacale il comportamento del datore di lavoro che sostituisce
dipendenti in sciopero con lavoratori (autonomi o somministrati) per fare lo stesso lavoro anche se vengono messi
su turni diversi
CRUMIRAGGIO
-Concetto del
= è l’azione che va a negare gli e etti dello sciopero (quando il datore sostituisce i dipendenti in sciopero)
= è considerato scorretto e antisindacale perché svuota di signi cato lo sciopero, che è uno strumento di pressione
dei lavoratori per far valere i propri diritti SCIOPERO
-Prima della costituzione il diritto di sciopero era negato sotto il regime fascista
-prima metà dell’800 era represso= considerato crimine; comandava chi aveva il capitale (borghesia e potere comunale).
Penale Sardo 1859= punito come “frode relativa al commercio, alle
-Codice applicato nel regno di Savoia; veniva
manifatture ed alle arti” perché avrebbe impedito la produzione; c’era una pena detentiva.
-Sciopero-reato= questo modello considerava lo sciopero un reato
-Codice penale Zanardelli 1889= depenalizzazione (non era considerato un crimine e non non viene punito ma:
-se l’astensione lavorativa era accompagnata da minacce o violenza erano previste pene detentive pari a 2 anni
-anche se non era più vietato, non era ancora riconosciuto come diritto
-sciopero-libertà= questo modello permetteva ai lavoratori di scioperare ma senza alcuna protezione legale
Penale Rocco 1930,
-Codice periodo fascista= repressione dei con itti sindacali
come delitto=
-sciopero trattato come un reato ed era punito l’abbandono collettivo/individuale di pubblico u cio .
-Era punito lo sciopero per ni contrattuali (rivendicazioni salariali), per ni non contrattuali (contro il governo), per
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motivi di protesta e solidarietà
-era punito come atto di boicottaggio/sabotaggio.
-esisteva solo il sindacato fascista quindi era molto di cile indire scioperi
-reato contro la pubblica amministrazione= è considerato l’abbandono collettivo dell’u cio o del servizio da parte
degli addetti ai servizi pubblici
costituzionale del diritto di sciopero 1948=
-Riconoscimento riconosce lo sciopero come un diritto
- È frutto di un compromesso tra le anime dell’assemblea costituente (soprattutto tra DC e comunisti):
-l’art. 40 Cost a erma che il diritto di sciopero è legittimo, ma va esercitato nel rispetto delle leggi che lo regolano
-Queste leggi, salvo alcune norme particolari, non sono mai state emanate es.norme per i servizi pubblici (sanità o
trasporti) emanate 40 anni dopo
-è stata però subito emanata la “percettività immediata”=